Processi: la legittimazione passiva nelle cause di risarcimento da incidente stradale con o senza applicazione delle regole sull indennizzo diretto.

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Chi citare in caso di sinistro stradale Autore : Redazione Data: 24/07/2018 Processi: la legittimazione passiva nelle cause di risarcimento da incidente stradale con o senza applicazione delle regole sull indennizzo diretto. Sei stato coinvolto in un incidente stradale. Dopo aver fatto la denuncia di sinistro, hai contestualmente presentato la richiesta di risarcimento alla tua compagnia di assicurazione. Questa, dopo alcuni mesi di trattative, ti ha detto che non intende

risarcirti perché, a suo dire, la dinamica del sinistro non è chiara e la responsabilità del sinistro potrebbe essere tua. In via bonaria ti ha offerto una somma a tacitazione di ogni tua pretesa, ma si tratta di un importo irrisorio che non copre neanche le spese per la riparazione della macchina Non ti resta altra strada che avviare la causa. Ma qui si pone un problema di carattere processuale: chi citare in caso di sinistro stradale? In altre parole - e per dirla con termini tecnici - nel processo relativo alla richiesta di risarcimento per incidente stradale, di chi è la legittimazione passiva? La risposta, come ben potrai comprendere, deve tenere conto delle regole sull indennizzo diretto che ti consentono di agire direttamente contro la compagnia con cui hai siglato la polizza rc auto; ma il dubbio che si è spesso posto è se, in tali casi, debba essere citato in causa anche l effettivo responsabile, ossia il conducente dell altra auto. C è poi il problema dell eventuale passeggero (il cosiddetto terzo trasportato) e dei tamponamenti a catena, problema quest ultimo che, proprio di recente, è stato oggetto di un importante chiarimento da parte della Cassazione. Insomma, è necessario fare il punto della situazione e, analizzando tutte le ipotesi possibili, scoprire chi citare in caso di sinistro stradale. Indennizzo diretto: in cosa consiste? In base alle norme vigenti, chi ritiene di non essere responsabile del sinistro, a seguito dell incidente deve presentare la richiesta di risarcimento del danno all assicurazione con cui ha firmato la polizza. È quest ultima tenuta a risarcirlo dopo aver prima verificato le responsabilità dello scontro e l entità dei danni. La procedura d'indennizzo diritto è applicabile solo se ricorrono le seguenti condizioni: si deve trattare di uno scontro tra due veicoli o, nel caso di tamponamento a catena, quando la responsabilità è da imputare a una sola auto mentre tutte le altre sono rimaste coinvolte incolpevolmente [1]. Leggi sul punto Indennizzo diretto: quando si applica; i veicoli coinvolti devono essere entrambi identificati: non si applica l indennizzo diretto una delle due auto scappi via; le due auto devono essere regolarmente assicurate secondo le norme sulla rca obbligatoria; i veicoli devono essere immatricolati in Italia e il sinistro deve essere avvenuto in Italia. La richiesta di indennizzo diretto è presentata mediante lettera A/R o telegramma o telefax. Se non è escluso dal contratto la richiesta può essere inviata in via telematica.

L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. La Compagnia, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, è tenuta a fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (es. supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento). Una volta liquidato il danno al proprio assicurato, la Compagnia si rivale su quella dell altro automobilista responsabile dell incidente. L indennizzo diretto è una procedura obbligatoria? Secondo la Corte Costituzionale [2] il sistema dell indennizzo diretto è facoltativo. In altri termini «il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato: non vi è esclusività, ma alternatività (...). L'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno». Ed ancora «Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata». In definitiva, per la Consulta un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sull'indennizzo diretto deve necessariamente ammettere di citare, in alternativa al proprio assicuratore, il responsabile del sinistro il quale poi, a sua volta, citerà in causa la propria compagnia a propria garanzia. Chi citare in un incidente stradale con indennizzo diretto: l assicurazione In caso di ricorso alla procedura di indennizzo diretto, il primo soggetto da citare è sicuramente il proprio assicuratore. Come si è appena detto, il danneggiato può anche decidere di applicare le vecchie regole e chiamare direttamente il responsabile del

