SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

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Transcript:

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, delibere n. 89/2010 e n. 104/2010 Commissione per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle Amministrazioni Pubbliche REV.1 Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 18/03/2016 1

1. Premessa Il presente schema di Sistema di Valutazione della Perfomance è redatto, in ottemperanza a quanto sancito dal Decreto Legislativo n.150/2009 e della Legge Regionale n. 3/2012. L Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, è stato istituito con Legge Regionale n. 48/1190 e rientra nel comparto Regioni ed Enti Locali. L Ente tutela aree di rilevante interesse ambientale per complessivi 17.700 ettari. In applicazione delle disposizioni previste dalle legislazione vigente al vertice della struttura organizzativa del Parco è preposto il Direttore con competenze gestionali, peraltro, unico Dirigente in servizio. Alla data di approvazione del presente documento risultano in servizio presso l'ente, n. 4 unità di personale a tempo indeterminato e n.1 unità a tempo determinato. Il sistema contiene indicazioni di carattere generale, tenendo conto sia degli indirizzi emanati in materia dalla CiVIT che, della struttura di dimensioni limitate a cui è diretto e con la presenza di una sola figura dirigenziale. II documento, illustrando gli elementi e le modalità di funzionamento del sistema di valutazione del Direttore/Dirigente e del personale in servizio, rappresenta il necessario supporto e riferimento dell OIV, oltre che un importante strumento di comunicazione sul sistema di valutazione dell'ente. II sistema di valutazione è stato pensato come strumento di verifica della programmazione e di orientamento della gestione dell Ente. La metodologia adottata si caratterizza per essere uno strumento di gestione delle risorse umane ed si basa sulla logica di migliorare la professionalità dei dipendenti al fine di conseguire i migliori risultati sul lavoro. Così come previsto dal D.lgs. n. 150/2009 i risultati delle valutazioni saranno utili a misurare anche le prestazioni ai fini dell erogazione di tutte le premialità. La valutazione avrà un impatto notevole sia sui compensi previsti nei contratti collettivi nazionali vigenti, ma anche per tutte le novità introdotte dal D.lgs. n. 150/2009. All esito della valutazione sono quindi collegati tutti gli istituti contrattuali del sistema premiante, in particolare l indennità di risultato, l incentivo per la produttività ed il miglioramento dei servizi la progressione economica all interno della categoria, la progressione di carriera. 2. Criteri generali del sistema di valutazione 2.1 Le finalità della valutazione La valutazione dovrà quindi essere finalizzata: al riorientamento dei ruoli direzionali (creazione di una nuova consapevolezza di ruolo, interiorizzazione della logica,, accettazione di maggiori gradi di incertezza e flessibilità, della responsabilità sul risultato ecc.) e della cultura organizzativa consolidata (venir meno di eccessivi garantismi, creazione di uno "spirito di squadra", superamento della logica dell'egualitarismo, orientamento prevalente ai destinatari delle prestazioni, ecc.); alla valorizzazione e alla crescita professionale dei Dirigenti e del personale dipendente, attraverso una progressiva integrazione delle competenze e delle capacità tradizionalmente detenute; ad una chiara responsabilizzazione in merito ad obiettivi da conseguire, tali da consentire tra l'altro un effettivo chiarimento del rapporto con il vertice politico dell'ente; 2

alla promozione ed al sostegno del processo di cambiamento strategico-organizzativo e d'innovazione dell'ente. Non appartiene quindi a questo tipo di approccio l'idea di sistemi di valutazione delle prestazioni come momento "ispettivo, ovvero a caratterizzazione negativa e punitiva; ne tantomeno la questione può essere ricondotta alla distribuzione di incentivi monetari. Nella logica sopra tracciata il vero obiettivo che muove il sistema di valutazione è nella crescita e valorizzazione del lavoro svolto e nel riconoscimento dei meriti effettivi. 2.2 L'oggetto e il soggetto della valutazione Oggetto della valutazione, considerate le dimensioni dell'ente è: 1) La qualità dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni rese dall Ente ("performance organizzativa") che sarà valutata secondo quanto previsto nella scheda (allegato 1) ed alla quale si attribuisce il punteggio massimo di 15; 2) La "qualità della prestazione individuale" del dirigente e del personale dipendente da valutare tenendo conto di quanto previsto nella relativa scheda (allegato 2-3), alla quale si attribuisce un punteggio massimo di 15; 3) II "risultato" raggiunto nel conseguimento degli obiettivi assegnati annualmente ai Dirigenti con gli strumenti di programmazione finanziaria e con il piano della performance, approvati dall Ente, secondo quanto previsto nella relativa scheda (allegato 4), alla quale si attribuisce un punteggio massimo di 70. La somma dei punteggi massimi attribuibili sarà quindi pari a 100. La valutazione della performance organizzativa dovrà tenere conto in via prioritaria: a) della soddisfazione dell'utente e del cittadino per il livello di qualità dei servizi resi, che sarà monitorata anche attraverso modalità interattive; b) dell'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché dell'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; c) dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; d) della modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e programmi; e) del raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. In relazione agli esiti del periodico monitoraggio in itinere della performance dell Ente e a fronte di oggettive, sopravvenute e imprevedibili esigenze di modificazione della programmazione strategica e/o operativa, gli obiettivi assegnati possono essere implementati, corretti e/o rideterminati, in applicazione dei medesimi criteri e modalità previsti. In tal caso sono aggiornati i relativi documenti di programmazione e pianificazione. 2.2.1 Valutazione Dirigente La valutazione concernente i punti sopra indicati, per quanto attiene la figura della Dirigenza, compete al Consiglio Direttivo su proposta dell OIV. 3

