Master universitario di II Livello. Teorie e Metodi nell Investigazione Criminale TESTIMONI DI GIUSTIZIA: UNA VITA A METÀ



Documenti analoghi
Maschere a Venezia VERO O FALSO

La strage di Capaci raccontata da Tina Montinaro

In questa lezione abbiamo ricevuto in studio il Dott. Augusto Bellon, Dirigente Scolastico presso il Consolato Generale d Italia a São Paulo.

Mentore. Rende ordinario quello che per gli altri è straordinario

Come fare una scelta?

Da dove nasce l idea dei video

Scopri il piano di Dio: Pace e vita

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

Rapporto di indagine con interviste ai volontari delle associazioni partecipanti a Riguardiamoci il Cuore 2011

La Posta svizzera SecurePost SA, Oensingen

EDUCARE ALLA SESSUALITA E ALL AFFETTIVITA

Indice. 1 Il monitoraggio del progetto formativo di 6

Accogliere e trattenere i volontari in associazione. Daniela Caretto Lecce, aprile

LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012)

Mario Basile. I Veri valori della vita

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

GRUPPI DI INCONTRO per GENITORI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Proposta di intervento rieducativo con donne operate al seno attraverso il sistema BIODANZA

Che cosa è l Affidamento?

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

GIANLUIGI BALLARANI. I 10 Errori di Chi Non Riesce a Rendere Negli Esami Come Vorrebbe

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ADOZIONE E ADOLESCENZA: LA COSTRUZIONE DELL IDENTITÀ E RICERCA DELLE ORIGINI

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

LIBO' L'ITALIANO ALLA RADIO

R E G O L A M E N T O

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?

LOCUZIONI AL MONDO. Il mistero di ogni persona (22/4/ /4/2013) Testi tradotti dai messaggi originali pubblicati sul sito Locutions to the World

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

La felicità per me è un sinonimo del divertimento quindi io non ho un obiettivo vero e proprio. Spero in futuro di averlo.

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE

Claudio Bencivenga IL PINGUINO

A.1 Leggere i testi da 1 a 5. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo, la

Lezione n 2 L educazione come atto ermeneutico (2)

Guida Strategica per gli Imprenditori

La nuova adozione a distanza della Scuola. Secondaria di Primo Grado di Merone.

COME PARLARE DI DISLESSIA IN CLASSE.

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Alessandro Ricci Psicologo Psicoterapeuta Università Salesiana di Roma

domenica 24 febbraio 13 Farra, 24 febbraio 2013

VENGO ANCH IO CONDIVIDERE LA MALATTIA E LE CURE CON I FIGLI. Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta U.O. Oncologia Area Vasta 3, Macerata

PARTIAMO DA ALCUNE DOMANDE

Relazione attività esercizio 2012

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

MODULO II CORSO DI RECUPERO PER ALUNNI STRANIERI IN DIRITTO - CLASSE PRIMA

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

CADERE SETTE VOLTE...RIALZARSI OTTO

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

Interventi a favore della famiglia

L INDAGINE TECNOBORSA 2004: LE FAMIGLIE ITALIANE E IL MERCATO IMMOBILIARE - IL RICORSO ALLE ASTE IMMOBILIARI E AI MUTUI

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Amore in Paradiso. Capitolo I

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

LINEA DIRETTA CON ANFFAS

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

Casa di cura e di riposo per anziani di Gundeldingen, Basilea (BS)

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 18 (PATERNO -BELPASSO-RAGALNA-ASL 3)

Prestito vitalizio ipotecario

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

A G E V O L A Z I O N I E C O N O M I C H E D I R I T T O A L L O S T U D I O

SENZA PAROLE. Illustrazione di Matteo Pericoli 2001

C O M U N E D I T R A D A T E Provincia di Varese

IO NE PARLO. DIARIO DELLA TERAPIA per annotare i farmaci e i progressi

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SERVIZIO DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE ON LINE (SERVIZIO ATTIVO IN TUTTA ITALIA)

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE

La crisi del sistema. Dicembre


REGOLAMENTO SOSTEGNO A DISTANZA

IL TESTAMENTO: COME E PERCHÉ FARLO?

QUESTIONARIO DI EFFICACIA DELL INCONTRO. La valutazione dovrà essere espressa in scala da 1 (per niente) a 5 (pienamente).

