CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI. presentate il 21 marzo 2013 (1) Causa C-657/11. Belgian Electronic Sorting Technology NV.



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CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI presentate il 21 marzo 2013 (1) Causa C-657/11 Belgian Electronic Sorting Technology NV contro Bert Peelaers Visys NV [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio)] «Direttive 84/450/CEE e 2006/114/CE Pubblicità ingannevole e comparativa Nozione di pubblicità Registrazione e uso di un nome di dominio Uso di metatags» 1. La rivoluzione digitale realizzatasi negli ultimi due decenni con l avvento e il successivo sviluppo di Internet ha profondamente trasformato le modalità di promozione e di commercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese. In tale mutato contesto, sono sorte sempre più spesso controversie concernenti situazioni connesse con l utilizzazione di Internet da parte delle imprese per fini commerciali. Tuttavia, l evoluzione del diritto scritto non può seguire lo stesso ritmo dello sviluppo tecnologico. Di conseguenza, per risolvere tali controversie, di cui è stata del resto investita a più riprese la Corte (2), è spesso necessario applicare nozioni giuridiche tradizionali, talvolta riprese in atti dell Unione, le quali non sono state originariamente concepite per essere applicate a fattispecie connesse all utilizzazione di Internet. Tali tipologie di controversie sono pertanto suscettibili di porre questioni relative alla portata di dette nozioni giuridiche tradizionali. 2. La controversia che ha dato luogo alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte dallo Hof van Cassatie (Belgio), costituisce un tipico esempio di questo genere di cause. Nell ambito di una controversia concernente l utilizzazione di Internet per fini promozionali, il giudice del rinvio chiede, infatti, alla Corte di interpretare la nozione di «pubblicità» come prevista dall articolo 2, numero 1, della direttiva 84/450/CEE del Consiglio (3) e dal corrispondente articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE (4), che ha codificato la direttiva 84/450 (5), per determinare se tale nozione comprenda, da un lato, la registrazione e l uso di un nome di dominio e, dall altro lato, l uso di metatags nel codice sorgente di un sito web. 3. A titolo preliminare può essere utile chiarire cosa si intende con i termini «nome di dominio» e «metatags». 4. Un nome di dominio è una combinazione di lettere e numeri cui sono associati univocamente uno o più indirizzi alfanumerici di Internet (6), a loro volta formati da cifre e da punti che sono in

grado di identificare un computer o un server collegato alla rete di Internet. In termini più semplici, il nome di dominio rappresenta una forma semplificata e accessibile di un indirizzo alfanumerico corrispondente ad un sito Internet. 5. I metatags invece sono parole codificate nel codice sorgente (7) di un sito Internet. Esse non sono visibili sulla pagina web e sono volte a descrivere il contenuto di quest ultima. Quando viene effettuata una ricerca in linea mediante un motore di ricerca, i metatags sono riconosciuti da quest ultimo e contribuiscono a determinare l ordine di visualizzazione dei vari siti Internet identificati da detto motore come quelli corrispondenti alla ricerca effettuata dall utente. Esistono in linea di principio due tipi di metatags: i «metatags descrittivi» (meta description tag), che descrivono il contenuto di un sito, e i «metatags parole chiave» (key words metatags), che consistono in una serie di parole chiave che fanno riferimento al contenuto del sito stesso. La controversia dinanzi al giudice del rinvio riguarda l utilizzo di quest ultima tipologia di metatags. I Contesto normativo 6. L articolo 2, numero 1, della direttiva 84/450, ripreso expressis verbis dall articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114, stabilisce quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per 1) pubblicità, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell esercizio di un attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi ( )». 7. L articolo 2 della direttiva 2000/31/CE (8) stabilisce quanto segue: «Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: ( ) f) comunicazioni commerciali : tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l immagine di un impresa, di un organizzazione o di una persona che esercita un attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali: le indicazioni necessarie per accedere direttamente all attività di tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio ( domain name ) o un indirizzo di posta elettronica, ( )». II Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 8. La Belgian Electronic Sorting Technology NV, denominata anche NV BEST (in prosieguo: la «BEST») e la Visys NV (in prosieguo: la «Visys»), rispettivamente attore e secondo convenuto nella causa principale, sono entrambe società attive nel settore della produzione e della vendita di sistemi di separazione con tecnologia laser. 9. In data 3 gennaio 2007 il sig. Bert Peelaers (in prosieguo: il «sig. Peelaers»), socio fondatore della Visys e primo convenuto nel procedimento principale, ha registrato il nome di dominio «www.bestlasersorter.com», cui corrisponde un sito Internet il cui contenuto è, al pari di quello del sito Internet corrispondente al nome di dominio «www.lasersorter.com», identico a quello di siti già precedentemente usati dalla Visys con i nomi di dominio «www.visys.be» e «www.visysglobal.be».

