Separazione consensuale con figli: il mantenimento Autore : Maria Elena Casarano Data: 09/12/2017 Assegno per coniuge e figli, casa coniugale gravata di un mutuo: come regolarsi per trovare un accordo sul mantenimento? Dopo 15 anni di matrimonio, io e mia moglie vorremmo separarci. La casa è in comunione dei beni e io pago il mutuo grazie al mio stipendio (2000 euro al mese). Lei prende 700 euro di invalidità. Abbiamo due bambini. Se lei va via di casa con i figli e le verso 700 euro a me che mi rimane per vivere visto
che pago 900 euro di mutuo e ho anche dei debiti? Per rispondere al quesito è opportuno esaminare la normativa riguardante gli aspetti economici della separazione sia con riguardo al coniuge che ai figli, per poi valutare quali concrete applicazioni questa possa avere nel caso del lettore. La tutela economica del coniuge nella separazione La legge [1] prevede la possibilità che il coniuge economicamente più debole possa ricevere dall altro, sempre che ne faccia espressa richiesta, un assegno di mantenimento, ossia un importo periodico basato sul reciproco dovere di solidarietà tra marito e moglie. Tale assegno ha lo scopo di consentire a chi non abbia mezzi adeguati a sostenere un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio (e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso), di adeguarsi alle nuove condizioni di vita derivanti dalla separazione. Oltre a detto assegno, i coniugi dovranno provvedere a dividere tra loro i beni mobili o immobili in comunione, denaro, conti correnti in comunione (tra i quali anche la casa coniugale), mentre i beni personali potranno essere prelevati o mantenuti dal coniuge a cui appartengono. La separazione, infatti, determina lo scioglimento della comunione dei beni. Con riferimento a tali rapporti patrimoniali, però, i coniugi sono pienamente liberi, nell ambito di una separazione consensuale di prendere tutte le decisioni che vogliono, anche per ipotesi tramite la rinuncia alla propria quota sui beni rientranti nella comunione e cessione al coniuge di beni di esclusiva proprietà, allo scopo di regolare in via definitiva i reciproci rapporti di dare-avere. Sulle loro decisioni il giudice non interviene, trattandosi di questioni liberamente negoziabili dalle parti. Dunque, nel caso prospettato dal lettore di separazione consensuale, non ci sarebbe da preoccuparsi se, ad esempio, la moglie decida di non chiedere al marito un contributo economico per se stessa, nonostante la disparità di reddito oppure decida di lasciargli la casa coniugale, pur rientrando questa nella comunione dei beni. La tutela dei figli nella separazione Il problema che, invece, si pone nel caso illustrato, è quello legato alla presenza di figli minori.
In merito a questi, infatti, la legge [2] sancisce un generale dovere del giudice di verificare che gli accordi dei genitori non siano contrari all interesse dei figli. Sicché, ove il magistrato ritenga che detti accordi non tutelino la prole, potrebbe benissimo non approvarli, invitando i genitori a rivederli. Il caso concreto Ora, nel caso esposto, noi abbiamo la situazione di una moglie, invalida, con un reddito inferiore a quello del marito, la quale, pur in presenza di figli minori, sembra essere disposta a lasciare la casa coniugale (peraltro in comunione) al coniuge. Si tratta di una situazione atipica perché, a prescindere dalla situazione di invalidità nella quale la stessa versa, come pure dal fatto che la casa costituisce un bene rientrante nella comunione, con quasi totale certezza la donna potrebbe ottenere facilmente dal giudice della separazione la assegnazione dell immobile, essendoci dei figli minori da tutelare e, ai quali la legge vuole garantire la conservazione dell habitat domestico nel quale si è articolata la vita familiare. Pertanto, già la sola rinuncia alla assegnazione della casa coniugale rappresenta una soluzione di accordo che il giudice dovrà soppesare attentamente, valutando che l alternativa prospettata dai genitori non si ritorca in qualche modo a danno dei minori. Il giudice quindi dovrà porsi una serie di domande. Dove andrà ad abitare la madre insieme ai figli? Si tratta di una soluzione abitativa adeguata alle loro esigenze? In che misura il padre si impegna a contribuire ai loro bisogni vista la disparità di reddito con la moglie? Non dimentichiamo infatti che