Il fermo amministrativo non vale se è in atto rimborso IVA

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Il fermo amministrativo non vale se è in atto rimborso IVA di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 21 luglio 2009 non si può far luogo a fermo amministrativo sui beni del contribuente in favore del quale è in atto una procedura di rimborso IVA Non si può far luogo a fermo amministrativo sui beni del contribuente in favore del quale è in atto una procedura di rimborso IVA. Quanto precede è contenuto nell ordinanza n. 15424/09 depositata il 1 luglio 2009 della Suprema Corte di Cassazione (sezione tributaria) in cui viene evidenziato che nel caso specifico il fermo amministrativo non è attuabile anche se sussistono situazioni creditorie emergenti da processi verbali redatti dalla Guardia di Finanza. Giudice competente per il fermo amministrativo L istituto del fermo amministrativo è un atto attraverso il quale gli enti competenti effettuano la riscossione coattiva di crediti insoluti ed è inoltre previsto dal codice della strada, come sanzione accessoria a determinati tipi di infrazione. Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, per il quale sussiste la competenza del giudice tributario ha natura cautelare e non costituisce un atto esecutivo né atto prodromico alla esecuzione. Ma l istituto in esame è stato introdotto anche come forma di riscossione coattiva di crediti insoluti, nel caso in cui non fosse possibile il pignoramento da parte del creditore. Esso è stato previsto inizialmente dall art. 91-bis del DPR n. 602 del 1973 ed attualmente è disciplinato 1

dall art. 86 dello stesso decreto. La procedura esecutiva di cui alla legge finanziaria 2006 prevede la notifica della cartella esattoriale e successivamente, decorsi 60 giorni, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili: la stessa procedura prevede l invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo, atti che devono indicare chiaramente la natura del debito. Il fermo amministrativo è una sanzione accessoria prevista dal codice della strada (artt. 213 e 214 C.d.S.) per certe violazioni (ad esempio, il ritiro della carta di circolazione) in aggiunta alla pena pecuniaria, producendo effetto sullo status giuridico del bene che non più autorizzato alla circolazione. La giurisprudenza di legittimità ha qualificato il provvedimento di fermo amministrativo come mero atto esecutivo e come mezzo concesso al creditore (1) (Cfr. anche Cass. SS.UU., ord. n. 14701/2006; SS.UU, ord. 31 gennaio 2006, n. 2053). In particolare, in quest ultima sentenza e stata riconosciuta la possibilità di ricorrere dinanzi al giudice ordinario avverso gli atti di preavviso di fermo veicoli al fine di ottenere con la massima celerità la sospensione della procedura sanzionatoria, mentre i giudici amministrativi hanno stabilito che il fermo amministrativo è equiparabile ad un atto autoritativo discrezionale che in quanto tale rientra nella giurisdizione dell autorità amministrativa (Cfr. Cons. Stato ord. n. 2032/06 e ord. n. 4581/06). La giurisprudenza, al fine di dirimere detto contrasto, si è pronunciata a sezioni unite stabilendo che la giurisdizione è del giudice ordinario (Cass. SS.U. n. 2053/2006). Devesi comunque annoverare l orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 5 giugno 2008, n. 14831 e dei giudici di merito che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario in materia di fermo 2

amministrativo. Con la sentenza 5 giungo 2008, n. 14831, le sezioni unite della Suprema Corte, volendo chiarire la situazione in materia, ha ritenuto che il giudice tributario presso cui sia stato impugnato un atto di fermo amministrativo di beni mobili registrati ex art. 86 Dpr n. 602 del 1973 deve accertare quale sia la natura tributaria o non tributaria dei crediti in questione, trattenendo nel primo caso la causa preso di sé e rimettendo la stessa nell altro caso dinanzi al giudice ordinario. Detta sentenza, nel recepire le ultime decisioni della Corte Costituzionale in materia (Cfr. sent. n. 64 del 10 marzo 2008 e n.130 del 5 maggio 2008), appare in linea con un riparto funzionale della giurisdizione collocando le controversie in materia di fermo amministrativo nell area di crediti inerenti a tributi (Cfr. Cass. SS.UU., n. 8954 del 16 aprile 2007). Dal canto loro i giudici di merito hanno affermato a più riprese la competenza del giudice tributario in materia di fermo amministrativo, evidenziando che al momento attuale non è esiste nel panorama giuridico una definitiva chiusura al riconoscimento della giurisdizione del giudice tributario in materia di fermo amministrativo (2). Infatti né l art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006 (che ha previsto l inserimento tra gli atti impugnabili anche dell fermo di beni mobili registrati di cui all articolo 86 del D.P.R n. 602 del 1973, e successive modificazioni, né la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ord. n. 161 del 18 maggio 2007) e della Suprema Corte, si sono pronunciati limitando la giurisdizione delle Commissioni tributarie ai fermi amministrativi azionati per crediti di natura tributaria e che, anzi, tale silenzio fa ritenere che la competenza delle predette debba ritenersi operante per ogni fermo amministrativo a prescindere dalla natura dei crediti azionati. Una definitiva conferma circa la competenza del giudice tributario in materia 3