Brand Il primo corso per gli imprenditori che vogliono imparare l arma segreta del Brand Positioning Introduzione

La storia di Victoria Lourdes

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

Internet i vostri figli vi spiano! La PAROLA-CHIAVE: cacao Stralci di laboratorio multimediale

TRAPIANTI DI PERSONA

La carriera universitaria e l inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in Ingegneria dei Materiali

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?

La Trottola. Questa è una storia vera ma, se l avessi inventata, mi premierei per la fantasia! Questo e-book fa parte della collana Punture di Vespe

Helsana Assicurazioni SA, Lucerna

Guida ai Lasciti Testamentari. In questa guida trovi informazioni utili per redigere il testamento in piena libertà

Transcript:

Master universitario di II Livello Teorie e Metodi nell Investigazione Criminale Direttore del Master: Chiar.ma Prof.ssa Gemma Marotta TESTIMONI DI GIUSTIZIA: UNA VITA A METÀ A cura di Flavia Fiumara Anno Accademico 2009-2010

Master universitario di II Livello Teorie e Metodi nell Investigazione Criminale TESTIMONI DI GIUSTIZIA: UNA VITA A METÀ Relatore: Avv.ssa Vincenza Rando Masterizzanda Dott.ssa Flavia Fiumara Anno Accademico 2009-2010

RITA ATRIA È normale che esista la paura, in ogni uomo, l importante è che sia accompagnata, dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. PAOLO BORSELLINO 2

INDICE PREFAZIONE... 4 CAPITOLO 1 NASCITA DELLA LEGGE SUI TESTIMONI DI GIUSTIZIA... 6 1.1 Analisi della legge n 45 del 13 febbraio 2001... 6 1.2 Le misure ed il programma speciale di protezione... 11 CAPITOLO 2 VITA DA TESTIMONI... 15 2.1 La vita del testimone... 15 2.2 La storia di Rita Atria: tra coraggio e disperazione... 18 2.3 Intervista a Piera Aiello: una testimone in trincea... 19 2.4 Intervista al Dott. Vincenzo Conticello: un imprenditore coraggioso... 23 2.5 Intervista ad un testimone di giustizia: una vita segreta da vivere... 26 CAPITOLO 3 L AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED IL TESTIMONE DI GIUSTIZIA: IL PRIMO CONTATTO... 30 3.1 Intervista al Procuratore di Caltagirone, Dott. Francesco Paolo Giordano30 3.2 Intervista al Vice Questore e Capo della Squadra Mobile di Caltanissetta, Dott. Giovanni Giudice... 33 CAPITOLO 4 PROPOSTE PARLAMENTARI SULLE NECESSARIE MODIFICHE ALLA LEGGE N 45 DEL 13 FEBBRAIO 2001... 36 4.1 Relazione finale sui testimoni di giustizia approvata dalla Commissione Parlamentare nella seduta del 19 febbraio 2008 (stralcio)... 36 Riferimenti bibliografici... 51 Ringraziamenti... 52 3

PREFAZIONE Circa un anno fa cominciai a scrivere la mia tesi di laurea sui collaboratori di giustizia, pensando di aver colmato la mia sete di conoscenza sul mondo mafioso; ma oggi devo smentire le mie convinzioni. Infatti, quando nei mesi scorsi sono arrivata presso l Associazione Libera, per frequentare il mio tirocinio presso il loro ufficio legale, ero convinta che le mie conoscenze ed il mio bagaglio culturale-mafioso mi sarebbero state sufficienti. Dopo alcuni giorni ho visto un volto della mafia a me sconosciuto: il mondo dei testimoni di giustizia. Leggendo le loro storie e le loro disavventure, si faceva sempre più forte nella mia mente una domanda: perché una persona diventa testimone di giustizia? quali sono le motivazioni?. Quando mi ero occupata dei collaboratori di giustizia, mi ero resa conto che dietro la loro decisione di collaborare con lo Stato ci fosse un interesse legato ad uno sconto di pena ed alla sicurezza di sapere i propri cari al sicuro nel programma di protezione; ma invece, per quanto riguarda i testimoni di giustizia, mi mancava o meglio non riuscivo a comprendere il perché di questa decisione, una decisione che radicalmente cambia tutta un esistenza. Più il tempo passava più non riuscivo a comprendere questo triste fenomeno. Poi la svolta. Alla fine del mese di ottobre del 2009, si è svolto a Roma un convegno su Stati Generali dell Antimafia, organizzato da Libera, incentrato su tutte le problematiche delle organizzazioni criminali, al quale hanno preso parte un folto numero di partecipanti nonché personalità del mondo istituzionale, tra cui anche dei testimoni di giustizia. Ovviamente per motivi legati al mio tirocinio ho partecipato al gruppo di lavoro sui testimoni di giustizia e così ascoltando le loro testimonianze, le loro 4

