LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI MINORI

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1 LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI MINORI Profili normativi ed applicativi Andria, 14 novembre 2011

2 RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 39, comma 12, decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98: Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a euro in cui e' parte l'agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE Per essere definibile, la controversia deve: rientrare nell ambito delle liti fiscali ed avere ad oggetto tributi amministrati dall AE (art. 2 d. lgs. 546/2002); riguardare atti aventi natura impositiva: avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzione e ogni altro atto avente natura impositiva; avere l AE come controparte; avere un valore non superiore ai euro (art. 12, co. 5, d.lgs. 546/1992); essere pendente alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

4 NATURA TRIBUTARIA DELLA LITE Si intende per lite fiscale quella avente ad oggetto un tributo. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale due sono i caratteri che connotano il tributo: 1) la coattività/doverosità della prestazione, in assenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; 2) il collegamento della prestazione a una spesa pubblica.

5 Differenze rispetto alla precedente definizione agevolata Nuova disciplina (art. 39, co. 12, d.l. 39/2011): sono definibili tutte le liti fiscali in cui è parte l Agenzia delle Entrate; di valore non superiore a euro; il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in un unica soluzione. Precedente disciplina (art. 16, l. 289/2002): erano definibili tutte le liti in materia tributaria in cui fosse parte l Amministrazione finanziaria dello Stato; non vi erano limiti di valore per la definizione; era possibile il pagamento rateale di quanto dovuto.

6 COSA SI INTENDE PER LITE PENDENTE? È pendente la lite avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione per la quale: 1) alla data del 1 maggio 2011 è stato notificato il ricorso all Ufficio (non è necessaria, quindi, la costituzione in giudizio); 2) alla data del 5 luglio 2011 non sia intervenuta una sentenza non cautelare definitiva, resa sul merito o sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio.

7 Liti pendenti a seguito di rinvio Sono definibili anche le liti fiscali pendenti a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione o da parte dei giudici di merito a condizione che alla data del 6 luglio 2011 non fossero ancora scaduti i termini per la riassunzione.

8 PRONUNCE DI INAMMISSIBILITA Possono essere definite anche le controversie per le quali: - alla data del 1 maggio 2011 sia intervenuta una sentenza di inammissibilità del ricorso (ad es. perché tardivo o privo dei requisiti di forma e contenuto previsti dall art. 18 del d.lgs. 546/1992); - alla data del 6 luglio 2011 non fossero ancora scaduti i termini per impugnare la sentenza.

9 ESCLUSIONI: controversie che riguardano l operato dell Agente della Riscossione (ad es. relative al fermo amministrativo di veicoli, iscrizione di ipoteca ecc.) anche se è parte del giudizio l AE; controversie instaurate nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche (ad es. Regioni, Enti locali, altre Agenzie fiscali, ecc); controversie relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; c. d. liti potenziali (si definiscono tali quelle in cui il ricorso in primo grado è stato o verrà presentato successivamente alla data del 1 maggio 2011).

10 CONCETTO DI LITE AUTONOMA (1) È autonoma la lite relativa a ciascuno degli atti, aventi natura impositiva, oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado. Costituisce un ipotesi eccezionale la lite avente ad oggetto l Invim che, anche se accertata con lo stesso atto relativo ad altre imposte (ad es. imposta di registro, catastale e ipotecaria), è considerata autonoma (v. art. 16, co. 3, lett. b), l.289/2002).

11 CONCETTO DI LITE AUTONOMA (2) Nel caso di impugnazione con un medesimo ricorso di più avvisi di accertamento, si hanno tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati; Nel caso di riunione disposta dal giudice (ex art. 29 del d.lgs. 546/1992) per connessione oggettiva o soggettiva, si hanno tante liti autonome quanti sono i ricorsi originariamente proposti.

12 VALORE DELLA LITE (1) È dato: - dall ammontare dell imposta o maggiore imposta accertata (MIA) oggetto di contestazione (esclusi interessi, sanzioni ed altri accessori collegati al tributo), anche se irrogati con separato provvedimento; - dall importo delle sole sanzioni nel caso di impugnazione di un atto di irrogazione sanzione collegata al tributo accertato, non oggetto di contestazione; - dalla sola sanzione nel caso di controversia relativa ad un provvedimento sanzionatorio non collegato al tributo.

13 VALORE DELLA LITE (2) Esclusioni Sono escluse le controversie di valore indeterminato o indeterminabile e quelle che riguardano atti privi dell indicazione dell importo dell imposta e della sanzione

14 VALORE DELLA LITE (3) Il valore della lite deve essere determinato con riferimento a ciascun atto oggetto di impugnazione nel ricorso introduttivo, indipendentemente dai soggetti interessati e dal numero di tributi interessati. Se diversi sono i tributi accertati nell atto, il valore della lite sarà dato dal totale delle imposte oggetto di contestazione. Non è ammessa una definizione parziale, ossia relativa solo ad una parte dei tributi oggetto di contestazione.

15 RETTIFICA DI PERDITE Sono definibili le liti originate dall impugnazione di un atto di accertamento con cui si è proceduto alla rettifica di una perdita. Per la determinazione del valore della lite occorre distinguere due ipotesi: a) il contribuente intende definire la lite ma non affrancare la perdita; b) il contribuente intende definire la lite ed affrancare la perdita (che, quindi, sarà liberamente utilizzabile negli esercizi successivi). Nel primo caso il valore della lite è dato dalla maggiore imposta accertata, o, in mancanza di imposta, dalle sanzioni eventualmente irrogate. Nel caso in cui il contribuente intenda definire la lite affrancando la perdita, il valore della lite si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l imposta virtuale commisurata all ammontare delle perdite in contestazione.

16 AMBITO DI DEFINIBILITA DELLE LITI Sono definibili le controversie aventi ad oggetto: - avvisi di accertamento; - provvedimenti di irrogazione sanzione; - ogni altro atto avente natura impositiva. Non sono definibili le controversie aventi ad oggetto: - atti diversi da quelli individuati nell art. 19 d.lgs. 546/1992, non aventi natura impositiva (es. comunicazioni di irregolarità, risposte ad istanze di interpello, dinieghi di autotutela ecc.)

17 Ambito di definibilità delle liti (1) RUOLI DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI NON sono definibili le controversie aventi ad oggetto c.p. emesse nel caso di imposte dichiarate e non versate IN QUESTO CASO L ATTO NON HA NATURA IMPOSITIVA MA DI MERA RISCOSSIONE

18 Ambito di definibilità delle liti (2) RUOLI EMESSI A SEGUITO DELLA RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Sono definibili le controversie aventi ad oggetto c.p. nel caso in cui l Ufficio, oltre a verificare il versamento dell imposta dichiarata, abbia provveduto alla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione (come nel caso di esclusione o riduzione di deduzioni e detrazioni) e all iscrizione a ruolo della maggiore imposta IN QUESTO CASO L ATTO HA NATURA IMPOSITIVA

19 Ambito di definibilità delle liti (3) ATTI DI RECUPERO DI CREDITI D IMPOSTA CHE REALIZZANO UN AGEVOLAZIONE FISCALE Sono definibili le controversie instaurate avverso gli atti con i quali si recuperano crediti d imposta indebitamente utilizzati LA GIURISPRUDENZA HA RICONOSCIUTO NATURA IMPOSITIVA A TALI ATTI (ex multis v. Cass. Sez. V, Ordinanza 7 aprile 2011, n. 8033)

20 Ambito di definibilità delle liti (4) AVVISI DI LIQUIDAZIONE In generale NON sono definibili le controversie aventi ad oggetto l avviso di liquidazione quando l Ufficio si limiti a determinare l entità del tributo dovuto sulla base dei dati dichiarati dal contribuente IN QUESTO CASO L ATTO NON HA NATURA IMPOSITIVA