di fermo amministrativo è stata data dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 161 e 267 del 2007. Nel sancire la competenza del giudice tributario nella materia in esame, i giudici di merito hanno affermato la conformità di dette conclusioni alle prescrizioni dello Statuto del Contribuente, richiamando la sentenza n. 17576/2002 della Corte di Cassazione, che ha introdotto il principio di obbligatorietà dello Statuto del contribuente, nel senso che, ogni dubbio interpretativo o applicativo sulla portata di qualsiasi norma tributaria relativa ad ambiti materiali di cui alla legge n. 212/2000 deve essere risolto dall interprete nel senso più conforme ai principi contenuti in detto Statuto (3). L ordinanza in esame In fatto la società aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva, sul presupposto che era stato redatto processo verbale da cui scaturiva un credito erariale superiore al rimborso richiesto dalla stessa società. L adita Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per l adozione del fermo amministrativo di cui all art. 69 del regio decreto n. 2440/1923, non potendosi ritenere tali le mere risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza; i giudici tributari di secondo grado hanno confermato le determinazioni dei giudici di prime cure. L Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR. Preliminarmente occorre evidenziare che in tema di esecuzione dei rimborsi 4

Iva, l art. 38-bis Dpr. n. 633 del 1972 prevede una serie di garanzie in presenza di particolari situazioni. In particolare, è prevista la procedura di sospensione dell esecuzione dei rimborsi in presenza di contestazioni penali fino a concorrenza dell ammontare dell IVA nonché un sistema di garanzie finalizzato a garantire l erario al recupero di importi indebitamente percepiti dal contribuente. La Suprema Corte, avallando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che, in tema di rimborsi Iva, l art. 38-bis Dpr n. 633 del 1972, prevede, accanto alla sospensione dell esecuzione dei rimborsi in presenza di contestazioni penali, un sistema articolato di garanzie diretto a tutelare l interesse dell erario all eventuale recupero di quanto risulta indebitamente percepito dal contribuente. Detto sistema è stato introdotto al fine di riconoscere una specifica garanzia all Amministrazione finanziaria e ciò preclude l applicazione ai rimborsi del fermo amministrativo di cui all art. 69 r.d. n. 2440/1923. In tema di rimborsi IVA la sentenza 26 giugno 2003, n. 10199, della Suprema Corte ha affermato che l art. 38 bis del Dpr. n. 633/1972, prevede oltre che un ipotesi di sospensione dell esecuzione dei rimborsi, in presenza di contestazioni penali, anche un sistema di prestazioni di garanzie che assolve la funzione di tutelare l interesse erariale all eventuale recupero di quanto indebitamente percepito dal contribuente. Conseguentemente tale norma preclude l applicazione a tali rimborsi del fermo amministrativo di cui all art. 69 r.d. n. 2240 del 1923 (4). Enzo Di Giacomo 21 Luglio 2009 5

NOTE (1) Cass, SS.UU., 17 gennaio 2007, n. 875. I giudici di legittimità, uniformandosi alle ordinanze n.ri 2053 e 14701 del 2006 delle stesse sezioni unite, hanno affermato che il provvedimento di fermo è un atto funzionale all espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito dell amministrazione, per cui la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si deve realizzare dinanzi al giudice ordinario con le forme dell opposizione all esecuzione e agli atti esecutivi (art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973). Tale orientamento è condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 4689/05). (2) Cfr. CTP Terni 18 dicembre 2007, n. 240. Gli stessi giudici di merito hanno ritenuto, in particolare, che il legislatore con l emanazione dell art. 35, comma 26-quinquies, D.L. n. 223 del 2006 abbia voluto realizzare un ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie e che il fermo amministrativo, pur azionato per crediti di natura non strettamente fiscale, presenta quei caratteri di inerenza e di connessione con la materia tributaria che ne giustificano l appartenenza alla giurisdizione tributaria. (3) CTP Roma 27 giugno 2007, n. 246. Lo stabilire che l atto di fermo può disporsi solo per crediti di natura tributaria ed è impugnabile dinanzi all unico giudice competente per tale materia (giudice tributario) corrisponde certamente alle disposizioni contenute nell art. 5 (informazione del contribuente) e all art. 7 (chiarezza e motivazioni degli atti). In caso contrario il contribuente sarebbe costretto a proporre diverse impugnazioni per lo stesso atto, nell ipotesi che a fondamento del medesimo vi fossero richieste creditorie di diversa natura e con l acclarato rischio del mancato accoglimento per incompetenza (materia di riscossione delle entrate tributarie) del ricorso proposto dinanzi al Giudice di Pace. 6

(4) Cfr. CTR Lombardia, sez. I, 10 febbraio 2006, n. 12 7