In particolare il grado di raggiungimento degli obiettivi viene verificato attraverso gli indicatori previsti negli atti di programmazione finanziaria e nel piano della performance approvati dall Ente, con riferimento a ciascun obiettivo, in modo coerente alle caratteristiche delle schede di valutazione. La verifica dell'attuazione degli obiettivi viene effettuata prendendo in considerazione i report consuntivi sull'attuazione degli obiettivi. Nelle situazioni di mancato raggiungimento degli obiettivi per ragioni indipendenti dalla volontà del Dirigente (irrealizzabilità sopravvenuta per eventi imprevisti) sarà cura del soggetto valutato attivarsi tempestivamente per chiedere la riformulazione e revisione degli obiettivi, pesi ed indicatori. Ove ciò, per motivi di tempo, non sia possibile, l Organo che effettua la valutazione o il Dirigente potrà spalmare sugli altri obiettivi il peso assegnato all obiettivo divenuto irrealizzabile. 2.2.2 Valutazione personale La misurazione e la valutazione del personale dipendente svolta dal Dirigente sulla base del presente sistema di valutazione devono essere collegate al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali, alla qualità del contributo assicurato alla performance dell unità organizzativa di appartenenza ed alle competenze dimostrate in tali comportamenti professionali ed organizzativi. 2.2.3 Premialità personale dirigente L indennità di risultato verrà assegnato in ragione dei punteggi ottenuti dal singolo dirigente, nella somma delle tre schede di valutazione (schede allegato 1, 2 e 4), e sulla base delle seguenti 3 fasce: Il 100% del premio al Dirigente che avrà raggiunto un punteggio compreso tra il 91 % ed il 100 %; Il 90% del premio al Dirigente che avrà raggiunto un punteggio compreso tra l 80 % ed il 90 % Il 70% del premio al Dirigente che avrà raggiunto un punteggio compreso tra il 61 % ed il 79 %. Il risultato determinerà l importo dell indennità di risultato. Per punteggi da lo 0 % ed il 60 % la retribuzione di risultato non verrà corrisposta. La quantificazione dell indennità di risultato attribuibile sarà determinata in sede di contrattazione decentrata o altro atto dell Ente e varierà tra il 30 % ed il 50% dell indennità di posizione annuale. 2.2.4 Valutazione personale dipendente La valutazione del personale è effettuata dal Dirigente tenendo conto della performance organizzativa e della qualità della prestazione individuale. (schede allegato 1 e 3) Valutazione della prestazione individuale: il 60 % del premio disponibile verrà assegnato in base al raggiungimento degli obiettivi valutati in base all allegato 3. Valutazione della performance organizzativa: il 40 % del premio disponibile verrà assegnato in base ai comportamenti organizzativi degli impiegati valutati in base all allegato 1 in graduatorie separate in funzione del livello contrattuale di appartenenza. L ammontare del premio disponibile è definito dall Ente in fase di contrattazione decentrata tenendo conto della categoria contrattuale di appartenenza. Premialità personale dipendente Il premio verrà assegnato in ragione dei punteggi ottenuti dal singolo dipendente, per ognuna delle due schede di valutazione, e sulla base delle seguenti 3 fasce: 4

