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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20209 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 8386-2013 proposto da: BOITtGLIERI MARIA BTTMRA78B51F839B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30, VILLINO 56/58, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO USSANI D'ESCOBAR, rappresentatae difesa dall'avvocato PAOLA COPPOLA giusta procura speciale a margine del ricorso; -.ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - 561-2 -45

avverso la sentenza n. 37/17/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI DEL 3/02/2012, depositata il 06/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO; udito l'avvocato Vincenzo Ussani D'Escobar (delega avvocato Coppola) difensore della ricorrente che dsi riporta agli scritti e chiede raccoglimento del ricorso. Ric. 2013 n. 08386 sez.?at - ud. 23-07-2015-2-

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva: La CTR di Napoli ha accolto l'appello dell'agenzia -appello proposto contro la sentenza n.100/18/2010 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di Bottiglieri Maria- ed ha così confermato l'avviso di accertamento catastale contenente il riclassamento di una unità immobiliare urbana sita in Napoli. La predetta CTR ha motivato la decisione dopo aver dato atto che la parte appellata non risultava costituita- nel senso che il classamento precedente a quello notificato con l'avviso risultava del tutto inadeguato mentre l'ufficio aveva sostenuto con dati congrui e giustificati l'innalzamento della rendita. La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Agenzia non si è costituita. Il ricorso ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc. Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione del combinato disposto degli art. 17, 51 e 38 del D.Lgs. 546/1992; nonché degli art.137, 139, 330 cpc) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia omesso di rilevare il difetto della notificazione dell'appello, per quanto risultante dalla relata di notifica in atti, nella quale l'ufficiale notificatore dava atto di non avere potuto perfezionare la notifica siccome il difensore costituito in primo grado si era trasferito in altro studio. La censura appare fondata e da accogliersi. Basta dare qui seguito alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui:"nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono efficaci nei 3

confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Tale onere di notificazione è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi dell'art 17, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26313 del 02/12/2005). Consegue da ciò la necessità di dichiarare nulla la sentenza di appello (con tutti gli atti successivi alla omessa notifica dell'appello), siccome pronunciata nel difetto del contraddittorio processuale, con la restituzione del processo al medesimo giudice del merito ai fini dell'eventuale rinnovo della notifica, ove ne sussistano i presupposti. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con accertamento della nullità della sentenza di appello. Roma, 30 luglio 2014 ritenuto inoltre: che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglierli ricol2a il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui. Dichiara 4

nulla la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, previa rinnovazione del giudizio in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma il 23 luglio 2015 Il Iheidente