GESTIONE PROCEDURA DUVRI (art. 26 - comma 3)



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MODALITÀ OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 TESTO UNICO DI SICUREZZA SUL LAVORO GESTIONE PROCEDURA DUVRI (art. 26 - comma 3)

1.0 PREMESSA 1.0 - Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: brevi cenni sulle origini 1.1) La Legge n. 123/2007 art. 1 Principi e criteri direttivi generali della delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (entro il 25 maggio 2008). artt. 2 12: Disposizioni immediatamente cogenti per rendere più sicuro e salubre il lavoro e ridurre significativamente il numero degli infortuni.

1.2) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro cd. Il Testo Unico contenuti Titolo I: Disposizioni generali Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature e DPI Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche) Titolo IX: sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto) Titolo X: Agenti Biologici Titolo XI: Atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 301 - Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25- septies e abrogazioni norme precedenti

1.2.1) Lo schema TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Titolo VIII Agenti Fisici Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici Titolo XI Protezione atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale Allegati dal I al LI

1.2.2) L entrata L in vigore del D. Lgs.. n. 81/2008 30.4.2008: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato 15.5.2008: entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2008 Salvo le disposizioni relative a: Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione (29.7.2008 - successivamente prorogato) Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall art. 13, paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR (30.4.2012) Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26.4.2010

1.3) Definizioni Datore di lavoro= soggetto a cui vengono conferite le funzioni di cui al D.Lgs 81/2008, nella P.A è il dirigente al quale spettano poteri di gestione. Es: consegnatario immobiliare - nelle scuole è il dirigente scolastico Datore di Lavoro-Committente = soggetto per conto del quale l opera, il servizio o la fornitura vengono eseguiti. Viene individuato nella persona che firma il contratto. Appaltatore o ditta appaltatrice o lavoratore autonomo= il soggetto che realizza l opera, il servizio, la fornitura oggetto del contratto Stazione appaltante= le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all art.3 del D.Lgs 163/2006 Luogo di Lavoro= luoghi destinati a contenere i posti di Lavoro, ubicati all interno dell Azienda ovvero unità produttiva,nonché ogni altro luogo nell area della medesima Duvri= Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza, così come definiti di seguito, nell esecuzione dello stesso

2. L articolo 26 titolo I D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO, costituito da 8 commi, introduce importanti modifiche nell ambito dei contratti d appalto:

D.Lgs 81/2008 Titolo I Art. 26 comma 1 In caso di affidamento di lavori ad un impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro a)è tenuto a verificarne l idoneità tecnico professionale.. b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operaree sullemisuredi prevenzionee di emergenza adottate in relazione alla propria attività comma 2 Nell'ipotesi di cui al com. 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

D.Lgs 81/2008 Titolo I Art. 26 comma 3 Il datore di lavoro -committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Comma 4 L imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

D.Lgs 81/2008 Titolo I Art. 26 comma 5 Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,(erogazione acqua, energia elettrica etc..) devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori perla sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

D.Lgs 81/2008 Titolo I Art. 26 comma 7 Per quanto non diversamente disposto dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 ( Testo Unico ); comma 8 Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La normativa prevede quindi, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (pulizia, manutenzione, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere DUVRI legato all eventuale presenza di interferenze tra le varie attività. Con riferimento alla tipologia di prestazione di lavori ( non compresi nel campo di applicazione del titolo IV cantieri temporanei o mobili D.Lgs 81/08), servizi e forniture e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il Datore di Lavoro committente dovrà valutare se le attività da affidare in appalto possono comportare rischi all interno dei luoghi di lavoro, sia in entrata che in uscita.

In entrata : sono rischi che gli appaltatori e i fornitori portano con sé negli ambienti di lavoro del committente per via dell attività da svolgere e delle attrezzature da utilizzare (es. per l utilizzo di fiamme libere, la caduta dall alto di materiale, uno scavo, etc.). In uscita; sono i rischi presenti negli ambienti del committente (es. polveri, rumore, prodotti chimici, etc.) per i quali, durante le attività in appalto, i dipendenti delle imprese fornitrici ne subiscono gli effetti negativi sulla salute. Se non sussistono rischi interferenziali non sarà necessario evidenziare i costi della sicurezza, anche se il committente deve dimostrare di aver valutato il possibile rischio (fornitura senza installazione esecuzione all esterno stazione appaltante servizi natura intellettuale applicazione normativa cantieri circolare interpretativa Ministero n. 24 dd 14.11.07)

3. Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione (art. 26) Viene confermata la disciplina dell appalto (precedentemente contenuta nell art. 7 del D.Lgs. 626/94), ivi comprese le ultime evoluzioni di cui alla legge n. 123/2007 (introduzione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), con le seguenti ulteriori variazioni è prevista l emanazione di un decreto che stabilirà le modalità per la verifica, da parte del committente, dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi; nelle more la verifica è eseguita mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e di autocertificazione, dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. l obbligo di coordinamento e cooperazione viene esteso ai subappaltatori

Permane altresì l obbligo, a carico di tutti i datori e lavoro ed esteso ai subappaltatori, di: a) Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione (art. 26) Per i contratti di appalto in essere prima del 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della legge n. 123/2007) l obbligo di allegare il DUVRI e di indicare i costi della sicurezza deve essere adempiuto entro il 31 dicembre 2008, se il contratto è ancora in corso a quella data; La mancata specifica indicazione nel contratto dei costi relativi alla sicurezza del lavoro comporta la nullità del contratto stesso ai sensi dell art. 1418 del Codice Civile; Il committente risponde in solido con gli appaltatori (e subappaltatori) per i danni per i quali il lavoratore dipendente dell appaltatore (o del subappaltatore) non fosse stato indennizzato dall INAIL (es. danno morale, danni biologici, danno esistenziale). Tale responsabilità non sussiste per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività dell appaltatore (o subappaltatore).

Nota: La procedura ha lo scopo di regolamentare, ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, l attività di gestione dei contratti di appalto e di opera relativa a lavori, servizi, forniture, conformemente a quanto previsto dal titolo I art. 26 del D.Lgs 81/08, fatto salvo quanto previsto dal Titolo IVcantieri temporanei e mobili

4.DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Evoluzione della legislazione Dall art. 7 del D.Lgs n. 626/1994 tra committente ed appaltatore obbligo di cooperazione-coordinamento con scambio di informazioni reciproche al fine di eliminare i rischi da interferenze All art. 3 della Legge n. 123/2007 introdotto l obbligo del DUVRI da allegare al contratto d appalto e d opera con indicazione dei costi della sicurezza. All art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 fermo restando quanto previsto al punto precedente, è stata introdotta la nullità del contratto per mancanza dell indicazione dei costi della sicurezza.

4.1 DUVRI - Che cos è? Il D.U.V.R.I. e lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati all interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI

4.1.1 DUVRI - interferenza Si parla di interferenza quando: si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell appaltatore si verifica un contatto rischioso tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti

Rischi da interferenza = A titolo esemplificativo, sono rischi da interferenza le successive tipologie di rischi: Rischi derivanti da sovrapposizione di attività lavorative che rispondono a diversi datori di lavoro es: lavori di manutenzione idraulica dei servizi igienici che avviene in presenza di attività di ufficio dei lavoratori Rischi immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell appaltatore es: lavoratore dell appaltatore che deposita materiali davanti ad una uscita di emergenza Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto debba operare l appaltatore es: lavoratore ditta appaltatrice che opera in spazi di lavoro del committente in cui esistono dei rischi strutturali trasmissibili derivanti dall ambiente quali parapetti finestra inferiori a 90 cm Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari o per l utilizzo di determinati prodotti es: lavori che comportano rischi trasmissibili anche dopo la conclusione dell attività lavorativa di un appaltatore come l utilizzo di alcuni prodotti chimici che hanno una certa permanenza nel tempo

4.1.2 - La redazione del DUVRI Il committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora ciò sia impossibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. La disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Attenzione!: Ai contratti che sono stati stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e che saranno ancora in corso al 31 dicembre 2008 il DUVRI dovrà essere allegato entro tale ultima data.

