Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente



Documenti analoghi
RISOLUZIONE N.164/E. Roma, 11 luglio 2007

RISOLUZIONE N. 113/E

Roma, 12 novembre 2008

OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del IVA Reverse charge Art. 17 comma 6 del D.P.R.

Roma, 03 agosto Con l interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO

Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG.

Roma, 30 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N. 76/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 285/E

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 257/E

Risoluzione del 20/05/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Ampliato il reverse charge. DDL di Stabilità 2015

RISOLUZIONE n. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 42/E QUESITO

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 13/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Reverse charge - Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 1 giugno OGGETTO: Interpello Articolo 7-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 IVA territorialità dei servizi

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 123/E

Roma, 28 gennaio 2009

RISOLUZIONE N. 304/E. Quesito

RISOLUZIONE N.60/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 aprile 2004

RISOLUZIONE N. 454/E

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

Agenzia delle Entrate Risoluzione 28 marzo 2008, n.111/e

RISOLUZIONE N. 323/E

IL NUOVO REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

RISOLUZIONE N. 474/E

RISOLUZIONE N. 90/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

OGGETTO: IVA. - Prestazioni di servizi effettuate da cooperative sociali nell ambito dei progetti per lavori di utilità sociale.

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

OGGETTO: Consulenza giuridica - Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di affinazione e trasformazione industriale

RISOLUZIONE N. 145/E

Roma, 15 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 1/E QUESITO

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione del 26/08/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

RISOLUZIONE N 299/E. Roma,14 luglio 2008

Reverse charge - estensione a nuove fattispecie nel settore edile: i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 31/E QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 166/E

I.V.A. : Il nuovo Reverse Charge

RISOLUZIONE N.121. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 3 giugno 2003

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONEN. 442/E QUESITO

Roma, 01 dicembre 2008

RISOLUZIONE N. 253/E. Roma, 19 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Roma,05 novembre 2009

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 195/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DM 23/01/2004, è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 39/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 marzo 2004

RISOLUZIONE N. 8/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

News per i Clienti dello studio

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010

RISOLUZIONE N.333/E. OGGETTO: Istanza di interpello Cessione alloggi ATER - art. 32 DPR n. 601/73 imposte di registro, ipotecaria e catastale.

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

Circolare N. 49 del 1 Aprile 2015

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Va osservato in primo luogo che nel caso in esame il riferimento è rappresentato dal fabbricato e non dai beni immobili in genere.

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 207 /E

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Transcript:

Roma,16 giugno 2008 RISOLUZIONE N. 245/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000 - REVERSE CHARGE applicazione del principio dell inversione contabile all istallazione di impianti antincendio ed impianti idraulici. Art. 17, comma 6 del DPR n. 633 del 1972. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO La Società ALFA (nel prosieguo "la Società"), chiede di conoscere, ai sensi e con gli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 11 della Legge n. 212/2000, il parere dell'amministrazione finanziaria sulla fattispecie concreta di seguito rappresentata. La Società svolge attività nel settore della installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari ed antincendio, contraddistinta dal codice di attività ATECOFIN 45.33.0 ("Istallazione di impianti idraulico-sanitari" compresa nella sezione F intitolata Costruzioni ).

Più precisamente, l'istante svolge attività di manutenzione su impianti esistenti o installazione di impianti nuovi del tipo sopra indicato, non fatturando direttamente al cliente finale ma ad un'altra società operante nello stesso settore, che a sua volta fattura al cliente finale. Tali condizioni, unite alle altre condizioni previste dall'art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria per il 2007), che ha integrato l'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/72, comportano l'applicazione del regime del c.d. "reverse-charge". In particolare, l'interpellante rileva che l'agenzia delle Entrate ha già chiarito (Risoluzione n. 154/E del 05/07/2007) che la mera manutenzione di un impianto idraulico già esistente (fatta salva l'esistenza delle altre condizioni richiamate per 1'applicabilità del "reverse-charge") rientra nella più generica categoria delle "riparazioni", e può essere inquadrata tra le attività rese nel comparto delle costruzioni, con applicazione del regime del "reverse-charge". Ciò premesso, e con riferimento, invece, alla fattispecie dell'impiantistica antincendio, l'istante chiede di conoscere se il regime del "reverse-charge", così come previsto dall'articolo 17, comma 6, DPR n. 633/72, trovi applicazione, in special modo con riferimento alle seguenti prestazioni: a) installazione e manutenzione di un impianto antincendio di un immobile; b) installazione e manutenzione di un impianto antincendio di altre strutture quali piattaforme marine (es. estrazione gas, etc.), impianti industriali, navi, etc.; c) manutenzione di estintori ed altra attrezzatura antincendio (manichette, maschere di protezione, etc.). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società ritiene che il meccanismo del "reverse-charge" non sia applicabile alle

Pagina 3 di 5 prestazioni relative alla installazione ed alla manutenzione di impianti posizionati su strutture diverse dagli immobili, di cui alla precedente lettera b), poiché in tale ipotesi viene a mancare il concetto di attività di costruzione. Il meccanismo in argomento sarebbe invece applicabile per le fattispecie di installazione e manutenzione di impianti antincendio all'interno di immobili o comunque collegati ad essi in modo strutturale (caso identificato dalla lettera a). Per quanto riguarda infine il caso di cui alla lettera c), cioè la manutenzione di attrezzatura antincendio come gli estintori e le manichette: se essa è posizionata su strutture diverse dagli immobili (precedente caso b), non si ritiene applicabile il meccanismo del "reverse-charge", per le medesime considerazioni già sopra esposte, mentre se posizionata all'interno o comunque a servizio di immobili essa ne forma inscindibile, necessaria e strutturale dotazione, nonché indispensabile e fondamentale equipaggiamento per le attività svolte all'interno degli immobili medesimi, e pertanto si ritiene che in questo caso l'attività di installazione ed anche manutentiva sia da ricomprendere nel campo di applicazione del "reverse-charge". Nel caso poi di prestazioni di subappalto con manutenzioni su impianti antincendio all'interno di immobili e manutenzione su estintori, manichette o comunque altra attrezzatura, l'operazione sarà da assoggettare completamente al meccanismo del "reverse-charge", sia per la parte di corrispettivo relativa alla manutenzione sull'impianto antincendio, sia per la parte di corrispettivo per l'intervento sugli estintori e sulle altre eventuali attrezzature (manichette, maschere, etc.). PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 17, sesto comma, lett. a), del DPR 633/72, come sostituito dall'art. 1 comma 44, della legge finanziaria per il 2007, ha esteso il regime IVA dell'inversione contabile anche a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile, in particolare, detto regime "si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel

Pagina 4 di 5 settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore". La circolare n.37 del 29 dicembre 2006 ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile opera in relazione alle prestazioni rese, anche se in via non esclusiva o prevalente, da soggetti subappaltatori ad imprese edili che operano come appaltatori o, a loro volta, come subappaltatori. Per quanto concerne l'individuazione del settore edile la medesima circolare ha precisato che sia l'appaltatore che il subappaltatore devono operare nel settore di attività riconducibile alla sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, trasfuso nella sezione F della Tabella ATECO 2007. In riferimento al caso oggetto d'interpello è utile rammentare che, la citata circolare n. 37/E del 29/12/2006, per agevolare l'individuazione del presupposto oggettivo per l'applicazione del meccanismo del "reverse charge", ha chiarito che le attività di costruzione comprendono, tra l'altro, i lavori generali di costruzione, i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento di un fabbricato, i lavori di installazione in esso di servizi. Sono, pertanto, interessati dal regime del "reverse charge" i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e i restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, nonché le costruzioni temporanee. Sulla base di queste considerazioni, la successiva Risoluzione n. 154/E del 05/07/2007, citata dall'istante, ha ritenuto che l'attività di installazione di impianti idraulico sanitari debba essere considerata "attività resa nel comparto delle costruzioni" in quanto riconducibile alla voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004. L'attività di mera manutenzione degli impianti idraulici, primo argomento dell'istanza d'interpello, rientrando nella generica categoria delle "riparazioni", deve essere, anch'essa, inquadrata nel comparto delle costruzioni di edifici e, pertanto, assoggettata Pagina 5 di 5

al meccanismo del "reverse charge". Per quanto riguarda i quesiti relativi alle prestazioni di istallazione e manutenzione di impianti antincendio, ad avviso della scrivente occorre distinguere a seconda che gli interventi interessino un immobile ovvero altra tipologia di beni. Nel primo caso, ove ricorrono gli altri requisiti previsti dall'art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72, torna applicabile il regime del "reverse charge". In questo caso, infatti, l'attività può essere correttamente inquadrata nella voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004, corrispondente alla voce 43.22.03 della Tabella ATECO 2007. Diversamente, ove i servizi in discorso siano realizzati su beni diversi dagli immobili (es. imbarcazioni, piattaforme galleggianti), l'imposta sul valore aggiunto deve essere applicata in base alle ordinarie regole di fatturazione, atteso che l'attività non è riconducibile al settore edile. Per quanto concerne, infine, lo specifico quesito relativo alla manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere, la scrivente ritiene che i relativi subappalti debbano essere assoggettati al regime del "reverse charge" solo nell'ipotesi in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione in discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell''intero impianto. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici