PS5667 - WIZZAIR-COMMISSIONI CARTE DI CREDITO Provvedimento n. 22345



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PS5667 - WIZZAIR-COMMISSIONI CARTE DI CREDITO Provvedimento n. 22345 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2011 SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTI i propri provvedimenti del 3 novembre 2010 e del 23 febbraio 2011 con cui, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Wizz Air Hungary Airlines Ltd (di seguito anche Wizz Air ) compagnia aerea low cost di diritto ungherese, in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Il gruppo Wizz Air comprende tre compagnie aeree: Wizz Air Hungary, Wizz Air Bulgaria e Wizz Air Ukraine 1. La compagnia offre destinazioni verso l'europa Centrale e dell'est con quasi centocinquanta destinazioni e il network è in costante espansione con nuove rotte e in continua crescita 2 anche nel mercato italiano. 2. Dai dati presenti nel richiamato sito web risulta che dal 2004 al 2009 il numero di passeggeri trasportati dalla compagnia è aumentato di circa nove volte (per un totale di 23 milioni di passeggeri). Grafico n. 1: totale annuo mondiale passeggeri trasportati da Wizz Air nel periodo 2004/2009 (fonte sito internet www.wizzair.it). *stima II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento concerne le modalità di indicazione del prezzo dei biglietti aerei offerti da Wizz Air tramite il proprio sito internet in lingua italiana (www.wizzair.com), con specifico riferimento all assenza di un immediata, chiara e completa informazione in merito alla previsione, alla natura e alle modalità di calcolo di un onere aggiuntivo (di seguito, anche credit card surcharge o supplemento carta di credito ), di importo rilevante rispetto a quello del biglietto stesso, richiesto dal professionista, al termine del processo di prenotazione on line, in funzione della carta di credito/debito utilizzata dal consumatore per il pagamento della transazione. 4. In particolare, in una segnalazione pervenuta tramite la Direzione Contact Center in data 25 gennaio 2010 3, un consumatore lamentava l applicazione di un costo aggiuntivo di 5 euro per passeggero e per tratta, di cui l utente 1 [Fonte: www.wizzair.com.] 2 [Fonte: www.wizzair.com. ] 3 [Vd. doc. n. 1.]

veniva avvertito solo al momento di effettuare la scelta tra le carte di credito/debito accettate dal professionista ai fini del pagamento. 5. Successive verifiche del sito internet del professionista, effettuate d ufficio il 25 febbraio e 23 marzo 2010 4, confermavano sostanzialmente tale circostanza. Infatti, pur avendo il professionista inserito nella home page l avvertenza costo di sola andata pagato tramite bonifico bancario, inclusivo di tasse e spese di prenotazione. Per gli altri metodi di pagamento verranno applicate spese di prenotazione più elevate, l indicazione risultava fornita solo con riferimento alle specifiche offerte tariffarie reclamizzate e incorniciate in un apposito riquadro e, peraltro, con evidenza grafica notevolmente inferiore a quella utilizzata nel corpo principale dello stesso box. Sempre nella home page, in un riquadro posto nel margine destro della schermata è incorniciata la seguente informazione pagate con il bonifico bancario e risparmiate il 50% sulle spese di prenotazione (vd. schermata n. 1). Tale riquadro non è presente nelle successive rilevazioni d ufficio. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività istruttoria 6. In data 3 maggio 2010 è stato comunicato a Wizz Air l avvio del procedimento istruttorio PS4261 5, per presunta violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in relazione alla pratica commerciale sopra descritta 6. 7. In data 21 maggio 2010 7, l Autorità, ai sensi dell articolo 5 del Decreto Legislativo n. 70/2003, ha inoltrato una richiesta di assistenza al Ministry of Economy and Trasport Department for Infocommunication and e-economy ungherese che, dopo ulteriore comunicazione inviata il 23 luglio 2010 8, ha indicato nel Ministry for National Development, Department for Telecommunications, Postal Services and Information Society Services, il soggetto competente 9. Di conseguenza, con comunicazione dell 11 agosto 2010 10, l Autorità ha inviato la predetta richiesta di intervento al Ministro competente, che non ha avuto alcun riscontro. 