Nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli non ecologici sul territorio della Città di Ivrea, in vigore dal 25 gennaio 2010 IL SINDACO



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Ordinanza n 5292 /2010 Nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli non ecologici sul territorio della Città di Ivrea, in vigore dal 25 gennaio 2010 IL SINDACO Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n 351 che all art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all art. 3 affida alla Provincia, nell ambito della definizione dei piani d azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente. Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60/2002, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la valutazione della qualità dell aria ambiente prevista dall art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351. Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province. Visto il piano d azione per il contenimento del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti in atmosfera, approvato con D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 413881. Viste la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006 di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell aria e approvazione dello stralcio di piano per la mobilità che stabiliscono - limitazioni alla circolazione dei veicoli per il trasporto privato e dei veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con omologazioni precedenti all EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all EURO 2 o precedenti all EURO 3 immatricolati da più di 10 anni se diesel nonché per ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni 1

e che richiedono - l'adozione di ordinanze sindacali al fine di garantire l applicabilità e la sanzionabilità delle limitazioni. Vista la D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto: "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006" che prevede di estendere le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli precedentemente citati per almeno 8 ore nei giorni feriali. Preso atto che la situazione dell inquinamento atmosferico, rilevata dall Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene i parametri PM10 e biossido di azoto le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n 60. Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti. Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali. Visto l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3. INVITA Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti. ORDINA Sul territorio della Città di Ivrea dal 25 gennaio 2010 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione: di tutti i veicoli a benzina con omologazioni precedenti all EURO 1; di tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all EURO 3 ed immatricolati da più di 10 anni; di tutti i ciclomotori e i motocicli a due tempi con omologazioni precedenti all EURO 1 ed immatricolati da più di 10 anni; secondo le modalità e con le esenzioni riportate nei paragrafi seguenti. 2

PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE Dal 25 gennaio 2010 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE), dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all EURO 3 (Direttiva 98/69/CE) ed immatricolati da più di 10 anni. È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di 10 anni. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI (massa massima inferiore alle 3,5 ton.) Dal 25 gennaio 2010 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1): alimentati a benzina con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE), dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all EURO 3 (Direttiva 98/69/CE) ed immatricolati da più di 10 anni. È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di 10 anni. I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio. Il TERRITORIO INTERESSATO DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO È QUELLO COMPRESO NEI CONFINI COMUNALI, FATTA ECCEZIONE PER LE SEGUENTI STRADE: v. Miniere (tratto compreso tra il confine territoriale e l'intersezione con v Pinchia); v. Pinchia, v. Jervis, v. Torino (tratto compreso tra l'intersezione con via Jervis e l'intersezione con l'accesso al viadotto XXV aprile S.S.26); c. Nigra (tratto compreso tra le intersezioni con via Jervis e con via Di Vittorio); v. Di Vittorio. V. Torino (tratto dal confine comunale fino all'intersezione area P.I.P. del viadotto XXV aprile); viadotto XXV Aprile, c. Vercelli, c. M. D'Azeglio, v. Circonvallazione, v. Aosta, v. Casale, v. Cigliano, S.S. 26. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI Sono esentati dalle limitazioni a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; 3

b) veicoli con alimentazione a metano o a gpl, funzionanti con alimentazione esclusiva o doppia (anche benzina) per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; c) motocicli e ciclomotori a quattro tempi; d) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3); e) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3); f) veicoli diesel con omologazione EURO 2 dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; g) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e alla nettezza urbana; h) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente; i) autocaravan, mezzi d opera di cui all art. 54 comma 1 lettere m) ed n) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; macchine agricole di cui all art. 57 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; macchine operatrici di cui all art. 58 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; j) autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali di cui all art. 54 comma 1 lettere f) e g) ed elencati al comma 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; k) motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui all art. 53 comma 1 lettere f) e g) ed elencati al comma 3 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285; Ulteriori Esenzioni: In deroga alle limitazioni, possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione: a) fino al 31 luglio 2010 sono esentati dalle limitazioni i veicoli diesel con omologazione EURO 2 accompagnati da documentazione attestante l avvenuto ordine di acquisto di un efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili; la documentazione deve essere rilasciata su carta intestata dell officina autorizzata all installazione del sistema e deve indicare la targa del veicolo; b) fino al 31 luglio 2010 sono esentati dalle limitazioni i veicoli diesel con omologazione EURO 2 accompagnati da documentazione attestante l avvenuto ordine di acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione; la documentazione deve indicare il concessionario/società presso cui è stato acquistato il nuovo veicolo e deve essere riportato come acquirente il proprietario del veicolo circolante; c) veicoli diretti verso le officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli e/o il controllo dei gas di scarico (bollino blu) o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell azienda interessata; d) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., 4

nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; e) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario; f) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; g) veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 300m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l orario di lavoro; h) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni; i) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); j) veicoli il cui conducente abbia un età maggiore o uguale a 65 anni. L ordinanza è sospesa in caso di sciopero del trasporto pubblico locale, indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia. AVVERTE Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale. AVVISA Che a norma dell art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo Pretorio. IL SINDACO (Carlo Della Pepa) Dalla Residenza Municipale, 18 Gennaio 2010. 5