gli obblighi gravanti su entrambi genitori si sostanziano nella necessità di provvedere a molteplici esigenze dei figli, che non si riducono al semplice obbligo di nutrirli, ma si estendono anche all aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l età dei figli lo richieda, di una organizzazione domestica stabile, in grado di rispondere alle loro specifiche necessità di cura e di educazione. In altre parole, se in un ottica di accordo, la moglie del lettore potrebbe anche non vantare pretese sulla casa perché sa che il mutuo lo ha sempre pagato il marito, come pure (per ipotesi) non chiedere un assegno di mantenimento per se stessa, accontentandosi di quello di invalidità che percepisce, stessa cosa però non può dirsi in merito all accordo riguardante i figli, dovendo esso tenere debito conto sia dei loro
bisogni economici in senso stretto che della loro collocazione abitativa. Ipotesi di calcolo degli assegni di mantenimento per coniuge e figli Venendo dunque ad un discorso strettamente pratico e quantitativo, facciamo una distinzione tra i diritti economici eventualmente spettanti alla moglie e a quelli per i figli. Per entrambi è il caso di evidenziare che non esiste per il loro calcolo alcun criterio matematico previsto dalla legge, pur tuttavia esistono dei riferimenti di massima. Così, ad esempio, nel caso in cui il coniuge più debole non chieda (o non ottenga) l assegnazione della casa coniugale, questi potrebbe vedersi riconosciuto dal giudice un assegno di mantenimento (per se stesso) corrispondente ad un terzo del reddito complessivo dell altro, detratto il proprio reddito personale. Perciò con un reddito di 700 euro, il terzo andrà calcolato sulla differenza (2000-700= 1300: 3= 433 euro). Tale assegno, tuttavia, va mantenuto distinto, in ogni caso, dall assegno di mantenimento per i figli (meglio il contributo di un genitore al loro mantenimento) che spetta comunque, poiché rientra tra gli irrinunciabili doveri genitoriali provvedere alle spese inerenti le cure, l istruzione e l educazione della prole fino a quando questa, ancorché divenuta maggiorenne, non sia ancora sufficientemente autonoma. Detto contributo viene determinato dal giudice tenendo conto di diversi fattori (le esigenze attuali della prole, il tenore di vita goduto dai figli durante la vita con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore), allo scopo di ripartire il reddito familiare in modo da ripristinare (per quanto possibile) le condizioni economiche precedenti alla separazione, sulla base di un principio di proporzionalità e così assicurando ai figli un tenore di vita il più simile a quello da essi goduto quando la famiglia era unita. Anche per il calcolo di tale assegno non esiste un criterio matematico. Volendo, tuttavia, fare un calcolo di massima degli importi che il lettore potrebbe essere tenuto a versare alla moglie per i figli, un criterio, nell ipotesi in cui la casa rimanga a lui, è
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) che l assegno sia quantificato in un quarto (visto che c è più di un figlio) del suo reddito complessivo: quindi non meno di 500 euro complessivi al mese (250 a figlio, poco più di 8 euro al giorno per ciascun figlio). Si tenga conto, tra l altro, che qui stiamo parlando di un genitore (la moglie) che dovrà vivere con i figli minori e che si presume debba contribuire con le proprie capacità professionali e casalinghe al mantenimento dei figli. Diversamente è difficile pensare che un bambino possa avere uno stile di vita dignitoso con soli 250 euro al mese. Dunque, in una situazione del genere la richiesta della moglie (di complessivi 700 euro) è di certo in linea proposta di separazione consensuale, tenuto conto che con tutta probabilità in mancanza di accordo, il giudice determinerebbe la misura dell assegno in un importo maggiore. Un consiglio per il lettore è di non considerare la sua situazione irreversibile. Se ha un immobile in proprietà sul quale la moglie non avanza pretese, valuti anche la possibilità della vendita della casa per acquistarne una più piccola e più adeguato alle sue nuove esigenze oppure valuti di rimodulare il contratto di mutuo con la banca al fine di ridurre sensibilmente l importo (certo gravoso) dell attuale rata, spalmando in maggior tempo l obbligo assunto. Note: [1] Art 156 cod. civ. [2] Art 337 ter cod. civ.