DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1689

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di solidarietà intergenerazionale. d iniziativa del senatore MARINELLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 324

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di flessibilità in uscita dei lavoratori ed azioni per creare lavoro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 144

PERCHÈ QUESTA BROCHURE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme sugli incentivi alla partecipazione al lavoro delle donne

Le donne nella crisi - Roma 21 giugno 2012

+DONNA. Una dolce e radicale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1472

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1472

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

Donne, Politica e istituzioni. Laura Leonardi

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 436

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3606

La normativa comunitaria sulle pari opportunità in materia di pensioni (Direttiva 2006/54) 19 Dicembre 2008

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 24. Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

Comitato di Sorveglianza

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 776

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2845

Codice delle pari opportunità (D.lgs., n. 198 /2006)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2221

La conciliazione SOCIOLOGIA. Conciliazione tra lavoro e famiglia. Il lavoro delle donne e la condizione familiare.

d iniziativa dei senatori D ADDA, SPILABOTTE, FAVERO, ANGIONI e MANASSERO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

d iniziativa dei senatori TREU, GHEDINI, CASTRO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, Vincenzo DE LUCA, ICHINO, NEROZZI e PASSONI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2012

d iniziativa dei senatori ASTORE, BELISARlO, GIAMBRONE e BUGNANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 969

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata POLVERINI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

d iniziativa dei senatori DONNO, TAVERNA, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO e PUGLIA

Alessandra Tedeschi Toschi Rete del Civismo Lombardo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 753

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2094

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2521

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 594

Il termine caregiver di chiara derivazione anglosassone, indica colui che si prende cura e si riferisce a tutti i familiari che assistono un loro

Le trasformazioni familiari

Statistiche in breve

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Il sistema pensionistico italiano

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili N d iniziativa del deputato VOLONTÈ

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2878

LAVORO, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE

LAVORO, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE

ESTRATTO DAL SITO WEB: Camera dei deputati XVI LEGISLATURA. Documentazione per l esame di P r o g e t t i d i l e g g e

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

RIASSUNTO ATTIVITA settembre 2018 aprile 2019 Prime proposte. Commissione Gender Pay GAP

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2722

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3524

LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Statistiche in breve

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di contratti di solidarietà

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO, STUCCHI

RAGGIUNGERE LA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA DONNE E UOMINI IN LOMBARDIA

Regione Campania Assessorato Politiche Sociali e Pari Opportunità Servizio Pari Opportunità. Nota sulle attività di Conciliazione in Regione Campania

Fondi di sostegno ai genitori

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

d iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1013

La partecipazione femminile nel mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia

Le prestazioni Inps 2013 Regione Emilia Romagna

DDL Interventi per l'accesso flessibile e graduale alla pensione ai fini dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CISL Alessandria Asti

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1239

CASTELLONE, MAIORINO, CORBETTA, DELL OLIO, ACCOTO, LANZI, PARAGONE, PIRRO, TRENTACOSTE, LANNUTTI, GIARRUSSO, LA MURA, MORONESE, ROMANO, DONNO,

L equilibrio famiglia/lavoro, in un welfare che cambia

PENSIONI BREVE SINTESI RIFORME PENSIONISTICHE PRECEDENTI NOVITA MANOVRA Dlgs. N. 201/2011, Legge n. 214/2011 SALVA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2220

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1686

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Riduzione dell aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l infanzia

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1790

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Politiche di sostegno al costo dei figli

AMATI, ASTORRE, BORIOLI, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA,

A cura della RSU UPS Italia Milano e Vimodrone. Febbraio 2017

PENSIONI 2019 LE NOVITA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2405

Vademecum sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - Archivio News -

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 40

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, SEGONI

LA SPERANZA DI VITA. Speranza di vita alla nascita al ,1 84,6 Speranza di vita a 65 anni al ,7 21,9

Pensione di vecchiaia: nuovi limiti di età per le donne del pubblico impiego.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di ricalcolo delle pensioni svizzere per i lavoratori frontalieri

Cosa cambia dal 1 gennaio 2012

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la vendita di alloggi di servizio del Ministero della difesa

Analisi statistica del personale INFN dipendente e associato

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1980

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 782

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1689 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice GERMONTANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2009 Disposizioni in materia di equiparazione dell età di accesso delle donne alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1689 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. La Corte di giustizia dell Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008, ha condannato l Italia per la disparità di trattamento creata nel settore del pubblico impiego dalla possibilità concessa per legge alle donne di chiedere il pensionamento anticipato a sessanta anni rispetto ai sessantacinque anni obbligatori per gli uomini. Il pensionamento anticipato delle donne è stato da sempre giustificato come «risarcimento» per il lavoro di cura che le donne svolgono in famiglia durante l intera vita. Ma questo risarcimento in realtà perpetua lo stesso circolo vizioso che vorrebbe eliminare. Infatti l ammontare della pensione in Italia viene calcolato in rapporto ai contributi versati durante il periodo lavorativo, quindi la minore partecipazione al mondo del lavoro e la minore retribuzione portano le donne ad avere una pensione più povera rispetto a quella degli uomini. L insoddisfacente livello di occupazione femminile costituisce uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro italiano, che lo pone, anche sotto questo aspetto, notevolmente al di sotto della media raggiunta dai Paesi dell Unione europea. In tale contesto una delle ragioni che determinano il perdurare di tale scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro è costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un attività lavorativa stabile e continuativa. In molti casi, infatti, le donne rinunciano a intraprendere un attività lavorativa, oppure sono forzate ad accontentarsi di posizioni di livello meno qualificato, se non addirittura a diventare preda del lavoro nero o irregolare, per la necessità di attendere contemporaneamente a essenziali attività di cura familiare. Inoltre, in Italia il differenziale retributivo uomo/donna si attesta su una media del 23 per cento con un oscillazione che va da un minimo del 15 per cento ad oltre il 40 per cento per le libere professioni e i ruoli dirigenziali e di alta responsabilità. La differenza tra i salari maschili e quelli femminili interessa tutti i settori, le professioni e le aree geografiche del Paese. In termini monetari il gap si traduce, in media, in circa 3.800 euro all anno di meno nella busta paga di una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato e in circa 10.000 per una lavoratrice autonoma. Ma il gap salariale uomo/ donna non risparmia neppure il lavoro atipico. Gli uomini hanno in media redditi superiori rispetto alle donne in tutte le forme contrattuali: 23 per cento in più nel lavoro dipendente, 40 per cento in quello autonomo e 24 per cento nelle collaborazioni. Il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio. Nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall I- STAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1689 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI La presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro. Per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da trentacinque a quarantaquattro anni, si passa dall 87,3 per cento di occupate tra le single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le partner in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con tre o più figli. I figli, quindi, continuano a rappresentare una barriera all accesso al lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l infanzia). La peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l infanzia. Quindi a nostro avviso si rende necessaria una modifica che, per i motivi suesposti, si ricolleghi e si coordini con quanto sostenuto dalla Commissione europea che aveva avviato nel luglio 2005 la procedura di infrazione, esitata nella sentenza del 13 novembre della Corte di giustizia delle comunità europee, che ha condannato la Repubblica italiana per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda che siano uomini o donne (vedi la Relazione del 19 gennaio 2009 della Commissione di studio sulla parificazione dell età pensionabile). La Commissione aveva infatti sostenuto che l effetto del combinato disposto dell articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dell articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, violava l articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea 25 marzo 1957, costituendo una forma di trattamento discriminante nei riguardi dei lavoratori uomini in quanto concede alle donne una facoltà esclusiva di genere. Pertanto il presente disegno di legge, composto da tre articoli, abroga il comma 21 dell articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che concede la facoltà alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico di fare richiesta di trattamento di quiescenza prima del sessantacinquesimo anno e conseguentemente modifica la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 503 del 1992, e introduce la Tabella A-bis, riguardante il pensionamento di vecchiaia relativo alle donne, nel medesimo decreto legislativo. Si istituisce quindi un Fondo, creato con i risparmi di spesa ottenuti dalla modifica legislativa, destinato alla realizzazione di una rete integrata di servizi da mettere a disposizione delle famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano e che abbiano all interno del nucleo familiare figli minori, anziani non autosufficienti o portatori di handicap. In alternativa, o anche in aggiunta a quanto previsto dal presente disegno di legge in materia strettamente pensionistica, assai utile riteniamo possa essere per le famiglie, e in particolare per le donne, un intervento di natura fiscale in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia, come già previsto da altro disegno di legge (vedi atto Senato n. 324) presentato dalla sottoscritta il 5 maggio 2008; ma trattandosi di materia assai differente da quella che viene svolta in questa sede non si è ritenuto utile e congruo accorpare le due diverse discipline.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1689 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Fermo restando quanto disposto dall articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nella Tabella A allegata al medesimo decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, la colonna contenente i dati relativi all età richiesta per il pensionamento di vecchia delle donne è soppressa. 2. Dopo la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, è inserita la Tabella allegata alla presente legge. Art. 2. 1. È istituito presso il Ministero dell economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo per la rete integrata dei servizi a sostegno delle famiglie», nel quale confluiscono i risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente legge e destinato al sostegno delle famiglie composte da entrambi i coniugi lavoratori aventi a carico una o più delle seguenti figure parentali: a) figli minori; b) anziani non autosufficienti; c) portatori di handicap. 2. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Art. 3. 1. Il comma 21 dell articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1689 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Tabella (articolo 1, comma 2): «Tabella A-bis ETÀ RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA Periodo di riferimento dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2012... dal 1º luglio 2012 al 31 dicembre 2013... dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2015... dal 1º luglio 2015 al 31 dicembre 2017... dal 1º gennaio 2018 in poi... Donne 61º anno 62º anno 63º anno 64º anno 65º anno».

E 1,00