Regolamento per la disciplina delle procedure di compensazione dei tributi e delle entrate comunali

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Regolamento per la disciplina delle procedure di compensazione dei tributi e delle entrate comunali APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30.03.2018 1

CAPO I COMPENSAZIONE Art. 1 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE In applicazione dell art. 3 del DPR n. 472/1997, dell art. 1, comma 167, della legge n. 296 e dell art. 1243 del Codice Civile, è previsto l istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ed altre entrate. Art. 2 COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI DIVERSI Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di tributi e/o entrate comunali diversi del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'ente dando precedenza alle operazioni più antiche. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al presente articolo deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi: a) Generalità e codice fiscale del contribuente; b) Il tributo o l'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione; c) L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare; d) L'indicazione del diverso tributo e/o entrata comunale con cui si intende effettuare la compensazione; e) L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi o entrate gestite da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo o dell' entrata in eccedenza deve 2

verificare l'esistenza del credito da compensare mediante acquisizione di una attestazione della somma a debito con cui compensare l'eccedenza del credito. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione dell'importo a debito. Art. 3 COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI È previsto l'istituto della compensazione legale, come disciplinato dal comma 1 dell'art. 1243 C.C. tra i debiti del Comune di Rignano Flaminio verso terzi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ed i crediti vantati dall'ente verso i medesimi terzi per tributi e/o entrate comunali. Ai fini dell'ammissione all'istituto della compensazione entrambi i crediti devono essere connotati dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell' Ente dando precedenza alle operazioni più antiche. Restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'ufficio a seguito dell attività di controllo delle somme effettivamente dovute. Ai fini del presente articolo si intende per: a) "Responsabile dell'istruttoria": il Responsabile di settore che ha disposto la spesa per la fornitura di beni o la prestazione di servizi; b) "Fornitore": il soggetto che ha ceduto beni o prestato servizi al Comune di Rignano Flaminio. c) "Credito": l'importo vantato dal Fornitore per la fornitura di beni o la prestazione di servizi; d) Debito": l'importo complessivo dei tributi e/o delle entrate comunali a carico del Fornitore. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio. A) Compensazione su richiesta di parte I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Rignano Flaminio in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al Responsabile dell'istruttoria, contenente almeno i seguenti elementi: a) Generalità, codice fiscale/partita IVA del contribuente e indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di compensazione, con valore di notifica; b) L'esposizione del Credito da compensare ed il relativo titolo; c) L'indicazione del Debito al lordo della compensazione; 3

d) L'affermazione che con la compensazione del Credito, l'obbligazione a carico del Comune di Rignano Flaminio si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese. B) Compensazione d'ufficio I Responsabili di ciascun Settore del Comune di Rignano Flaminio, quando devono disporre pagamenti a favore di terzi in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, sono obbligati ad accertare, preliminarmente, se presso il Settore Entrate risultano crediti certi liquidi e esigibili vantati dal Comune di Rignano Flaminio per Tributi e/o Entrate Comunali a carico dei terzi medesimi. C) Adempimenti del Responsabile dell'istruttoria Il Responsabile dell' Istruttoria, prima di procedere all' emissione della determina di liquidazione, invia al Settore Entrate una comunicazione in cui sono contenuti tutti gli elementi dell'atto da adottare, specificandone soprattutto l'importo, con la richiesta di verificare l'effettivo Debito a carico del fornitore. Il Settore Entrate procede alla verifica della posizione debitoria del predetto fornitore, ed invia al settore richiedente, entro il termine massimo di 10 giorni, una certificazione anche negativa, dell'importo complessivo a carico del Fornitore, con l indicazione che il credito vantato dall Amministrazione Comunale è certo, liquido e esigibile. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato ecceda l'importo chiesto in compensazione, il Responsabile dell' Istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'amministrazione Comunale, comunica, tramite Posta Elettronica Certificata, al debitore, che oltre a compensare l'importo da questi richiesto si procederà a compensare tale eccedenza con applicazione della compensazione d'ufficio, nei limiti del credito complessivo da liquidare. Il Responsabile dell'istruttoria, esaminata la documentazione ricevuta, dispone il provvedimento di liquidazione con le determinazioni di seguito indicate: a) Liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore; b) Recupero del debito a carico del Fornitore, con espressa indicazione dell'importo e dei tributi e/o delle entrate comunali recuperati, distinte per anno di competenza; l'indicazione tributi e/o delle entrate comunali potrà essere sostituita dalla certificazione rilasciata dal Settore Entrate, con l'annotazione che la stessa costituisce parte integrante del provvedimento di liquidazione; c) Ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal Fornitore ed il debito a carico dello stesso. Il provvedimento di liquidazione del credito e compensazione del debito, deve essere comunicato, tramite Posta Elettronica Certificata, al Fornitore ed ai Dipendenti comunali interessati alla pratica di compensazione. 4

D) Adempimenti del Settore Finanziario Il Settore Finanziario conseguentemente provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo fornitore. Le anzi dette operazioni, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di Finanza Pubblica. In ogni caso il Comune non può procedere alla erogazione o prestazioni di servizi in presenza di morosità pendenti e non ancora definite. 5

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI Art. 4 Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. Art. 5 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato. 6