ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI DOMANDE DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI Aggiornate agosto 2014



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ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI DOMANDE DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI Aggiornate agosto 2014 Le domande di brevetto per invenzione industriale, possono essere presentate presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, o presso le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dei Capoluoghi di Provincia, personalmente dal richiedente, dal suo mandatario o da persona delegata; possono essere inoltre inviate mediante il servizio postale in plico raccomandata con avviso di ricevimento diretto all'ufficio Italiano Brevetti e Marchi Roma Via Molise 19. COS E UN INVENZIONE PREMESSA L'invenzione è la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. È la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, un utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, destinato all'applicazione in campo industriale. REQUISITI PER LA BREVETTABILITA I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono: Novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica o, se lo è, deve essere in funzione di una nuova utilizzazione; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione ad un qualsiasi altro mezzo. Attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dalla stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale. Liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume. NON SONO PERALTRO CONSIDERATE INVENZIONI - Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico e di diagnosi del corpo umano o animale. - I piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori (software). - Le presentazioni di informazioni. - Le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici e di prodotti ottenuti mediante questi. DURATA Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato. EFFETTI DEL BREVETTO E VISIONE PUBBLICA DELLE DOMANDE Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Le domande di brevetto per invenzione, con la descrizione e gli eventuali disegni, sono poste a disposizione del pubblico dopo 18 mesi dalla data di deposito o di priorità. Detta documentazione può essere resa accessibile al pubblico dopo 90 giorni dalla data di deposito, qualora il richiedente lo abbia dichiarato nella domanda. DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