4.1.3 -DUVRI - Quando non è necessario il Duvri Quando non è necessario il Duvri (come riportato nella Determinazione Autorità vigilanza nr. 3 dd 05.03.08) 1. mere forniture di beni, senza posa in opera e senza attività che vanno ad interferire con l atto di fornitura es: quando la consegna della merce avviene previa comunicazione dei tempi di consegna in modo da eliminare eventuali interferenze quali ad esempio il deposito della merce davanti ad una uscita di emergenza e in presenza di un incaricato del Committente 2. servizi per i quali non è prevista l esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro es: appalto servizi domiciliari alla persona, l abitazione non è nella giuridica disponibilita del datore di lavoro (ovvero quando non ha la possibilità di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti di legge) 3. servizi di natura intellettuale, anche effettuati presso la stazione appaltante es: un consulente esterno viene presso il luogo di lavoro del committente ad effettuare una attività formativa ai lavoratori

4.1.4 DUVRI Sanzioni per il datore di lavoro (art. 55) Per non aver fornito all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b) - arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 Euro Per non aver verificato l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e per non aver cooperato e coordinato al fine di eliminare le interferenze (art. 26, commi 1 e 2, lett. a b) - arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 Euro

4.1.5 DUVRI - criticità Difficoltà ad individuare il preciso campo di applicazione del DUVRI; I contratti d appalto o d opera non sempre risultano disponibili in forma scritta; Difficoltà di applicazione del DUVRI e dell indicazione dei costi della sicurezza in occasione di piccoli lavori, anche ripetitivi e/o di riparazione/manutenzione; Congruità dei costi della sicurezza da applicare; Burocrazia aggiuntiva che ostacola in particolare le piccole aziende.

4.1.6 - Sequenza temporale degli adempimenti 1. Individuazione del potenziale appaltatore 2. Ottenimento delle informazioni di cui all art. 26 comma 2, lett. b e delle indicazioni relative ai costi della sicurezza 3. Verifica della idoneità tecnico professionale (documentata e motivata) anche alla luce dei dati di cui al punto che precede e di eventuali provvedimenti di sospensione 4. Predisposizione del DUVRI contenente la indicazione di tempi e modi delle attività di cooperazione e coordinamento nonché la indicazione dei costi della sicurezza 5. Ottenimento della indicazione nominativa del personale dell appaltatore e della documentazione comprovante la regolarità del rapporto 6. Stipula del contratto con indicazione nominativa del personale dell appaltatore, previsione di procedura per l inserimento di nuovo personale, costi della sicurezza ed allegazione del DUVRI (dichiarato parte integrante del contratto) 7. Effettuazione delle attività indicate nel DUVRI 8. In caso di modifica delle lavorazioni pianificate, aggiornare DUVRI 9. Verifica continuativa della identità del personale dell appaltatore

4.1.7 - DUVRI note conclusive Testo Unico: cosa cambia nella gestione della sicurezza nell ambito DUVRI Gli obblighi in capo al committente di verifica, informazione, e promozione della cooperazione e del coordinamento (committente, appaltatori e subappaltatori) previsti dall art. 7 del D.Lgs. 626/94, sono stati ulteriormente estesi "all intero ciclo produttivo dell azienda", in particolare, a far data dalla Legge 123 dell agosto 2007, con la previsione dell obbligo: -per il committente della redazione del DUVRI - di specificare in relazione ai singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro, "a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile" dei contratti stessi; a tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine è introdotto un documento. Il DUVRI (di seguito viene riportato il testo del comma 3 dell art.26 che lo specifica), che valuta anche i rischi da interferenze delle singole attività. I costi della sicurezza vanno indicati separatamente nei contratti

5.0 - COSTI DELLA SICUREZZA Premessa Nell ambito delle procedure per la redazione del DUVRI, relativamente alla questione della valutazione dei costi per la sicurezza l Articolo 26 DlLgs. 81/2008 (Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione comma 5) recita. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto.. devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi i connessi allo specifico appalto. Nella Gazzetta Ufficiale italiana del 15 marzo scorso è stata pubblicata la determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la quale sono state emanate informazioni alle unità appaltanti e alle imprese per quanto riguarda la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. L'Autorità per la Vigilanza ha inteso chiarire gli aspetti che riguardano in particolare: l'esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI; la valutazione dei costi della sicurezza e i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Le linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi (20 marzo 08) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 dell Autorità di Vigilanza hanno portato alcuni chiarimenti in merito alla gestione degli appalti e subappalti evidenziando che i costi della sicurezza in caso di appalto (non rientrante nella normativa ex direttiva cantieri Dlgs 494/06 DPR 222/03) devono essere indicati solo quando sussistono rischi interferenziali. Non sono da valutare i costi ex lege (ossia discendenti direttamente dall'applicazione della legge, costi generali, come quelli di valutazione dei rischi, DPI per il rischio specifico dell'impresa che esegue i lavori, visite mediche, informazione, etc.), ma solo quelli connessi alla specificità del singolo affidamento (DPI e/o opere provvisionali specifiche per i rischi da interferenza o necessari per la cooperazione e il coordinamento o di uso comune, cartellonistica specifica, etc.).

5.1 - Costi della sicurezza appalti nei contratti di servizi o di forniture Ci sono interferenze Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze. I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d asta. Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI: a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc; b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI; d) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.; e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI; g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basatasuprezziario listiniufficialivigentinell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

5.2 - VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA modalità applicative La disciplina introdotta dall art. 26 comma 5 parrebbe prima facile di facile applicazione; la norma è chiara nell indicare che i costi della sicurezza vanno specificati, tuttavia è molto generica per quanto riguarda le modalità di individuazione dei costi e del loro computo. Rimane da valutare se i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, siano solo quelli necessari ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza o siano tutti i costi attinenti le misure di sicurezza e dunque anche quelli riguardanti i rischi specifici della propria attività Le già citate Linee guida dd. 20.03.08 estendono di fatto per analogia la disciplina prevista dall art.7 DPR n.222/2003. Utilizzando tale interpretazione sono quindi da escludere, e quindi da non considerare, i costi specifici propri dell impresa appaltatrice. Riguardo alle modalità di applicazione della valutazione dei costi della sicurezza, in relazione alle tipologie individuate vengono di seguito riepilogate le specifiche procedure previste.

5.2.1- CASO 0 IN ASSENZA DI DUVRI COSTI DELLA SICUREZZA NON PREVISTI.

5.2.2 - CASO 1 DUVRI parte 1 - Interventi tipo 1 interferenze generiche Di norma i costi della sicurezza di legge sono compresi nella misura del 0,50 % di ogni singolo prezzo unitario, in caso di notevoli rischi di interferenza il capitolato di gara può prevedere una percentuale maggiore. i tratta quindi di considerare le spese per apprestamenti, per misure di cooperazione e coordinamento preventive e protettive; dunque unicamente i costi da interferenza, che sono la conseguenza del DUVRI; i costi che in quel contesto sono aggiuntivi rispetto ad una lavorazione normale A titolo esemplificativo, sono da ritenersi costi della sicurezza inclusa nei prezzi unitari seguenti costi: le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all area dei lavori; la segnaletica di sicurezza (obbligo, divieto, avvertenza, emergenza); predisposizione della viabilità di cantiere e dei precorsi pedonali in condizioni di ordinarietà; gli impianti di terra contro i contatti indiretti; i dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati (casco, guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori ordinari, facciali filtranti); i presidi sanitari i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi; gli apprestamenti specificatamente previsti per l esecuzione dei lavori gestione delle procedure di cooperazione e coordinamento ed interferenze di tipo ambientale

Al riguardo quindi, in presenza di interferenze generiche e che di fatto non comportano oneri aggiuntivi alla normale operatività dell appaltatore, i COSTI DELLA SICUREZZA SPECIFICI HANNO VALORE ZERO. Non sono rilevabili SPECIFICI rischi interferenti per i quali sia necessario adottare particolari misure di sicurezza; i costi della sicurezza hanno valore zero

5.2.3 - CASO 2 DUVRI parte 2 interferenze specifiche - COSTI SIC. AGGIUNTIVA SPECIFICA I costi della sicurezza aggiuntiva specifica (relativi agli oneri per la gestione di interferenze di tipo specifico) devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d asta. In analogia ai lavori, come previsto dall punto 4.1 dell Allegato XV al D.Lgs.81/2008, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI. Relativamente alla valutazione degli oneri per costi aggiuntivi di sicurezza specifica, sarà cura della Committenza attraverso suo tecnico referente la predisposizione di uno specifico computo per la quantificazione degli oneri relativi alle singole interferenze riguardo a: a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc)relativamnete alla parte di gestione specifiche interferenze. b) misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale relativi alle interferenze specifiche previsti nel DUVRI; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degliimpianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI; d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica disicurezza, avvisatori acustici, etc); e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spazialeo temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI ; g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protez collettivi

Per la valutazione dei costi aggiuntivi di sicurezza specifica, sarà cura della Committenza predisporre un computo analitico per la quantificazione dei relativi oneri (DUVRI - parte 2-A) che prevede PER TIPOLOGIE DI LAVORI STANDARD LA VALUTAZIONE NELLA MISURA FISSA DI CUI ALLA QUANTIFICAZIONE DI CATEGORIA; IN AGGIUNTA PER LAVORI PARTICOLARI DA VALUTARE, SULLA BASE DI SPECIFICO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. Nell ambito della gestione degli interventi per lavori/forniture/servizi standard, per la quantificazione degli oneri relativi alle singole interferenze, si propone quindi il seguente elenco indicativo: 1). Informazione specifica gestione interferenze (ca ore n. 4) = 150,00 - SEMPRE 2). Delimitazione area per gestione specifiche interferenze (con rete in plastica o recinzione tipo Falcon o altro) Fino a mt. 25 = 250,00 Da 25 a 50 m t= 350,00 3). Delimitazione area per gestione specifiche interferenze (con nastro segnalatore) Fino a mt. 25 = 7.50 B) Da 25 a 50 m t= 12,00 4). Specifica segnaletica a). Fino a 10 cartelli = 35,00 b). a 10 a 25 cartelli = 50,00

COSTI SICUREZZA SPECIFICI RELATIVI A SPECIFICHE INTERFERENZE: si tratta quindi di considerare le spese per apprestamenti, per misure di cooperazione e coordinamento preventive e protettive; dunque unicamente i costi da interferenza, che sono la conseguenza del DUVRI; i costi che in quel contesto sono aggiuntivi rispetto ad una lavorazione normale PER TIPOLOGIE DI LAVORI STANDARD VALUTATI NELLA MISURA FISSSA ED INVARIABILE DI CUI ALLA QUANTIFICAZIONE DI CATEGORIA; PER LAVORI PARTICOLARI DA VALUTARE SULLA BASE DI SPECIFICO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - NON SOGGETTI A RIBASSO sono rilevabili specifici rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza. COSTI PER LA SICUREZZA quantificati in misura fissa ed invariabile a forfait in euro... non soggetti a ribasso. Occorre, inoltre, inserire nell articolo relativo alle modalità di pagamento del corrispettivo, una clausola in cui si subordina il pagamento del corrispettivo stimato peri costi della sicurezza alla verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI fatte salvo maggiori responsabilità connesse

6 GESTIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA DELIBERA G.P. 3.11.08 N. 4056 La procedura ha lo scopo di regolamentare, ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, l attività di gestione dei contratti di appalto e di opera relativa a lavori, servizi, forniture, conformenente a quanto previsto dal titolo I-art. 26, fatto salvo quanto previsto dal titolo IV cantieri temporanei e mobili La procedura prevede, nell ambito di una semplificazione documentale, per ogni edificio provinciale, l inserimento nel sito internet della Provincia di una serie di documenti specificativi. Per tali documenti verrà richiamata nello specifico contratto/ordine di lavoro la presa visione ed accettazione dello stesso. Elenco dei luoghi a rischio specifico (documento predisposto dalla amministrazione e aggiornato a seguito di modifiche) Elenco delle procedure da adottare nei luoghi a rischio specifico: (indicazione delle procedure di intervento da adottare in tali locali) Duvri parte 1-A norme comportamentali Duvri parte 1-B osservazioni impresa Duvri parte 2-A costi sicurezza aggiuntiva specifica Duvri parte 2 B integrazione valutazione dei rischi - da compilare prima dell inizio dei lavori

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 2008, n. 4065 Approvazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) per la cooperazione ed il coordinamento Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze (DUVRI) (Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO e MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE disponibile su http://www.provincia.bz.it/edilizia/capitolati/566.asp

Lo scopo del presente documento è quello di definire una procedura che stabilisca quali sono le modalità operative di applicazione della normativa di sicurezza e igiene del lavoro in tutte le attività lavorative a seguito dell emanazione della legge 3 agosto 2007 n. 123 e del successivo D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).il contesto di riferimento riguarda solo contratti pubblici di lavori (Qualora gli interventi previsti riguardino essenzialmente interventi di piccola manutenzione ordinaria senza interventi su murature o strutture di qualsiasi tipo), forniture e servizi che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva cantieri titolo IV.La presente procedura si applica in tutti gli ambienti del patrimonio edilizio e delle infrastrutture della Provincia Autonoma di Bolzano. In particolare, nell ambito di lavori, forniture e servizi affidati ad imprese esterne (imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi), riguarda le attività svolte all interno degli ambienti di lavoro, siano essi ambienti interni o aree esterne.in questo caso è prevista la redazione di un documento unico di valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) legato all eventuale presenza di interferenze tra le varie attività.