8. In data 5 luglio 2010 è pervenuta, da parte di Wizz Air, una memoria difensiva e di risposta alla richiesta di informazioni trasmessa contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento 11. 9. In data 24 agosto 2010 è stata inviata al professionista una richiesta di informazioni 12, cui lo stesso ha risposto con comunicazione pervenuta il 27 settembre 2010 13. 10. In data 3 novembre 2010 è stato comunicato alla Parte il provvedimento di proroga del termine di chiusura del procedimento, deliberato dall Autorità il 21 ottobre 2010 14. 11. In data 25 novembre 2010 è stata inviata a Wizz Air la comunicazione di attribuzione dell onere della prova ai sensi dell articolo 27 comma 5, del Codice del Consumo nonché dell articolo 15 del Regolamento 15 cui la società non ha dato alcun riscontro. 12. In data 20 dicembre 2010 sono stati acquisiti agli atti del procedimento alcune schermate tratte, in pari data, dal sito internet in lingua italiana del professionista 16. 13. In data 3 gennaio 2011 è stato comunicato al professionista il termine di conclusione della fase istruttoria 17. 14. In data 14 gennaio 2011 è stata inviata la richiesta di parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche AGCOM), ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo 18. 15. Il 9 febbraio 2011 è pervenuto il parere dell AGCOM 19. 4 [Rilevazioni compiute d ufficio e acquisite agli atti del procedimento con verbale del 23 marzo 2010 (doc. n. 3).] 5 [Vd. doc. n. 4.] 6 [Vd. doc. n. 4.] 7 [Vd. doc. n. 6.] 8 [Vd. doc. n 9.] 9 [Vd. doc. n. 10.] 10 [Vd. doc. n. 11.] 11 [Vd. doc. n. 6] 12 [Vd. doc. n. 12.] 13 [Vd. doc. n. 15] 14 [Vd. doc. n. 16.] 15 [Vd. doc. n. 17] 16 [Vd. doc. n. 19.] 17 [Vd. doc. n. 18.] 18 [Vd. doc. n. 19.] 19 [Vd. doc. n. 21.]

16. Il 16 febbraio 2011 l Autorità ha notificato al Ministry of Economy and Trasport Department for Infocommunication and e-economy, al Ministry for National Development for Telecommunications, Postal Services and Information Society Services e alla Direzione Generale Mercato Interno della Commissione Europea, la propria intenzione di adottare provvedimenti inibitori nei confronti della società Wizz Air 20. 17. In data 7 marzo 2011 è stato comunicato a Wizz Air il provvedimento di proroga del termine di chiusura del procedimento deliberato dall Autorità il 23 febbraio 2011 21. 2) Le evidenze acquisite A. Modalità redazionali di prospettazione, sul sito internet in lingua italiana www.wizzair.com e sul sistema di prenotazione on line, presente sul medesimo sito, dell esistenza e del costo connesso al pagamento con carta di credito 18. Di seguito, sono descritte le modalità con cui il professionista ha informato, sul proprio sito internet in lingua italiana (www.wizzair.com.it), dell esistenza e importo del credit card surcharge, così come emerso dagli accertamenti effettuati d ufficio 22. 19. Nella prima schermata del sito, di seguito riportata, sono indicate le tariffe offerte per alcune destinazioni (ad esempio Sofia o Praga), mentre con caratteri estremamente ridotti è riportata l avvertenza costo di sola andata pagato tramite bonifico bancario, inclusivo di tasse e spese di prenotazione. Per gli altri metodi di pagamento verranno applicate spese di prenotazione più elevate. Schermata n. 1: home page rilevata il 25 febbraio 2010 (doc. n. 3; frecce, riquadri e testi aggiunti. Costo di sola andata pagato tramite bonifico bancario, incluso di tasse obbligatorie e spese di prenotazione. Per gli altri metodi di pagamento verranno applicate spese di prenotazione più elevate. [ ] Pagate con bonifico bancario e risparmiate il 50% sulle spese di prenotazione. 20. Nella schermata successiva alla scelta del volo da prenotare è presente, nel margine destro, un riquadro che riepiloga la scelta compiuta fornendo il totale del costo del/i biglietto/i scelto/i al netto della commissione per il pagamento con carta di credito che si aggiunge automaticamente dopo che il consumatore sceglie uno tra quelli 20 [Vd. doc. n. 22.] 21 [Vd. doc. n. 36.] 22 [Vd. doc. n. 3.]