sofferenze, le loro frustrazioni, ma soprattutto vedendo nei loro occhi la determinazione e la fame di giustizia, ho capito il perché della loro scelta: avere coraggio. Coraggio di testimoniare ed assicurare alla giustizia i killer che hanno ucciso un magistrato come Rosario Livatino, oppure opporsi al pagamento del pizzo come ha fatto l imprenditore Vincenzo Conticello, mandando in galera i suoi estorsori, o chi come Rita Atria, la picciridda (la ragazzina), insieme con la cognata Piera Aiello, ha reso dichiarazioni al giudice Paolo Borsellino, raccontando quello di cui era a conoscenza e consentendo l arresto di decine di mafiosi nella zona di Partanna in Sicilia occidentale. Questi uomini e queste donne hanno fatto una scelta di non ritorno, una scelta che non coinvolge solo la loro vita ma anche quella del proprio nucleo familiare. Spesso inconsapevoli delle onerose conseguenze alle quali sarebbero andati incontro. Come si può accettare di vivere lontano dai proprio affetti, abbandonare casa, lavoro, vita sociale, senza poter dire a nessuno dove si va e quando si torna? Vivere con la paura di essere trovati o riconosciuti e dovere scappare nuovamente? Le motivazioni sono le più varie: chi cerca giustizia per aver perso la propria impresa, chi invece, essendo stato testimone oculare magari di un omicidio eccellente, sento il bisogno, come cittadino, di assicurare gli assassini alla giustizia o chi invece vuole dare un segno di cambiamento alla società. Ma sicuramente ciò che rimarrà stampato per sempre nella mia memoria è stata la testimonianza di una piccola donna, avanti con gli anni, che dopo quattordici anni ha ritrovato il corpo del figlio. Le sue parole, che ho ascoltato durante il convegno, erano cariche di dolore ma nella stesso tempo piene di gioia. Infatti dall indagini in corso è emerso che il proprio figlio venne ucciso perché voleva denunciare dei mafiosi. Se non fosse stato eliminato, oggi questo ragazzo sarebbe vivo e, verosimilmente, avremmo un testimone di giustizia in più. 5

CAPITOLO 1 NASCITA DELLA LEGGE SUI TESTIMONI DI GIUSTIZIA 1.1 Analisi della legge n 45 del 13 febbraio 2001 La legge 13 febbraio 2001, n 45 ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche norme a favore dei testimoni di giustizia. Le nuove disposizioniinserite nell impianto normativo originario del decreto legge 15 gennaio 1991, n 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n 82- hanno delineato la figura del testimone di giustizia, prevedendo specifiche misure di tutela e di assistenza (art 12 che ha inserito nel previgente testo normativo gli artt. 16-bis e 16- ter). La legge n 82 del 1991, però, non conteneva nessuna distinzione tra il collaboratore di giustizia proveniente da organizzazioni criminali ed il testimone. Di conseguenza quest ultimo veniva sottoposto alle stesse misure di assistenza e tutela previste per il collaboratore, proveniente dal mondo criminale; ciò ha posto questioni assai delicate e complesse che più volte sono state sollevate nelle sedi istituzionali. Il legislatore del 2001 ha dunque voluto operare una netta distinzione tra collaboratore e testimone sia sul piano concettuale che sul piano della gestione, nonché con la previsione di un regime giuridico diverso per le due categorie. La nuova legge di riforma ha, pertanto, inteso valorizzare il valore della denuncia ed il contributo dato alla giustizia da tali soggetti: i testimoni di giustizia, cioè coloro che senza aver fatto parte di organizzazioni criminali hanno sentito il dovere di testimoniare per senso civico o sensibilità istituzionale esponendo se stessi e le loro famiglie a possibili rappresaglie o vendette. Secondo l art. 16-bis, introdotto dalla legge n 45 del 2001, i testimoni di giustizia sono coloro che riguardo al fatto-reato, sul quale rendono dichiarazioni, assumono esclusivamente il ruolo di persona offesa o di persona informata sui 6

fatti o di testimone; nei loro confronti non deve essere stata disposta una misura di prevenzione, né deve essere in corso un procedimento di applicazione della stessa. Le dichiarazioni rese da tali soggetti devono avere carattere di attendibilità. La gravità delle denunce rese dal testimone all autorità giudiziaria può determinare uno stato di grave pericolo per l incolumità del testimone e dei suoi familiari, tanto da richiedere l adozione di speciali misure di protezione ed il trasferimento in una località protetta. Tali misure possono estendersi alle persone che coabitano o convivono, esposti a grave pericolo a causa delle relazioni trattenute con il testimone. Molteplici sono i soggetti che intervengono nel procedimento della protezione. Agli organi giudiziari spettano poteri propositivi in tema di attivazione e revoca della protezione, mentre agli organi amministrativi appartengono funzioni decisionali ed attuative riguardanti l ammissione, la concreta realizzazione, la cessazione delle misure di tutela ed assistenza. Il decreto legge n 8 del 1991 ha istituito i due organi principali che intervengono nel procedimento della protezione: la Commissione centrale ed il Servizio centrale di protezione. La Commissione centrale per la definizione ed l applicazione delle speciali misure di protezione è istituita con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati; è composta da un Sottosegretario di Stato per l interno che la presiede, da due magistrati, cinque ufficiali e/o funzionari scelti tra coloro che hanno specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni aggiornate sulla criminalità organizzata. La Commissione centrale è l organo politico-amministrativo cui spetta decidere in merito all ammissione dei testimoni di giustizia alle speciali misure di protezione e stabilire i contenuti e la durata delle stesse. 7

Il Servizio centrale di protezione, istituito nell ambito del Dipartimento di sicurezza pubblica, è una struttura interforze composta da personale della Polizia di Stato, dell Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Il Servizio centrale di protezione è l organismo esecutivo, operativo e consultivo della Commissione centrale. Ha lo scopo di garantire la sicurezza del soggetto tutelato, attraverso la creazione di una condizione di mimetizzazione nella località protetta in cui il testimone vive. È l organo preposto a dare attuazione allo speciale programma di protezione e provvede alla tutela, all assistenza ed a tutte le esigenze di vita delle persone sottoposte a protezione. Il Servizio centrale di protezione, in base alla legge n 45 del 2001, ha al suo interno due Divisioni differenti, dotate di personale e mezzi autonomi, con competenze l una sui collaboratori l altra sui testimoni. La legge individua la principale garanzia di sicurezza del testimone nella condizione di maggior anonimato possibile. La mimetizzazione anagrafica avviene tramite il rilascio di documenti di identità con nominativi falsi. Tale strumento viene utilizzato in via temporanea ed al fine esclusivo di garantire la riservatezza e quindi la sicurezza; certo escludendo la possibilità di compiere atti che coinvolgano altri soggetti pubblici o privati. La validità di tali documenti di copertura è legata alla durata del programma di protezione, per cui, al termine di questo, gli stessi vengono ritirati. La documentazione di copertura può comprendere anche il libretto di lavoro, il libretto sanitario, il codice fiscale ed altri documenti che vengono dati al testimone ed ai suoi familiari. Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n 119, ha introdotto un altra misura anagrafica finalizzata a garantire la sicurezza dei soggetti protetti: il cambio di generalità, con la creazione di una nuova posizione anagrafica nei registri di stato civile. Quando la sicurezza del soggetto è esposta ad alto rischio, tale strumento costituisce il mezzo più efficace, sia per nascondere definitivamente l identità 8