6.1 MODALITA OPERATIVE DI APPLICAZIONE La presente procedura relativa agli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all interno della committenza nell ambito di esecuzione di lavori/forniture/servizi affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, è stata redatta ai sensi dell art. 26 D.Lgs. del 81/2008. La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori. La normativa prevede che il committente, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (manutenzione, pulizia, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) legato all eventuale presenza di interferenze tra le varie attività. Con riferimento alla tipologia di prestazione di lavori (non compresi nel campo di applicazione del titolo IV cantieri temporanei o mobili D.Lgs 81/08), servizi e forniture e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il Datore di Lavoro committente dovrà valutare se le attività da affidare in appalto possono comportare rischi all interno dei luoghi di lavoro, sia in entrata che in uscita.

In particolare: In entrata : sono rischi che gli appaltatori e i fornitori portano con sé negli ambienti di lavoro del committente per via dell attività da svolgere e delle attrezzature da utilizzare (es. per l utilizzo di fiamme libere, la caduta dall alto di materiale, uno scavo, etc.). In uscita; sono i rischi presenti negli ambienti del committente per i quali, durante le attività in appalto, i dipendenti delle imprese fornitrici ne subiscono gli effetti negativi sulla salute. In conclusione: Il DUVRI rappresenta lo strumento operativo per guidare le attività lavorative del committente e degli appaltatori negli ambienti/reparti dell azienda ove si possono verificare, anche con discontinuità spaziale e temporale, le eventuali interferenze lavorative tra le due attività. DUVRI è lo strumento che consente, quindi, ai datori di lavoro committenti di attuare le misure finalizzate alla riduzione dei rischi da interferenze

6.1.1 - DESCRIZIONE DEI CRITERI PER STABILIRE IL CAMPO DI APPLICAZIONE NEI VARI INTERVENTI LAVORATIVI Prima di esporre più in dettaglio le procedure da adottare, è necessario stabilire i criteri di distinzione principalmente adottati tra le due categorie di intervento. Il DLGS 81/2008 " prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lettera a") ; si definisce il cantiere temporaneo o mobile (denominato cantiere), come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X". Quest'ultimo allegato precisa che sono lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno o altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro; -gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Secondo l'allegato X, dunque, la "tipologia dei lavori" è un parametro determinante per decidere se fare rientrare tali lavori nel campo di applicazione del decreto parte cantieri.

Di fatto, però, il parametro della tipologia dei lavori non appare l'unico parametro da prendere a riferimento per valutarne il campo di applicazione e, di conseguenza, per definire un cantiere temporaneo o mobile, non appare sufficiente che i lavori di tale cantiere rientrino nelle tipologie dell'allegato X, soprattutto quando trattiamo lavori di piccola entità Solo per fare qualche esempio, la sostituzione di un manicotto, o di una maniglia di una porta, sono naturalmente lavori di manutenzione, tipologicamente rientranti tra quelli in elenco di cui all'allegato X, ma non possono essere certo considerati un "cantiere temporaneo o mobile". Di conseguenza per definire il campo di applicazione del titolo IV sono da introdurre altri parametri altrettanto importanti che qualificano il significato stesso di campo di applicazione.

In primo luogo, in riferimento al Titolo IV, si nota che il committente deve sottostare alle incombenze del decreto qualora si sia in presenza di "opere", ad es. la definizione stessa di committente parla di "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizza", oppure le definizioni di "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera", nonché quella di "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (vedi definizioni, art. 89 - DLGS 81/08): ora definire "opera" un intervento quale la sostituzione di una guarnizione del rubinetto o di un neon di una plafoniera, sembra piuttosto azzardato. In secondo luogo, a più riprese nel testo del titolo IV, si parla di "progetto": è chiaro che sostituire un rubinetto del lavandino, o una maniglia della porta non è certo necessario avere un disegno, né tantomeno una relazione, né un computo metrico, cioè non è necessario avere quegli elementi caratteristici e tipici del progetto e, dunque, gli interventi manutentivi citati, non comportano normalmente alcuna progettazione.