disponibili (vd. schermata n. 2). In tale riquadro il prezzo del biglietto è presentato inclusivo delle spese di prenotazione per il bonifico bancario ma, nell apposito menu a tendina, è possibile scegliere altre due opzioni di pagamento: la carta Wizz Air (senza oneri aggiuntivi e pertanto al prezzo del biglietto sono scalati i 2,5 euro del costo per pagamento con bonifico bancario) e le carte di credito Mastercard e Visa (per le quali è previsto un addebito di 5 euro per persona e per tratta). Schermata n. 2 : schermata rilevata d ufficio il 20 dicembre 2010 (doc. n. 19; frecce, riquadro e testi aggiunti). Prezzo indicato: 59,99 Il prezzo è aggiornato con le spese per pagamento con bonifico bancario: 67,49 21. Al termine del processo di prenotazione on line, quando è indicato il totale importo dovuto, un asterisco rimanda a un riquadro dove si legge: le spese di prenotazione sono da intendersi a persona per un volo di solo andata e verranno automaticamente aggiunte all ammontare finale della Vs. prenotazione, dopo aver scelto il tipo di carta con cui desiderate effettuare il pagamento (Mastercard/Visa/Diner s Club: 5 euro, Switch, Solo e Maestro: GBP 2). [ ] 23 (vd. schermata n. 3). Schermata n. 3: schermata rilevata d ufficio il 20 dicembre 2010 (doc. n. 19; frecce, riquadri e testo aggiunti). 23 [Vd. doc. n. 3.]

Il prezzo totale è indicato di nuovo pari a 59,99. 22. Al momento della scelta della carta di credito per il pagamento l importo aggiuntivo di 5 euro per persona e per tratta è addebitato automaticamente in caso di pagamento con tutte le carte di credito disponibili tranne che con la Carta Wizz che è esente da supplementi (vd. schermata n. 4) 24. Schermata n. 4: schermata rilevata d ufficio il 20 dicembre 2010 (doc. n. 19). 24 [Vd. doc. n. 19. Nella rilevazione del 25 febbraio 2010 (doc. n. 3 ) le carte accettate da sistema di pagamento del vettore erano Mastercard/Visa/Diner s Club (con addebito di 5 euro per persona e per tratta), Switch, Solo e Maestro (con addebito di 2 Sterline inglesi).]

23. Dagli accertamenti compiuti d ufficio sul sito internet in lingua italiana del professionista è, inoltre, emersa la difficoltà di utilizzare, in concreto, questa forma di pagamento alternativa alla carta di credito. Infatti, se si clicca sul link ipertestuale posto in corrispondenza di bonifico bancario si apre una finestra in cui è precisato che il bonifico bancario è disponibile solo se gli utenti sono connessi e, pur essendo correttamente connessi alla rete, non appare nessuna indicazione su come procedere al pagamento con bonifico. B. Periodo di introduzione del credit card surcharge come voce di costo scorporata dal prezzo del biglietto e suo importo 24. Sulla base delle informazioni fornite dal professionista, lo scorporo dal prezzo dei biglietti aerei offerti dell importo relativo al supplemento carta di credito è stato introdotto a partire dal maggio 2004 25. 25. Considerato che il vettore ha iniziato a essere operativo nel maggio 2004 26, l applicazione di tale onere aggiuntivo al prezzo del biglietto aereo è stato introdotto sin dall inizio delle sue attività. 26. Dai dati prodotti da Wizz Air risulta che, nel tempo, è aumentato sia l importo del credit card surcharge, sia pure il numero delle carte di credito accettate per il pagamento on line sul proprio sito internet in lingua italiana (vd. tabella n. 1). Tabella n. 1: fonte memoria difensiva del 5 luglio 2010 (doc. n. 8). Anno Visa Mastercard Diner's 2004 3,00 3,00-2008 apr. 4,00 4,00 2008 mag. 6,00 10,00 25 [Vd. doc. n. 8 e l all. n. 1 allo stesso doc.] 26 [Dal sito internet www.wizzair.com si legge che: Wizz Air è stata concepita nel giugno del 2003 [ ] In soli tre mesi la società Wizz Air è stata registrata e resa operativa. Il primo volo è decollato il 19 maggio 2004 da Katowice. Oggi Wizz Air ha 11 basi operative in questa regione: Katowice, Varsavia, Danzica e Poznan in Polonia, Budapest in Ungheria, Sofia in Bulgaria, Bucarest, Cluj-Napoca e Timisoara in Romania, Praga nella Repubblica Ceca e Kiev in Ucraina, che offrono voli su 150 rotte.]