Chi ha ottenuto un brevetto per un invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l invenzione si riferisce. Il diritto di brevetto spetta all autore dell invenzione ed ai suoi aventi causa. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili. PRIORITA DI PRECEDENTI DEPOSITI Chi deposita in Italia un brevetto per invenzione industriale che sia stato registrato in precedenza in uno Stato estero, facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall Italia, che riconosce il diritto di priorità, può rivendicare che la domanda italiana produca i suoi effetti dalla data di deposito della domanda estera. Il termine di priorità previsto dalla Convenzione Unione di Parigi, per le invenzioni industriali, è di dodici mesi. ESAME DI ANTERIORITA SUI BREVETTI ITALIANI In seguito ad un accordo di lavoro siglato tra l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti), dal 1 luglio 2008 le domande di brevetto per invenzione industriale presentate in Italia sono sottoposte ad un esame di anteriorità effettuato dall EPO, che rilascerà anche un opinione scritta sulla novità del trovato. La ricerca di anteriorità si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non è stata rivendicata la priorità di precedenti depositi effettuali all estero. L UIBM trasmette all EPO la richiesta del rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda e l Ufficio Europeo redige il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data di deposito. Successivamente l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi trasmette al richiedente il rapporto di ricerca e l opinione scritta, che ha carattere puramente informativo. ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA La domanda deve essere redatta su MODULO A in un originale e due copie (si precisa che l originale è uno solo e deve essere firmato in calce. Di questo si dovranno effettuare due fotocopie); il modulo A e tutti gli allegati non devono essere compilati a mano, ma con la macchina da scrivere o mediante computer. In particolare il modulo di domanda lo si può compilare utilizzando il pdf editabile scaricabile dal sito web della Camera di Varese all indirizzo www.va.camcom.it (Marchi e Brevetti > Invenzione > documentazione). E' necessario includere i dati entro gli appositi spazi, evitando sovrapposizioni con le scritte prestampate. Occorre, inoltre, aver cura che l'originale e tutte le copie siano ugualmente leggibili. La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non sia allegato un esemplare della descrizione con le relative rivendicazioni e dei disegni richiamati nella descrizione; E ammesso il deposito con riserva allegando un esemplare provvisorio della descrizione e dei disegni richiamati in descrizione Lo scioglimento riserva è ammesso nei 60 giorni successivi al deposito L'irricevibilità è dichiarata dall'ufficio Italiano Brevetti e Marchi con provvedimento impugnabile avanti alla Commissione dei Ricorsi, previa notifica sia all U.I.B.M. sia ai controinteressati. AL MODULO A DI DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI NELL ORDINE: 1) IL RIASSUNTO 2) LA DESCRIZIONE 3) LE RIVENDICAZIONI 4) LA TRADUZIONE IN INGLESE DELLE RIVENDICAZIONI 5) I DISEGNI Ogni allegato è un fascicolo a parte e comincia dalla pagina numero 1. 1) IL RIASSUNTO sintetico della descrizione. (massimo 150 parole). 2) LA DESCRIZIONE (art. 160, comma 3, lettera a e comma 4 Dlgs 10 febbraio 2005 n. 30) deve, per quanto possibile, anche in relazione alla natura dell invenzione: a) specificare il campo della tecnica a cui l invenzione fa riferimento; b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell inventore, che sia utile alla comprensione dell invenzione ed all effettuazione della ricerca di anteriorità, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici; c) esporre l invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni; e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti; f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell invenzione, il modo in cui l invenzione può essere utilizzata in ambito industriale. E facoltativo allegare una traduzione in lingua inglese della descrizione e del riassunto. 3) LE RIVENDICAZIONI: nelle rivendicazioni devono essere chiaramente indicate le parti essenziali e nuove del trovato, che devono formare oggetto del brevetto; ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti. Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente utilizzando i numeri arabi. (Per ogni rivendicazione oltre la decima è dovuto un diritto di 45,00). 4) LA TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLE RIVENDICAZIONI è necessaria al fine della ricerca di anteriorità effettuata dall EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti). Nel caso non si presenti tale traduzione, è obbligatorio affidarsi alla traduzione che effettuerà l UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) con il costo aggiuntivo di 200,00 euro (vedi tabella riepilogativa costi). 5) I DISEGNI (eseguibili anche a mano) possono essere compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente e i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, devono essere richiamati nella descrizione. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente (*) o dal suo mandatario. Le tavole non possono contenere nessuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata: debbono essere eseguite a regola d'arte e le singole figure, nettamente separate le une dalle altre, debbono consentire la percezione dei dettagli senza difficoltà, in modo da poter ottenere chiare riproduzioni fotografiche in formato ridotto. Tutti gli esemplari (riassunto, descrizione, rivendicazioni ed eventuale traduzione delle rivendicazioni), allegati alla domanda come documenti autonomi (ogni allegato comincia dalla pagina numero 1), devono essere firmati in calce dal/dai Richiedente/i il brevetto (o dal mandatario). I singoli fogli, numerati progressivamente, devono essere siglati in alto a destra. Ciascuna tavola dei disegni deve essere firmata in calce, nel bordo libero a margine. SCHEMA PER L INTESTAZIONE DEL RIASSUNTO, DELLA DESCRIZIONE, DELLE RIVENDICAZIONI E DELLA LORO TRADUZIONE IN INGLESE: TITOLO (lo stesso riportato nel modulo A senza parole di fantasia) RICHIEDENTE/I (riportare il/i nominativo/i riportato/i sul modulo A) INVENTORE/I DESIGNATO/I ((riportare il/i nominativo/i riportato/i sul modulo A) FORMATO STANDARD DEGLI ALLEGATI Il riassunto, la descrizione, le rivendicazioni e relativa traduzione, i disegni allegati alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm.). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Il testo è scritto con interlinea 1,5 e con un carattere le cui maiuscole corrispondano ad un altezza minima di 0,21 cm., onde consentire il riconoscimento ottico dei caratteri per l acquisizione elettronica dei testi. Tutti i documenti non devono essere compilati a mano, né stampati su pagine fronte/retro. La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non sia allegato almeno un esemplare dei disegni richiamati nella descrizione. AL MODULO A DI DOMANDA DEVONO INOLTRE ESSERE ALLEGATI: 1) Attestazione di versamento da effettuare sul conto corrente postale n. 668004 intestato all Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, comprovante il pagamento dei diritti di deposito prescritti (Vedi tabella riepilogativa costi). 2) L importo dei diritti di segreteria (Vedi tabella riepilogativa costi), da corrispondere in contanti o tramite bancomat allo sportello. 3) Una eventuale marca da bollo da 16,00 per il rilascio della copia autentica del verbale di deposito (solo se richiesto).

