ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI

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1 ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI Il Comune di Cadoneghe, valutate le caratteristiche e le peculiarità del proprio territorio, considerate le esigenze di sostegno al settore edilizio, attentamente soppesati i bisogni manifestati dalla popolazione di riferimento, ritiene di consentire l applicazione e misure derogatorie previste dalla legge regionale n. 14 del 2009 e ss.mm.ii. (in seguito denominata Legge), con riferimento gli edifici aventi natura abitativa, con preferenza per gli edifici adibiti a prima casa di abitazione e finalizzati al rinnovamento del patrimonio esistente, purchè in ambito residenziale, nonché gli edifici produttivi in zona propria e commerciali fermo restando il limite di superficie di vendita fissata nel PI, con l esclusione degli edifici funzionali all esercizio di attività agrosilvopastorali esistenti in territorio agricolo. Tale valutazione, in particolare, è stata effettuata sulla scorta a ricognizione del tessuto edilizio e urbanistico esistente, anche considerando i dati analizzati in sede di adozione e di approvazione del P.A.T.I. e del P.I. Ne è così conseguito: che in alcun modo potrebbe farsi applicazione, indipendentemente dalla destinazione d uso immobile, di tutte le misure previste dalla legge regionale; che altrettanto in alcun modo potrebbe farsi applicazione di qualsiasi misura per gli immobili con destinazione diversa da quella residenziale o produttiva; che, infine, con riferimento alle destinazioni da ultimo menzionate, le misure incentivanti dovranno essere ridotte e contenute, comunque, entro limiti inferiori a quelli stabiliti dalla legge regionale, per poter ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale, paesaggistico e urbanistico. ART. 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Le presenti disposizioni comunali, sono applicabili anche alla prima casa d abitazione. Il rispetto a definizione di prima casa di abitazione deve essere contenuta, dichiarata e costituire impegno del richiedente in sede di presentazione di DIA o PdC. Qualora tale condizione non venga rispettata: - nelle ZTO nelle quali, anche agli immobili non destinati a prima casa di abitazione, sia comunque consentita l applicazione degli art. 2 e 3 a l.r. 14/2009, come modificata dalla l.r. 32/2013, dovrà essere versato il contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50% nonchè degli interessi legali per il mancato versamento e somme dovute; - nelle ZTO nelle quali, agli immobili non destinati a prima casa di abitazione, non sia consentita l applicazione degli art. 2 e 3 a l.r. 14/2009, come modificata dalla l.r. 32/2013, dovrà essere corrisposto al comune, la sanzione di cui all art.34 comma 2 del D.P.R.380/2001, oltre ai maggiori oneri dovuti aumentati degli interessi legali per il mancato versamento e somme dovute. L applicazione e riduzioni del contributo di cui all articolo 7 a Legge è riservato esclusivamente agli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo. In tutti gli altri casi il contributo dovrà essere completamente corrisposto. Ai fini applicazione e riduzioni previste dall art.7 comma 1bis si evidenzia che i 3 kw devono essere installati da ciascuna e unità immobiliari che beneficiano ampliamento e/o dalle nuove unità sorte dall ampliamento stesso. Nella realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 a Legge, oltre alle norme sotto citate devono essere rispettate tutte le norme statali tra le quali le principali sono: distanze dagli elementi idrologici, L.122/89 sulla dotazione di parcheggi, normativa sul risparmio energetico, sulla sicurezza degli impianti, sull abbattimento e barriere architettoniche, sulla sicurezza dei cantieri, sulla prevenzioni incendi, codice civile ecc; Inoltre in merito alla legislazione relativa alle distanze e altezze devono essere rispettate le seguenti disposizioni: Distanze tra le costruzioni: la distanza tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non deve essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 10,00 (DM 2 Aprile 1968 n. 1444).