della persona che per il suo reinserimento sociale e lavorativo. Il beneficio del cambio di generalità è stato previsto dal legislatore solo in casi eccezionali, quando ogni altra misura risulti inadeguata. Il cambio di generalità richiede l attivazione di un complesso e lungo iter procedurale che si conclude con un decreto del Ministro dell interno di concerto con il Ministro della giustizia. Il numero di coloro che hanno ottenuto il cambio di generalità è molto ridotto. Va detto, tuttavia, che l impossibilità di fruire di tale beneficio riduce le opportunità di reinserimento lavorativo. La documentazione di copertura non consente, ad esempio, di intraprendere un attività commerciale. L art. 16- ter 1, introdotto dalla legge n 45 del 2001 riguarda, tra l altro, il contenuto delle misure speciali di protezione. È previsto che il regime di protezione per i testimoni di giustizia debba protrarsi fino alla effettiva cessazione del pericolo, quale che sia lo stato ed il grado del procedimento penale nel quale essi sono chiamati a deporre. Le misure assistenziali, lettere b),c),d),e),e f) dell art. 16- ter citato, adottate a favore del testimone, sono volte a garantire il mantenimento di un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello precedente alla loro scelta collaborativa. In pratica, lo Stato si impegna a risarcire il danno che il soggetto è costretto a sopportare in conseguenza della sua disponibilità a denunciare i fatti di cui è a conoscenza ed a rendere testimonianza nei processi. 1 Art. 16-ter. - (Contenuto delle speciali misure di protezione) - 1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto: a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari; b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio; c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa; d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato; e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44; f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 9

Al testimone di giustizia vengono corrisposti un assegno mensile di mantenimento, il pagamento del canone di locazione ed altre misure di assistenza economica. Il testimone di giustizia ha diritto alla capitalizzazione del costo dell assistenza; alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno (concordata con la Commissione centrale) derivante dalla cessione dell attività lavorative nella località di provenienza; a mutui agevolati volti al reinserimento economico-sociale proprio e dei familiari. Inoltre, come previsto al comma 3 dell articolo in esame, se nei confronti del testimone è stato disposto per ragioni di sicurezza un trasferimento in una località diversa da quella di origine dove deve rifarsi una vita, lo Stato è tenuto ad acquisire, a prezzo di mercato, i beni immobili di proprietà del testimone, ubicati nella sua località di origine, e a corrispondergli l equivalente in denaro. La piena attuazione della disciplina introdotta dalla legge n 45 del 2001 ha richiesto una rilevante legislazione secondaria. Sono stati emanati nel corso degli anni diversi decreti attuativi che sono intervenuti su particolari aspetti relativi alla tutela, all assistenza nonché al reinserimento sociale dei testimoni di giustizia. Circa la tutela legale dei testimoni, l articolo 8, comma 10, del Regolamento sulle speciali misure di protezione (D.m. n 161 del 2004) prevede che al testimone sia assicurata l assistenza legale in tutti i procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della collaborazione resa. L articolo 12 del D.m. 13 maggio 2005, n 138, prevede particolari interventi contingenti, anche di carattere economico, per favorire il reinserimento sociale ed un supporto tecnico e di consulenza ai testimoni. In relazione alla capitalizzazione delle misure di assistenza economica interviene l articolo 10, comma 15 del D.m. n 161 del 2004. La suddetta capitalizzazione, che comporta l interruzione delle misure di assistenza economica già assicurate mensilmente, avviene mediante la corresponsione di una somma di denaro pari all importo dell assegno di mantenimento in presenza di un concreto e documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo e può essere riferita ad 10

un periodo di dieci anni. Alla capitalizzazione si aggiunge un importo forfettario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per sistemazione alloggiativa. 1.2 Le misure ed il programma speciale di protezione Le speciali misure ed il programma di protezione sono disposti dalla Commissione centrale a favore del testimone. Esse possono essere estese anche a coloro che convivono stabilmente con il testimone e, solo quando si è in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultano esposti a pericolo attuale, grave e concreto a causa delle relazioni con i predetti soggetti. Le speciali misure di protezione sono adottate quando risultano inadeguate le misure ordinarie disposte (anche su segnalazioni dell Autorità giudiziaria) dalle Autorità di pubblica sicurezza. Le speciali misure di protezione sono adottate dalla Commissione centrale e determinate, o meglio predisposte ed attivate, dal Prefetto del luogo in cui risiede il testimone. Queste consistono: misure di vigilanza e tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; accorgimenti tecnici di sicurezza (può pensarsi a strumenti di videosorveglianza e di teleallarme); misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza; interventi contingenti finalizzati al reinserimento sociale. Le misure vanno prevalentemente adottate nel luogo di origine del testimone o tramite trasferimento a breve distanza e senza utilizzare mezzi di copertura dell identità; spetta, però, alla Commissione centrale decidere quale degli strumenti sopracitati debba essere disposto nello specifico caso. 11

Vi sono casi in cui neanche le speciali misure di protezione risultano essere adeguate alla gravità in cui versa il testimone di giustizia; in questo caso la Commissione centrale delibera uno speciale programma di protezione che può prevedere misure aggiuntive rispetto a quelle già sopra indicate: trasferimento delle persone in luoghi protetti; speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico; cambiamento delle generalità; altre misure straordinarie ritenute necessarie; misure di assistenza personale ed economica, quali sistemazioni in alloggi, spese per esigenze sanitarie (spesso non è possibile avvalersi delle strutture pubbliche per oggettive questioni di segretezza), spese per l assistenza legale, spese per il mantenimento. a) L assegno di mantenimento e cambio delle generalità L importo dell assegno di mantenimento è quantificato in base a specifici criteri e può essere aggiornato. Può essere poi aumentato, quando ricorrono particolari circostanze e dopo avere acquisito i pareri di chi ha formulato la proposta (procuratore nazionale antimafia o procuratore generale). Il cambiamento delle generalità è una misura cui si perviene solo in casi eccezionali; l attuazione di questo procedimento è indicata nel d.lgs. 29/03/1993, n 119 ed è attuata secondo criteri di assoluta segretezza dal Servizio centrale di protezione. La domanda di cambio di generalità è presentata congiuntamente al Ministro dell interno e a quello della giustizia. È istruita dalla Commissione centrale prevista dall art.10 D.L.8/1991, cui spetta accertare la gravità delle condizioni di pericolo in cui versa il soggetto protetto e la indispensabilità della misura richiesta. Al cambiamento delle generalità provvedono, di concerto, i Ministri dell interno e della giustizia; il decreto contiene il nuovo nome, cognome, luogo e 12

data di nascita oltre che la indicazione di tutte le situazioni (sanitarie e fiscali) riguardanti diritti ed obblighi del soggetto protetto, con la regolamentazione della disciplina specifica. Una volta mutata l identità, il soggetto acquisisce una nuova posizione anche nei registri dello stato civile. A tale riguardo, il Servizio centrale di protezione può adottare diverse soluzioni operative : può ottenere che nei registri sia iscritto l atto di nascita formato con riferimento alle nuove generalità di copertura; oppure può chiedere agli uffici dello stato civile atti o certificati da riempire con le nuove generalità, lasciando però che nei registri il testimone di giustizia o il soggetto protetto continui ad essere iscritto con la sua originaria identità. Il decreto di cambiamento delle generalità può essere revocato se il soggetto non rispetta gli impegni previsti dall art.12 D.L.8/1991e, in particolare, quelli relativi all osservanza delle norme di sicurezza, al divieto di contatti con persone dedite al crimine e all adempimento delle obbligazioni contratte. b) Reinserimento dei soggetti protetti La legge 13/02/2001, n 45 ha previsto espressamente che per i testimoni di giustizia le misure di assistenza abbiano un contenuto più ampio; infatti le misure devono garantire che il soggetto protetto possa continuare a godere, fino a quando non lo può fare autonomamente, di un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello precedente alla collaborazione. Per questo motivo il testimone ha diritto: alla corresponsione di una somma per il mancato guadagno quando ha dovuto cessare l attività lavorativa propria e dei familiari per trasferirsi in una località protetta; all acquisizione da parte dello Stato dei beni immobili di cui è proprietario quando, a causa della testimonianza, ha dovuto definitivamente trasferirsi in altra località; 13

alla corresponsione, in una sola volta, dell assegno di mantenimento e delle spese di affitto dell alloggio calcolati con riferimento a tutto il presumibile periodo di applicazione del programma di protezione (la cosiddetta capitalizzazione del costo dell assistenza economica); a mutui agevolati per il completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 14