10. In data 4 aprile 2008 la BEST ha depositato presso l ufficio marchi del Benelux un marchio figurativo costituito dal termine «BEST» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 7, 9, 40 e 42 ai sensi dell Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. 11. In data 23 aprile 2008 è stato accertato da un ufficiale giudiziario che, digitando nel motore di ricerca sul sito «www.google.be» i termini di ricerca «Best Laser Sorter», appariva come secondo risultato, subito dopo il sito Internet della BEST, un collegamento al sito Internet della Visys. Inoltre, è risultato che la medesima utilizzava quali metatags per i suoi siti Internet termini quali «Helius sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius, Best nv», che rinviavano all identità della BEST o che corrispondevano ai nomi di prodotti da quest ultima commercializzati. 12. Ritenendo che la registrazione e l utilizzo del nome di dominio «www.bestlasersorter.com», nonché l utilizzo di metatags corrispondenti ai nomi dei suoi prodotti usurpasse il suo marchio e la sua denominazione commerciale e costituisse, tra l altro, una violazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (9), il 30 aprile 2008 la BEST ha citato in giudizio il sig. Peelaers e la Visys per far cessare tali condotte. I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale di annullamento del marchio «BEST». 13. Il giudice di primo grado ha respinto tanto le domande attoree quanto quella riconvenzionale, salvo la domanda della BEST volta a riconoscere che l utilizzo dei suddetti metatags costituiva un atto in violazione della normativa concernente la pubblicità comparativa e ingannevole. Il giudice d appello ha invece respinto l integralità delle domande della BEST e ha accolto la domanda riconvenzionale annullando il marchio BEST per mancanza di carattere distintivo. 14. Investito del ricorso in cassazione, il giudice del rinvio con sentenza dell 8 dicembre 2011 ha respinto i motivi di ricorso sollevati dalla BEST ad eccezione di quello relativo alla violazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, riguardo al quale detto giudice ha ritenuto necessario sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé al fine di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la nozione di pubblicità, di cui all articolo 2 della direttiva 84/450 ( ) e all articolo 2 della direttiva 2006/114 ( ), debba essere interpretata nel senso che essa comprende, da un lato, la registrazione e l uso di un nome di dominio e, dall altro lato, l uso di metatags nei metadati di un sito Internet». III Procedimento dinanzi alla Corte 15. L ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria in data 21 dicembre 2011. Hanno depositato osservazioni scritte la BEST, il sig. Peelaers e la Visys, i governi belga, estone, italiano e polacco, nonché la Commissione. All udienza, la quale ha avuto luogo il 24 gennaio 2013, sono intervenuti la BEST, il sig. Peelaaers e la Visys, nonché il governo belga e la Commissione. IV Analisi giuridica A Sulla richiesta di rispondere d ufficio a talune questioni pregiudiziali 16. Occorre rilevare, a titolo preliminare, che la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa riguarda esclusivamente l interpretazione della nozione di pubblicità di cui alle direttive 84/450 e 2006/114.

17. In tale contesto ritengo, pertanto, che debba essere respinta la richiesta rivolta dalla BEST alla Corte, e reiterata in udienza, di rispondere d ufficio a talune questioni pregiudiziali in materia di marchi, questioni che il giudice del rinvio non ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte nonostante una domanda della BEST in tal senso. 18. A tale riguardo occorre, infatti, ricordare che per giurisprudenza costante incombe soltanto al giudice del rinvio definire l oggetto delle questioni che intende sottoporre alla Corte. Spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Non è pertanto necessario esaminare questioni proposte dalle parti che eccedono l ambito di quella proposta dal giudice nazionale(10), a maggior ragione qualora risulti che tale giudice ha espressamente respinto la domanda di sottoporre tali questioni alla Corte (11). B Sulla questione pregiudiziale 19. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa è suddivisa in tre parti. Il giudice del rinvio chiede, infatti, se la nozione di pubblicità di cui alle direttive 84/450 e 2006/114 ricomprenda, in primo luogo, la registrazione di un nome di dominio, in secondo luogo, l uso di un nome di dominio e, in terzo luogo, l uso dei metatags nei codici sorgente dei siti Internet. 20. Prima di analizzare nel dettaglio le varie parti della questione pregiudiziale, ritengo tuttavia necessario effettuare alcune osservazioni di carattere preliminare in merito alla nozione di pubblicità quale prevista nelle due succitate direttive. 1. Sulla nozione di pubblicità ai sensi delle direttive 84/450 e 2006/114 a) Sull opportunità di effettuare un interpretazione estensiva della nozione di «pubblicità» di cui alle direttive 84/450 e 2006/114 21. L articolo 2, numero 1, della direttiva 84/450, così come l articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114, definisce la pubblicità come «qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell esercizio di un attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi». 22. Le due direttive forniscono pertanto una definizione particolarmente ampia della nozione di pubblicità la quale può quindi presentarsi in forme molto varie (12), non rigidamente predeterminabili. Orbene, in tale prospettiva, e alla luce di tale definizione, diverse considerazioni mi portano a condividere l approccio proposto da talune parti intervenienti secondo cui sarebbe opportuno che la nozione di pubblicità sia oggetto di un interpretazione estensiva. 23. In primo luogo, ritengo che deponga in tal senso l esegesi letterale della definizione stessa, particolarmente ampia, prevista dalle due direttive. La lettera di tale definizione, infatti, riferendosi in modo generalizzato a «qualsiasi forma di messaggio», evidenzia a mio avviso la volontà del legislatore dell Unione di non imporre limitazioni aprioristiche al novero delle comunicazioni comprese in tale previsione, se non la condizione che il messaggio venga effettivamente diffuso. La circostanza peraltro che la definizione non specifichi la forma in cui tale messaggio debba essere diffuso comporta che la definizione includa qualsiasi modalità di diffusione dello stesso.