Il 100% del premio al personale che avrà raggiunto un punteggio compreso tra il 91 % ed il 100 %; Il 90% del premio al personale che avrà raggiunto un punteggio compreso tra l 80 % ed il 90 % ; Il 70% del premio al personale che avrà raggiunto un punteggio compreso tra 61% ed il 79 %. Per punteggi dallo 0 % al 60 % del punteggio il premio di produttività non sarà corrisposto. 2.2.5 Differenziazione premiale Ai sensi dell art. 5, comma 11 quinquies del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle medesime categorie. 2.2.6 Discostamento dagli obiettivi I soggetti valutati, per cause oggettive ed imprevedibili al momento dell approvazione del Piano della Performance, possono discostarsi, per quanto attiene la valutazione individuale, dai risultati oggettivi assegnati. 2.3 Le fasi del processo di valutazione La valutazione della prestazione viene realizzata in varie fasi al fine di ottenere le finalità precedentemente illustrate. In particolare le fasi in cui si sviluppa il processo valutativo sono le seguenti: a. identificazione della prestazione attesa: questa fase si concretizza nell attività di negoziazione e condivisione tra amministrazione e Dirigente, che conduce alla definizione degli obiettivi di gestione per l anno di riferimento; b. comunicazione della prestazione attesa: avviene con la formale assegnazione degli obiettivi di gestione al dirigente, con l approvazione del bilancio di previsione da parte dell organo di vertice, nonché della successiva approvazione del piano della performance. c. verifica degli stati di avanzamento: tra il mese di luglio e il mese di settembre, l Organo che effettua la valutazione procede ad un colloquio intermedio di valutazione, per verificare l andamento delle prestazioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi, evidenziando le criticità e ipotizzando eventuali azioni correttive. In base alle osservazioni fornite dall Organo che effettua la valutazione gli organi di governo dell Ente potranno adottare le opportune variazioni al bilancio di previsione ed al piano della performance, con particolare riferimento alla individuazione degli obiettivi, ai relativi indicatori ed al peso di ciascun obiettivo ai fini della valutazione; d. analisi e valutazione finale della prestazione: entro il mese di febbraio dell anno successivo a quello oggetto di valutazione l Organo che effettua la valutazione, dopo le analisi dei report, i colloqui individuali con il Dirigente e l incontro con l Amministrazione, provvede alla compilazione delle schede di verifica finale (allegati 1, 2 e 4); 5

e. comunicazione della valutazione: entro il mese marzo dell anno successivo a quello oggetto di valutazione l Organo che effettua la valutazione comunica il risultato finale della valutazione ad ogni Dirigente, nonché provvede alla verifica delle operazioni di valutazione svolte dal Dirigente nei confronti del personale dipendente, se previsto. La verifica attiene alle modalità seguite e non può assolutamente riferirsi al merito del giudizio espresso dal Dirigente. 2.4 La gestione del contraddittorio e procedure di conciliazione 2.4.1 Procedure per il personale Dirigente Se la valutazione espressa dall Organo che effettua la valutazione non è condivisa dal Dirigente, quest ultimo può chiederne la modifica all Organo che effettua la valutazione che lo ha valutato, formalizzando le proprie ragioni ed i motivi con riferimento ai fatti ed ai criteri valutativi entro 10 giorni da quando la scheda viene illustrata e sottoscritta per presa visione. L Organo che effettua la valutazione assume la decisione in merito all istanza e formalizza la valutazione definitiva entro 5 giorni dal ricevimento dell istanza del Dirigente. In caso di esito negativo, il Dirigente può promuovere un ricorso scritto e motivato all organo di vertice dell Ente che entro 15 giorni, previa audizione dell Organo che effettua la valutazione, assume la decisione definitiva che viene comunicata all interessato. Se persiste l insoddisfazione sulla decisione definitiva del dirigente rispetto alla richiesta di modifica della valutazione, potrà essere attivata la formale procedura di contenzioso davanti al Giudice ordinario secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione e dalla legislazione vigente in materia. 2.4.2 Procedure per il personale dipendente II dipendente che non condivide il risultato finale della valutazione può, entro dieci (10) giorni dalla data di comunicazione della valutazione, a pena di decadenza, promuovere un ricorso scritto e motivato al Dirigente e chiederne la modifica. Il Dirigente assume la decisione in merito all istanza e formalizza la valutazione definitiva entro 5 giorni dal ricevimento dell istanza del dipendente. Se persiste l insoddisfazione sulla decisione definitiva del dipendente rispetto alla richiesta di modifica della valutazione, potrà essere attivata la formale procedura di contenzioso davanti al Giudice ordinario secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione e dalla legislazione vigente in materia. La valutazione definitiva negativa del Dirigente, (punteggio inferiore al 61 % del punteggio massimo) oltre a comportare la non assegnazione dell incentivazione prevista (retribuzione di risultato), può comportare, previe controdeduzioni degli interessati, la revoca o la mancata conferma dell incarico da parte dell organo di Governo e conseguentemente la perdita della retribuzione di posizione, nonché, per ciò che attiene i dipendenti la mancata corresponsione dell incentivo di produttività e miglioramento dei servizi, della progressione economica all interno della categoria, della progressione di carriera. 3. LA CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO Conclusa la procedura di valutazione della prestazione lavorativa, l organo di controllo accerta la regolarità del processo valutativo e ne certifica la rispondenza ai criteri stabiliti. 6