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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 21/1/2010. OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON CAF ACLI DI VERONA PER BONUS TARIFFA SOCIALE RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007, SCADENZA 31/12/2010. LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATA la convenzione tra il Comune di Zevio e il CAF ACLI srl di Verona, repertorio n. 4503 del 26/3/2009, per lo svolgimento delle procedure per il riconoscimento del bonus sull energia elettrica rivolto ai cittadini disagiati economicamente e a coloro che dispongono di apparecchiature elettromedicali (c.d. Bonus Tariffa sociale ), ai sensi del Decreto Interministeriale 28/12/2007; CONSIDERATO che la suddetta convenzione è scaduta lo scorso 31 dicembre; CHE con successivo D.L. n. 185 del 29/11/2008, è stata prevista l estensione anche al settore del gas naturale del diritto alla compensazione della spesa, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all applicazione delle tariffe agevolate; ATTESO che il Decreto Interministeriale 28/12/2007 attribuisce al Comune il compito di raccogliere le domande degli utenti ed instradarle verso gli altri enti coinvolti nel processo; RITENUTO, pertanto, necessario attivare le procedure per il riconoscimento del bonus sull energia elettrica e sul gas, rivolto ai cittadini disagiati economicamente, beneficio che sarà erogato dal gestore sotto forma di compensazione nella bollettazione successiva; RICHIAMATA la nota prot. n 31758 del 28/12/2009 con la quale il Caf Acli di Verona, in relazione a tutto quanto sopra esposto, proponeva il proseguimento della collaborazione con il Comune di Zevio nell istruttoria, a titolo non oneroso, delle pratiche per l ottenimento da parte dei cittadini del bonus energia e del nuovo beneficio bonus gas, allegando una bozza di convenzione tra Caf e Comune; RITENUTO opportuno, anche in considerazione del fatto che la prestazione offerta è a titolo gratuito per il Comune di Zevio, non gravare ulteriormente l Ufficio Servizi Sociali con l istruttoria relativa a tali pratiche e pertanto aderire alla proposta del Caf, secondo le modalità previste nello schema di convenzione che si compone di n 10 articoli e si allega al presente provvedimento; PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; A VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge; D E L I B E R A 1. DI APPROVARE la convenzione con il CAF Acli srl per il Bonus tariffa sociale richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, secondo le modalità previste nello schema di convenzione composto da n 10 articoli che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. DI STABILIRE che la convenzione ha scadenza 31/12/2010 e che la stessa è rinnovabile previa adozione di apposito provvedimento. 3. DI STABILIRE che per le attività svolte dal CAF Acli relativamente agli adempimenti previsti dalla convenzione, non viene chiesto alcun compenso al Comune di Zevio. 4. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia alla stipula della convenzione ed ai successivi adempimenti tesi all abilitazione del Caf alla piattaforma informatica (SGATE) per permettergli l inserimento dei dati. 5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al CAF Centro di Assistenza Fiscale Acli con sede a Verona in Via Interrato dell Acqua Morta n 22, nonché all Ufficio Servizi Sociali comunale, per quanto di rispettiva competenza. 6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, data la sua natura, non comporta spesa e pertanto non necessita di parere contabile. 7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata la necessità da parte del Comune di dare risposta celere alle istanze dei cittadini volte all ottenimento del beneficio.

COMUNE DI ZEVIO PROVINCIA DI VERONA Rep.rio n. BONUS TARIFFA SOCIALE RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007 L anno duemiladieci, il giorno del mese di... in Zevio e nella Residenza Municipale, tra il DR. GIUSEPPE VOZZA, nato a... il..., domiciliato per la carica presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n. 2 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 - autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell art. 50 del vigente Statuto comunale, in virtù del decreto sindacale n. 73 in data 30/12/2009, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.... del...; e il CAF ACLI Srl con sede in Roma, Via G. Marcora n 18/20, rappresentato ai fini della presente convenzione dal legale rappresentante della società di servizi Acli Service di Verona S.r.l., con sede legale in Verona, Interrato dell Acqua Morta n. 22, Partita I.V.A. 02997120239, iscrizione all albo n 0035, convenzionata con il predetto CAF, così come previsto dall art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, giusta convenzione sottoscritta in data 10/04/2000, dr. Carlo Visentini nato a Isola della Scala (Vr) il 4/4/1973, residente in Nogarole Rocca (Vr), Via Sorte n 3 - C.F. VSN CRL 73D04E 349L - di seguito denominato per brevità il CAF ; PREMESSO che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; che l articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall articolo 1, comma 375, della Legge n. 266/2005; che il Decreto Legge del 29/11/2008, n. 185, ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a

carico, aventi diritto all applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185, all articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata; che, ai sensi dell art. 4, comma terzo, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; che i Comuni, ai sensi dell art. 3, comma secondo, del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell art. 18, comma quarto, del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; che l INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all utente dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); che, in base all art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell ISE e dell ISEE, così come previsto dal decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; - trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell INPS; - rilascio all utente di copia dell attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell ISE e dell ISEE. Art. 2 Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l accesso alla compensazione; - verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; - fornire al Comune l elenco delle sedi CAF ACLI presenti sul territorio; - rilasciare all utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l avvenuta presentazione della domanda. Art. 3 Il Comune si impegna a: - diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l elenco; - informare l utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio sempre e solo su appuntamento. Art. 4 Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it. Art. 5

I dati acquisiti per l istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. I dati acquisiti per l istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea ad eventuale richiesta del Comune. Art. 6 Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Art. 7 Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Zevio rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. Art. 8 I servizi resi dal CAF ACLI per l assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa, in quanto oggetto della presente convenzione vengono resi da Acliservice di Verona srl (CAF ACLI) a titolo completamente gratuito per il Comune di Zevio. Art. 9 Il CAF ACLI si impegna inoltre a non chiedere corrispettivi all utenza per l assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10 La presente convenzione decorre dal 1/1/2010 al 31/12/2010. Potrà essere prorogata per il tempo convenuto previo provvedimento dell Organo comunale competente e con il consenso di entrambe le parti. Ai fini dell applicazione dell imposta di registro si dà atto che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131. Letto, approvato e sottoscritto Data, per il Comune per il CAF