24. In secondo luogo, un approccio estensivo nell interpretazione della nozione di pubblicità appare come quello più funzionale agli obiettivi perseguiti dalle direttive in causa e, in particolare, alle finalità specifiche di garantire il corretto funzionamento della concorrenza nel mercato interno nonché la libertà e la consapevolezza delle scelte dei consumatori (13). A tale riguardo convengo con le osservazioni del governo italiano, secondo cui un interpretazione restrittiva della nozione di pubblicità rischierebbe di lasciare prive di disciplina forme di comunicazione pubblicitaria meno apparenti, ma potenzialmente più insidiose per i consumatori. Del resto, la volontà del legislatore dell Unione di includere nell ambito di applicazione della direttiva 2006/114 tutte le forme possibili di pubblicità risulta espressamente dall ottavo considerando di tale direttiva, ai termini del quale «è opportuno definire un concetto generale di pubblicità comparativa per includere tutte le forme della stessa». 25. In terzo luogo, un interpretazione estensiva della nozione di pubblicità è anche coerente con l approccio assunto dalla Corte in materia, sia con riferimento alla pubblicità comparativa, per la quale la Corte ha riconosciuto che la definizione ampia contenuta nelle direttive permette di includere tutte le forme di tale tipo di pubblicità (14), sia con riferimento alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario (15). 26. È dunque alla luce di queste considerazioni che procederò all analisi nel dettaglio dei singoli elementi che costituiscono la nozione di pubblicità ai termini della definizione menzionata ai precedenti paragrafi 6 e 21. b) Sui singoli elementi che costituiscono la nozione di pubblicità 27. Si desume dalla definizione di cui agli articoli 2, numero 1, e 2, lettera a), rispettivamente delle direttive 84/450 e 2006/114, che la nozione di pubblicità si compone di tre elementi qualificanti: in primo luogo, deve esservi una «qualsiasi forma di messaggio», in secondo luogo, tale messaggio deve essere «diffuso nell esercizio di un attività commerciale, industriale, artigianale o professionale» e, in terzo luogo, esso deve avere il fine specifico di «promuovere la fornitura di beni e servizi». 28. Orbene, se il secondo ed il terzo elemento di tale definizione non sembrano forieri di particolari problemi interpretativi, è invece l interpretazione del primo elemento, ossia l esistenza di una «qualsiasi forma di messaggio», che costituisce, a mio avviso, il cuore della questione in gioco nella presente causa. 29. Riguardo specificamente a tale primo elemento costitutivo della definizione di pubblicità, si rende tuttavia preliminarmente necessaria una precisazione di carattere terminologico. Occorre, infatti, rilevare che, rispetto a tale elemento della definizione, non vi è una corrispondenza esatta dal punto di vista linguistico tra le diverse versioni della direttiva in differenti lingue ufficiali. Così, mentre in italiano la definizione si riferisce a «qualsiasi forma di messaggio», in francese e in spagnolo essa contiene i termini rispettivamente «toute forme de communication» e «toda forma de comunicación», allorché in inglese essa fa riferimento a «the making of a representation in any form» ed in tedesco a «jede Äußerung». 30. A tale riguardo occorre ricordare che risulta da costante giurisprudenza che le norme del diritto dell Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni in tutte le lingue dell Unione europea (16). In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione, quest ultima deve essere intesa in funzione della sistematica generale e delle finalità della normativa di cui fa parte (17).

31. Orbene, indipendentemente dalle diverse sfumature che i termini utilizzati possono avere nelle differenti versioni linguistiche, mi sembra chiaro che essi fanno tutti riferimento al concetto generale di comunicazione nel senso di attività di trasmissione di segni e informazioni da un soggetto ad un altro (18). Alla luce della sistematica generale e delle finalità delle direttive 84/450 e 2006/114, ritengo pertanto necessario interpretare la definizione in questione con riferimento al concetto generale di comunicazione, utilizzato del resto esplicitamente in diverse versioni linguistiche (19). 32. Orbene, nella scienza della comunicazione, la nozione di «comunicazione» si presta tipicamente ad essere scomposta in differenti elementi (20), tra cui si possono generalmente annoverare i seguenti: (i) l emittente, ossia il sistema (oggetto o soggetto) che trasmette il messaggio; (ii) il ricevente, ossia il destinatario che riceve ed assume l informazione; (iii) il canale, ossia il mezzo attraverso cui viene veicolato o ottenuto il messaggio; (iv) il codice formale, ossia il sistema di segni che consente l attività di comunicazione; (v) il contesto, ossia la situazione in cui l atto comunicativo si inserisce (e a cui si riferisce), e, infine, (vi) il vero e proprio messaggio, ossia il contenuto di quanto si vuole comunicare. 33. È da un approccio fondato su una definizione di tal genere della nozione di comunicazione che si può, a mio avviso, partire al fine di verificare se le tre fattispecie menzionate dal giudice del rinvio nella sua domanda pregiudiziale siano o meno sussumibili nel primo elemento costitutivo della definizione di pubblicità, e quindi se esse costituiscano una qualsiasi «forma di comunicazione» ai termini delle succitate direttive. 34. Per ciò che riguarda invece specificamente il secondo elemento di tale definizione, ossia la diffusione nell esercizio di un attività economica, si può osservare che il riferimento alla circostanza che la comunicazione debba essere «diffusa» sembra implicare che essa debba essere rivolta impersonalmente alla collettività mediante mezzi di trasmissione del messaggio idonei a farlo pervenire ad un numero indeterminato di persone, ciò che sembrerebbe escludere le comunicazioni interpersonali (21). 35. Per quanto riguarda infine il terzo elemento, ossia la finalità promozionale, si può evidenziare che la disposizione citata non richiede in alcun modo che tale fine risulti in modo diretto ed immediato dalla comunicazione, di modo che non è pertanto necessario che la comunicazione si riferisca esplicitamente ai beni o ai servizi promossi da tale comunicazione. Ritengo pertanto che possano essere comprese nell ambito della definizione anche ipotesi di promozione mediata o indiretta di beni e servizi. La direttiva non si applicherà pertanto solo ai casi di pubblicità di prodotto o di marca (in cui la comunicazione agisce sull immagine del prodotto o del servizio offerto o del marchio attraverso cui esso è commercializzato), ma anche ai casi della cosiddetta «pubblicità istituzionale», ossia quella che, agendo sull immagine dell impresa, è volta a promuovere l organizzazione d impresa in quanto tale puntando quindi indirettamente ad accrescere la domanda dei prodotti e servizi dell azienda in questione. c) Sulle relazioni tra la nozione di «pubblicità» di cui alle direttive 84/450 e 2006/114 e quella di «comunicazione commerciale» di cui alla direttiva 2000/31 36. Ritengo infine ancora necessario, sempre a titolo preliminare, soffermarmi su un argomento, sollevato dalla Commissione nonché dalla Visys e dal sig. Peelaers, che concerne le relazioni tra la nozione di «pubblicità» di cui alle direttive 84/450 e 2006/114 e quella di «comunicazione commerciale» di cui alla direttiva 2000/31.

37. Infatti, partendo dalla constatazione che la definizione di «comunicazione commerciale» di cui all articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31 stabilisce che «[n]on sono di per sé comunicazioni commerciali ( ) le indicazioni necessarie per accedere direttamente all attività di [un ]impresa ( ), come un nome di dominio ( )», la Commissione e i convenuti nel procedimento principale ritengono che lo stesso approccio debba essere applicato mutatis mutandis alla nozione di pubblicità di cui alle direttive 84/450 e 2006/114, la cui definizione è pressoché identica a quella di «comunicazione commerciale» di cui alla direttiva 2000/31. Di conseguenza, l esclusione dei nomi di dominio dalla nozione di «comunicazione commerciale» comporterebbe automaticamente l esclusione degli stessi dall ambito di applicazione dalla nozione di «pubblicità», di modo che la prima e la seconda parte della questione pregiudiziale dovrebbero ricevere una risposta negativa. 38. Non condivido un tale approccio. 39. A tale riguardo occorre, infatti, anzitutto osservare che le direttive 84/450 e 2006/114, da un lato, e la direttiva 2000/31, dall altro, sono state emanate al fine di perseguire obiettivi diversi (22), di modo che le definizioni contenute nelle prime non sono necessariamente transponibili in modo automatico nella seconda. 40. Più in particolare, ai termini del suo articolo 1, la direttiva 2006/114 ha lo scopo specifico di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. Risulta peraltro dai considerando quarto, sesto, ottavo e nono di tale direttiva nonché dall articolo 1 della direttiva 84/450, la quale, come già detto, è stata codificata dalla direttiva 2006/114, che la disciplina in materia di pubblicità ingannevole e comparativa ha altresì lo scopo di tutelare l interesse e la libertà della scelta dei consumatori, la quale potrebbe essere limitata o sviata da forme di pubblicità improprie. Tale disciplina mira inoltre a garantire il corretto funzionamento del mercato unico evitando distorsioni della concorrenza al suo interno (23). 41. Per ciò che riguarda la direttiva 2000/31, risulta dal suo articolo 1 che essa mira a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell informazione tra Stati membri. 42. Più specificamente, la disciplina delle comunicazioni commerciali prevista nella direttiva 2000/31 ha lo scopo di promuovere la trasparenza delle attività svolte dalle imprese che operano nell ambito dei servizi della società dell informazione, nell interesse dei consumatori e della correttezza delle operazioni (24). A tal fine essa prevede talune informazioni che le comunicazioni commerciali elettroniche devono necessariamente contenere (25), talune disposizioni concernenti le comunicazioni commerciali non sollecitate finalizzate a proteggere i destinatari di tali comunicazioni, ad evitare perturbazioni del funzionamento delle reti interattive (26), nonché disposizioni dirette a garantire il rispetto delle regole concernenti le professioni regolamentate (27). 43. Inoltre, risulta dall articolo 2 tanto della direttiva 2000/31 quanto delle direttive 84/450 e 2006/114 che le definizioni ivi contenute valgono esclusivamente ai fini delle rispettive direttive stesse. In tale contesto, benché non sia escluso che la definizione di una nozione contenuta in una direttiva possa essere usata per interpretare una nozione definita in un altra direttiva, ritengo che ciò non possa tuttavia avvenire in modo automatico. Del resto, non si può non rilevare come le due direttive definiscano, anche se in modo alquanto simile, due nozioni denominate in modo diverso: ossia, da un lato, la «pubblicità» e, dall altro, le «comunicazioni commerciali». È verosimile ritenere che, se il legislatore dell Unione avesse considerato che le due nozioni costituivano un concetto unico, esso avrebbe provveduto a denominarle nello stesso modo.