2008 giu. 3,00 2008 set. 4,00 2009 mar. 5,00 5,00 5,00 27. Sempre dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che la carte di credito largamente più utilizzata dai consumatori italiani per il pagamento on line dei biglietti aerei della compagnia è la carta Visa (in media il 70% annuo delle transazioni) seguita da Mastercard (in media circa il 21% delle transazioni) 27. Grafico n. 2. Fonte: elaborazione dati di cui all. n. 2 del doc. n. 8. Andamento percentuale annuo di utilizzo delle carte di credito per l'acquisto di biglietti aerei sul sito internet in lingua italiana di Wizz Air nel periodo 2004-2010 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 %TP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,72% 0,81% %Diner's 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 0,54% 0,33% 0,31% %Mastercard 16,01% 17,05% 20,66% 18,91% 21,73% 22,70% 27,55% %VISA 89,99% 82,95% 79,34% 80,10% 77,40% 73,25% 71,33% %TP %Diner's %Mastercard %VISA C. Dati di vendita e fatturato realizzato da Wizz Air in Italia a seguito dall applicazione del supplemento carta di credito nel periodo maggio 2004/giugno 2005 28. Dalle informazioni fornite dal professionista emerge la fortissima crescita delle sue vendite nel mercato italiano che, a parte la flessione registrata nel corso del 2006, è sempre stata di ben oltre il 100% l anno con una punta di quasi il 200% nel 2007 (vd. tabella n. 3 e grafico n. 1). Tabella n. 3: transazioni annue sul sito internet in lingua italiana www.wizzair.it (fonte: all. n. 2 al doc. n. 8). Anno Totale transazioni. % 2004 [omissis] 28 2005 [omissis] 14.258 106,50% 2006 [omissis] -4.802-17,37% 2007 [omissis] 43.773 191,62% 2008 [omissis] 85.867 128,90% 2009 [omissis] 152.722 100,16% gen/giu. 2010 [omissis] 29. I ricavi ottenuti dal vettore dall applicazione del credit card surcharge dal maggio 2004 al giugno 2010 hanno registrato un andamento percentuale del tutto analogo e, ovviamente, condizionato oltre che dalla crescita delle vendite realizzare da Wizz Air tramite il proprio sito internet in lingua italiana dall aumentare dell importo del supplemento carta di credito (vd. tabella n. 4 e grafico n. 2). 27 [Vd. all. n. 1 al doc. n. 8.] 28 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistere elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Tabella n. 4: ricavo annuo di Wizz Air da credit card surcharge (fonte: elaborazione dati di cui all. n. 2 al doc. n. 8). Anno Ricavo da credit card surcharge % 2004 [omissis] 0 0,00% 2005 [omissis] 42.774 106,50% 2006 [omissis] - 14.406-17,37% 2007 [omissis] 131.319 191,62% 2008 [omissis] 562.569 281,49% 2009 [omissis] 763.610 100,16% gen/giu 2010 [omissis] D Modalità di calcolo, natura e ragioni dello scorporo dal prezzo del biglietto del supplemento carta di credito 30. Il professionista, nonostante la reiterata richiesta di fornire informazioni e chiarimenti e l attribuzione dell onere della prova 29, non ha spiegato né le ragioni dell introduzione e scorporo del supplemento carta di credito dal prezzo dei biglietti aerei offerti tramite il proprio sito internet e sistema di prenotazione on line in lingua italiana 30, né le sue modalità di calcolo. In merito, infatti, si è limitato a opporre il segreto aziendale 31. 31. Wizz Air non ha, del pari, dato alcun riscontro alla comunicazione di attribuzione dell onere della prova con cui gli è stato chiesto di provare l esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale attraverso l invio di idonea documentazione volta a dimostrare, in particolare: (i) la effettiva natura dell addebito di cinque euro per persona e per tratta; (ii) le modalità di calcolo di tale importo e (iii) le ragioni del suo scorporo dal prezzo complessivo dei biglietti aerei offerti 32. E. Canali di vendita di Wizz Air in Italia 32. La società ha dichiarato che il sito internet in lingua italiana www.wizzair.com è l unico canale di vendita dei propri biglietti nel mercato italiano 33. 3) Le argomentazioni della Parte 33. In merito alle modalità redazionali di prospettazione dell esistenza e dell importo del credit card surcharge nel proprio sito internet in lingua italiana Wizz Air ne ha sostenuto la correttezza, in quanto: (i) le relative informazioni sono disponibili nella sezione del sito web dedicata alle domande più frequenti e (ii) già dalla seconda schermata è presente, nella sezione di sinistra, un menu a tendina preselezionato sull opzione di pagamento bonifico bancario, idoneo a rendere avvertito il consumatore dell esistenza di un costo aggiuntivo in caso di pagamento con bonifico bancario o con le carte di credito accettate. 34. Tale informazione è, inoltre, ribadita al termine dell iter di prenotazione on line attraverso un asterisco posto in corrispondenza di totale importo dovuto che rimanda a un box in cui si legge: Le spese di prenotazione sono da intendersi a persona e per un volo di sola andata e verranno automaticamente aggiunte all ammontare finale della Vs. prenotazione, dopo aver scelto il tipo di carta con cui desiderate effettuare il pagamento [ ]. 34. 35. Il professionista sottolinea, altresì, come il proprio sistema di prenotazione on line in lingua italiana offra ai consumatori una pluralità di mezzi di pagamento alcuni dei quali completamente gratuiti (i.e. Wizz Credit Card) e altri con un supplemento di costo. Questo sistema, osserva infine il vettore, non è in contrasto con la normativa ungherese e neppure con quella comunitaria. 29 [Vd.: (i) richiesta di informazioni contestuale alla comunicazione di avvio del procedimento (doc. n. 4); (ii) richiesta di informazioni del 24 agosto 2010 (doc. n. 12); (iii) comunicazione di attribuzione dell onere della prova del 25 novembre 2010 (doc. n. 17).] 30 [Vd. doc. n. 4 (comunicazione di avvio del procedimento con contestuale richiesta di informazioni, inviata alla Parte il 3 maggio 2010) e doc. n. 12 (richiesta di informazioni inviata alla Parte il 24 agosto 2010).] 31 [Vd. doc. n 15.] 32 [Vd. doc. n. 17.] 33 [Vd. doc. n. 8.] 34 [Vd. doc. n. 8 all. n. 3 (schermate tratte dal sito internet in lingua italiana del professionista).]

IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 36. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo internet, in data 14 gennaio 2010 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo 35. 37. Con parere pervenuto il 9 febbraio 2011, l AGCOM ha ritenuto che la pratica commerciale oggetto di contestazione viola gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. L AGCOM, in particolare, ha ritenuto che, in assenza di alcun riscontro da parte del professionista alla comunicazione di attribuzione dell onere della prova, la veridicità della pratica segnalata non risulta dimostrata [e ] pertanto, ai sensi dell articolo 27. comma 5, del Codice del Consumo, i dati di fatto relativi alla pratica commerciale in esame, sui quali verteva il menzionato onere della prova - devono ritenersi inesatti e conseguentemente la pratica commerciale stessa deve ritenersi scorretta 36. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 38. Il procedimento in esame è diretto a verificare la correttezza delle modalità di presentazione delle tariffe offerte per il servizio di trasporto aereo dal vettore Wizz Air ai consumatori, specificamente attraverso il proprio sito internet in lingua italiana e il relativo sistema di prenotazione on line, con particolare riguardo alla previsione di un ulteriore onere, connesso al pagamento del biglietto con carta di credito/debito (credit card surcharge) ed esplicitato solo al termine del processo di prenotazione. 39. Tale pratica commerciale è presa in considerazione a partire dall entrata in vigore della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (settembre 2007) sebbene risulti in essere a partire da maggio 2004 37. 40. Per i motivi di seguito illustrati, tale pratica commerciale risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto suscettibile, attraverso lo scorporo di un onere non eventuale, falsamente rappresentato come un costo non preventivabile ex ante ed esterno al controllo del vettore, di indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivo del servizio offerto. In particolare, premesso il contesto normativo di riferimento, le argomentazioni che seguono riguardano la riscontrata scorrettezza della pratica in contestazione rispetto: (i) ai principi di trasparenza informativa che devono essere osservati dal professionista, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato, ai fini di una corretta rappresentazione del costo di un biglietto aereo; (ii) alla reale natura e alle modalità di calcolo del supplemento per persona e per transazione, addebitato dal professionista a titolo di credit card surcharge. 41. Il prezzo dei biglietti per il trasporto aereo deve essere indicato in modo chiaro e complessivo, sin dal primo contatto con il consumatore in modo da rendere a questi immediatamente e chiaramente percepibile l esborso finale necessario per l acquisto del biglietto aereo offerto. Tale principio trova conferma non solo nella giurisprudenza del giudice amministrativo, ma anche nella normativa nazionale (legge n. 40/2007 38 ), negli orientamenti espressi dalla Commissione a seguito dell indagine (sweep) condotta nel 2007 per l applicazione della Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette 39 e, più recentemente, nel Regolamento CE n. 1008/2008 (di seguito anche il Regolamento comunitario ) 40. 42. Più in dettaglio, con riguardo alle modalità di presentazione delle tariffe aeree, il citato Regolamento comunitario dispone: (i) che la tariffa aerea sia indicata, qualsiasi sia il mezzo di comunicazione utilizzato per la sua offerta - compreso internet - all inclusive : specificamente Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione ; (ii) la specificazione delle singole voci di costo (il c.d. breakdown of the price). In particolare, oltre all indicazione del prezzo finale debbono essere specificati almeno i seguenti elementi: tariffa aerea passeggeri e merci; tasse, diritti aeroportuali, altri diritti, tasse o supplementi connessi, ad esempio, alla sicurezza o ai carburanti; 35 [Vd. doc. n. 20.] 36 [Cfr. doc. 21.] 37 [Vd. doc. n. 8.] 38 [Legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, in GURI, S.O., n. 77/2007. L art. 3, comma 1, della Legge n. 40/2007 - rubricato Trasparenza delle tariffe aeree - statuisce che: Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l indicazione del prezzo al netto di spese [ ]..] 39 [L iniziativa, cui hanno partecipato quindici Autorità nazionali competenti e la Norvegia, ha riguardato i siti internet di oltre cento compagnie aeree. I risultati dello sweep e il relativo comunicato stampa sono consultabili sul sito internet: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm.] 40 [Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per prestazione di servizi aerei nella Comunità, in GUCE, L 293/3, del 31 ottobre 2008.]

