PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. di Farina Geom.
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1 di Farina Geom. Stefano Bologna, 6 giugno 2007
2 Il D.Lgs. 235/03 integra e modifica il D.Lgs. 626/1994 ovvero introduce degli obblighi per il DATORE DI LAVORO
3 Il D.Lgs. 235/03 integra e modifica il D.Lgs. 626/1994 Il D.Lgs. 235/03 non richiama in nessuna suo articolo compiti o responsabilita del C.S.E.
4 Il D.Lgs. 235/03 integra e modifica il D.Lgs. 626/1994 il C.S.E. pertanto non ha nessun compito in materia di PiMUS?
5 Varie sono le risposte che riceviamo formulando il quesito relativo ai compiti del C.S.E. in materia di Il C.S.E. deve solo controllare che in cantiere sia depositato il PiMUS
6 Varie sono le risposte che riceviamo formulando il quesito relativo ai compiti del C.S.E. in materia di <> Il C.S.E. deve verificare l attendibilita del PiMUS
7 Varie sono le risposte che riceviamo formulando il quesito relativo ai compiti del C.S.E. in materia di <> Il C.S.E. deve verificare l idoneita del PiMUS
8 Varie sono le risposte che riceviamo formulando il quesito relativo ai compiti del C.S.E. in materia di <> Il C.S.E. deve Sottoscrivere il PiMUS diventandone corresponsabile dei contenuti
9 Varie sono le risposte che riceviamo formulando il quesito relativo ai compiti del C.S.E. in materia di <> Il C.S.E. deve controllare i singoli elementi del PiMUS (contenuti minimi)
10 Varie sono le risposte che riceviamo formulando il quesito: <> Il C.S.E. deve verificare i calcoli contenuti nella relazione di calcolo del ponteggio
11 Varie sono le risposte che riceviamo formulando il quesito relativo ai compiti del C.S.E. in materia di <> Il C.S.E. deve Integrare il PiMUS con gli elementi specifici del cantiere da esso coordinato
12 Risposte univoche non ne esistono, sono comuque presenti alcune indicazioni e Linee Guida
13 Risposte univoche non ne esistono, sono comuque presenti alcune indicazioni e Linee Guida esempio: Provincia di Bolzano: nuove linee guida per l'utilizzo di ponteggi in edilizia (maggio 2006): dove e stato indicato il ruolo dei coordinatori della sicurezza in connessione con il Pimus. A tal proposito è stato chiarito che il Pimus costituisce una parte rilevante del Piano sicurezza e deve essere predisposto, cosi come previsto dalla Norma, dalla persona incaricata dal datore di lavoro.
14 Risposte univoche non ne esistono, sono comuque presenti alcune indicazioni e Linee Guida Provincia di Bolzano: nuove linee guida per l'utilizzo di ponteggi in edilizia (maggio 2006): Nelle linee guida viene sottolineato che Al C.S.E. spetta il compito: - di chiedere al datore di lavoro la predisposizione del Pimus - di coordinare il Pimus con gli altri piani per evitare pericoli sul cantiere - in caso di pericolo imminente, il coordinatore dovrà far sospendere l'attività nel cantiere
15 Risposte univoche non ne esistono, sono comuque presenti alcune indicazioni e Linee Guida Alcune ASL si sono spinte molto piu avanti e prevedono verifiche aggiuntive ed approfondite del PiMUS da parte del C.S.E.
16 Risposte univoche non ne esistono, sono comuque presenti alcune indicazioni e Linee Guida Alcune ASL si sono spinte molto piu avanti e prevedono verifiche aggiuntive ed approfondite del PiMUS da parte del C.S.E. e relative sanzioni per il C.S.E. stesso
17 ed alla fine cosa deve fare il in Fase Esecutiva?
18 il PiMUS e fondamentalmente un documento che riguarda un attrezzatura (opera provvisionale) denominata ponteggio e pertanto e un allegato del P.O.S.?!
19 Ed alla fine cosa deve fare il esecutiva? Ai fini della 494/96 art. 5, sicuramente deve verificare che: > il PiMUS sia stato redatto e sia presente in cantiere, > si riferisca al cantiere oggetto del coordinamento, > sia conforme ai contenuti minimi di cui alla Circolare 25/2006, > contenga gli attestati di formazione del preposto e degli addetti al montaggio (o in via transitoria l autocertificazione dell esperienza) > in cantiere sia depositato il libretto di Autorizzazione Ministeriale
20 Ed alla fine cosa deve fare il esecutiva? Ai fini della 494/96 art. 5, sicuramente deve verificare che > le zone destinate allo stoccaggio ed al montaggio del ponteggio (delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.) siano compatibili con il P.S.C., i P.O.S. delle ditte presenti, e con la realta di cantiere, > le zone destinate allo stoccaggio ed al montaggio del ponteggio vengano realizzate come indicato nel PiMUS > i tempi di montaggio del ponteggio siano conformi alle previsioni del P.S.C., dei P.O.S. e con la realta di cantiere
21 Ed alla fine cosa deve fare il esecutiva? Ai fini della 494/96 art. 5, sicuramente deve verificare che > il ponteggio venga realizzato in conformita al PiMUS > gli addetti al montaggio rispettino le istruzioni inserite nel PiMUS > siano state eseguite le verifiche del ponteggio (Circolare Ministeriale 46/2000) > durante l utilizzo del ponteggio vengano rispettate da tutte le ditte utilizzatrici le prescrizioni e regole di utilizzo
22 e cosa NON deve fare il esecutiva? > Verificare i calcoli progettuali del ponteggio: e un compito del tecnico abilitato nominato dall Impresa > Controfirmare il PiMUS quale corresponsabile con il datore di lavoro: ad ognuno il proprio ruolo > Contestare la scelta del datore di lavoro relativamente alle modalita di montaggio del ponteggio: escluso i casi in cui tale scelta comporti carenze in materia di sicurezza
23 Esempio di lista di controllo del PiMUS
24 Esempio di lista di controllo del PiMUS
25 Esempio di lista di controllo del PiMUS
26 Esempio di lista di controllo del PiMUS
27 Esempio di lista di controllo del PiMUS
28 Esempio di lista di controllo del PiMUS
29 Esempio di lista di controllo del PiMUS
30 PiMUS e Ponteggi
31 PiMUS e Ponteggi
32 qui non serve il PiMUS perche non ci sono i Ponteggi
33 INFO PiMUS VIA LUNGOSARCA, PONTE ARCHE VIA MEDICI, 4/ TRENTO tel fax tel/fax
34 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. Art. 5 Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
35 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. Art. 5 b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art.4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonchè verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
36 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. Art. 5 c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
37 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. Art. 5 e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni, degli artt.7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art.12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
38 D.Lgs. 494/96 e s.m.i. Art. 5 f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 1-bis. Nei casi di cui all'art.3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b).
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