44. Infine, ed in ogni caso, è giocoforza constatare che la definizione stessa di comunicazione commerciale di cui alla direttiva 2000/31, nella misura in cui utilizza il termine «di per sé», non esclude che in talune circostanze i nomi di dominio possano integrare una forma di comunicazione che configura una comunicazione commerciale (28). 45. Alla luce di tutte queste considerazioni ritengo che la circostanza che l articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31 stabilisca che i nomi di dominio non costituiscono di per sé comunicazioni commerciali non è atta ad escludere automaticamente tali nomi di dominio dall ambito di applicazione della nozione di pubblicità di cui alle direttive 84/450 e 2006/114. 2. Sulle tre parti della questione pregiudiziale 46. È dunque alla luce delle premesse che precedono che si può passare ad analizzare le tre parti in cui si suddivide la questione pregiudiziale posta alla Corte dal giudice del rinvio. a) Sulla registrazione del nome di dominio 47. Nella prima parte del suo quesito pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se la registrazione di un nome di dominio possa costituire pubblicità ai sensi delle direttive 84/450 e 2006/114. 48. Orbene, a tale riguardo occorre rilevare che la registrazione di un nome di dominio non costituisce altro che un atto formale mediante cui un soggetto richiede all organismo designato per la gestione dei nomi di dominio, il quale generalmente è un soggetto di diritto privato (29), di poter registrare il nome di dominio da esso scelto e che esso intende presumibilmente utilizzare. Se le condizioni per la registrazione sono rispettate (30) e il relativo corrispettivo viene pagato, detto organismo si obbliga contrattualmente a far figurare tale nome di dominio nella sua banca dati e a collegare gli utilizzatori di Internet che digitano tale nome di dominio esclusivamente all indirizzo IP indicato dal titolare del nome di dominio (31). 49. Del resto, occorre ancora osservare che la mera registrazione di un nome di dominio non implica in alcun modo che questo venga poi effettivamente impiegato per creare un sito Internet, potendo esso anzi restare inutilizzato anche indefinitamente. 50. In circostanze di tal genere, risulta, a mio avviso, piuttosto evidente che l esplicazione di una formalità quale quella appena descritta non costituisce alcuna diffusione di una comunicazione avente finalità promozionale. Essa non può pertanto, a mio avviso, essere inclusa nella nozione di pubblicità di cui alla direttive 84/450 e 2006/114. b) Sull utilizzo del nome di dominio 51. Nella seconda parte del suo quesito pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di stabilire se l uso di un nome di dominio possa costituire pubblicità ai sensi delle direttive 84/450 e 2006/114. 52. Il giudice a quo non specifica esattamente ciò che intende, nel suo quesito, con il termine «uso» del nome di dominio. A tale riguardo occorre tuttavia rilevare che, come risulta del resto dalle affermazioni effettuate in udienza da alcune parti intervenienti, un nome di dominio è suscettibile di essere usato in modi alquanto diversi.