(iii) che i costi per i servizi opzionali devono essere: [ ] comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell esplicito consenso dell interessato ( opt-in ). 43. Il sito internet di Wizz Air, dove i consumatori possono trovare le varie offerte promozionali, e il sistema di prenotazione on line, dove i consumatori possono ricercare, verificare e acquistare le varie offerte tariffarie per le tratte e le date servite dal vettore, così come rilevato nel corso di accertamenti istruttori 41, non appare conforme ai richiamati principi di trasparenza e completezza informativa. 44. Il prezzo del biglietto, indicato al consumatore nelle promozioni e/o all inizio del processo di prenotazione on line, non comprende l importo del credit card surcharge: tale supplemento è aggiunto automaticamente alla tariffa inizialmente indicata (e agli altri servizi opzionali eventualmente scelti) al termine del processo di prenotazione, al momento della scelta della carta di credito a mezzo della quale effettuare il pagamento del servizio. Prima della conclusione del processo di prenotazione on line l informazione circa l esistenza e l importo del supplemento è, come ampiamente descritto nei paragrafi che precedono, fornita con modalità inidonee a rappresentare al consumatore il prezzo del servizio offerto. 45. Tale supplemento, tuttavia, non corrisponde a un servizio diverso e ulteriore, rispetto a quello del trasporto passeggeri, ma risulta inscindibilmente connesso alle modalità di pagamento accettate dal professionista per regolare il pagamento delle transazioni effettuate on line sul proprio sito internet. Si tratta, pertanto, di una componente di costo del servizio offerto dal professionista, come tale non separabile dal prezzo del biglietto aereo. 46. Né rileva, ai fini di motivare la pretesa natura opzionale ed evitabile del supplemento, la circostanza che il processo di prenotazione on line in lingua italiana del professionista preveda una carta, la Wizz Air 42, per il cui utilizzo non è previsto l addebito del supplemento. Infatti, i richiamati principi di trasparenza tariffaria (ora espressamente codificati dalla normativa comunitaria) prescrivono, in ogni caso, il divieto di scorporo dal prezzo del biglietto aereo, comunque reclamizzato, di voci di costo che non riguardano servizi diversi da quello del trasporto passeggeri, restando nella piena libertà della impresa riconoscere sconti e riduzioni di prezzo al verificarsi di particolari situazioni, quali ad esempio l utilizzo di un particolare strumento di pagamento che si intenda favorire per motivi di efficienza o convenienza economica. 47. Nel caso di specie, del resto, tale carta di credito a marchio Wizz Air, al pari del bonifico bancario, non, è in concreto, utilizzata dai consumatori italiani cui, invece, il sistema di prenotazione on line in esame è direttamente dedicato. Infatti, dai dati forniti dal professionista non risulta alcuna vendita realizzata in Italia attraverso tale carta di credito 43. 48. Con riguardo al bonifico bancario, oltre all assenza di dati che ne dimostrino l utilizzo da parte dei consumatori italiani, è, altresì, emerso come lo stesso sia, in concreto, di difficile fruizione da parte dei consumatori italiani, posto che in caso di selezione di questa modalità di pagamento si apre una finestra in cui è precisato che il bonifico bancario è disponibile solo se gli utenti sono connessi e, pur essendo correttamente connessi alla rete, non appare nessuna indicazione su come procedere al pagamento con bonifico (cfr. punto n. 22). Anche sotto questo aspetto, pertanto, il sito internet e il sistema di prenotazione on line in lingua italiana della compagnia aerea si palesano ingannevoli anche considerato che nella rilevazione d ufficio del 25 febbraio 2010 il pagamento con bonifico bancario risultava oggetto di una specifica promozione ( Pagate con bonifico bancario e risparmiate il 50% sulle spese di prenotazione ) 44. 49. Il sovrapprezzo in questione risulta, quindi, applicato a tutte le vendite on line effettuate dal vettore aereo a partire dalla sua applicazione (maggio 2004) che, nel caso di specie, coincidono anche con tutte le vendite dallo stesso realizzate in Italia posto che il sistema di prenotazione on line presente su sito internet in lingua italiana www.wizzair.it è - come chiarito dalla Parte 45 - l unico canale di commercializzazione utilizzato dal vettore in Italia. Da quanto precede consegue, pertanto, che, nell ambito del sistema di transazioni on line tramite il sito internet in lingua italiana del professionista, l applicazione del supplemento carta di credito rappresenti la regola, piuttosto che l eccezione. 