Comune di Bellino Comune di Brossasco Comune di Costigliole Saluzzo Comune di Frassino Comune di Isasca Comune di Melle Comune di Valmala Comune di Venasca CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI L anno.. il giorno... del mese di.... presso la sala del Comune di..... Tra 1 Il Comune di Bellino, in persona del, domiciliato per la sua carica in., il quale altresì approvata la presente convenzione; 2 Il Comune di Brossasco, in persona del, domiciliato per la sua carica in., il ; 3 Il Comune di Costigliole Saluzzo, in persona del, domiciliato per la sua carica in., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n... del., esecutiva, con la ; 4 - Il Comune di Frassino, in persona del, domiciliato per la sua carica in., il
5 - Il Comune di Isasca, in persona del, domiciliato per la sua carica in., il quale altresì approvata la presente convenzione 6 - Il Comune di Melle, in persona del, domiciliato per la sua carica in., il quale altresì approvata la presente convenzione 7 - Il Comune di Valmala, in persona del, domiciliato per la sua carica in., il 8 - Il Comune di Venasca, in persona del, domiciliato per la sua carica in., il 2 VISTE Le disposizioni di cui all articolo 14 del decreto legge 78/2010 convertito con la legge 122/2010 e successivamente modificato, in ultimo dal d.l. 95/2012 convertito con legge 135/2012, nonché della legge regionale 11/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane; VISTI IN PARTICOLARE: 1. L art 14, comma 27, del citato D.L. 78/2010, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni; 2. L art. 14, comma 31-bis, del citato D.L. 78/2010, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni; 3. L art 14, comma 31-ter, del citato D.L. 78/2010, che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l esercizio delle restanti funzioni; VERIFICATO Il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale; CONSIDERATE Le disposizioni normative di cui all art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 23/2011, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;
CONSIDERATO 3 Che la presente gestione associata è rivolta prioritariamente al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE I comuni di convengono di esercitare in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni fondamentali: a. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente b. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali: Quale soggetto capofila è individuato il Comune di, il quale periodicamente verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento. Art. 2 - Finalità 1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono : a. il miglioramento complessivo dei servizi all utenza nel territorio degli enti associati, b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti; c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni; d. la ricerca di economie di scala nella gestione; e. lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati; f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto (Information and Communication Technology) Art. 3 Decorrenza, durata della convenzione e scioglimento.
La presente Convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2015, fatto salvo quanto prescritto al successivo comma 4. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti. Si conviene che, prima della scadenza stabilita, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta alla Conferenza dei Sindaci almeno 6 mesi prima e il recesso è efficace dal 1 gennaio dell anno successivo. La risoluzione della convenzione avviene nel caso in cui gli Enti stipulanti (o la maggioranza di essi) intendano costituire tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall avvio della gestione operativa dell Unione, come da deliberazione degli organi competenti. 4 Art. 4 Organizzazione uffici e servizi I Comuni convenzionati disciplinano l organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge. Art. 5 Conferenza dei Sindaci La Conferenza dei Sindaci è l organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obbiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. È composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. È convocata e presieduta dal Sindaco del comune capofila o da altro Sindaco indicato dall assemblea. La Conferenza potrà essere convocata anche su richiesta di almeno 2 Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione. La conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti: - stabilisce gli indirizzi e gli obbiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all art. 1; - definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e il relativo piano finanziario; - vigila e controlla sull espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2; - gestisce le relazioni sindacali; - si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati; - esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione; - esamina e decide su istanze di ammissione di nuovi Enti alla gestione associata delle funzioni;tali istanze devono essere presentate al Comune capofila e trasmesse per conoscenza a tutti i Comuni associati; - è organo unico decisorio e di governo della convenzione che esplica la sua attività con il mezzo delle deliberazioni ed è integrata dai rispettivi segretari comunali dei Comuni aderenti (compatibilmente
con le possibilità di ciascun ente, con funzioni esclusivamente consultive; le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati, compatibilmente con la disponibilità di ciascun ente. 5 Art. 6 Rapporti finanziari Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati. Art. 7 Disposizioni finali Rinvio Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se in e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.