2 Distanze dai confini di proprietà: la distanza minima dai confini di proprietà è stabilita, in via generale, in ml 5,00, ovvero alla metà altezza edificio ampliato qualora lo stesso superi i 10 metri di altezza. Nei lotti in cui l edificio esistente non rispetti la distanza minima dai confini di proprietà di 5 ml, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 a Legge la distanza minima di 5 ml dal confine può essere ridotta solo in caso di assenso reso nei termini di legge da parte dei vicini confinanti, a condizione che vengano comunque rispettate le distanze tra costruzioni. Distanze dai limiti di zona: la distanza minima dai limiti di zona fissata nel PRC è derogata. Distanze dalle strade: nella realizzazione degli interventi devono essere rispettate le distanze dalle strade, salvo la possibilità di autorizzazione da parte del Comune di costruire secondo allineamenti preesistenti. Fuori del centro abitato si applicano le disposizioni degli artt. 26 e 27 del citato D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Altezza degli edifici: le altezze degli edifici oggetto di intervento nelle Z.T.O. B e C possono superare di un piano l'altezza massima prevista dalle NTO di PI per la zona in cui ricade il fabbricato oggetto di intervento, con la sola eccezione per gli edifici in zona agricola per i quali non può essere superato il numero massimo di due piani. Nelle zone produttive gli interventi non possono portare al superamento del limite massimo altezza stabilita dalle NTO per la zona. Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici degli edifici, dettati dal Prontuario per la qualità architettonica a la mitigazione ambientale e dalle NTO del PI, nonchè nel rispetto e caratteristiche edificio esistente e intorno, inserendosi armoniosamente nel contesto. Tutti gli interventi sia residenziali che non, sono subordinati all esistenza ed all adeguatezza e opere di urbanizzazione primaria, compresa la viabilità, attestate dal professionista previa acquisizione del parere da parte degli enti gestori dei sottoservizi,. ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. L eventuale necessario adeguamento e opere di urbanizzazione primaria ai sensi art. 9 comma 4 a L.R.14/2009, che dovrà essere assunto come impegno in un atto unilaterale d obbligo, non da diritto a scomputo dai corrispondenti oneri di urbanizzazione. Gli interventi previsti dalla Legge, agli articoli 2 e 3 non trovano applicazione negli edifici di cui all art.9 a stessa con le seguenti precisazioni ed integrazioni: negli edifici ed aree di pertinenza dei complessi di valore testimoniale e documentale individuati nel PI; nelle Zone per servizi F. negli edifici situati in zona impropria. nelle zona individuate dal PATI come ambiti di riconversione e/o soggette a programmi complessi. Con gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 se ammessi nella zona, può essere sempre modificata la destinazione d uso degli edifici nel caso di cui all articolo 2, comma 2, in relazione all ampliamento realizzato mediante l utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d uso edificio da ampliare. Con gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 a legge può inoltre essere modificata la destinazione d uso degli immobili situati in zona impropria, qualora la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia a zona stessa esclusivamente nella seguenti ZTO: ZTO B (con esclusione a Zone Significative)e C: limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi a specifica disciplina di zona, incrementato a percentuale di ampliamento consentita dalla Legge. Tali interventi devono essere subordinati all approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo e preceduti da una richiesta di parere preventivo sul progetto di fattibilità, sul quale l amministrazione esprimerà un parere per la stesura del successivo progetto definitivo. In tal caso, il PUA sarà presentato a seguito del

3 riscontro positivo a tale richiesta preventiva ed in conformità alle eventuali prescrizioni e condizioni. L individuazione ambito di PUA, presentati ai sensi a Legge 14/2009 e ss.mm.ii, non richiede la predisposizione di una variante urbanistica. Con gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 a legge è ammessa, nell osservanza e presenti norme, la formazione di solo una ulteriore unità immobiliare rispetto alle esistenti, in particolare nelle zone agricole, tale unità dovrà essere prima casa di abitazione. Sugli edifici esistenti e ricadenti in zone sottoposte a PUA, in assenza di piano non sono ammessi gli interventi di cui all art.2 e 3 a legge. Tutte le disposizioni contenute nel presente atto relative alla Zona Agricola si applicano anche agli ambiti per l istituzione di parchi di interesse comunale e sovra comunale e nei nuclei residenziali in ambito agricolo. ART. 3 - APPLICABILITÀ DEL PIANO CASA AGLI EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA RESIDENZIALE Con riferimento agli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale, produttiva e commerciale, il Comune di Cadoneghe ritiene: 1) di non consentire le misure derogatorie per gli annessi rustici, in quanto gli stessi possono essere ampliati nel rispetto del articolo 44 a L.R.11/2004 2) di consentire l applicazione e misure derogatori all interno a zona industriale artigianale ad eccezione e zone da riqualificare, nel rispetto e distanze fissate dal PI ed esclusione a deroga in materia di altezze previste per la zona dal PI. 3) Ai sensi art.9 comma 9, l aumento a superficie utile di pavimento all interno dei volumi autorizzati, ossia l incremento a superficie utile senza incremento del volume urbanistico né a superficie coperta, può essere realizzata alle seguenti condizioni: - siano rispettati i parametri igienico-sanitari di legge; - sia versato il contributo di costruzione; - sia adeguata la dotazione degli standard; - non venga modificata la sagoma esterna del fabbricato; - tale disposizione, non si applica agli edifici produttivi situati in zona impropria. L applicazione del piano casa per gli edifici aventi destinazione commerciale non deve essere volta ad eludere o derogare le disposizioni regionali e comunali in materia di commercio. Nel caso di interventi comportanti aumento a S.L.P., deve essere ricavata una dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico almeno pari a 0,8 mq/ 1 mq di nuova SLP; tale dotazione, in caso di impossibilità al suo realizzo, può essere monetizzata. Gli ampliamenti per le destinazioni commerciali direzionali e produttive, sono consentiti purchè compatibili con la ZTO; in ogni caso gli interventi sono subordinati al reperimento a dotazione di parcheggio sopra indicata e nel rispetto e NTO vigenti. Tali interventi sono finalizzati esclusivamente all ampliamento e attività esistenti; non possono pertanto dar luogo alla creazione di ulteriori unità immobiliari. ART. 4 APPLICABILITÀ DEL PIANO CASA AGLI EDIFICI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE Con riferimento agli edifici aventi destinazione residenziale, gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 3 bis a legge regionale n. 14 del 2009, così come modificata dalla legge regionale n. 32 del 2013, sono consentiti nei limiti appresso precisati. Resta fermo quanto precisato al successivo art. 5 in tema di valutazione ambientale strategica. Interventi di cui all articolo 2 a L.R.14/2009:

4 Gli interventi di ampliamento di cui all'art. 2 a Legge sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto disposto in seguito. Gli interventi di ampliamento di cui all art. 2 a legge non potranno essere realizzati mediante la costruzione di corpi edilizi separati, anche se con destinazione meramente accessoria e pertinenziale, se non nei casi in cui sia oggettivamente dimostrata l impossibilità di realizzare l ampliamento sul corpo di fabbrica principale; si evidenzia in tale eventualità, che il corpo edilizio separato dovrà comunque essere collocato in prossimità esistente corpo edilizio, comunque posizionato alla minima distanza atta a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. 1444/68. Resta inteso, altresì, che qualora già esista un corpo edilizio separato, anche con destinazione meramente accessoria e pertinenziale, la volumetria o la superficie aggiuntiva potrà essere sfruttata soltanto su tale corpo di fabbrica, non dando luogo alla creazione di nuove pertinenze o di nuovi edifici; Con gli interventi di ampliamento è ammessa, nell osservanza e presenti norme, la formazione di solo una ulteriore unità immobiliare rispetto alle esistenti, in particolare nelle zone agricole, tale unità dovrà essere prima casa di abitazione. Ad esclusione e prime case di abitazione, nell ambito di PUA vigenti ed all interno e Zone Significative ZTO B1 il presente articolo è applicabile esclusivamente per il recupero dei sottotetti esistenti o previsti in progetto il cui titolo edilizio sia stato presentato entro il 31 ottobre Gli ampliamenti che danno luogo a nuove unità abitative sono subordinati al reperimento di almeno un posto auto riservato in proprietà privata, con un minimo di 1 mq. ogni 10 mc, per ogni nuova unità. L aumento a superficie coperta può avvenire nel rispetto e distanze dai confini fissate dal PRC fermo restando il rispetto del D.M. 1444/68. Interventi di cui all articolo 3 a L.R.14/2009 Gli interventi di cui al comma 2 art.3 possono riguardare anche solo parte edificio, in questo caso la percentuale va applicata con riferimento al volume o superficie coperta demoliti. Tutti gli interventi realizzati ai sensi del presente articolo devono portare alla realizzazione di un unico corpo edilizio. Nel caso in cui l immobile sia in partenza composto da corpi edilizi separati regolarmente assentiti e facenti parte a medesima unità, ad esempio pertinenze staccate, nell ambito a ricostruzione devono essere ricomposti ed accorpati in un unico immobile. Nelle Zone Significative B1 sono possibili solo interventi di cui al commi articolo 3, nel qual caso i proprietari interessati alla riqualificazione edilizia dovranno richiedere un parere preventivo al Comune. Nell ambito intervento devono essere ricavati i parcheggi in proprietà privata secondo le vigenti disposizioni del PRC, con un minimo di 1 mq. ogni 10 mc, costruiti. La localizzazione edificio ricostruito, fatte salve le variazioni conseguenti all ampliamento, deve mantenere un rapporto con il suo sedime originario, con esclusione quindi a possibilità di ricomporre il volume in altra posizione, anche se nella stessa area di proprietà, fatti salvi eventuali spostamenti necessari per ripristinate il rispetto e distanze di legge dai confini di proprietà, dagli edifici contermini e dalle strade. Interventi di cui all articolo 3 bis a L.R.14/2009 Con riferimento agli interventi nelle zone agricole, di cui all art. 3 bis, al fine di preservare il territorio ancora inedificato e di evitare trasformazioni incontrollate che potrebbero causare grave detrimento al territorio e, al contempo di sostenere l attività agricola in quanto presidio del territorio, è consentita la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo nei limiti sopra precisati, nonché nei limiti di cui al precedente art. 2. Interventi di cui all articolo 3 ter a L.R.14/2009: Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti per tutte le tipologie di edificio, fermo restando i limiti sopra precisati.

5 Interventi di cui all articolo 3 quater a L.R.14/2009: Si rileva che nel Comune di Cadoneghe non esistono aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica, non trovano quindi applicazione le misure premiali previste nell art. 3 quater a citata legge regionale. ART DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Tra gli interventi ammessi dagli articoli 2, 3 e 3 bis a L.R. 14/2009 e ss.mm.ii, possono essere ritenuti immediatamente eseguibili, in assenza di verifica di assoggettabilità a V.A.S., quelli previsti nei precedenti articoli 2,3 e 4. Restano invece subordinati alla preventiva verifica di assoggettabilità a V.A.S. i restanti interventi ammessi dalla L.R. 14/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

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