53. La prima e la più evidente modalità di uso di un nome di dominio consiste nella creazione e nell effettiva messa in linea su Internet di un sito web che possa essere consultato all indirizzo IP corrispondente al nome di dominio stesso. Tale modalità di uso del nome di dominio sembra essere rilevante per il procedimento principale nella misura in cui la Visys ha effettivamente utilizzato i nomi di dominio che richiamano la denominazione del suo concorrente mettendo in linea siti web agli indirizzi corrispondenti a tali nomi di dominio. 54. Orbene, indipendentemente dalla finalità di promozione della fornitura di beni o servizi la quale può essere o meno connessa con tale modalità di uso del nome di dominio e deve essere accertata di volta in volta, ritengo che, al fine di verificare se l effettiva messa in linea di un sito web all indirizzo corrispondente ad un nome di dominio possa o meno costituire una forma di pubblicità, occorra determinare se tale messa in linea possa o meno costituire la diffusione di una comunicazione ai termini della definizione di pubblicità di cui alle direttive 84/450 e 2006/114. 55. A tal fine ritengo che si possa partire dall approccio indicato ai precedenti paragrafi 32 e 33 verificando se gli elementi tipicamente considerati come propri di una comunicazione siano o meno presenti. Orbene, nel caso della messa in linea di un sito web ritengo possa essere individuato un emittente, ossia il soggetto che mette in linea il sito all indirizzo corrispondente al nome di dominio, un ricevente, ossia l utilizzatore che si connette al sito inserendo il nome di dominio nel browser, nonché un messaggio, ossia il contenuto del sito web, il quale può o meno avere finalità promozionale nei termini indicati al precedente paragrafo 35. Il canale utilizzato per veicolare il messaggio è il computer che si connette alla rete Internet. Il codice formale è costituito dai segni scritti, visivi o sonori utilizzati per veicolare il messaggio attraverso il sito Internet. Il contesto dipende da ciascuna situazione in concreto. 56. Inoltre, la messa in linea di un sito web costituisce indubbiamente una modalità di trasmissione del messaggio ivi contenuto rivolta impersonalmente alla collettività e idonea a far pervenire quest ultimo ad un numero indeterminato di persone. Il requisito della «diffusione» menzionato al precedente paragrafo 34 è quindi anch esso soddisfatto. 57. Le considerazioni che precedono mi portano pertanto a considerare che la messa in linea di un sito web all indirizzo corrispondente ad un nome di dominio costituisca una modalità di uso del nome di dominio che dà luogo alla diffusione di una comunicazione ai sensi delle direttive 84/450 e 2006/114. Di conseguenza, nel caso in cui tale comunicazione sia effettuata nel quadro dell esercizio di un attività economica allo scopo di promuovere beni o servizi, essa costituirà una pubblicità ai sensi di tali direttive. 58. Ciò detto, mi sembra peraltro indubbio che siano pensabili altre modalità d uso di un nome di dominio le quali possono anch esse, a determinate condizioni, costituire forme di pubblicità. 59. Così, per esempio, il nome di dominio è sovente utilizzato dalle imprese all interno di comunicazioni pubblicitarie che si svolgono in base a modalità tradizionali, come spot televisivi, cartelloni, inserzioni in pubblicazioni periodiche, con il fine di rinviare al sito web dell impresa (o più specificamente del prodotto o servizio). In tal modo, il consumatore viene messo al corrente della possibilità di ottenere per tale via informazioni aggiuntive potenzialmente promozionali, che integrano e approfondiscono il messaggio pubblicitario o che puntano a promuovere l organizzazione d impresa in quanto tale, e dunque indirettamente i suoi prodotti e servizi (32). In contesti di tal genere, mi sembra pertanto indubbio che il nome di dominio venga utilizzato nell ambito di forme di comunicazione che costituiscono pubblicità.

60. Tuttavia, è anche possibile che il nome di dominio stesso abbia natura promozionale in senso stretto, allorquando, ad esempio, esso contiene elementi elogiativi dei prodotti o dei servizi offerti. Il caso del sito www.bestlasersorter.com, indipendentemente dalle questioni connesse al marchio e alla denominazione del concorrente, mi sembra costituire un esempio abbastanza lampante di tal genere nella misura in cui lascia chiaramente intendere che connettendosi al sito in questione si troveranno i migliori sistemi di separazione a tecnologia laser. Orbene, a seconda delle modalità di uso di un nome di dominio di tal genere, tale nome di dominio può costituire un messaggio pubblicitario di per sé stesso. 61. Per esempio, con particolare riferimento alla fattispecie in causa nel procedimento principale, ritengo che l inserimento nella banca dati di un motore di ricerca di un nome di dominio avente caratteristiche promozionali dei prodotti o dei servizi offerti dall impresa ed effettivamente utilizzato sul web possa costituire una comunicazione pubblicitaria. In effetti, a seguito della ricerca fatta dall utilizzatore di Internet sul motore di ricerca, il nome di dominio inserito dal titolare nella banca dati di questo apparirà esplicitamente sullo schermo. Un simile uso del nome di dominio costituisce la diffusione di una comunicazione, la quale, in considerazione della finalità promozionale intrinseca propria a tale nome di dominio, ha carattere pubblicitario. 62. In ultima analisi, spetterà tuttavia al giudice del rinvio, secondo le circostanze specifiche della fattispecie in causa nel procedimento pendente dinanzi ad esso, verificare se l uso del nome di dominio nel caso concreto costituisca o meno una comunicazione effettuata allo scopo di promuovere beni o servizi e integri pertanto la nozione di pubblicità ai sensi delle direttive 84/450 e 2006/114. c) Sull utilizzo dei metatags 63. Nella terza e ultima parte del quesito pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di stabilire se l utilizzo di metatags nel codice sorgente di un sito Internet possa costituire pubblicità ai sensi delle direttive 84/450 e 2006/114. 64. Può essere utile ricordare che i metatags consistono sostanzialmente in parole chiave che vengono inserite dal proprietario di un sito Internet nel codice di programmazione della propria pagina web al fine di descriverne sinteticamente il contenuto. Essi sono in seguito riconosciuti dai motori di ricerca allorché un utente di Internet li inserisce nel quadro di una ricerca che esso effettua attraverso tale motore di ricerca. In questo modo, tali parole chiave influiscono sui risultati della ricerca, contribuendo a migliorare la posizione e la visibilità del sito Internet in questione nell elenco dei risultati derivanti dall indagine effettuata. I metatags tuttavia restano invisibili all occhio dell utente. 65. Per rispondere al quesito del giudice del rinvio occorre verificare se l uso di metatags possieda i caratteri di una comunicazione, diffusa nell ambito dell esercizio di un attività economica, con finalità promozionale di beni o servizi ai termini della definizione di pubblicità menzionata ai precedenti paragrafi 6 e 23. 66. Orbene, proprio come nel caso dell utilizzazione del nome di dominio, ritengo che, al fine di verificare la sussistenza del primo elemento costitutivo della definizione di pubblicità di cui alle direttive, ossia l esistenza di una qualsiasi forma di comunicazione, si possa seguire l approccio indicato ai precedenti paragrafi 32 e 33 analizzando se gli elementi tipicamente considerati come propri alla nozione di comunicazione siano o meno presenti.

