Autorità di Bacino BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO CIRCOLARE ESPLICATIVA N 2 PER L ATTUAZIONE DELLE NORME DI PAI: Fascia di rispetto di cui all art. 21, comma 6 Attraversamenti/tombamenti: articolo 9, comma 5 Volumi interrati Adeguamenti igienico-sanitari e similari Interventi minori e pertinenze (in attuazione del Decreto S.G. n 4588 del 19/12/2013) Premessa. La presente circolare è esplicativa delle seguenti tematiche: I. FASCIA DI RISPETTO di cui all articolo 21, comma 6 II. ATTRAVERSAMENTI E PONTI di cui all articolo 9, comma 5 III. VOLUMI INTERRATI IV. ADEGUAMENTI IGIENICO-SANITARI E SIMILARI V. INTERVENTI MINORI E PERTINENZE Per le motivazioni e gli scopi che hanno portato alla definizione della presente circolare, si richiama quanto esposto nella premessa della Circolare esplicativa n 1. Le indicazioni della circolare non determinano modifiche alle norme di Piano, bensì specificano i principi ispiratori che le hanno originate e che, pertanto, ne garantiscono la corretta interpretazione e attuazione; l osservanza da parte dei progettisti di tali indicazioni può quindi essere considerato un presupposto per il rilascio del parere favorevole da parte dell Autorità di bacino, ove dovuto, e per una più certa e consapevole attestazione di conformità alle norme di PAI da parte dei professionisti (in caso di presentazione di SCIA). I. FASCIA DI RISPETTO DI CUI ALL ART. 21, COMMA 6 Per completezza espositiva, si riporta il testo integrale della norma oggetto di chiarimento: 6 - Nel territorio del bacino del fiume Serchio, per le aste prive di argini, ancorché tombate, del reticolo rappresentato nella Tav. 9, Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico è individuata una fascia di rispetto minima per parte, misurata a partire dal ciglio di sponda, pari a ml. 10. L ampiezza di tale fascia di rispetto potrà essere modificata previo parere vincolante dell Autorità di bacino che verifica, sulla base del quadro conoscitivo disponibile ovvero sulla base di indagini di approfondimento, le condizioni di funzionalità idraulica del corso d acqua interessato. All interno di tale fascia di rispetto, qualora questa ricada in aree di tessuto edificato, sono inibiti interventi di nuova costruzione. All interno della sopraindicata fascia di rispetto, qualora invece questa non ricada in aree di tessuto edificato, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle aree P1. Tali disposizioni si sovrappongono agli eventuali altri vincoli previsti dal PAI. 1
Lo spirito dell art. 21 comma 6, che impone una fascia di rispetto di 10 ml ai corsi d acqua che non hanno arginature (corsi del reticolo minore, individuati nella Tavola 9), è essenzialmente quello di mantenere tali aree libere per consentire l allargamento e la manutenzione degli stessi corsi d acqua, nonché la possibilità di di ripristinare le condizioni originarie dei canali tombati qualora risulti indispensabile per ripristinarne la funzionalità idraulica. Le limitazioni contenute nella norma, inoltre, si differenziano a seconda se i corsi d acqua ricadano all interno del tessuto edificato (quindi in porzioni di territorio già ampiamente consumate dall edificazione) piuttosto che fuori. Più precisamente, mentre al reticolo idraulico minore esterno al tessuto edificato vengono applicate le stesse limitazioni già previste nello stesso articolo 21 per le aree di golena P1 (sia per il patrimonio edilizio esistente che per nuove costruzioni), all interno del tessuto edificato, invece, la norma intende solo inibire la possibilità di incrementare il consumo di suolo, senza però penalizzare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. In estrema sintesi, la norma vuole porre condizionamenti maggiori per il reticolo idraulico esterno al tessuto edificato (limitando anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadente nella fascia dei 10 ml) e minori per quello interno a tale tessuto. Pertanto, nelle fasce di rispetto dei corsi d acqua (rappresentati nella Tavola 9 del Piano) ricadenti dentro il tessuto edificato sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (compresi cambi d uso, frazionamenti, sopraelevazioni), purché non prevedano ampliamenti di superficie coperta dei volumi esistenti all interno della medesima fascia, né la riduzione della distanza dei fabbricati esistenti dal corso d acqua. Inoltre, per non contraddire lo spirito e la logica della norma, il divieto di nuova costruzione, previsto per la fasce dei corsi d acqua interni al tessuto edificato, deve essere attuato con l eccezione di quelle fattispecie di interventi ammessi anche in golena. Si devono quindi intendere ammissibili (e subordinati al parere dell Autorità di bacino solo nei casi previsti dal medesimo art. 21): gli interventi idraulici (comma 2 lett. a), l adeguamento opere pubbliche e realizzazione di infrastrutture pubbliche a sviluppo lineare (comma 2, lett. b); le strutture mobili stagionali per il tempo libero (comma 4, lett. b); le tettoie aperte e volumi tecnici a corredo di patrimonio esistente (comma 4, lett. f), l impermeabilizzazione di terreno per pavimentazioni di resedi di fabbricati (comma 7), fermo restando che questi non potranno ridurre la distanza tra l eventuale fabbricato su cui si interviene e il corso d acqua. Però non possono considerarsi ammessi nuovi volumi accessori o pertinenziali, perché non consentiti nelle golene (cfr. comma 4, art. 21), né altri interventi edilizi che, determinando nuovo consumo di suolo o trasformazione permanente dei luoghi, possono impedire l allargamento e/o la manutenzione del corso d acqua (es: parcheggi). Si chiarisce inoltre quanto segue: - Oltre alle verifiche sopradescritte relative a quanto prescritto dall art. 21 comma 6, rimane comunque da verificare il rispetto delle limitazioni e dei condizionamenti derivanti dalle classi di pericolosità dell area eventualmente riconosciute dal PAI (ad esempio: per interventi ricadenti sia nella fascia di rispetto in esame che in area AP, devono essere verificati sia i condizionamenti dell art. 21, comma 6, che quelli dell art. 22). - Il tessuto edificato deve essere indicato e perimetrato dal Comune, in coerenza con la definizione dell articolo 7 delle Norme. - I pareri rilasciati dall Autorità di bacino per interventi ricadenti nella fasce di rispetto in esame, ove dovuto, non contemplano la verifica del rispetto di quanto previsto per le aree golenali dalla L.R. 21/2012, la cui applicazione è di competenza comunale. Per situazioni particolari, si ricorda la possibilità di: 1. modificare l ampiezza della fascia di 10 ml previo parere vincolante dell Autorità di bacino che verifica, sulla base del quadro conoscitivo disponibile ovvero sulla base di indagini di approfondimento, le condizioni di funzionalità idraulica del corso d acqua interessato (cfr. art. 21, comma 6). Per tali casi, i richiedenti possono avanzare apposita istanza all Autorità di bacino, fornendo approfondimenti tesi a dimostrare la funzionalità idraulica del corso d acqua. 2. modificare i contenuti della Tav. 9 (Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico), in coerenza con i disposti dell art. 40 delle Norme di Piano. Per tali casi, qualora sia dimostrabile l inesattezza del tracciato dei corsi d acqua rappresentati o la presenza di altri errori, gli enti locali inoltrano all Autorità di Bacino specifiche istanze corredate da idonei studi idraulici e geologico- 2
tecnici che ne giustifichino la richiesta Il Segretario Generale è delegato agli adempimenti relativi alle suddette modifiche e vi provvederà con proprio atto (cfr. art. 40). Caso particolare: applicazione dell articolo 21, comma 6, nel caso di attraversamenti e ponti su corsi d acqua. In questi casi occorre riferirsi principalmente all art. 9, comma 6, delle Norme di PAI, che consente gli attraversamenti dei corsi d acqua in condizioni di sicurezza idraulica (cfr. punto III della presente circolare) ; se ne deduce che il comma 6 dell art. 21 non può impedire a priori la realizzazione di attraversamenti e ponti. In tali casi, nell esame del progetto del ponte (che dovrà essere accompagnata da relazione idraulica) l Autorità di bacino valuterà caso per caso se le eventuali opere di pertinenza (es: pile di sostegno) sono in contrasto con gli obiettivi di tutela di cui all art. 21, comma 6. II. ATTRAVERSAMENTI E PONTI : ARTICOLO 9, COMMA 5 Il comma 5 lettera a dell articolo 9 delle Norme di Piano indica che non sono ammesse nuove coperture e tombature in via definitiva dei corsi d acqua di ogni grandezza e portata ad esclusione di ponti e attraversamenti che devono essere comunque realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. Per effetto di tale disposizione i nuovi ponti o attraversamenti dei corsi d acqua del bacino devono, di norma, essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e cioè devono essere dimensionati, con adeguato franco, per lo smaltimento delle portate duecentennali stimate per il corso d acqua, sulla base di idonei studi idrologico-idraulici estesi ad un tratto significativo del corso d acqua nell intorno della sezione di intervento; in tali casi nell istruttoria si valuterà, caso per caso, se le eventuali opere di pertinenza (es: rampe di raccordo, pile) sono in contrasto con gli obiettivi di tutela di cui all art. 21, comma 6 (cfr. punto I della presente circolare). Resta inteso che per quanto riguarda le soluzioni progettuali, le tipologie costruttive, i materiali, il raccordo della nuova opera con le opere idrauliche e lo stato dei luoghi preesistente è comunque necessario da parte del soggetto che propone l intervento, acquisire il parere dell autorità idraulica competente sul corso d acqua. In caso di ampliamento (inteso in senso longitudinale, cioè lungo la direzione della corrente) di piccoli attraversamenti esistenti aventi sezione non adeguata, almeno la parte di opera di nuova realizzazione dovrà essere dimensionata e progettata per garantire a regime le condizioni di sicurezza. III. VOLUMI INTERRATI Per la migliore comprensione della problematica, occorre procedere alla disamina delle disposizioni normative che nel Piano disciplinano la materia. Occorre innanzi tutto ricordare che per una omogenea attuazione del Piano di bacino e ai fini del raccordo delle disposizioni normative con le tipologie di intervento edilizie di cui alla L.R. 1/2005, le Norme di Piano di bacino all articolo 7 (Definizioni) hanno introdotto alcune precisazioni in merito alle definizioni urbanistiche ed edilizie degli interventi dettate dalla citata L.R. Tali puntualizzazioni sono derivate dalla valutazione delle conseguenze che i diversi interventi inducono sul regime idraulico dei suoli e/o di stabilità dei versanti. In tale articolo 7, la definizione interventi comportanti aumento di volume chiarisce espressamente che i volumi interrati costituiscono aumento di volume. Inoltre poiché un volume interrato incide su risorse essenziali del territorio (sottosuolo, suolo e acqua), ai sensi dell art. 78, comma 1 della L.R. 1/2005, rientra nella definizione di nuovo fabbricato del medesimo art. 7. L ART. 50 individua invece gli Accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili ; tale articolo tratta anche dei volumi interrati: - al comma 4, nelle condizioni per l autosicurezza, i volumi accessori interrati sono ammessi con l accesso posto ad una quota maggiorata di 50 cm rispetto al battente atteso per Tr 200 (per effetto del comma 4bis, gli interrati sono ammessi solo in aree con battenti non superiori a 130 + 20 cm: tale battente è infatti una condizione posta dalla norma per il raggiungimento dell autosicurezza). 3
- al comma 6d, nelle condizioni per la parziale mitigazione, gli interrati sono ammessi con l accesso posto ad una quota maggiorata di 50 cm rispetto al battente atteso (in tal caso non vale la limitazione del battente massimo di 130 cm + 20 cm). Proseguendo alla disamina delle Norme di Piano, si rileva che i volumi interrati sono espressamente disciplinati in: - ART. 23 (Aree P2 e PS): al comma 4, ove si individuano le condizione per la realizzazione di nuovi fabbricati dentro il tessuto edificato, sono ammessi espressamente quei volumi interrati pertinenziali ai nuovi edifici : garage, cantine e volumi tecnici, da assoggettare a parziale mitigazione (vd. art. 50 comma 6d). - ART. 24, comma 2d e 3 (aree APL e PL): nuovi volumi interrati di pertinenza a fabbricati esistenti sono espressamente vietati in APL e PL (nella categoria ristrutturazione edilizia: sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza né nuovi volumi interrati ). - Matrice IV (Aree PU): - nella aree PU al punto 2 (ristrutturazione edilizia) sono espressamente vietati i volumi interrati pertinenti a edifici esistenti. - Interventi minori, punto 10 : su patrimonio edilizio esistente: sono espressamente vietate le pertinenze interrate. I volumi interrati, al contrario, non sono espressamente disciplinati in: - ART. 20: aree I (casse di laminazione). Però per effetto del comma 1, art. 20, secondo capoverso (contenente il riferimento all elenco di opere esclusivamente ammesse ) si devono intendere NON ammessi solo nelle casse di laminazione previste e non ancora realizzate. - ART. 21: aree a1, a2, P1 (alvei e golene). Però per effetto del comma 1, art. 21 (contenente il riferimento all elenco di opere esclusivamente ammesse ), si devono intendere NON ammessi. - ART. 22 e 22bis: aree AP e APg. - ART. 23 bis (aree P2g). In sintesi, i locali interrati sono espressamente: - VIETATI: in aree APL ; PL ; PU (art. 24) se di pertinenza a fabbricato esistente; in aree I (casse di laminazione) solo per le casse di laminazione prevista ma non ancora realizzate; in aree a1, a2, P1 (alvei e golene). - AMMESSI: in aree P2 e PS (art. 23), se di pertinenza di un nuovo fabbricato, nel tessuto edificato e con parziale mitigazione. mentre risultano non espressamente disciplinati in: - aree AP, APg, P2g - aree P2, fuori dal tessuto edificato. - casse di laminazione già realizzate. Poiché un interrato è nuovo volume ed è equiparato a nuovo fabbricato, si deduce che, in assenza di specifica disciplina, gli interrati devono seguire le disposizioni individuate per i nuovi volumi e per i nuovi fabbricati. Ad esempio, in area AP : - Nuovi volumi interrati (accessori ai nuovi fabbricati) sono ammessi nel lotto intercluso, con condizioni di auto sicurezza, quindi solo in aree con battenti inferiori a 130 + 20 cm e con accessi a quota superiore di 50 cm rispetto al battente atteso. - Volumi interrati fuori dal lotto intercluso sono subordinati alla messa in sicurezza idraulica per Tr 200 anni (analogamente a nuovi edifici) o, per specifiche tipologie, alle altre condizioni a cui sono soggetti gli interventi ammessi (es: annessi agricoli, comma 5). - Sul patrimonio edilizio esistente non sono ammessi interrati (perché la matrice lo esclude nella ristrutturazione edilizia, né lo prevede espressamente tra gli interventi minori ). Caso particolare: nuovi accessi a locali interrati esistenti (scale o rampe, anche chiusi in volumi edilizi). La realizzazione di nuove scale o rampe per l accesso dall esterno ai locali interrati esistenti deve avvenire nel rispetto delle stesse condizioni dell art. 50 e 50 bis, ovvero l accesso deve essere posizionato a non meno di 50 cm sopra il battente duecentennale. 4
IV. ADEGUAMENTI IGIENICO-SANITARI E SIMILARI In molte aree del bacino, le Norme di Piano consentono interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture e impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. Ciò anche in aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata, dove i nuovi edifici sono subordinati a interventi di messa in sicurezza idraulica, ovvero sono ritenuti incompatibili con le condizioni di fragilità delle aree e per questo non ammessi. Qualora, sulla base di disposizioni normative specifiche, ovvero sulla base di apposite richieste/ordinanze di enti competenti (quali AUSL, VV.FF., ecc), detto adeguamento risulti indispensabile per il mantenimento in esercizio di una legittima attività e/o utilizzo esistente, esso può essere ottenuto mediante la realizzazione di un apposito manufatto edilizio (anche previa demolizione e ricostruzione di volumetrie esistenti) di carattere pertinenziale all attività in essere (es: vano caldaia; vasche per liquami; servizi igienici; vano ascensore), alle condizioni che: - il manufatto sia di dimensioni strettamente necessarie a ottenere l adeguamento ; - l uso del manufatto non sia allargato ad altre funzioni; - l intervento non aumenti il numero di utenti esposti al rischio; - l intervento non possa essere realizzato in aree alternative, aventi minori gradi di pericolosità. Nei casi in cui, per le condizioni suddette, si costituisca un nuovo manufatto edilizio il privato dovrà richiedere parere all Autorità di bacino che, sulla base del grado di effettiva pericolosità dell area, potrà individuare opere per la parziale mitigazione del rischio, ovvero richiedere un piano di sicurezza, ovvero la rinuncia alla richiesta di danni, ovvero altri condizionamenti finalizzati all esclusione del rischio per la pubblica e privata incolumità. V. INTERVENTI MINORI E PERTINENZE Come si evince dalle Matrici allegate alle Norme di Piano, tra gli interventi minori connessi al patrimonio edilizio esistente ricadono anche le pertinenze ; queste sono generalmente ammesse in tutte le aree del bacino, assoggettate a limitati condizionamenti (es: minimizzare l ostacolo del deflusso delle acque). In questa tipologia, però, può ricadere una vasta gamma di manufatti, differenti tra loro per dimensioni e tipologia d uso, che comportano gradi di esposizione al rischio molto variabili (per esempio il singolo garage di una unità abitativa produce un incremento di rischio molto inferiore a quello derivante dal garage di una attività di rivendita auto). Per evitare distorsioni ed errate applicazioni della norma è sufficiente richiamare l applicazione della L.R. 1/2005, art. 79, comma 2, lettera e: le pertinenze possono essere considerate interventi minori, cioè non incidenti sulle risorse essenziali del territorio (e per questo subordinate a SCIA), solo nel caso in cui abbiano una volumetria non superiore al 20% del volume del fabbricato principale. Nei casi in cui le pertinenze siano superiori al 20% del fabbricato principale, essendo le stesse assoggettate a permesso di costruire ai sensi dell art. 78, comma 1 della L.R. 1/2005, sono assimilabili ai nuovi fabbricati (secondo la stessa definizione dell art. 7 delle Norme di Piano), e come tale devono essere valutate. 5