21 Ambito di definibilità delle liti (5) AVVISI DI LIQUIDAZIONE Sono definibili le controversie aventi ad oggetto i medesimi atti nel caso in cui l Ufficio provveda, per la prima volta ad es. con l avviso di liquidazione dell imposta di registro a far valere nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della registrazione dell atto IN QUESTO CASO, A PRESCINDERE DAL NOMEN JURIS UTILIZZATO, RILEVA LA NATURA SOSTIANZIALE (IMPOSITIVA) DELL ATTO

22 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA PRINCIPALE DI SUCCESSIONE Nel caso in cui l Ufficio si limita a determinare l entità del tributo dovuto, sulla base dei dati indicati dal contribuente, l avviso di liquidazione non è definibile; Quando, invece, con lo stesso si provveda anche alla rettifica della dichiarazione (come nel caso di esclusione o riduzione di deduzioni e detrazioni) l atto ha natura impositiva e può essere parzialmente definito. Naturalmente la controversia prosegue per la parte non definibile.

23 RUOLO Quando la cartella di pagamento è preceduta da un avviso di accertamento, costituisce un atto di mera riscossione della somma dovuta e non ha natura impositiva la relativa lite, pertanto, non è definibile; Tuttavia, nell ipotesi in cui il contribuente abbia impugnato il ruolo affermando di non aver mai ricevuto una valida notifica dell avviso di accertamento la controversia è definibile in quanto il contribuente è venuto a conoscenza per la prima volta della pretesa tributaria.

24 Ambito di definibilità delle liti (6) DINIEGO O REVOCA DI AGEVOLAZIONI 1) In generale le controversie aventi ad oggetto tali atti non sono definibili in quanto la lite non riguarda un tributo sulla cui base calcolare la somma dovuta per la definizione, bensì la spettanza di un agevolazione; 2) Al contrario, la controversia è definibile quando l AE con l atto impugnato, oltre a negare o revocare l agevolazione, abbia accertato il tributo e/o irrogato la sanzione.

25 Ambito di definibilità delle liti (8) CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Non è ammessa la definizione in quanto: - i contributi previdenziali non rivestono la natura di tributo; - le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e sono instaurate nei confronti degli enti previdenziali; Ai fini della determinazione del valore della lite fiscale non si tiene conto dei maggiori contributi contestati con l avviso di accertamento

26 Ambito di definibilità delle liti (9) SILENZIO-RIFIUTO O DINIEGO DI RIMBORSO Le relative controversie non sono definibili per 3 motivi: 1)le somme ripetibili per effetto della definizione sono solamente quelle versate a titolo provvisorio in pendenza di giudizio (mentre in questo caso sono state pagate mediante versamento diretto); 2)in materia di rimborsi, sorge l obbligo di restituzione per l AE solo in caso di soccombenza disposta con sentenza passata in giudicato; 3)la relativa lite non scaturisce da un atto impositivo con il quale si richiede il pagamento di un maggior tributo o di sanzioni amministrative.

27 Ambito di definibilità delle liti (10) PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE NON sono definibili le liti È possibile la definizione relative a precedenti della lite originaria, definizioni agevolate qualora non si sia quali, ad esempio: perfezionata una - quelle relative al rigetto precedente di una precedente definizione, ove domanda di definizione ricorrano i presupposti ; previsti dall art. 39, co. - quelle concernenti 12 del d.l. 98/2011. l esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente.

28 Ambito di definibilità delle liti (11) SANZIONI PER L IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI Precedente disciplina (art. Nuova disciplina (art. 39, co. 16, l. 289/2002) 12, d.l. 39/2011) Era ammessa la definizione Non è ammessa la definizione in delle controversie relative quanto, la Corte Costituzionale ad atti di irrogazione delle con sentenza n. 130 del 2008, sanzioni per l impiego di ha ridefinito i contorni della lavoratori irregolari in giurisdizione del giudice quanto considerati tributario collegandola inscindibilmente alla natura rientranti, per effetto di tributaria del rapporto. un interpretazione estensiva Trattandosi di sanzioni non dell art. 2, del d.lgs. collegate ad alcun tributo la 546/1992, nell ambito della relativa giurisdizione è stata giurisdizione del giudice riconosciuta in capo al giudice tributario. ordinario.