In definitiva si ritiene che per poter rientrare nel campo di applicazione del titolo IV gli interventi manutentivi, oltre ad essere inclusi nella definizione dell'allegato X del decreto stesso, debbano altresì richiedere convenzionalmente almeno la presenza di un progetto oppure l'esigenza di organizzare un'opera con uno spazio fisico quale area cantierabile, dunque con un minimo di cantiere da organizzare. Dopo opportune verifiche con i competenti uffici la discriminante per stabilire il campo di applicazione delle procedure DUVRI o del titolo IV (cantieri) riguarda quindi una approfondita interpretazione dell allegato X. Qualora gli interventi previsti riguardino essenzialmente interventi di piccola manutenzione ordinaria senza interventi su murature o strutture di qualsiasi tipo, il campo di applicazione è quello della procedura DUVRI. La piccola manutenzione ordinaria riguarda gli interventi sui cosiddetti elementi tecnici e relativi componenti degli elementi tecnici nei quali è scomposto il sistema tecnologico (riguardo agli elementi tecnici in particolare quelli smontabili senza interventi particolari), come definito dalla norma UNI 8290.

Nell ambito del settore delle forniture e dei servizi, il campo di applicazione della procedura DUVRI riguarda le seguenti prestazioni: 1) Servizi necessari per garantire la funzionalità dell edificio ed il funzionamento degli impianti tecnici presenti (manutenzione, pulizia, sorveglianza, controlli); 2) Fornitura, riparazione, adattamento ecc. di impianti tecnologici fissi indipendenti; 3) Riparazione di mezzi ed attrezzature da eseguirsi all interno della stazione appaltante; 4) Fornitura di materiali ed attrezzature all interno della stazione appaltante, che può generare interferenze. Più nello specifico, ai fini della sicurezza, tutti gli interventi possono essere suddivisi in quattro tipologie che possiamo così CONVENZIONALEMENTE definire:

interventi di tipo 0: tipologie di intervento molto limitate che non abbisognano di nessuna attività di gestione della sicurezza: a) fornitura senza installazione, b) servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, c) servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante; interventi di tipo 1: tutti quelli fuori campo di applicazione del titolo IV, senza rischi particolari e senza complessità tali da richiedere un progetto o una organizzazione di cantiere seppur minima. Per questi interventi l'azione di coordinamento prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si attua con il trasferimento del MODELLO DUVRI parte 1-A (vedi allegati) all'impresa esecutrice, nel quale vengono riportate le norme comportamentali basilari e fondamentali ai fini della sicurezza per gli operatori; interventi di tipo 2: tutti quelli fuori campo di applicazione del titolo IV, ma con interventi tali da richiedere almeno la progettazione, o l organizzazione del cantiere o la presenza di qualche rischio particolare: sono tali da richiedere comunque una procedura di verifica e di coordinamento - MODELLO DUVRI parte 1 e 2 - secondo quanto richiesto dall'art. 26, del D.Lgs. 81/2008; la parte 2 deve essere compilata prima dell inizio dei lavori.

L intervento viene classificato di tipo 2, qualora comporti uno dei seguenti casi: ESECUZIONE DI INTERVENTI IN LUOGHI A RISCHIO SPECIFICO con conseguente causa di pericolo; INTERVENTI SU IMPIANTI O INFRASTRUTTURE che possono comportare interruzioni nella fornitura e/o temporanea disattivazione con conseguente causa di pericolo; CHIUSURA DI PERCORSI DI VIE DI FUGA; UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E PRODUZIONE DI SCINTILLE; UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE - PRODUZIONE DI POLVERI E/O DI RUMORE ECCESSIVI CHE RICHIEDONO INTERVENTI DI PROTEZIONE DEL LAVORATORE; RISCHIO DI CADUTA DALL ALTO E/O RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL ALTO.

interventi di tipo 3 (cantiere): tutti quelli rientranti nel campo di applicazione del titolo IV: sono interventi che richiedono la nomina del coordinatore per la sicurezza, dunque con un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) definito dalla committenza e un piano operativo di sicurezza (POS) o con specifico piano sostitutivo per la sicurezza (PSS) definito dalle imprese esecutrici. Qualora la tipologia dell'intervento sia tale da considerarsi un " intervento tipo 1-2", cioè in regime di art 26, l'impresa esecutrice indicherà le modalità di comportamento per l'esecuzione del lavoro in sicurezza nel proprio documento di valutazione dei rischi per le proprie attività

