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DI MASTROMATTEI LUIGI C.F. MSTLGU48M08F631R - P. 041834209699 REA 1731503 E-MAIL: GECOSRL@GECO.191.IT SITO WEB: WWW.STUDIOGECO.BIZ ELABORAZIONE DATI CONTABILI SEDE: VIALE MATTEOTTI, 8 20095 CUSANO MILANINO TEL. 02.619.80.81r.a. FAX 02.619.28.62 09/2010 Cusano M.no, 06.09.2010 NORMATIVE AZIENDE Anche quest anno questo Studio predisporrà mensilmente la rubrica Normative Aziende. Normative Aziende è destinato alla clientela dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti in campo fiscale. In allegato si riporta Normative aziende n. 9 del mese di settembre 2010. Pagina 1 di 5

3 Normative aziende n. 9 settembre2010 SPAZIIO AZIIENDE settembre 2010 ULTIME NOVITÀ FISCALI Mancata esibizione di documenti Sentenza CTR Lombardia n. 21/66/10 Legittimo l accertamento basato sul c/c del familiare 23.7.2010, n. 17390 Accertamento induttivo basato sulle bottiglie d acqua consumate 23.7.2010, n. 17408 Esente ICI il fabbricato dell agricoltore in pensione 14.7.2010, n. 16527 Ritenuta 10% su bonifici per spese 36% e 55% Circolare Agenzia Entrate 28.7.2010, n. 40/E Il contribuente che non esibisce i documenti richiesti dalla Amministrazione finanziaria è sanzionabile in quanto tale condotta è sleale nei confronti dell Amministrazione e rappresenta un indizio della volontà di sottrarsi al legittimo controllo da parte dell Ufficio nonché la scelta consapevole e dolosa di voler operare al di fuori delle regole fiscali. L accertamento induttivo basato sui movimenti bancari del familiare del contribuente (nel caso specifico la moglie di un imprenditore) è legittimo, a condizione che vi siano presunzioni (anche semplici) gravi, precise e concordanti che riconducano detti conti all impresa. In tali casi spetta all imprenditore dimostrare che i movimenti sul c/c del familiare non sono riconducibili all attività d impresa. Analogamente a quanto previsto in passato per i tovaglioli utilizzati, i Giudici hanno stabilito che anche le bottiglie di acqua minerale consumate dal ristorante possono costituire una prova presuntiva da porre a base dell accertamento per la determinazione induttiva del reddito. L esenzione ICI riconosciuta per il fabbricato rurale dell agricoltore continua a trovare applicazione anche quando lo stesso va in pensione. In merito alla ritenuta d acconto del 10% che, dall 1.7.2010, banche e Poste sono tenute ad operare relativamente ai bonifici riferiti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico, per i quali il committente dei lavori beneficia della detrazione, rispettivamente, del 36% e 55%, l Agenzia delle Entrate ha precisato che: - la base imponibile è costituita dall importo del bonifico (comprensivo dell normativamente prevista a seconda dei casi) decurtato dell del 20%; - nei casi in cui è applicata tale ritenuta del 10%, sul medesimo importo non si applicano le ritenute di cui al DPR n. 600/73; - in sede di prima applicazione della nuova norma, non saranno irrogate sanzioni per le eventuali violazioni commesse. Pagina 2 di 5

COMMENTI RIPRISTINATO IL LIMITE DI 5.000 PER I TRASFERIMENTI IN CONTANTE E PER L EMISSIONE DEGLI ASSEGNI A seguito delle novità introdotte dalla c.d. Manovra correttiva a decorrere dal 31.5.2010 è stato ridotto il limite per i trasferimenti di denaro contante, con la conseguenza che non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un unica soluzione in contante di importo pari o superiore a 5.000. I trasferimenti che eccedono il predetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). LIMITE AI FINO AL 30.5.2010 12.500 TRASFERIMENTI IN CONTANTE DAL 31.5.2010 5.000 La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche con l intento di contrastare l evasione fiscale. N.B. Si rammenta che i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (banche, dottori commercialisti, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione. NUOVA FATTISPECIE DI SOSPETTO Con l introduzione di una specifica disposizione il Legislatore ha disposto che costituisce un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell operazione all UIF, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. LE NUOVE REGOLE PER L UTILIZZO DEGLI ASSEGNI In linea generale, le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo: a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste; pagando 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. Ora, a seguito dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili: potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 5.000; dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità. Inoltre: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 (che non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall importo); è sempre necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario. Gli assegni emessi all ordine del traente (c.d. m. m. o a me medesimo) non possono circolare, qualunque sia l importo: l unico utilizzo possibile è la girata per l incasso allo stesso nome del traente. Pagina 3 di 5

LE NUOVE REGOLE PER L UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE I libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere utilizzati con le seguenti modalità: il saldo non può essere pari o superiore a 5.000. Per i libretti di deposito esistenti al 31.5.2010 con un saldo pari o superiore a 5.000, il portatore dovrà provvedere, entro il 30.6.2011: - ad estinguere il libretto; ovvero - a ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite; in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO Alle violazioni relative al trasferimento di denaro contante e all emissione di assegni è applicabile la seguente sanzione. Dall 1% al 40% dell importo trasferito e comunque non inferiore a 3.000. Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell importo trasferito, fermo restando l importo minimo della sanzione pari a 3.000. Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante. N.B. Nell iter di conversione in legge è stata esclusa l applicazione delle sanzioni per le infrazioni relative alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore, commesse dal 31.5.2010 al 15.6.2010. Il Ministro delle Finanze ha chiarito che le sopra esaminate nuove misure delle sanzioni sono applicabili anche ai c.d. money transfer. Mercoledì 15 settembre SCADENZARIO Mese di SETTEMBRE CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. Giovedì 16 settembre Liquidazione riferita al mese di agosto e versamento dell imposta Liquidazione mensile dovuta. Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle Dichiarazioni d'intento dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di agosto. Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI a progetto codice tributo 1004). RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Altre ritenute alla fonte Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Pagina 4 di 5

RITENUTE ALLA FONTE operate da condomini DIPENDENTI GESTIONE SEPARATA AGRICOLTURA Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di, 1020 a titolo di IRES). Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto. Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Versamento della seconda rata 2010 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Sabato 25 settembre COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili). Giovedì 30 settembre MOD. 730/2010 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO DIPENDENTI MOD. UNICO 2010 MOD. 2010 MOD. IRAP 2010 PARAMETRI ADEGUAMENTO ICI DICHIARAZIONE Richiesta al sostituto d imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2010 la seconda o unica rata dell acconto 2010. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Termine per l invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2010, relativo al 2009, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l anno solare. Termine per l invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione relativa al 2009 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata. Termine per l invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2010, relativo al 2009. Versamento dell sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2009 (codice tributo 6493). Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2009, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso), da parte dei soggetti che presentano entro il 30.9.2010 il mod. UNICO telematico (soggetti ed IRES con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Pagina 5 di 5