sinistro. Se si preferisce citare in causa la propria assicurazione secondo le forme dell indennizzo diretto, l'azione contro l assicurazione è proponibile solo allo scadere di: 60 giorni, in caso di danno alle cose; 90 giorni, in caso di danno alla persona. I termini decorrono dalla data in cui il danneggiato ha spedito all assicurazione la diffida con la richiesta di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Chi citare in un incidente stradale con indennizzo diretto: il responsabile del sinistro Una seconda questione posta all indomani dell applicazione delle norme sull indennizzo diretto è se sia necessario comunque citare anche il responsabile del sinistro. La risposta è stata affermativa. Quindi, oltre alla propria compagnia, bisognerà sempre citare in causa l altro conducente che ha provocato l incidente per propria colpa. Va quindi sempre disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile. Si tratta infatti di una forma di «litisconsorzio necessario». Leggi sul punto l orientamento della Cassazione in Risarcimento incidenti: va citato anche il danneggiante? Chi citare in un incidente in caso di tamponamento a catena? Nel caso del tamponamento a catena andrà citata l auto del soggetto responsabile, a meno che - secondo quanto chiarito dalla Cassazione [1] - il responsabile del tamponamento sia un solo automobilista; in quest ultima condizione tornano ad applicarsi le regole sull indennizzo diretto. Chi citare in caso di terzo trasportato Le regole per il passeggero sono molto più semplici: questi è sempre garantito dall assicurazione dell auto in cui si trovava al momento del sinistro, a prescindere da chi sia il responsabile del sinistro. Quindi, anche se il conducente da cui è trasportato è privo di responsabilità, il passeggero deve rivolgersi alla compagnia di quest ultimo.

Tuttavia, il terzo trasportato deve citare in giudizio anche il proprietario dell auto in cui questi si trovata, in qualità di litisconsorte necessario. Ed anche a lui dovrà inviare la domanda di negoziazione assistita. Fermo restando, comunque, che il danneggiato è libero di avanzare le proprie istanze risarcitorie al responsabile civile. La negoziazione assistita Non bisogna dimenticare che, nelle cause da incidente stradale, condizione di procedibilità è il previo esperimento della negoziazione assistita. In caso di indennizzo diretto l invito andrà fatto esclusivamente alla propria compagnia di assicurazione. La negoziazione assistita è un procedimento che, qualora la parte invitata vi aderisca, conduce alla sottoscrizione a opera delle parti di un accordo (cd. convenzione di negoziazione) in cui esse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in modo stragiudiziale, con l assistenza di avvocati iscritti all albo, una lite che è tra di loro insorta e che riguarda diritti disponibili. A tale prima convenzione potrà seguire la successiva attività di negoziazione vera e propria, che potrà condurre, in caso di esito positivo delle trattative, a un altro accordo (compositivo della lite) che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, e che potrà costituire titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. Il procedimento può essere facoltativo o obbligatorio. Nel primo caso il ricorso a esso viene liberamente scelto dalle parti, le quali devono essere sempre informate della possibilità di ricorrere a un tale procedura stragiudiziale di composizione della lite. Infatti, a seguito dell introduzione di tale istituto, incombe sull avvocato il dovere (deontologico e senza conseguenze processuali) di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione. Il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è invece obbligatorio nei seguenti casi: quando si vuole esercitare in giudizio un azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; quando si vuole proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00.

Il procedimento viene avviato con l invito a negoziazione assistita formulato dall avvocato. Esso deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve essere sottoscritto personalmente dalla parte con firma autenticata dal difensore. L invito deve specificare l oggetto della controversia e deve contenere l avvertimento che la mancata risposta all invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata e dell esecuzione provvisoria. La semplice comunicazione dell invito e l eventuale sottoscrizione della convenzione, interrompe la prescrizione e impedisce, solo per una volta, la decadenza. Se l invito è rifiutato, o non è accettato entro 30 giorni dalla ricezione, la relativa domanda giudiziale dovrà essere proposta entro lo stesso termine di decadenza che decorrerà dall eventuale rifiuto o dalla mancata accettazione dell invito nel termine o, nel caso di convenzione conclusa ma con mancato successivo accordo sul merito della controversia, dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. La parte che riceve l invito può: restare silente, rifiutare l invito o aderire allo stesso. Nel caso di rifiuto non è prevista una forma specifica anche se sembrerebbe opportuno ben circostanziare il rifiuto, indicando le motivazioni che inducono a non accettare l invito a stipulare la convenzione, e ciò per quella valutazione che il giudice potrà fare del rifiuto stesso ai fini delle spese del giudizio. L adesione alla procedura di negoziazione impegna parte aderente e proponente a cooperare in buona fede e con lealtà per il raggiungimento della conciliazione, risolvendo amichevolmente la controversia. Stipulata la convenzione di negoziazione, le parti procedono all espletamento della procedura di negoziazione con l assistenza degli avvocati. Le parti, oltre a essere tenute a comportarsi con lealtà, devono, altresì, tenere riservate le informazioni ricevute dall altra parte: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non potranno, ovviamente, essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. Svolta la procedura di negoziazione non è detto che le parti raggiungano un accordo, in tal caso redigeranno una dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati dovranno certificare.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) L eventuale accordo costituisce titolo esecutivo. Qualora, invece, non si dovesse raggiungere la composizione della controversia, occorrerà redigere un verbale di mancato accordo che dovrà essere certificato dagli avvocati. Note: [1] Cass. ord. n. 3146/2017. [2] C. Cost. sent. n. 180/2009.