CAPITOLO 2 VITA DA TESTIMONI Il contenuto di questo capitolo si riferisce alle interviste concesse da alcuni testimoni di giustizia; un testimone di giustizia che per motivi di sicurezza chiameremo Matteo (Roma 24 ottobre 2009), il Dott. Vincenzo Conticello, imprenditore e proprietario della Antica Focacceria San Francesco, (Palermo 09 novembre 2009) e da Piera Aiello (28 novembre 2009) 2.1 La vita del testimone Il testimone di giustizia è una persona che ad un certo momento della sua vita si trova coinvolto, suo malgrado, ad essere protagonista inconsapevole di una storia che non gli appartiene, ma che diviene la sua nuova storia di vita. I testimoni di giustizia sono normali cittadini, uomini e donne, del tutto estranei alle organizzazioni criminali (diversamente, come già detto, dai collaboratori di giustizia che provengono ed appartengono a questo tipo di organizzazioni), che, denunciando e fornendo informazioni su persone, fatti, omicidi o qualsiasi altro evento riconducibile al mondo della criminalità organizzata, si espongono al rischio di diventare oggetto di vendette. Per questa loro scelta, segno di un elevato senso civico e morale, sono costretti ad entrare in un programma di protezione ed a un radicale mutamento e stravolgimento della propria vita e della vita dei propri nuclei familiari. Ecco che in pochi giorni si è obbligati a lasciare la propria casa, il proprio lavoro, amici, conoscenti, la propria città, le abitudini di una vita normale ed immergersi nell anonimato attraverso il cambio di generalità ed il trasferimento in località protette. In questa nuova dimensione il testimone e la sua famiglia si trovano a vivere ed affrontare molte difficoltà; ma sicuramente ciò che incide maggiormente è il cambiamento d identità. Questo cambiamento comporta disagi continui e crisi personali che investono non solo il testimone ma soprattutto gli appartenenti più indifesi del nucleo familiare: i minori. Infatti maggiori sono le difficoltà subite dai minori 15

che di colpo sono costretti a dover cambiare il proprio nome e cognome senza capire il perché; essi sono i più fragili in quanto portatori di esperienze traumatiche da cui non è possibile nell immediatezza valutarne la portata. Frequenti sono i disturbi di apprendimento, di linguaggio e di adattamento, spesso connessi, per ragioni di sicurezza, al cambiamento di città, dove dovranno cambiare di nuovo nome, scuola, amici. L inserimento scolastico del minore protetto presenta una serie di problematiche legate ovviamente alle regole di protezione. Sono emersi disagi connessi all utilizzazione della nuova identità da parte dei bambini più piccoli, che dimostrano insofferenza o incertezza quando vengono chiamati con il nome di copertura, arrivando a rifiutare di frequentare la scuola. Di conseguenza sono le stesse famiglie che provvedono a tale compito. Non sempre è facile affrontare questo aspetto con il minore; spesso quest ultimo rifiuta o non riesce ad accettare la nuova identità, e dal punto di vista della sicurezza dell intero nucleo familiare può rappresentare un pericolo. La nuova vita, all inizio segregata, poi costretta a svolgersi tra mille precauzioni e compromessi, viene assunta dai più piccoli come un segno della loro diversità rispetto agli altri ragazzi. La necessità di socializzare in condizioni di insicurezza fa sì che il minore abbia bisogno di particolari cure per minimizzare i rischi derivanti da eventuali errori commessi. Oltre ai minori, ci sono anche altre figure che subiscono il trauma dell allontanamento e dell isolamento: le mogli o le compagne. Anche loro, accettando la scelta del proprio uomo ed entrando nel programma di protezione, entrano in mondo fatto solo di rinunce e di mimetizzazione, dove non è possibile riprendere a lavorare, fare nuove amicizie, inserirsi in una normale vita sociale; si vive sempre con il timore di essere scoperti o riconosciuti e quindi costretti a dover cambiare località e generalità. Certo, come si è detto prima, lo Stato assicura una serie di misure di protezione non solo fisiche ma anche economiche come la capitalizzazione, il 16

mantenimento del posto di lavoro per i dipendenti pubblici, mutui agevolati, acquisto dei loro beni immobili per facilitare la disponibilità di liquidi, corresponsione di una somma di denaro a titolo di mancato guadagno oltre che la totale protezione fino (ed in alcuni casi anche dopo) all effettiva cessazione di pericolo per il testimone e la propria famiglia. Ma purtroppo la realtà dei fatti è ben diversa; infatti moltissimi testimoni di giustizia ricorrono sempre più frequentemente all ausilio di un loro avvocato per vedere tutelati quelli che sono dei loro veri e propri diritti, ma che invece sembrano apparire come delle concessioni che lo Stato elargisce. La condizione di testimone di giustizia delineata dalla legge 45 del 2001 presenta due paradossi incredibili. Il primo, il più grave, riguarda il possibile cambio di generalità e di città: questi cittadini esemplari, che si mettono al servizio dello Stato, cioè del bene comune, sono costretti a cambiare vita ed identità per salvaguardare la propria incolumità, mentre le organizzazioni criminali continuano a prosperare nelle loro zone. Il secondo attiene alla perdita dei diritti, come quello fondamentale dal o al lavoro. Difatti durante i primi anni del programma di protezione, ma spesso anche oltre, al testimone non è permesso di portare avanti la propria attività lavorativa imprenditoriale, il che ne rende difficile, a volte impossibile, la ripresa all uscita dal programma di protezione. I problemi maggiori, infatti, si incontrano nel momento in cui il programma di protezione termina; quando cioè si torna alla vita normale poiché la rete di sostegno per sé e per la propria famiglia viene meno immediatamente: il diritto a riavere lo stesso tenore di vita di un tempo viene disatteso. È chiaro che la condizione del testimone di giustizia è estremamente complessa e delicata; ma è necessario evidenziarne le criticità ed avviarne una scrupolosa ed attenta riflessione al fine di garantire il loro effettivo, concreto e 17

dignitoso reinserimento sociale, economico che dia loro speranza, fiducia, forza per ricostruire le radici di una nuova e serena vita. ********************************* 2.2 La storia di Rita Atria: tra coraggio e disperazione La vicenda di Rita Atria è una delle pagine più dolorose che riguardano la storia dei testimoni di giustizia. Rita nasce in un piccolo paese della Sicilia, Partanna nella zona del Belice, nel 1974; la sua è una famiglia mafiosa, come tante in quella zona. Quando ha undici anni perde il padre, don Vito Atria, e gli affari della famiglia passano nelle mani di suo fratello Nicola; per Rita il fratello diventa un punto di riferimento, un ancora di salvezza. Crescendo ne diventa la confidente, raccogliendo le confessioni delle dinamiche mafiose di Partanna. Nella vita di Rita entra Piera Aiello, la sua futura cognata che giocherà un ruolo molto importante per le sue future scelte. Nel giugno del 1991 Nicola viene ucciso e dopo qualche tempo la moglie Piera decide di presentarsi spontaneamente al procuratore di Marsala, Paolo Borsellino. Ella fa importanti rivelazioni e spinge la cognata Rita a fare altrettanto. Infatti, nel novembre dello stesso anno, la diciassettenne Rita, la picciridda, come verrà poi chiamata affettuosamente dal giudice Borsellino, comincia la sua collaborazione. Ne nasce un rapporto che va al di là degli aspetti strettamente formali, Rita sente che quell uomo è un uomo speciale, una figura forte, lo sente come quel padre che avrebbe voluto avere. Rita però non può rimanere in Sicilia; le sue rivelazioni e quelle della cognata hanno portato diversi mafiosi in carcere e così è costretta a trasferirsi a 18

Roma, dove vive una vita blindata, sotto falso nome, lontana dalla madre che non ha accettato la sua scelta, trovando invece nel giudice Borsellino il suo unico conforto, che la proteggerà e la sosterrà in questa sua nuova dimensione. I mesi passano e Rita frequenta la scuola tentando di condurre un esistenza normale. Ma poi arriva quel tragico 19 luglio del 92 dove il giudice Paolo Borsellino insieme alla sua scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cusina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, perdono la vita nella oramai nota strage di Via D Amelio. Il dolore per la perdita del giudice-padre getta Rita nella disperazione più totale che la porterà a suicidarsi gettandosi dal balcone della sua abitazione, il 26 luglio 1992, una settimana dopo la strage. Ma a Rita Atria non viene risparmiato nulla dopo la morte; infatti la madre Giovanna non partecipò al funerale ed attese la ricorrenza dei morti per distruggere la tomba della figlia a martellate per poi far traslare, dopo qualche giorno, la bara in un luogo lontano dalla cappella di famiglia. La storia ma soprattutto la memoria di Rita Atria però continuano a vivere grazie all impegno della cognata Piera Aiello, anch essa testimone di giustizia, e di Nadia Furnari, presidentessa dell Associazione Rita Atria. ********************************* 2.3 Intervista a Piera Aiello: una testimone in trincea Oggi per lo Stato Italiano Piera Aiello non esiste più, perché questa donna ha usufruito del cambio di generalità; ma è solo una questione burocratica, perché in realtà ella vive, anzi meglio cerca sopravvivere al suo fantasma, portando avanti una battaglia per sé e per tutti i testimoni di giustizia, per non sentirsi come Agrumi spremuti e poi buttati via. 19