50. In merito allo scorporo del credit card surcharge dal prezzo del biglietto aereo assume rilievo, oltre ai richiamati principi di trasparenza tariffaria, anche l articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo. 11/2010 46 di recepimento della Direttiva (CE) n. 64/2007 47, sui servizi di pagamento nel mercato interno, in forza del quale il beneficiario non può 41 [Vd. doc. nn. 3 e 19.] 42 [Vd. memoria difensiva pervenuta il 5 luglio 2010 (doc. n. 8).] 43 [Vd. all. n. 2 al doc. n. 8.] 44 [Cfr. doc. n. 4.] 45 [Vd. doc. n. 8.] 46 [D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11 attuazione della Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, in GURI S.O., n. 29L, del 13 febbraio 2010).] 47 [Direttiva n. 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle Direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, in GUCE L 319/1, del 5 dicembre 2007.]

applicare spese al pagatore per l utilizzo di un determinato strumento di pagamento, mentre è consentito, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, applicare uno sconto nel caso di utilizzo di un particolare strumento di pagamento. 51. Il legislatore italiano ha, quindi, chiaramente optato per l adozione di un regime particolarmente stringente in sede di trasposizione della richiamata Direttiva, che pure rimetteva agli Stati membri la libertà di applicare o meno la regola del c.d. surcharge (i.e la possibilità per il beneficiario di applicare spese al pagatore per l utilizzo di un determinato strumento di pagamento). 52. Il mancato soddisfacimento da parte di Wizz Air dell onere della prova con specifico riferimento alla effettiva natura del supplemento carta di credito, alle modalità di calcolo per la sua quantificazione e alle ragioni del suo scorporo dal prezzo di biglietto comporta, ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Regolamento e come rilevato anche dall AGCOM nel proprio parere 48, l inesattezza anche del collegamento fra il sovrapprezzo richiesto per il pagamento con carta di credito e i costi che il vettore sopporta per tale sistema di pagamento e, quindi, l inesattezza dell indicazione di tale supplemento come spesa di prenotazione riconducibile all utilizzo di carte di credito. 53. In tal modo, quindi, il professionista non solo ha contravvenuto, nelle modalità di rappresentazione del costo dei biglietti aerei offerti, agli obblighi di trasparenza in precedenza evidenziati, ma ha, altresì, fuorviato i consumatori lasciando impropriamente intendere che il supplemento richiesto alla fine del processo di prenotazione on line corrisponda ad un costo sostenuto per mettere a disposizione dei consumatori tale sistema di acquisto dei biglietti aerei e che sia, in quanto tale, totalmente estraneo al controllo e alla politica tariffaria di Wizz Air. 54. Del resto, e come rilevato dall AGCOM nel proprio parere (doc. n. 21), la compagnia aerea non ha a seguito dell attribuzione a suo carico dell onere della prova fornito alcun chiarimento circa l effettiva natura dell addebito del credit card surcharge, circa le sue modalità di calcolo e circa le ragioni del suo scorporo dal prezzo dei biglietti aerei offerti. 55. La scorrettezza della pratica commerciale risulta, infine, dalle stesse modalità utilizzate dal professionista per indicare la presenza e i criteri di applicazione del supplemento. 56. La presenza di tale voce di costo è evocata nella home page in una nota a margine del riquadro che incornicia specifiche offerte tariffarie attraverso l avvertenza - redatta in caratteri grafici molto ridotti - costo di sola andata pagato attraverso bonifico bancario inclusivo di tasse obbligatorie e spese di prenotazione. Per gli altri metodi di pagamento verranno applicate spese di prenotazione più elevate (vd. schermata n. 1) 49. Dalla prima rilevazione risulta, inoltre, la presenza, sempre nella home page, di un box posizionato nel margine destro, è inoltre reclamizzata la promozione pagate con bonifico bancario e risparmiate il 50% sulle spese di prenotazione (enfasi nel testo) 50. 57. Nel corso dell iter di prenotazione on line l importo di tale supplemento è inserito in un box nel margine destro della schermata in modo abbastanza confusorio, non solo perché fa apparire un prezzo diverso da quello indicato nel corpo principale della schermata ma, soprattutto, perché si riferisce al prezzo da pagare in caso di pagamento preselezionato in automatico con bonifico bancario - che si rileva, come già evidenziato, almeno di non chiara disponibilità per il consumatore italiano se non addirittura non concretamente utilizzabile (cfr. punti 23 e 48). 