29 CONTROERSIE INSTAURATE DA SOCIETA DI PERSONE Non è definibile la controversia instaurata da una società di persone avverso un avviso di accertamento con il quale venga rettificato in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, in quanto tale atto non contiene una quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci. Pertanto, nel caso in cui la società abbia definito la lite limitatamente alle imposte accertate di propria competenza, la definizione non opera con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo ai soci.

30 MODALITA PROCEDURALI: QUANTO PAGARE (1) L art. 39 del d.l. 98/2011 differenzia l entità del versamento in base al grado di avanzamento del giudizio e del suo esito provvisorio. In particolare: a.se il valore della lite non supera l importo di euro, l importo da versare è pari a 150 euro;

31 MODALITA PROCEDURALI: QUANTO PAGARE (2) b. Se il valore della lite supera l importo di euro, l importo da versare è pari: al 30% del valore della lite, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna pronuncia; al 10% del valore della lite, nel caso di soccombenza dell AE; al 50% del valore della lite, nel caso di soccombenza del contribuente;

32 MODALITA PROCEDURALI: QUANTO PAGARE (3) Nell ipotesi di sentenza parziale (con esito favorevole in parte al contribuente e in parte all Amministrazione), trovano applicazione sia la percentuale del 10% che quella del 50%. In particolare: Il 10% sulla parte del valore della lite per la quale la sentenza ha dato ragione al contribuente; Il 50% sulla parte del valore della lite per la quale la sentenza ha dato ragione all Amministrazione;

33 SOCCOMBENZA La soccombenza è determinata dal raffronto tra quanto richiesto e quanto deciso dal giudice adito. Si ha soccombenza: - integrale nel caso in cui nessuna delle domande proposte dalla parte viene accolta dal giudice (nel caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso si verifica un ipotesi di soccombenza integrale); - parziale nel caso in cui la parte non ottiene l integrale accoglimento della proprie richieste. In tal caso, ai fini del calcolo dell importo dovuto, troveranno applicazione sia la percentuale del 10% che quella del 50%.

34 MODALITA PROCEDURALI: QUANTO PAGARE (4) ESEMPIO : Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento contenente una MIA pari a euro (oltre sanzioni ed interessi). La sentenza di 1 grado ha annullato parzialmente l atto confermando la pretesa impositiva per euro. Il valore della lite è = a euro; Il contribuente dovrà versare: il 10% di euro (= all imposta annullata dalla sentenza) e il 50% di euro (= all imposta confermata dalla sentenza). In tutto dovrà versare, pertanto, euro ( ).

35 GIUDICATO INTERNO, AUTOTUTELA E CONCILIAZIONE Nell ipotesi di giudicato interno o di annullamento parziale dell atto in autotutela, il valore della lite deve essere calcolato sulla parte dell atto non coperta da giudicato o non interessata dal provvedimento di annullamento dell Ufficio. Allo stesso modo, in caso di conciliazione parziale perfezionata, il valore della lite è dato dal tributo ancora in contestazione.

36 RILEVANZA DELLE PRONUNCE RESE FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Per individuare la data in cui una pronuncia giurisdizionale si intende resa, occorre fare riferimento alla data di : - deposito della pronuncia nel testo integrale; - deposito del solo dispositivo, nell ipotesi di pubblicazione dello stesso prima delle motivazioni (come nel caso delle decisioni emesse dalla CTC); - comunicazione al contribuente del provvedimento, nel caso in cui non sia previsto il deposito.

37 RILEVANZA DELLE PRONUNCE RESE FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Per la determinazione della somma dovuta occorre fare riferimento all unica o ultima pronuncia resa alla data di presentazione della domanda. Se tra la data del versamento delle somme dovute e la data di presentazione della domanda interviene una pronuncia giurisdizionale, le somme versate dal contribuente potrebbero risultare: - superiori a quanto dovuto il contribuente avrà diritto al rimborso solo in presenza delle condizioni previste dall art. 16, co. 5, della l.289/2001; - inferiori all importo dovuto il contribuente dovrà versare la differenza entro la data di presentazione della domanda e, quindi, anche oltre il termine del 30 novembre 2011.

