DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE LINEE GUIDA SULLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO



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DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE LINEE GUIDA SULLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO Testo emanato con D.D. n. 1905 del 26 marzo 2012 1

1. OGGETTO E FINALITA 1.1. Le presenti linee guida disciplinano la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l Università degli Studi di Torino. Esse si applicano a tutto il personale tecnico amministrativo, compreso il personale con contratto a tempo determinato, compatibilmente con la durata e l oggetto del contratto stesso. 1.2. La mobilità interna è uno strumento di gestione dei rapporti di lavoro e organizzazione degli uffici all interno dell Amministrazione universitaria. La procedura di mobilità interna deve assicurare il buon andamento dei servizi, la flessibilità nella gestione del personale e nel contempo la valorizzazione dell esperienza e delle competenze acquisite, il rispetto della professionalità e della dignità delle persone e la crescita professionale dei dipendenti. Pertanto, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno previsti adeguati percorsi di formazione per il personale nei procedimenti di mobilità interna. 1.3. Per Strutture dell Università degli Studi di Torino si intendono quelle individuate dall Amministrazione universitaria, ai sensi dello Statuto e dei provvedimenti di organizzazione. 1.4. Le presenti linee guida non si applicano all interno delle singole macro-strutture, ma costituiscono principi generali per la gestione del personale all interno delle stesse. 2. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA MOBILITA INTERNA 2.1. Le tipologie di mobilità interna sono: a. Mobilità a richiesta del dipendente; b. Mobilità per copertura di posti disponibili individuati dall Amministrazione; c. Mobilità d ufficio. 2.2. Gli atti inerenti alla mobilità interna sono adottati nel rispetto dei programmi di fabbisogno di personale, delle generali esigenze organizzative dell Università e di quanto previsto dal vigente CCNL. Il Direttore Amministrativo, previa informazione alla Delegazione di parte sindacale e nel rispetto della programmazione del personale tecnico-amministrativo, rende noto a tutto il personale l elenco dei posti disponibili presso le diverse strutture dell Ateneo con l indicazione della categoria, dell area di riferimento e del profilo professionale richiesto. 3. MOBILITA A RICHIESTA DEL DIPENDENTE 3.1. I dipendenti possono presentare domanda di mobilità interna, in qualsiasi periodo dell anno, motivandola, anche previo colloquio con il Servizio di accoglienza alla persona della DGRU. 3.2. I dipendenti, potranno, a richiesta, visionare l elenco delle strutture in cui il personale ha presentato istanza di mobilità interna, al fine di agevolare eventuali interscambi. 3.3. Il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane, nel rispetto del piano del fabbisogno di personale dell Amministrazione, solo se ci saranno più richieste, valuterà le domande secondo i criteri individuati dal successivo punto 6. 3.4. Gli Uffici competenti a dar corso alla procedura di mobilità provvedono ad acquisire il parere del Responsabile di Struttura di appartenenza del dipendente. 2

3.5. Il Responsabile interpellato dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine, il parere non pervenuto si intende come favorevole. 3.6. Nel caso in cui venga espresso parere favorevole gli Uffici competenti provvedono ad acquisire il parere del Responsabile della Struttura di destinazione. 3.7. Nel caso in cui vengano espressi pareri negativi gli stessi dovranno essere motivati. 3.8. L istanza presentata vale 12 mesi; nel caso in cui nel corso di tale decorrenza non vi sia stato accoglimento, l ufficio provvederà a darne riscontro scritto, la domanda potrà essere riproposta l anno successivo. 3.9. Il trasferimento è disposto dal Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane. 4. MOBILITA PER LA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI 4.1. L Amministrazione, nel rispetto della programmazione del personale tecnico amministrativo e tenuto conto dei requisiti della professionalità ricercata, avvierà un procedimento di mobilità mediante la pubblicazione di avvisi interni ai quali verrà data ampia diffusione. 4.2. Ai fini della valutazione delle domande pervenute, volta ad individuare la persona con le competenze professionali adeguate alla posizione da ricoprire, verrà nominata, dal Direttore Amministrativo, una Commissione da tre a cinque componenti di cui faranno parte il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane, o suo delegato, e il Responsabile della struttura presso cui deve essere coperto il posto, o suo delegato, ed eventualmente un esperto individuato, di volta in volta, in relazione al posto da ricoprire. La Commissione di cui sopra, nella valutazione delle domande, applicherà i criteri previsti dal punto 6 delle presenti Linee Guida. 4.3. Al termine della procedura, il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane redigerà una graduatoria ai sensi dell art. 57 del vigente CCNL e provvederà a comunicare l esito agli interessati, disponendo l assegnazione del dipendente ritenuto idoneo a ricoprire il posto. 5. MOBILITA D UFFICIO 5.1. La mobilità d ufficio può essere disposta nei seguenti casi (individuati senza alcun ordine di priorità): a) Esigenze di riequilibrio nell assegnazione delle risorse umane a disposizione delle diverse strutture dell Ateneo; b) Progetti di innovazione organizzativa e tecnologica; c) Situazioni di disagio nell unità organizzativa di appartenenza del dipendente interessato; d) Inidoneità sopravvenuta alle mansioni. 5.2 La mobilità d ufficio dovrà essere motivata e assicurare l equivalenza tra le mansioni precedentemente svolte e quelle assegnate a seguito del trasferimento, il miglioramento del servizio reso, nonché dovrà tendere ad una maggiore valorizzazione della professionalità del dipendente. In ogni caso sono fatte salve le norme in materia previste dall art. 64 comma 5 del CCNL sottoscritto in data 16/10/2008. 5.3. Il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane, nei casi sopra indicati, sentito il dipendente ed informati i responsabili di struttura, dispone il trasferimento, dandone comunicazione scritta al dipendente e alle strutture interessate con un preavviso minimo di 5 3

giorni lavorativi. Nei casi di urgenza tale termine potrà essere ridotto. Del ricorso alla mobilità d ufficio viene data informazione alla Delegazione di parte sindacale. 5.4. Prima di procedere ai trasferimenti d ufficio, previsti dalle lettere a), b) si terrà conto della presenza di eventuali domande di mobilità volontaria. 5.5. Il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane può disporre la mobilità d ufficio anche per straordinarie ed urgenti situazioni, limitatamente alla durata dell emergenza stessa nella struttura di destinazione. 5.6. La mobilità d ufficio può avere carattere temporaneo. I trasferimenti temporanei disposti ai sensi del presente articolo avranno di norma una durata non superiore ad un anno. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, per un tempo comunque non superiore a quello massimo iniziale. 6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 6.1. Le domande di mobilità interna - di cui ai precedenti punti 3 e 4 - saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere; b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare, previa idonea formazione; c) situazione di famiglia, privilegiando chi ha figli minori fino ai 14 anni, il maggior numero di familiari a carico e/o che il lavoratore sia unico titolare di reddito; d) maggiore anzianità lavorativa presso l Amministrazione nell ultima struttura; e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; f) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti diversamente abili, salvo quanto previsto dall art. 33 comma 5 L. 104/92. 6.2. L attitudine a ricoprire il posto a disposizione può essere verificata anche a mezzo di un colloquio informativo. 6.3. Ai criteri sopra individuati verranno attribuiti i seguenti punteggi massimi: a. 45 b. 15 c. 10 d. 10 e. 10 f. 10 7. ASSEGNAZIONE 7.1. Nel rispetto dei principi di correttezza professionale e di condivisione delle finalità istituzionali ed organizzative dell Amministrazione, il personale trasferito si impegna a rimanere nella sede di nuova assegnazione per almeno 24 mesi, salvo situazioni particolari da valutarsi caso per caso. 7.2. Nei casi di trasferimento previsti dalle presenti Linee Guida, di norma è previsto un passaggio di consegne tra il dipendente trasferito e colui che gli subentra. Tale passaggio può prevedere un affiancamento per un periodo variabile fino ad un massimo di due mesi, tenuto conto delle esigenze delle strutture. 4

7.3. Per passaggio di consegne si intende la definizione dell elenco completo delle attribuzioni e delle attività di competenza del soggetto, e la relativa trasmissione delle competenze che permettano l operatività del soggetto che subentra. 8. COASSEGNAZIONE 8.1. In casi straordinari, e qualora le esigenze organizzative lo consentano, Il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane, procede ad una coassegnazione temporanea del dipendente trasferito previo suo consenso. In tal caso occorrerà individuare tra le due strutture di coassegnazione, quella di afferenza o prevalente. 8.2. La coassegnazione riguarda tutte le tipologie di mobilità interna di cui al precedente punto 2. 9. ABROGAZIONE 9.1. Con l entrata in vigore delle presenti Linee Guida si abrogano tutte le disposizioni precedenti che disciplinavano la materia. 5