CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE FIERE E MANIFESTAZIONI OCCASIONALI Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 21 febbraio 2005
Indice Art. 1 Norme generali... 3 Art. 2 Definizione di fiera... 3 Art. 3 Elenco delle Fiere... 3 Art. 4 Orari e modalità di svolgimento delle Fiere... 4 Art. 5 Avviso pubblico per l assegnazione dei posteggi... 5 Art. 6 Fiere promozionali straordinarie... 5 Art. 7 Modalità di accesso degli operatori alla Fiera... 5 Art. 8 Rinnovo del posteggio... 6 Art. 9 Scambio di posteggio... 7 Art. 10 Esercizio della Vigilanza Regolamentazione della circolazione stradale e pedonale... 7 Art. 11 Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori... 7 Art. 12 Revoca Sospensione della concessione di posteggio... 7 Art. 13 Norme igienico sanitarie... 7 Art. 14 Criteri per l assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed artigiani Modalità di accesso... 8 Art. 15 Concessioni temporanee... 8 Art. 16 Requisiti per il rilascio delle concessioni temporanee... 8 Art. 17 Modalità di accesso alle concessioni temporanee e stagionali... 8 Art. 18 Sanzioni... 9 Art. 19 Disposizioni finali... 9 2
Art. 1 Norme generali Le norme generali di riferimento del presente regolamento sono il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art. 4, comma 4 della legge 15/03/1997, n. 59, la legge regionale 18/11/1999, n. 33 Disciplina relativa al settore commercio e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione del Consiglio regionale 19 febbraio 2003, n. 139, Adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche. Art. 2 Definizione di fiera Le fiere e le fiere straordinarie, alle quali partecipano i titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, sono classificate secondo le seguenti tipologie: A) In riferimento al bacino di utenza: - Fiere di interesse locale. Rivestono carattere esclusivamente locale e si svolgono al fine promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri del capoluogo o di frazioni e località; - Fiere di interesse regionale: richiamano una utenza eccedente il territorio comunale e si svolgono per promuovere e valorizzare, oltre agli insediamenti umani, anche la produzione agricola e non; - Fiere di interesse nazionale. Richiamano una utenza proveniente da più parti del territorio nazionale per la varietà delle merci e dei prodotti commercializzati. B) In riferimento alle merci vendute: - Fiere di prodotti alimentari. Offrono all utenza una vasta gamma di prodotti alimentari; - Fiere di merci varie. Offrono all utenza una vasta gamma di prodotti non alimentari; - Fiere di merceologia mista. Offrono all utenza una vasta gamma di prodotti alimentari e non; - Fiere specializzate: In esse il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e/o complementari. C) In riferimento al periodo di svolgimento: - Fiere ricorrenti. Si svolgono per uno o più determinati giorni di ogni mese dell anno; - Fiere annuali. Si svolgono in uno o più determinati giorni una volta l anno, in occasione di particolari festività, eventi cittadini o per esigenze di vivacizzazione e rivitalizzazione del territorio e della sua economia; - Fiere stagionali. Si svolgono in uno o più determinati giorni durante una sola stagione dell anno, per esigenze turistiche, della produttività agricola e/o artigianale. Art. 3 Elenco delle Fiere Sono istituite per tradizione le seguenti fiere annuali, di interesse locale per il settore merceologico misto: - FIERA DELLA FESTIVITÀ RELIGIOSA E CIVILE DELL ASSUNTA 12, 13, 14 E 15 AGOSTO ubicazione: Via Torre Clementina e Via delle Ombrine numero posteggi disponibili: 50 - FIERA DI S. IPPOLITO 5 OTTOBRE ubicazione:.. numero posteggi disponibili: 3
- SAGRA DELLA TELLINA TRE GIORNI NEL MESE DI MAGGIO ubicazione: Piazza Ittiereddu e Via Valledoria (tratto compreso tra Piazza Ittireddu e Via Florinas) numero posteggi disponibili: 40 - SAGRA DEL PESCE DUE GIORNI NEL MESE DI GIUGNO ubicazione:.. numero posteggi disponibili: Art. 4 Orari e modalità di svolgimento delle Fiere L orario relativo allo svolgimento dell attività di vendita è stabilito dalle ore 17.00 del giorno 12 agosto alle ore 24.00 del giorno 15 agosto per la Fiera della festività religiosa e civile dell Assunta, per la Fiera di S. Ippolito dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e per la Sagra della Tellina dalle ore 17.00 del primo giorno di fiera alle ore 24.00 del terzo giorno di fiera. Entro le ore 01.00 dell ultimo giorno di fiera gli operatori devono comunque lasciare libero il suolo pubblico destinato alla fiera sgombero da ogni prodotto residuo e lasciato in condizioni igieniche idonee. L allestimento delle attrezzature può avere inizio un ora prima dell inizio della fiera. Il titolare del posteggio che non si presenta