58. In conclusione, la presentazione delle tariffe dei servizi di trasporto offerti dal professionista attraverso lo scorporo dell importo del c.d. credit card surcharge dal prezzo del biglietto, nelle offerte tariffarie promozionali presenti sul proprio sito internet o all inizio del processo di prenotazione on line, così come le modalità utilizzate per informare i consumatori sulla presenza di tale supplemento, non rispondono ai criteri di trasparenza e completezza informativa cui il professionista deve attenersi quando promuove la propria offerta tariffaria e, di conseguenza, non consentono al consumatore, sin dal primo contatto al consumatore (i.e. nel caso di specie dalla home page), di conoscere l effettivo prezzo del biglietto, inclusivo dell insieme di voci di costo che lo compongono (secondo la classificazione di tariffa, tasse e supplementi) e, per questo, contrari agli artt\. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo. 59. Nel caso di specie, la condotta del vettore risulta non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alla qualità del professionista stesso e alle caratteristiche dell attività svolta. Il rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede, declinati anche alla luce delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie, impone infatti ai vettori aerei di assicurare, nelle proprie comunicazioni commerciali, la trasparenza tariffaria e la chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori al fine di consentire loro una piena e immediata percezione degli elementi essenziali delle offerte proposte; trasparenza e chiarezza che, nel caso in esame, risultano compromesse per effetto dell indebito scorporo dal prezzo del biglietto di un onere economico non eventuale e ragionevolmente prevedibile ex ante e, come tale, interamente riconducibile alla politica tariffaria del professionista. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 60. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 48 [Vd. doc. n. 21.] 49 [Vd. doc. nn. 4 e 19..] 50 [Vd. doc. n. 4.]

61. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 62. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della dimensione del professionista, trattandosi di un vettore straniero low cost in costante crescita anche nel mercato italiano, dove si presenta come uno dei principali vettori verso e da destinazioni dell Europa nord orientale 51, nonché dell idoneità della pratica a raggiungere un numero considerevole di consumatori considerato, in particolare, che l acquisto di biglietti attraverso il sistema di prenotazione presente sul sito internet di Wizz Air rappresenta l insieme del fatturato complessivo realizzato dalla compagnia aerea in Italia. 63. Sempre con riguardo alla gravità, si tiene altresì in considerazione, nel caso di specie, il pregiudizio economico per i consumatori, indirettamente desumibile dall entità complessiva delle somme ad essi addebitate, nel periodo settembre 2007/ottobre 2010, che può essere stimato in oltre 3.300.000 euro 64. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire dal maggio 2004 ma, come premesso in precedenza, ai fini del calcolo della presente sanzione è preso come periodo di riferimento quello a partire dall entrata in vigore della normativa sulle pratiche commerciali scorrette (settembre 2007). La pratica commerciale in contestazione risulta ancora in corso. 65. In considerazione di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Wizz Air Hungary Airlines Ltd nella misura di 55.000 (cinquantacinquemila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte e in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prezzo effettivo dei propri servizi di trasposto aereo; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Wizz Air Hungary Airlines Ltd., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Wizz Air Hungary Airlines Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 55.000 (cinquantacinquemila euro); c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento medesimo. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 51 [I collegamenti dal l Italia offerti da Wizz Air riguardano, in particolare, destinazioni site in Ungheria, Bulgaria, Romania, Polonia, Ucraina e Paesi baltici (fonte: sito internet www.wizzair.com).]

Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà