Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO



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COMMISSIONE EUROPEA Proposta di Bruxelles, 26.11.2010 COM(2010) 691 definitivo REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 2010/0338 (NLE) C7-0034/11 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) IT IT

RELAZIONE 1. Nel contesto dell'europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente. 2. Il 1 aprile 1987 la Commissione ha deciso 1 di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità 2, sottolineando l importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto della normale procedura di adozione degli atti dell'unione. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione 3 ; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora 4, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione. 1 2 3 4 COM(87) 868 PV. V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni. Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. Allegato II della presente proposta. IT 2 IT

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 975/98 e del regolamento di modifica dello stesso, effettuato dall'ufficio delle pubblicazioni dell'unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato. IT 3 IT

Proposta di 2010/0338 (NLE) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo 5, visto il parere della Banca centrale europea 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, è stato modificato in modo sostanziale 7. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. (2) A norma dell'articolo 128, paragrafo 2 del trattato, gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea (BCE) per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'unione. 5 6 7 GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. V. allegato II. IT 4 IT

(3) Le banconote in euro andranno da 5 a 500 euro. Le denominazioni delle banconote e delle banconote metalliche consentono il pagamento agevole per contanti degli importi espressi in euro e in cent. (4) I responsabili delle zecche dell'unione hanno presentato una relazione nel novembre 1996 e successivamente una relazione modificata nel febbraio 1997, indicando i valori unitari e le specificazioni tecniche (diametro, spessore, peso, colore, composizione e bordo) delle monete metalliche in euro. (5) Il sistema unico europeo di conio delle monete metalliche dovrebbe ottenere la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente. (6) L'accettazione del sistema da parte del pubblico costituisce uno dei principali obiettivi del sistema UE di conio. La fiducia del pubblico del sistema dipende dalle caratteristiche fisiche delle monete metalliche in euro, le quali dovrebbero essere quanto più facili possibile da utilizzare. (7) Sono state svolte consultazioni con le associazioni dei consumatori, con l'unione europea dei ciechi e con rappresentanti del settore delle macchine distributrici al fine di tener conto delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche. Per assicurare una transizione senza scosse verso l'euro ed agevolare l'accettazione delle nuove monete metalliche da parte degli utenti, occorre garantire la possibilità di distinguere agevolmente le monete grazie alle diverse caratteristiche visive e tattili. (8) Si migliora la riconoscibilità e la familiarità con le monete metalliche in euro correlando le dimensioni del diametro con il valore facciale delle monete. (9) Per ridurre le possibilità di frode occorre prevedere speciali caratteristiche di sicurezza in relazione alle monete da 1 o da 2 euro, dato l'elevato valore facciale delle stesse. L'impiego di una tecnica mediante la quale le monete sono prodotte in tre strati e la combinazione di due diversi colori nella stessa moneta sono considerate le migliori garanzie di sicurezza disponibili. (10) Il fatto di dotare le monete di una faccia europea e di una faccia nazionale rappresenta un'espressione adeguata del concetto di unione monetaria europea tra gli Stati membri. (11) La direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi 8, limita l'impiego del nickel in taluni prodotti, riconoscendo che in talune circostanze il nickel può provocare allergie. Le monete metalliche non rientrano nel campo d'applicazione di tale direttiva. Tuttavia pare auspicabile per motivi di sanità pubblica ridurre il contenuto di nickel. 8 GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1. IT 5 IT

975/98 (12) È pertanto opportuno seguire in linea di massima la proposta dei responsabili delle zecche e adattarla solo nella misura necessaria per tener conto in particolare delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche e della necessità di ridurre l'impiego del nickel nelle monete metalliche. (13) Di tutte le specificazioni tecniche prescritte per le monete metalliche in euro solo il valore riguardante lo spessore ha carattere indicativo, poiché lo spessore effettivo di una moneta dipende dal diametro e dal peso prescritti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La serie di monete metalliche in euro comprende otto valori unitari da 1 cent a 2 euro, caratterizzati dalle specificazioni tecniche di cui all'allegato I : Il regolamento (CE) n. 975/98 è abrogato. Articolo 2 I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell allegato III. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri a norma dei trattati. Fatto a Bruxelles, il [ ] Per il Consiglio Il presidente IT 6 IT

ALLEGATO I 1 423/1999 Art. 1, punto 1, lettera a) 2 423/1999 Art. 1, punto 1, lettera b) 3 423/1999 Art. 1, punto 1, lettera c) 4 423/1999 Art. 1, punto 2 Valore facciale (euro) Diametro in mm Specificazioni tecniche di cui all'articolo 1 Spessore in mm (1) Peso in gr Forma Colore Composizione Bordo 2 25,75 1,95 8,5 Tonda Parte esterna: bianco Parte interna: giallo Rame e nickel (Cu75Ni25) Tre strati Nickelottone/Nickel/Nickel -ottone CuZn20Ni5/Ni12/Cu Zn20Ni5 Zigrinatura fine con lettere incise 1 23,25 2,125 7,5 Tonda Parte esterna: giallo Parte interna: bianco Nickel-ottone (CuZn20Ni5) Tre strati Cu75Ni25/Ni7/Cu75 Ni25 Alternanza di zone lisce e zigrinate 0,50 24,25 1 1,88 2 7,8 Tonda Giallo «Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn1 3 godronatura 0,20 22,25 1,63 5,7 «Fiore spagnolo» Giallo «Nordic Hold» Cu89Al5Zn5Sn1 Liscio 0,10 19,75 1,51 4,1 Tonda Giallo «Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn1 0,05 21,25 1,36 3,9 Tonda Rosso Acciaio ricoperto di rame 0,02 18,75 1,36 3 Tonda Rosso Acciaio ricoperto di rame 0,01 16,25 1,36 2,3 Tonda Rosso Acciaio ricoperto di rame 4 godronatura Liscio Liscio con un solco Liscio (1) I valori riguardanti lo spessore hanno valore indicativo. IT 7 IT

ALLEGATO II Regolamento abrogato e sua modificazione Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6) Regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2) IT 8 IT

ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (CE) n. 975/98 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3 Allegato I Allegato II Allegato III IT 9 IT