Il modello per la definizione delle liti pendenti

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Il modello per la definizione delle liti pendenti di Roberta De Marchi Pubblicato il 17 novembre 2011 la scadenza del 30 novembre è sempre più vicina: vediamo come compilare F24 e modello da inviare telematicamente all Agenzia per la chiudere le liti pendenti di importo inferiore a 20.000 euro Con provvedimento del 13 settembre 2011, del Direttore Generale dell Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscalipendenti ai sensi dell art. 39, c. 12, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, erelative modalità di versamento. Come è noto, in forza di tale norma, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La domanda di definizione che deve essere utilizzata dai soggetti che, ai sensi dell art. 39, c. 12, sopra citato, intendono definire tali liti fiscali -, si compone del frontespizio, riguardante l informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che presenta la domanda, se diverso dal primo, e la lite fiscale oggetto di definizione. Le regole dell istituto 1

Sinteticamente, indichiamo le regole generali per poter accedere all istituto. Le liti fiscali sono definibili con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o più provvedimenti del direttore dell agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma. Ai fini dell applicazione dell articolo 16, perché la lite sia considerata pendente è sufficiente che sia stato proposto il ricorso ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ancorché alla stessa 2

data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione, s intende, che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per costituirsi in giudizio. Secondo quanto indicato dalla circolare n. 12/2003 possono essere definite le controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Non possono essere definite ai sensi dell articolo 16 le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi. La domanda Per ciascuna lite fiscale autonoma è presentata all Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti abilitati dall Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2 bis e 3 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In alternativa, l invio può essere effettuato rivolgendosi a qualsiasi Direzione provinciale dell Agenzia delle entrate, a cui va consegnata la domanda debitamente compilata e sottoscritta. In ogni caso la domanda va consegnata in tempo utile all esecuzione della tempestiva trasmissione telematica. Resta ferma la facoltà dell intermediario di non accettare l incarico. La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando il prodotto di compilazione a cui gli utenti abilitati all utilizzo dei canali Entratel o Fisconline potranno accedere gratuitamente. È fatto comunque obbligo, sia ai soggetti incaricati della trasmissione telematica sia alla Direzione provinciale dell Agenzia delle entrate che effettua l invio telematico su richiesta del soggetto interessato, di rilasciare allo stesso una copia cartacea della domanda di definizione, predisposta con l utilizzo del prodotto informatico, contenente anche il riquadro relativo all impegno alla trasmissione telematica. I medesimi soggetti di cui al punto 4.3 del Provvedimento sono, altresì, obbligati a consegnare al soggetto interessato copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall Agenzia delle 3

entrate, che attesta l avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell avvenuta presentazione della stessa. La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dall istante e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura dell istante fino alla definitiva conclusione della lite, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede di definizione della lite pendente. Valore della lite e lite autonoma Il valore della lite va individuato sulla base del tributo o maggior tributo accertato o, nel caso di impugnazione parziale, sulla base del tributo o del maggior tributo contestato, con esclusione degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Infatti, il valore da assumere a base del calcolo per la definizione è sempre costituito dall importo del tributo e/o delle sanzioni non collegate al tributo nella misura in cui sono stati contestati con l atto introduttivo del giudizio in primo grado, a prescindere dagli ulteriori sviluppi della controversia. Qualora l atto impositivo rechi indicazione solo dei maggiori imponibili (la fattispecie era ricorrente nel settore delle imposte indirette diverse dall Iva) il valore della lite è dato dall imposta liquidabile sulla base dell imponibile accertato e delle relative disposizioni di legge. Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati. Per lite autonoma si intende quella relativa ad ogni singolo avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Pertanto, ove con il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati più provvedimenti, il valore della lite dovrà essere calcolato per ogni singolo atto in contestazione. La definizione ha per oggetto il contenuto complessivo di ogni singola controversia, non essendo 4

ammessa la definizione parziale, riferita cioè ad una sola parte della materia del contendere, così come circoscritta dall atto introduttivo del giudizio. Nel determinare il valore della lite occorre, in particolare, tenere conto di tutti i tributi (e delle sanzioni agli stessi non collegate) in contestazione, compresi addizionali e Irap. Fanno eccezione le ipotesi in cui una lite autonoma ha per oggetto sia rapporti tributari definibili che rapporti non definibili. Esclusivamente in queste situazioni è possibile chiudere parzialmente la lite, determinando il valore della stessa senza considerare i tributi e le sanzioni non definibili. In questo caso il giudizio prosegue per la parte relativa questi ultimi. Somme dovute Le liti fiscali si definiscono con il pagamento di un importo fisso di 150 euro se il valore della lite non supera 2.000 euro. In questo caso non rilevano le pronunce eventualmente rese. Qualora detto valore superi 2.000 euro, sono dovuti i seguenti importi: a) 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell Amministrazione finanziaria dello Stato nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito o sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; b) 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito o sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; c) 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio. Per atto introduttivo del giudizio si intende sia l atto introduttivo del giudizio in primo grado, sia 5

le impugnazioni mediante le quali sono stati introdotti i successivi gradi del giudizio. Con riferimento alla pronuncia giurisdizionale resa il legislatore attribuisce rilevanza alla data di: deposito della pronuncia nel testo integrale; deposito del solo dispositivo, qualora sia prevista una pubblicazione dello stesso prima delle motivazioni, come è disposto per le decisioni della Commissione tributaria centrale; comunicazione al contribuente di un provvedimento decisorio del giudizio, qualora non ne sia prevista la pubblicazione mediante deposito (come accade, ad esempio, per il provvedimento presidenziale di cui al comma 1 dell articolo 27 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Ai fini della determinazione della somma dovuta occorre fare riferimento all ultima o all unica pronuncia resa alla data di presentazione della domanda di definizione. Per ciascuna lite fiscale autonoma va effettuato entro il 30 novembre 2011 un separato versamento. Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate mediante il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce. È esclusa in ogni caso la compensazione di cui all art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le indicazioni specifiche per la compilazione del modello F24 sono state stabilite con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, che ha istituito il codice tributo per il versamento delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti ed il codice identificativo relativo al soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio. La definizione si perfeziona mediante l integrale pagamento delle somme dovute entro il termine del 30 novembre 2011 e la successiva presentazione della domanda di definizione entro il termine 6

fissato dall art. 39, c. 12, del decreto-legge n. 98 del 2011. Qualora non ci siano somme da versare, la definizione si perfeziona mediante la sola presentazione della domanda. Errore scusabile Il comma 9 dell articolo 16 della legge n. 289/2002 stabilisce che in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell ufficio. Il provvedimento approvato, al punto 5.5, prevede che in caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione, con le modalità previste dall art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, o dall art. 3, c. 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo al termine per il versamento fissato dell art. 39, c. 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, sono versate sempre con F24, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. 17 novembre 2011 Roberta De Marchi 7