alla Fiera, per la registrazione delle presenze presso il personale incaricato della Polizia Municipale, perde il diritto al proprio posteggio. Alle ore 17.00 per la Fiera della festività religiosa e civile dell Assunta ed alle ore 10.00 per la Fiera di S. Ippolito ha inizio l assegnazione dei posteggi resisi liberi, per le motivazioni di cui sopra, secondo i seguenti criteri di priorità: - maggiore numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l assegnazione del posteggio; in caso di parità nel numero delle presenze effettive, si procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie. L accertamento delle presenze è effettuato dai Comuni sulla base di apposito registro istituito per ciascuna fiera; - maggiore anzianità dell attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore età di iscrizione nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie; - invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette; - a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata con A.R.; - a parità di condizioni, riguardo all ordine cronologico di spedizione della raccomandata A.R., la domanda è valutata secondo la maggiore durata dell eventuale stato di disoccupazione del soggetto istante. La superficie relativa alla concessione dei posteggi deve intendersi onnicomprensiva dello spazio occupato dal banco vendita e dallo spazio occupato dal veicolo. L uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l amplificazione dei suoni è consentito a condizione che non si determini inquinamento acustico. È sempre fatto obbligo all operatore su aree pubbliche di esibire, a richiesta, l autorizzazione originale al personale della Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica. 4
I prodotti esposti sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l uso di un unico cartello. Gli operatori che commerciano cose usate non aventi valore storico o artistico, con particolare riferimento al settore dell abbigliamento, devono pubblicizzarlo in modo ben chiaro e visibile. Non può essere abbandonato il posteggio prima dell orario di chiusura della Fiera. Il mancato rispetto di tale orario, salvo i casi di forza maggiore, comporterà la perdita del diritto al conteggio della presenza per la successiva edizione della fiera. Art. 5 Avviso pubblico per l assegnazione dei posteggi L Area Attività Produttive predispone per ciascuna fiera di cui all art. 3, almeno novanta giorni prima dello svolgimento, un avviso pubblico finalizzato all assegnazione dei posteggi nelle fiere da pubblicizzare mediante affissione all Albo pretorio comunale, per n. 15 (quindici) giorni, contenente, oltre alle indicazioni sulla data e sulla durata di essa, il numero dei posteggi, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande ed i criteri per la formazione della graduatoria, sulla cui base attribuire la titolarità dei posteggi medesimi. Art. 6 Fiere promozionali straordinarie Per esigenze straordinarie il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall aggiornamento del Regolamento, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. È comunque obbligatorio, in caso di previsione di reiterazione periodica, provvedere all aggiornamento del Regolamento entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo. Nel caso di cui sopra l assegnazione dei posteggi è effettuata secondo l ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione alla fiera, fatti salvi gli accertamenti riguardanti i requisiti soggettivi di accesso alla fiera. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale e l erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all affidamento della gestione dell intera manifestazione a soggetti terzi, da specificare nella concessione di occupazione di suolo pubblico. Art. 7 Modalità di accesso degli operatori alla Fiera La domanda di partecipazione e di concessione di posteggio deve essere inviata al Comune di Fiumicino Area Attività Produttive, a mezzo Raccomandata A.R., entro il termine previsto dall avviso pubblico e deve indicare le generalità complete, il codice fiscale, l indirizzo, gli estremi dell autorizzazione al commercio su aree pubbliche, i prodotti che si intendono commercializzare (settore alimentare non alimentare), il numero di presenze alla fiera ed eventuali recapiti telefonici e fax. L assegnazione dei posteggi avviene nei limiti dei posteggi riportati nell art. 3 del presente Regolamento. La graduatoria, formata sulla base delle domande inviate, viene affissa all Albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni. Le eventuali osservazioni, da parte degli operatori su aree pubbliche, devono pervenire all Area Attività Produttive entro e non oltre quindici giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria. La graduatoria viene formulata secondo i seguenti criteri di priorità: - maggiore numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l assegnazione del posteggio; in caso di parità nel numero delle presenze effettive, si procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, 5
industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie. L accertamento delle presenze è effettuato dai Comuni sulla base di apposito registro istituito per ciascuna fiera; - maggiore anzianità dell attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore età di iscrizione nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie; - invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette; - a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata con R.R.; - a parità di condizioni, riguardo all ordine cronologico di spedizione della raccomandata A.R., la domanda è valutata secondo la maggiore durata dell eventuale stato di disoccupazione del soggetto istante. La graduatoria relativa all assegnazione del posteggio deve essere affissa all Albo pretorio comunale almeno venti giorni prima dell inizio della fiera. L Area Attività Produttive provvede ad informare gli interessati, con comunicazione scritta, della data di convocazione per la scelta dei posteggi, nel rispetto dell ordine della graduatoria. Nella seduta di assegnazione del posteggio, l Area Attività Produttive provvede a consegnare agli operatori interessati il bollettino di pagamento contenente l importo da corrispondere, il numero del posteggio assegnato, la relativa superficie, il numero di conto corrente e la società concessionaria della riscossione per conto del Comune. La graduatoria, corredata dei posteggi assegnati e della relativa superficie, deve essere inviata, per quanto di specifica competenza, al Comando di Polizia Municipale ed alla Società concessionaria T.O.S.A.P. per il Comune di Fiumicino. L Amministrazione Comunale non risponde del mancato recapito di plichi in caso di indicazione da parte dell interessato di indirizzi inesatti o insufficienti ed in caso di trasferimenti di residenza, assenze temporanee o ritardi nella consegna del plico da parte dell Amministrazione Postale. Per la scelta del posteggio è consentita la delega a persone munite di documento di riconoscimento e di atto di delega scritto. Il pagamento del bollettino postale comprovante il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) deve essere esibito al personale appositamente incaricato. Il Comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa, l autogestione della fiera ai titolari di autorizzazione che vi operano o a soggetti esterni. Art. 8 Rinnovo del posteggio Il rinnovo della concessione del posteggio, con validità triennale, è subordinato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Società concessionaria T.O.S.A.P. per il Comune di Fiumicino. È fatto obbligo al concessionario del posteggio, comunicare entro il termine di trenta giorni, all Area Attività Produttive ed alla Società concessionaria T.O.S.A.P. per il Comune di Fiumicino, qualsiasi variazione intervenuta successivamente al provvedimento di concessione del posteggio. 6
Art. 9 Scambio di posteggio Gli operatori che intendono scambiare il proprio posteggio, di pari superficie, nell ambito della fiera, devono presentare comunicazione al Comune di Fiumicino Area Attività Produttive, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera e devono precisare i posteggi occupati, le superfici ed i settori merceologici trattati. La richiesta deve essere sottoscritta da entrambi gli operatori commerciali e qualora non sia firmata di fronte al funzionario dell Ufficio preposto, deve essere corredata da copia non autenticata dei rispettivi documenti di riconoscimento. L Area Attività Produttive può, con provvedimento da notificare all interessato almeno tre giorni prima della fiera, vietare lo scambio di posteggio per motivi in contrasto con il precedente comma, nonché per motivi igienico sanitari o per altri giustificati motivi. Il relativo diniego deve essere comunicato agli operatori interessati ed al Comando di Polizia Municipale. Art. 10 Esercizio della Vigilanza Regolamentazione della circolazione stradale e pedonale In materia di circolazione stradale, si fa riferimento al provvedimento dirigenziale che viene emesso dal Comando di Polizia Municipale in occasione di ogni singola manifestazione. L attività di vigilanza e di controllo sono demandate alla Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia. Art. 11 Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori Il personale della Polizia Municipale è incaricato di rilevare le presenze e le assenze degli operatori, concessionari di posteggio e spuntisti, e della tenuta del Registro delle presenze previsto dall art. 61, comma 2 della legge regionale 