38 DEFINIZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI RINVIO O DEL TERMINE DI RIASSUNZIONE In caso di rinvio al giudice di primo o di secondo grado, la definizione si perfeziona con il versamento del 30% del valore della lite in quanto la pronuncia di rinvio fa venir meno quelle precedenti. Secondo la Cassazione, infatti, il giudizio di rinvio costituisce una fase nuova ed ulteriore del giudizio finalizzata all emanazione di una sentenza che non si sostituisce alla precedente pronuncia, ma statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.

39 SCOMPUTO DELLE SOMME GIA VERSATE Dalle somme dovute possono essere scomputate quelle già versate, a titolo di tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell AE: - sulla base di iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio effettuate in pendenza di giudizio; - in pendenza del termine di impugnazione dell atto o della pronuncia giurisdizionale. Nel caso in cui le somme versate a titolo provvisorio dal contribuente siano superiori all importo dovuto per la definizione non sarà necessario effettuare alcun versamento.

40 SOMME VERSATE IN MISURA ECCEDENTE Qualora il contribuente abbia versato somme eccedenti rispetto a quelle dovute per la chiusura della lite avrà diritto alla restituzione dell eccedenza purché ricorrano 2 condizioni: 1)valore della controversia oggetto di definizione superiore a euro; 2)soccombenza dell Amministrazione sulla base dell ultima o unica pronuncia non definitiva resa. La restituzione, se spettante, è disposta dall Ufficio senza necessità di alcuna richiesta od istanza da parte del contribuente.

41 ESCLUSIONI La restituzione è sempre esclusa: 1)nel caso in cui la Commissione tributaria non si sia ancora espressa; 2)quando il contribuente, all atto di presentazione della domanda di definizione, risulti soccombente in base all ultima pronuncia resa.

42 RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE IN MISURA ECCEDENTE IPOTESI DI SOCCOMBENZA PARZIALE ESEMPIO: Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento contenente una MIA pari a euro pagando a seguito di iscrizione a titolo provvisorio euro di imposta e euro di interessi. La sentenza di 1 grado ha annullato parzialmente l atto confermando la pretesa impositiva per un importo pari a euro d imposta e 600 euro di interessi. Il valore della lite è = a euro; Il contribuente dovrà versare: il 10% di euro (= all imposta annullata dalla sentenza) e il 50% di euro (= all imposta confermata dalla sentenza). In tutto dovrà versare, pertanto, euro ( ). Avendo il contribuente versato un importo superiore a quanto dovuto per la definizione, per stabilire se ha diritto al rimborso ed in quale misura, occorrerà liquidare la sentenza. In questa ipotesi l imposta risultante dalla sentenza, comprensiva degli interessi, è pari ad euro pertanto, spetterà un rimborso pari ad euro 200.

43 PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO L art. 46, co. 3, del d.lgs. 546/1992 prevede che le spese del giudizio estinto per effetto di definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate. Infatti, la chiusura della lite definisce ogni aspetto della controversia, compreso quello relativo alle spese di giudizio. Tale principio vale sia nel caso di condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, sia nel caso di condanna dell AE.

44 MODALITA PROCEDURALI: QUANDO E COME PAGARE Il contribuente che intende definire la controversia deve effettuare il versamento delle somme dovute: - entro il 30 novembre 2011; - in un unica soluzione; - utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi ; - indicando sul modello il codice tributo 8082 istituito con la Ris. del , n. 82/E.

45 MODALITA PROCEDURALI: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di definizione deve essere presentata: - entro il 2 aprile 2012; - utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell AE del 13 settembre 2011 e reperibile sul sito Internet dell AE ed inviata: - tramite il servizio Internet (Fisconline); - tramite uno degli UU.TT. dell AE, che provvederanno alla successiva trasmissione telematica; - tramite gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, Caf e altri soggetti abilitati).