In conclusione gli interventi dovranno essere gestiti nei modi sotto indicati: 1) applicando le procedure di cui al titolo IV e trasferendo reciprocamente le informazioni attraverso il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il POS dell impresa esecutrice. Nel caso di esecuzione da parte di unica Impresa (che predispone PSS) applicando il trasferimento delle informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro 2) applicando la procedura di cui all art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e trasferendo le informazioni: - dal lato committente / datore di lavoro, tramite il documento contenente le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro applicando la stessa procedura e gestendo il coordinamento di cui all art. 26 attraverso il modulo 1 e il modulo 2 a seconda che si tratti di interventi rispettivamente di Tipo 1o di Tipo 2; è previsto l utilizzo del modulo 1 B per la gestione di eventuali osservazioni da parte dell appaltatore, e del modulo 2 anche per la gestione delle integrazioni in corso d opera. - dal lato appaltatore, tramite il documento di valutazione dei rischi adattato alle specifiche tipologie di interventi da realizzare (DVR- POS)

7. APPLICAZIONE PRATICA

7.1) LOCALI A RISCHIO SPECIFICO PRESENTI NELL EDIFICIO Nel singolo edificio, a destinazione ufficio pubblico con possibile compresenza di dipendenti e pubblico, sono individuati i locali a rischio specifico esistenti nell ambiente di lavoro (ai sensi dell art. 26 comma 1 lett. B) Procedura: verificare i locali a rischio specifico relativi all edificio oggetto di prestazione sulla base della denominazione, indirizzo, codice di riferimento (file.)

7.2) PROCEDURE DA ADOTTARE NEL CASO DI INTERVENTI IN LOCALI A RISCHIO SPECIFICO Sono state valutate le misure di prevenzione e protezione da adottare a cura dell impresa quando opera in luoghi a rischio specifico che dovranno essere ricompresse all interno del proprio piano di sicurezza specifico (DVR PSS-POS): Procedura: Verificare le misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso di lavorazioni da eseguire in locali a rischio specifico presenti all edificio oggetto di prestazione (file.)

7.3) VERIFICA TIPOLOGIA DI INTERVENTO ED INDICAZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA In relazione alla tipologia dei lavori da svolgere è necessario verificare se vi siano rischi specifici relativi a specifiche interferenze e, se si, individuare i fattori di interferenza e di rischio specifico.

NO) DUVRI parte 1 Se non individuati specifici rischi relativi a specifiche interferenze, trasmettere all'impresa esecutrice modello DUVRI parte 1, nel quale vengono riportate le norme comportamentali basilari e fondamentali ai fini della sicurezza per il manutentore che interviene per interventi di sola manutenzione sarà cura dell impresa trasferire le relative procedure all interno del proprio piano di sicurezza specifico (DVR -POS) SI) DUVRI parte1 + parte2 Se individuati specifici rischi relativi a specifiche interferenze, ad integrazione parte 1, compilare modello DUVRI parte 2 riguardo alla parte relativa alle norme comportamentali particolari; sarà cura dell impresa trasferire le relative procedure all interno del proprio piano di sicurezza specifico (DVR -POS)

DUVRI 1A In relazione ai lavori in oggetto ed alla individuazione degli specifici rischi relativi a specifiche interferenze vengono concordate edefinite le seguenti misure di prevenzione e protezione per il coordinamento della sicuerzza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze (ai sensi dell art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008): Procedura: Se non individuati specifici rischi relativi a specifiche interferenze, adottare le indicazioni del MODELLO DUVRI parte 1-A (file. ) dove vengono riportate le norme comportamentali basilari e fondamentali ai fini della sicurezza per gli operatori; sarà cura dell impresa trasferire le relative procedure all interno del proprio piano di sicurezza specifico (DVR POS). (DVR-POS) nel quale verranno indicate le modalità di comportamento per l'esecuzione del lavoro in sicurezza

DUVRI 1B Procedura: È previsto l utilizzo del modello DUVRI parte1-b (file..) per la gestione di eventuali osservazioni da parte dell appaltatore

DUVRI 2B Se individuati specifici rischi relativi a specifiche interferenze, ad integrazione delle modalità di cui sopra, Procedura: compilare modello DUVRI parte 2 (file ) riguardo alla parte relativa alle norme comportamentali particolari, prima dell inizio dei lavori con il consegnatatrio immobiliare o suo delegato.