18/11/1999, n. 33. Le rilevazioni devono essere messe a disposizione a richiesta degli operatori interessati. Il Registro delle presenze suindicato, istituito presso il Comando della Polizia Locale, deve tenere in considerazione le presenze conteggiate a decorrere dal 1999, anno di entrata in vigore della legge regionale 18/11/1999, n. 33. Art. 12 Revoca Sospensione della concessione di posteggio È fatta salva la facoltà dell Amministrazione Comunale di revocare o sospendere le concessioni per l occupazione del suolo pubblico per motivi di polizia stradale, di pubblico interesse e di sicurezza pubblica. Art. 13 Norme igienico sanitarie Il commercio su aree pubbliche deve essere esercitato nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia igienico sanitaria sia per la vendita che per la somministrazione di alimenti e bevande. Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni. L autorizzazione all esercizio di vendita di prodotti alimentari abilita anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per l una e l altra attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo. Nello stesso posteggio ove vengono venduti o somministrati prodotti alimentari ed in quelli confinanti, non può essere esercitato il commercio di animali vivi. 7
Art. 14 Criteri per l assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed artigiani Modalità di accesso Per la partecipazione alla fiera, gli imprenditori agricoli e coloro che vendono o espongono, per la vendita, le proprie opere d arte, le opere dell ingegno a carattere creativo, sono soggetti alle stesse norme degli altri operatori su aree pubbliche. Alla domanda di partecipazione alla fiera deve essere allegato: - Per gli imprenditori agricoli: copia dell autorizzazione amministrativa in possesso o copia della denuncia di inizio dell attività. - Per coloro che espongono per la vendita le proprie opere d arte, le opere dell ingegno a carattere creativo: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le suddette opere sono di propria produzione o certificazione rilasciata dalle amministrazioni comunali. Art. 15 Concessioni temporanee. Le concessioni temporanee di occupazione suolo pubblico possono essere rilasciate: - In coincidenza e nell ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive, religiose o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone; - Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente regolamento. Art. 16 Requisiti per il rilascio delle concessioni temporanee La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private, ad agricoltori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed agli autori delle opere del proprio ingegno. Può essere rilasciata anche un unica autorizzazione al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni. La concessione è rilasciata per periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle aree individuate dal Regolamento. La concessione non può in ogni caso superare il periodo massimo di 60 giorni in un anno anche se frazionati. La concessione è subordinata al pagamento del canone da corrispondere al Comune di Fiumicino. Art. 17 Modalità di accesso alle concessioni temporanee e stagionali La richiesta per la concessione temporanea e deve essere inviata in bollo al Comune Area Attività Produttive, a mezzo di raccomandata A.R. o presentata direttamente all Ufficio Protocollo del Comune, almeno 20 giorni prima dalla data della manifestazione. La domanda deve contenere le generalità complete del richiedente, gli estremi dell autorizzazione amministrativa in possesso, i prodotti che si intendono commercializzare (alimentari, non alimentari, misti), la superficie di vendita richiesta ed eventuali recapiti telefonici. La graduatoria per la concessione dei posteggi è formulata dall Area Attività Produttive secondo l ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione alla manifestazione, fatti salvi gli accertamenti riguardanti i requisiti soggettivi di cui all art. 5, D.Lgs. 114/1998. 8
Art. 18 Sanzioni Tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o degli altri diritti dalla normativa vigente e/o da convenzioni tra l Amministrazione comunale e soggetti privati inerenti allo svolgimento delle fiere e/o altre manifestazioni, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; durante tale periodo l operatore è considerato assente ai fini della graduatoria della fiera. Art. 19 Disposizioni finali Con l entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate in materia. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. La revisione del presente Regolamento, a seguito dell emissione di nuove norme che rendano incompatibili alcuni dei suoi articoli, è demandata alla Giunta Comunale su proposta del Dirigente dell Area Attività Produttive. 9