46 SOSPENSIONE E SGRAVIO DEL RUOLO L Ufficio provvede alla sospensione dei ruoli: - dopo aver riscontrato il pagamento integrale delle somme dovute per la definizione, sulla base di un controllo sommario della definibilità della lite e senza necessità di una specifica istanza; - dopo la presentazione della sola domanda nell ipotesi in cui il contribuente abbia versato, a seguito di iscrizione a titolo provvisorio, somme superiori rispetto a quelle dovute per la definizione. Provvede, infine, allo sgravio dei ruoli non pagati solo a seguito di verifica della regolarità della definizione, sempre senza necessità di una specifica istanza.

47 SOSPENSIONE DEI GIUDIZI (1) Ai sensi dell art. 39, co. 12, lett.c) del d.l. 98/2011, le liti fiscali suscettibili di definizione sono sospese ex lege dal 6 luglio 2011 al 30 giugno La sospensione non opera se il contribuente presenta istanza di trattazione. Se la data dell udienza era già stata fissata nel suddetto periodo di sospensione, il giudizio prosegue, ma il contribuente può chiedere la sospensione in quanto intende avvalersi della definizione. La domanda di trattazione e di sospensione può essere formulata in forma scritta o oralmente in udienza.

48 SOSPENSIONE DEI GIUDIZI (2) Entro il 15 luglio 2012, l Ufficio trasmette agli organi giurisdizionali l elenco delle controversie pendenti per le quali è stata presentata la domanda di definizione. Queste controversie restano sospese fino al 30 settembre Entro la stessa data gli Uffici comunicano agli organi giurisdizionali: - l avvenuta estinzione del giudizio, dopo aver verificato l integrale pagamento di quanto dovuto e la regolarità della domanda di definizione; - l eventuale diniego della definizione.

49 SOSPENSIONE DEI TERMINI Ai sensi dell art. 39, co. 12, lett.c) del d.l. 98/2011, sono sospesi, a favore di tutte le parti processuali, dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012 i termini per la costituzione in giudizio e per la proposizione di: - ricorsi; - appelli; - controdeduzioni; - ricorsi per cassazione e controricorsi; - ricorsi in riassunzione. È esclusa la sospensione del termine per proporre il ricorso in primo grado.

50 OMESSO VERSAMENTO DELL IMPORTO DOVUTO Precedente disciplina (art. 16, l. 289/2002) Prevedeva il versamento rateale delle somme dovute; l omesso versamento, entro i termini previsti, delle rate successive alla prima non impediva la validità della definizione. Nuova disciplina (art. 39, co. 12, d.l. 39/2011) Non prevede il pagamento rateale delle somme dovute per la definizione; l omesso pagamento, entro il termine del 30 novembre 2011 dell importo dovuto, determina l inefficacia della sanatoria.

51 ERRORE SCUSABILE (1) In caso di pagamento in misura inferiore rispetto all importo dovuto, si applica il principio dell errore scusabile previsto dall art. 16, co. 9, della l. 289/2002, quando: - il contribuente abbia usato la normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti; - vi siano condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo.

52 ERRORE SCUSABILE (2) Nel caso riconosca la scusabilità dell errore, l Ufficio provvede a liquidare il maggior importo dovuto (comprensivo degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo al termine previsto per il versamento) e inviterà il contribuente ad effettuare il versamento integrativo: - entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione; - attraverso l utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi. Se la parte non provvede entro il termine fissato, si procederà con la comunicazione del diniego.

53 ESTINZIONE DEL GIUDIZIO L estinzione del giudizio viene dichiarata dall autorità giurisdizionale competente presso la quale pende la lite oggetto di definizione (nelle forme e secondo le modalità previste nei diversi giudizi), a seguito della comunicazione di regolarità della definizione da parte dell Ufficio. Ne consegue che, prima di tale comunicazione, il giudice competente non può dichiarare l estinzione del giudizio.

54 RECAPITI E RIFERIMENTI Per informazioni, domande o chiarimenti è possibile contattare (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore e il martedì e giovedì dalle ore alle ore 17.00), l Area Legale della Direzione provinciale di Barletta-Andria- Trani ai seguenti recapiti: dp.barlettaandriatrani.al@agenziaentate.it telefono: , , indirizzo: Via Andria, 19 - Barletta

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