ALTRI DOCUMENTI EVENTUALI Qualora sia nominato un mandatario la nomina deve risultare da atto di procura (speciale o generale), o da dichiarazione di riferimento a procura generale, ovvero da lettera di incarico. La procura può essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata con firma del mandante autenticata da notaio. La lettera d'incarico individuale o generale va redatta su carta da bollo, firmata dal mandante e controfirmata dall'incaricato. ULTERIORI INFORMAZIONI CONTEMPORANEA DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO INDUSTRIALE D'UTILITA' A chi presenta domanda di brevetto per invenzione industriale è consentito di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello industriale di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte, in tal caso è sufficiente che il richiedente documenti nei modi prescritti solamente la domanda di brevetto per invenzione. Le domande devono essere depositate presso lo stesso Ufficio e nello stesso giorno; su ciascuna domanda deve essere fatta esplicita menzione del contemporaneo deposito dell'altra come segue: sulla domanda di brevetto per invenzione: """ Per questa domanda viene presentata contemporaneamente domanda di brevetto per modello industriale di utilità ; protocollo n. """ sulla domanda di brevetto per modello d'utilità: """ Per questa domanda viene presentata contemporaneamente domanda di brevetto per invenzione industriale protocollo n.. La documentazione è allegata alla suindicata domanda di brevetto per invenzione industriale.""" PRIORITA' DI DEPOSITI EFFETTUATI ALL'ESTERO Quando si intende rivendicare in Italia, in base alle convenzioni internazionali, la "priorità" di una domanda già depositata in altro Stato si deve produrre idoneo documento, rilasciato dal competente Servizio del Paese di primo deposito, contenente oltre al nome del richiedente, il titolo e la data di deposito all'estero della domanda di brevetto, nonché copia della descrizione e dei disegni allegati alla domanda stessa (documento estero di priorità). I documenti di priorità e le descrizioni devono essere accompagnati dalla fedele traduzione in lingua italiana. La traduzione in lingua italiana non è richiesta per i documenti in lingua francese rilasciati dalla Francia ai cittadini francesi. Sia il documento di priorità che la relativa traduzione sono soggetti a tassa di bollo, nella misura di 16,00 a foglio (di quattro pagine) o frazione di foglio. Quando il documento è firmato all'estero l'annullamento delle marche può essere effettuato con la data. Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova documentale di essere successore o avente causa del titolare estero. Fermi restando i termini fissati dalla Convenzione Internazionale (sei mesi per i disegni e modelli), la rivendicazione della priorità può aver luogo entro il termine di due mesi dalla data di deposito in Italia della domanda di brevetto. I documenti comprovanti il diritto alla priorità possono essere presentati entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di deposito, in Italia, della suddetta domanda. DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO OLTRE IL QUARTO ANNO (vedi tabella riepilogativa costi) Il diritto di deposito che viene corrisposto all atto del deposito della domanda, è comprensivo delle prime quattro annualità; le annualità successive alla quarta si devono pagare anticipatamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Tuttavia nei quattro mesi successivi alla data di concessione del brevetto (e solo per quella volta) si possono pagare, senza soprattassa, le annualità eventualmente scadute o che verranno a scadere nel detto periodo di quattro mesi. Trascorsi detti termini di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l applicazione della soprattassa di euro 100,00. La modalità di pagamento delle annualità deve essere unicamente quella del bollettino di conto corrente postale n. 668004 intestato all Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, sul quale va indicata obbligatoriamente la causale da riportare sul frontespizio di entrambe le parti di cui è composto.

BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI Diritti di deposito formato cartaceo: - rivendicazioni, descrizione, riassunto e disegni fino a 10 pagine - rivendicazioni, descrizione, riassunto e disegni fino a 20 pagine - rivendicazioni, descrizione, riassunto e disegni fino a 50 pagine - rivendicazioni, descrizione, riassunto e disegni oltre 50 pagine - per ogni rivendicazione oltre la decima - per la ricerca in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni formato elettronico (deposito telematico): Diritti di mantenimento in vita oltre il quarto anno - Quinto anno - Sesto anno - Settimo anno - Ottavo anno - Nono anno - Decimo anno - Undicesimo anno - Dodicesimo anno - Tredicesimo anno - Quattordicesimo anno - Quindicesimo anno fino al ventesimo Diritto di mora per ritardo pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza) Imposta di bollo formato cartaceo: formato elettronico (deposito telematico): Diritti di segreteria formato cartaceo: - senza copia autentica modulo A cartaceo - con copia autentica modulo A cartaceo formato elettronico (deposito telematico): 120,00 160,00 400,00 600,00 45,00 200,00 50,00 60,00 90,00 120,00 170,00 200,00 230,00 310,00 410,00 530,00 600,00 650,00 100,00 16,00 20,00 40,00 43,00 15,00 MODALITA DI PAGAMENTO Diritti di deposito, di mantenimento in vita e di mora Il versamento dei diritti deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale n. 668004 intestato all Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Imposta di bollo - deposito cartaceo: marca da bollo da applicare su copia autentica modulo A cartaceo (solo nel caso in cui il depositate richiede copia autentica del modulo A) - deposito telematico: tramite conto prepagato (contratto "Telemaco Pay")

Diritti di segreteria - deposito cartaceo: devono essere corrisposti allo sportello marchi e brevetti della Camera di Commercio in contanti o con bancomat - deposito telematico: tramite conto prepagato (contratto "Telemaco Pay") NOTE - Gli atti e i provvedimenti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dall imposta di bollo. - Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito della domanda di invenzione le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.