67. Nel caso dell utilizzo di metatags nel codice sorgente di un sito Internet mi sembra possa individuarsi un emittente, ossia il soggetto che inserisce la parola chiave nel codice sorgente. Tale soggetto inserirà la parola chiave corrispondente al metatag con lo scopo specifico di farla riconoscere dai motori di ricerca e di influenzare pertanto i risultati delle ricerche effettuate dagli utilizzatori di tali motori di ricerca. 68. Più problematica è la questione se si possa configurare o meno un ricevente che riceve un informazione e se la parola chiave utilizzata come metatag possa costituire un messaggio che viene trasmesso a tale ricevente. In effetti, l utilizzatore che effettua la ricerca mediante il motore di ricerca non avrà cognizione diretta della parola chiave che costituisce il metatag. Questa verrà riconosciuta esclusivamente dal motore di ricerca e non verrà comunicata direttamente al ricevente. 69. Tuttavia, in applicazione di un interpretazione estensiva del concetto di comunicazione, come da me proposta ai precedenti paragrafi 22-25, ritengo possibile considerare che l utilizzatore di Internet che effettua una ricerca per mezzo di un motore di ricerca sia destinatario, in via indiretta e mediata attraverso il motore di ricerca stesso, di un informazione costituita dal metatag parola chiave. In tale prospettiva, il messaggio che l emittente intende trasmettere al ricevente attraverso il metatag e che questo riceve in via mediata attraverso il motore di ricerca consiste nell informazione che la pagina web nel cui codice sorgente è contenuto il metatag contiene contenuti connessi alla parola chiave e che, quindi, tale pagina è rilevante per l utilizzatore-ricevente che effettua la ricerca sul motore di ricerca. Si tratta certamente di una forma di comunicazione indiretta e mediata, ma che può, a mio avviso, essere considerata come una forma di comunicazione. 70. Quanto agli altri elementi della nozione di comunicazione menzionata al precedente paragrafo 32, il canale è anche qui costituito dal computer connesso alla rete di Internet e dal software che costituisce il motore di ricerca. Il codice formale è il linguaggio usato per indicare la parola chiave e il contesto dipende anche qui dalle circostanze del caso, ed in particolare dalla ricerca effettuata. Quanto al requisito della diffusione, anch esso è, a mio avviso, soddisfatto in quanto l inserimento di un metatag nel codice sorgente di una pagina web, nella misura in cui venga considerato come una forma di comunicazione, è rivolto ad un numero indeterminato di persone, ossia a tutti coloro che intendono effettuare la ricerca sul motore di ricerca con riferimento alla parola chiave che costituisce il metatag stesso. 71. In applicazione di un tale approccio, ritengo pertanto che, nel caso in cui fosse accertato che i metatags vengono inseriti nel codice sorgente di una pagina web nel quadro dell esercizio di un attività economica e a fini promozionali di beni o servizi, tale attività potrebbe costituire una forma di pubblicità ai termini delle direttive 84/450 e 2006/114. Spetterà tuttavia, anche qui, al giudice del rinvio, secondo le circostanze specifiche della fattispecie in causa nel procedimento pendente dinanzi ad esso, verificare se ciò sia il caso o meno. V Conclusione 72. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al quesito pregiudiziale formulato dallo Hof van Cassatie nei seguenti termini: «La registrazione di un nome di dominio non costituisce pubblicità ai sensi dell articolo 2 della direttiva 84/450/CEE, del 10 settembre 1984, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, e dell articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.

L uso del nome di dominio e l uso di metatags nel codice sorgente di un sito Internet può costituire pubblicità ai sensi di tali direttive. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se sussistano, nel caso concreto, i requisiti di cui alla definizione di pubblicità ai termini di tali direttive». 1 Lingua originale: l italiano. 2 V., ex multis, sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C-236/08 a C-238/08, Racc. pag. I-2417); del 12 luglio 2011, L Oréal e a. (C-324/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), e del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, non ancora pubblicata nella Raccolta). 3 Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17). 4 Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376, pag. 21). 5 V. primo considerando della direttiva 2006/114. 6 Tali indirizzi alfanumerici sono chiamati generalmente indirizzi IP (dall inglese Internet Protocol address) e sono costituiti da una stringa numerica che identifica univocamente un dispositivo (host) collegato a una rete informatica che utilizza l Internet Protocol come protocollo di comunicazione. 7 Il termine «codice sorgente» viene utilizzato per riferirsi ad un testo scritto che costituisce un insieme di istruzioni in un linguaggio di programmazione che, per essere eseguite, devono essere compilate. Per i siti web tali codici sorgente sono scritti normalmente in linguaggio HTML, che è quello solitamente usato per la formattazione di documenti ipertestuali disponibili su Internet. 8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»; GU L 178, pag. 1).

9 La normativa nazionale pertinente per la presente causa su cui si fondano le domande attoree è la legge del 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali nonché sull informazione e sulla protezione del consumatore (Handelspraktijkenwet), volta a trasporre nell ordinamento belga la direttiva 84/450. 10 V. sentenza del 6 luglio 2006, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper (C-154/05, Racc. pag. I-6249, punti 22 e 23). 11 V., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1988, Alsatel Novasam (247/86, Racc. pag. 5987, punti 7 e 8). 12 Sentenza del 25 ottobre 2001, Toshiba Europe (C-112/99, Racc. pag. I-7945, punto 28). 13 Si vedano al riguardo il terzo, il quarto e il nono considerando della direttiva 2006/114. 14 V., con riferimento in particolare alla pubblicità comparativa, oltre alla sentenza Toshiba (cit. alla nota 12), anche le sentenze dell 8 aprile 2003, Pippig Augenoptik (C-44/01, Racc. pag. I- 3095, punto 35), e del 19 aprile 2007, De Landtsheer Emmanuel (C-381/05, Racc. pag. I-3115), punto 16. 15 Già nella sentenza del 17 novembre 1993, Commissione/Francia (C-68/92, Racc. pag. I-5881, punto 16), la Corte ha affermato che, consistendo la pubblicità nella diffusione di un messaggio destinato ad informare il consumatore dell esistenza e delle qualità di un prodotto o di un servizio allo scopo di incrementarne le vendite, tale diffusione può avvenire anche mediante il ricorso a strumenti diversi e non soltanto mediante parole, scritti o immagini, la stampa o i mezzi di comunicazione. Al riguardo si veda anche il paragrafo 55 delle conclusioni presentate dall avvocato generale Bot il 13 gennaio 2011 nella causa Inter-Mark Group (C-530/09, non ancora pubblicata nella Raccolta). 16 V. sentenze del 7 dicembre 1995, Rockfon (C-449/93, Racc. pag. I-4291, punto 28); del 2 aprile 1998, EMU Tabac e a. (C-296/95, Racc. pag. I-1605, punto 36), e sentenza dell 8 dicembre 2005, Jyske Finans (C-280/04, Racc. pag. I-10683, punto 31). 17 V., da ultimo, sentenza del 15 novembre 2012, Kurcums Metal (C-558/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenze del

9 marzo 2000, EKW e Wein & Co (C-437/97, Racc. pag. I-1157, punto 42), e del 1 aprile 2004, Borgmann (C-1/02, Racc. pag. I-3219, punto 25). 18 Già l etimologia del termine comunicazione (dal latino «cum», «con», e «munire», «legare, costruire», ma anche «comunico», «rendo partecipe») evoca l idea della trasmissione d informazioni. 19 Così, oltre alle versioni francesi e spagnole già summenzionate, anche la versione portoghese fa riferimento ad esempio a «qualquer forma de comunicação». 20 Precursore di tale approccio è, già alla fine degli anni Quaranta, Harold D. Lasswell, nella sua opera «The Structure and Functions of Communication in Society» (New York, 1948). Secondo il modello da lui elaborato, detto delle «5 W», poi successivamente ripreso e sviluppato da altri autori, ogni atto comunicativo può essere descritto a partire dalla seguente domanda: «Who says What in What channel to Whom With what effects?», ossia «Chi dice cosa a chi attraverso quale canale e con quale effetto?». 21 Al riguardo occorre tuttavia osservare che non tutte le versioni linguistiche delle direttive si riferiscono al concetto di «diffusione». 22 A mio avviso, questa constatazione esclude la configurazione di una relazione di lex generalis e lex specialis tra le direttive in causa, come sostenuto da taluni intervenienti. 23 V. il secondo, il terzo e il sesto considerando della direttiva 2006/114. 24 V. il ventinovesimo considerando della direttiva 2000/31/CE. Si veda anche, in tal senso, la sentenza L Oréal e a. (cit. alla nota 2). 25 V. articolo 6 della direttiva 2000/31. 26 V. articolo 7, nonché trentesimo e trentunesimo considerando della direttiva 2000/31 CE.

27 V. articolo 8, nonché trentaduesimo considerando della direttiva 2000/31 CE. 28 Risulta, del resto, dalla proposta della Commissione ai fini dell adozione della direttiva 2000/31, menzionata nelle sue osservazioni dalla Commissione stessa [COM(1998) 586 def., pag. 11], che tale istituzione considerava che la menzione dei nomi di dominio non dovesse costituire una comunicazione commerciale solo in talune circostanze. Ciò non esclude pertanto che, in altre circostanze, i nomi di dominio possano essere considerati come comunicazione commerciale. 29 Così, ad esempio, per l assegnazione dei nomi di dominio di primo livello generici (come.com, o.org) è competente l Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), che è un organismo privato. I nomi di dominio di primo livello.eu sono invece assegnati dall associazione senza scopo di lucro EURid (European Registry for Internet Domains) secondo i termini previsti dal regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (GU L 113, pag. 1). 30 In genere, l organismo competente per la registrazione concede o nega la stessa sulla base della sola disponibilità del nome di dominio richiesto, senza che siano normalmente previsti controlli sulla sussistenza o meno di un diritto del richiedente in relazione al nome scelto. 31 V. nota 6 supra. 32 Sul concetto di «pubblicità istituzionale», v. il precedente paragrafo 35.