COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO Provincia di Verona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.
INDICE Art. 1 Finalità Art. 2 Istituzione dell Albo Art. 3 Requisiti per l istituzione all Albo Art. 4 Revisione dell Albo Art. 5 Cancellazione dall Albo Art. 6 Incentivazioni per le Associazioni iscritte Art. 7 Enti ed Organizzazioni di volontariato Art. 8 Convenzione Art. 9 Contenuti della convenzione Art. 10 Criteri di priorità per le convenzioni Art. 11 Consultazioni Art. 12 Obbligo delle Associazioni Art. 13 Pubblicità Art. 14 Norme finali
Art. 1 - Finalità. 1. Il Comune di San Giovanni Lupatoto, consapevole che l Associazionismo locale costituisce fondamento per l impegno del patrimonio umano in ambito sociale, sportivo, culturale ed in ogni settore che identifichi il Comune stesso sul proprio territorio o in ambiti più vasti, sostiene e favorisce il costituirsi di ogni Associazione che, operando sul territorio, concorra alla crescita ed allo sviluppo della comunità. A tal fine riconosce la molteplicità delle forme associative e ne promuove lo sviluppo e l attività nel rispetto della loro autonomia e della funzione che queste svolgono. Art. 2 Istituzione dell Albo 1. E istituito, pertanto, l Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all art. 1. Art. 3 Requisiti per l iscrizione all Albo 1. Possono richiedere l iscrizione all Albo le Associazioni senza fini di lucro, che abbiano sede nel territorio comunale, operanti nell ambito comunale da almeno 6 (sei) mesi, con un numero di iscritti e/o soci residenti in San Giovanni Lupatoto non inferiore al 25% (venticinquepercento) del totale degli iscritti e/o soci. 2. Le associazioni possono essere costituite in una delle seguenti forme: - associazione non riconosciuta disciplinata dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile; - associazione riconosciuta la cui disciplina è regolata dagli artt. 14 e 35 del Codice Civile. 3. Possono, altresì, essere iscritte all Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale. 4. L Albo si suddivide nelle seguenti sezioni tematiche: a) attività socio-sanitarie; b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; c) educazione, formazione e informazione; d) attività culturali; e) tutela ambientale; f) attività economiche; g) attività ricreative e sportive. 2. Le domande di iscrizione sono presentate al Sindaco indicando una sola sezione tematica di appartenenza, per la quale si chiede l iscrizione, corredate da: a) a seconda della forma giuridica assunta, copia: - dell atto costitutivo o dello statuto o, in via subordinata, gli accordi tra gli aderenti almeno in forma di scrittura privata. b) breve relazione sull attività svolta (finalità, tipologia); c) dichiarazione di assenza (obbligatoria) di fini di lucro, sede e attestazione che l attività verrà svolta esclusivamente dai soci dichiarati; d) curriculum delle attività svolte nell ultimo quinquennio e comunque per un periodo minimo di sei mesi; e) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
f) elenco nominativo degli aderenti completo di generalità e degli estremi del documento di riconoscimento, salvo che la peculiarità dell associazione non giustifichi l anonimato, nel qual caso sarà sufficiente l elenco completo di generalità del Consiglio Direttivo; g) bilancio finanziario o resoconto economico. Nell atto costitutivo o nello Statuto devono espressamente essere previsti: a) l assenza di scopi di lucro; b) l elettività e la gratuità delle cariche associative; c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi. Le rappresentanze locali di Organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell Organizzazione e dell Associazione nazionale e copia autentica del Certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. 3. L Amministrazione Comunale procede all iscrizione nell albo con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dal ricevimento della domanda previo accertamento della regolarità della stessa, dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti e del numero di associati, idoneo ad assicurare un adeguata rappresentatività. Trascorso tale termine, la domanda di iscrizione è da intendersi accolta. 4. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui per l espletamento dell istruttoria sia necessaria l acquisizione di ulteriori documenti o l integrazione di quelli prodotti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. 5. L iscrizione delle associazioni prive di riconoscimento avverrà con le stesse modalità di quelle previste per gli enti riconosciuti e sulla base della documentazione prodotta. 6. Il diniego dell iscrizione deve essere comunicato all Associazione, con adeguata motivazione. Art. 4 Revisione dell Albo 1. L iscrizione all Albo ha durata annuale. 2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l iscrizione, è prevista una revisione annuale dell Albo stesso, in previsione della quale le Associazioni, allo scadere di ogni anno solare e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, inviano al Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto: a) una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà da parte del Presidente dell associazione con le modalità previste dal DPR 445/00 con la quale si attesti che l atto costitutivo, lo Statuto, le cariche sociali nonché l elenco dei beni sono rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova documentazione; b) una Relazione sull attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse; 3. Ogni altra variazione di dati dichiarati in sede di iscrizione o dopo l aggiornamento annuale deve essere comunicato al Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto, a cura dell associazione, entro il termine di mesi tre dal loro verificarsi.
Art. 5 - Cancellazione dall Albo 1. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dall Albo e deve essere tempestivamente comunicata all Amministrazione Comunale. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale. 2. La cancellazione avviene altresì d ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta annuale. 3. La cancellazione dall Albo deve essere comunicata alle associazioni con adeguata motivazione. Art. 6 Incentivazioni per le associazioni iscritte. 1. L Amministrazione Comunale incentiva l attività delle libere forme associative iscritte all Albo di cui all art. 2 mediante: a. procedure facilitate per l accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste dall apposito Regolamento Comunale; b. la consultazione, promossa ed attuata dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale o dalle Commissioni Consiliari, sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi un interesse per la collettività; c. presenza di rappresentanze dell associazionismo negli organi consultivi comunali, assicurando accesso a strutture e servizi; d. la facoltà, in particolare, di poter usufruire in armonia con le direttive impartite dagli uffici comunali preposti, degli strumenti e dei locali di proprietà del Comune necessari per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità previste da apposito regolamento comunale; e. deliberazione del Consiglio Comunale il quale, con proprio atto di indirizzo e contestualmente all approvazione del Bilancio stabilisce quali siano i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno nell ambito di ciascuna sezione tematica; f. l eventuale corresponsione di contributi economici da calcolarsi in relazione all importanza e all ampiezza dell attività svolta e al grado di rappresentatività di ciascuna associazione, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali di predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi, adottati in ossequio a quanto stabilito dalla Legge 241/90 e s.m.ed i.; g. il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune; h. il diritto delle Associazioni a partecipare ad una assemblea ad inizio anno indetta dall Amministrazione Comunale, nella quale verranno presentate le linee di intervento che l Ente intende perseguire coinvolgendo le Associazioni sull elaborazione di progetti o di servizi secondo le competenze e le possibilità delle associazioni stesse. Durante l anno saranno poi previsti momenti di verifica. i. per occasionali manifestazioni di elevato interesse sociale, svolte da Comitati o Associazioni non iscritte l Amministrazione Comunale può conferire alle stesse il proprio appoggio con le forme previste dalle precedenti lett. d) e lett. f); j. l Associazione avrà diritto a ricevere le comunicazioni prescritte dal D.Lgs. 267/00 e s.m. ed i., circa i contenuti maggiormente significativi di bilancio.
2. I benefici e le incentivazioni di cui al comma 1 potranno essere concessi decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di iscrizione dell Associazione all Albo delle Associazioni. 3. Il riconoscimento dei vantaggi previsti alle lettere d) ed f) è subordinata alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune. Art. 7 Enti ed Organizzazioni di volontariato. 1. Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 sono estese agli Enti ed Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale, anche se hanno sede in altro Comune, costituite ai sensi dell art. 3 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e s.m. ed i. 2. Si considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà verso i terzi con l esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità. Sono escluse le attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali. Comunque le Organizzazioni di Volontariato riconosciute dall Albo Regionale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure per qualificare o specializzare l attività da esse svolta, e non per l esercizio di attività di solidarietà. 3. Sono iscritte di diritto le Associazioni di volontariato che hanno ottenuto dalla Regione Veneto l iscrizione al Registro di cui all art. 3 della L.R. 40/93 e che ne abbiano fatta apposita richiesta. Art. 8 Convenzione. 1. Le attività continuative e non occasionali prestate dalle Associazioni di cui all art. 1 e le attività di volontariato sono rese in regime di convenzione con l Amministrazione Comunale e solo dalle organizzazioni iscritte all Albo di cui all art. 3. Art. 9 Contenuti della convenzione. 1. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) descrizione dell attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore; b) indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell attività; c) durata del rapporto convenzionale, cause e modalità della sua risoluzione; d) entità del rimborso per i costi di gestione ed altre spese sostenute e documentate; e) modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi; f) per le organizzazioni di volontariato l entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell attività; g) presentazione di una relazione sull attività svolta periodicamente o a richiesta dell Amministrazione Comunale.
Art. 10 Criteri di priorità per le convenzioni. 1. Di preferenza le convenzioni vengono stipulate con le associazioni di volontariato su progetti comuni fra Privato Sociale ed Amministrazione Comunale. Comunque possono essere affidate in convenzione agli organismi di cui al presente regolamento: a) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali; b) attività e servizi assunti in proprio in assenza di servizio pubblico; c) attività e servizi integrativi o supporto a servizi pubblici. 2. L Amministrazione Comunale individua nell ambito dei seguenti criteri le priorità di scelta delle associazioni e organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni: a) esperienza maturata dai soci o dai volontari nell attività oggetto della convenzione; b) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale impegnato nell attività, anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti; c) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari nei specifici settori di intervento; d) attività svolte sul territorio comunale. 3. Le convenzioni di particolare rilevanza, precipuamente in materia socio-sanitaria e ambientale, potranno essere previamente sottoposte a valutazione da parte di competenti organismi o esperti in materia. Art. 11 Consultazioni 1. L Amministrazione Comunale attiva, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse per i cittadini o di solidarietà sociale, la consultazione delle libere forme associative iscritte all Albo di cui all art. 2 e all art. 4 del presente regolamento. 2. Qualora si tratti di iniziative e di provvedimenti incidenti su materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata alle associazioni, organizzazioni ed enti operanti nel settore. La consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse. 3. La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità secondo una o più delle seguenti modalità: a) assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni, organizzazioni, enti ed organismi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine; c) richiesta scritta da parte dell Amministrazione Comunale del rilascio di un parere entro un termine assegnato. 4. Dell esito delle consultazioni si dà atto nei provvedimenti ai quali le consultazioni si riferiscono. 5. L Amministrazione Comunale assicura l adeguata pubblicità della consultazione, l accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito. 6. Nel caso in cui l Amministrazione Comunale non si conformi alle risultanze della consultazione, deve darne adeguata motivazione.
Art. 12 Obbligo delle associazioni. 1. Le Associazioni iscritte all Albo hanno l obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli Associati. 2. Le Associazioni devono assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione dell attività associativa e garantire il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 241/90 e s.m. ed i. Art. 13 Pubblicità 1. Il Comune di San Giovanni Lupatoto, attraverso il Settore incaricato, pubblica annualmente l Elenco delle Associazioni iscritte all Albo, di norma entro il 31 marzo di ogni anno. Art. 14 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme in materia previste dalla vigente legislazione statale e regionale nonché dallo Statuto e da regolamenti vigenti. 2. Tutti gli atti conseguenti all applicazione del presente regolamento vanno stilati in carta semplice, salve contrarie disposizioni di Legge.