COPIA BOZZA FINALE PER PRESENTAZIONE EMENDAMENTI STATUTO. Testo vigente Bozza finale Note



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COPIA BOZZA FINALE PER PRESENTAZIONE EMENDAMENTI STATUTO Testo vigente Bozza finale Note Art. 22 - Contributo soggettivo Art. 22 - Contributo soggettivo Art. 22 - Contributo soggettivo 22.1 - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto ad INARCASSA è pari, salvo quanto disposto all'art. 33, primo comma, alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni: a) sul reddito sino a lire 114,2 milioni (N.d.R. euro 58.979,37), il sei per cento; b) sul reddito eccedente lire 114,2 milioni (N.d.R. euro 58.979,37), il tre per cento. 22.1 - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto ad INARCASSA è pari, salvo quanto disposto all'art. 33, primo comma, alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni, fatte salve le aliquote e gli scaglioni di cui alla normativa previgente: a) sul reddito sino a euro 80.850,00 il dieci per cento; b) sul reddito eccedente euro 80.850,00 il tre per cento. L aliquota è elevata al 14,5 per cento dal 2012 secondo la seguente progressione: 1) al 11,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2009; 2) al 12,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2010; 3) al 13,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2011; 4) al 14,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2012. Per gli iscritti percettori di pensione diretta erogata da Inarcassa, l aliquota relativa al contributo soggettivo è incrementata al 14,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2009. Ai fini della determinazione dei supplementi di pensione viene considerato solo il 10%, mentre il 4,5 per cento è destinato alla solidarietà. Ad ogni iscritto ad Inarcassa a partire dall annualità 2009 si applica un ulteriore quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo calcolata sul reddito di cui alla lettera a) destinata al finanziamento delle attività 22.1 Per coloro che non sono ancora pensionati inarcassa Per coloro che sono pensionati inarcassa e continuano a lavorare. ATTENZIONE: si versa globalmente come soggettivo il 15% mentre per i supplementi quinquiennali si prende in considerazione solo il 9,5 %

assistenziali. Tale contributo è improduttivo ai fini previdenziali. 22.2 - E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.710.000 (N.d.R. euro 883,14) 22.2 - Fatto salvo l importo di cui alla normativa previgente, è in ogni caso dovuto un contributo minimo pari, per il 2009, a euro 1.700,00 di cui euro 70,00 saranno destinate alle attività assistenziali. 22.2 Per tutti quelli che non percepiscono pensione da Inarcassa Tale contributo aumenta a partire dall anno 2009 come indicato nella seguente tabella: ANNO Contributo minimo 2009 1.700 70 2010 1.950 75 2011 2.200 80 2012 2.450 85 di cui destinato all assistenza A partire dal 2013 il contributo minimo di euro 2.450 e la quota di 85 euro destinata all assistenza sono rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell indice ISTAT di cui all art. 35. 22.3 - Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell art. 40, erogate da Inarcassa e che proseguono nell esercizio della professione. Per essi non si applica il secondo comma del presente articolo. 22.3 - testo invariato rispetto al vigente 22.3

22.4 - Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad Inarcassa per la prima volta prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, il contributo di cui al primo comma del presente articolo è ridotto, per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi, alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto a un terzo. 22.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'irpef, giusta l'articolo 9, ultimo comma, della Legge 3 gennaio 1981, n. 6. 22.4 - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione nella contribuzione di cui al primo comma per tre anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre quello di compimento del trentacinquesimo anno di età; pertanto, il contributo di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto a un terzo. Tale riduzione si applica anche in caso di reiscrizione durante il periodo di contribuzione agevolata. 22.5 - testo invariato rispetto al vigente 22.5 22.4 PER I GIOVANI Art. 23 - Contributo integrativo Art. 23 - Contributo integrativo Art. 23 - Contributo integrativo 23.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d affari ai fini dell I.V.A. e versarne ad INARCASSA l ammontare indipendentemente dall effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest ultimo 23.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d affari ai fini dell I.V.A. e versarne ad INARCASSA l ammontare indipendentemente dall effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest ultimo. L obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali. 23.1 PER TUTTI 23.2 - Il contributo di cui al presente articolo è dovuto anche dalle associazioni o Società di Professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell I.V.A. di cui al comma 5 del presente articolo che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo 23.2 - testo invariato rispetto al vigente 23.2

esercente l attività predominante indicata nella ragione sociale della associazione o Società di Professionisti. Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA. 23.3 - Gli iscritti ad INARCASSA sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all articolo 22, secondo comma, dovuto per l anno stesso. 23.3 Per le annualità fino al 2008 gli iscritti ad INARCASSA sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo di euro 360,00. Per le annualità successive il contributo integrativo minimo è rivalutato annualmente in proporzione alle variazioni dell indice ISTAT di cui all art. 35. 23.3 PER TUTTI 23.4 - Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, per l anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l importo minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo. 23.4 - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad Inarcassa, per il periodo in cui fruiscono delle agevolazioni di cui all art. 22, comma 4, devono corrispondere il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l integrale debenza di tutto quanto addebitato alla committenza ai sensi del precedente comma 1. 23.4 PER I GIOVANI 23.5 - Salvo quanto disposto dall articolo 33, comma 2, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del due per cento. 23.5 - Salvo quanto disposto dall articolo 33, comma 2, e dalla normativa previgente, a decorrere dall annualità 2009, il contributo integrativo è pari al quattro per cento. 23.5 PER TUTTI 23.6 - Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad 23.6 - testo invariato rispetto al vigente 23.6

associazioni o società di professionisti. Il contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando il destinatario della prestazione professionale è l ingegnere, l architetto, l associazione o società di professionisti, o la società di ingegneria quale committente finale. Il contributo integrativo minimo non è dovuto dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell art. 40, erogate da Inarcassa che proseguono nell esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile all IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale. Art. 25 - Pensione di vecchiaia Art. 25 - Pensione di vecchiaia Art. 25 - Pensione di vecchiaia 25.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall iscritto ai fini 25.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall iscritto ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo 25.1 Chi è in procinto di

dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma del presente articolo. comma del presente articolo. A decorrere dal 2009 l importo della pensione è composto dalle seguenti quote: a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell art. 35; b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d affari dichiarati ai fini IVA inferiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell art. 35. Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo. chiedere la pensione osservi bene quanto proposto La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione nel quale siano stati prodotti redditi professionali e/o volumi d affari eguali o superiori a quelli sopra indicati, al due per cento della media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall iscritto ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le annualità utili al calcolo della pensione, quali sotto indicati. Fatta salva la normativa previgente, dal 1 gennaio 2010 la quota di pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati venti redditi professionali rivalutati dichiarati dall iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è

aumentato di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori venticinque degli ultimi trenta redditi professionali rivalutati dichiarati dall iscritto. La quota b) è calcolata con le modalità previste dall art. 40, comma 1. Alle pensioni calcolate con applicazione contestuale di quanto previsto alle lettere a) e b) non si applica l adeguamento al minimo. Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a). 25.2 Su richiesta dell interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa. 25.2 - testo invariato rispetto al vigente 25.2 25.3 Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all articolo 22, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l ultimo, sono rivalutati a norma dell art. 34 del presente Statuto. 25.3 - testo invariato rispetto al vigente 25.3 25.4 - La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione. 25.4 Per le pensioni aventi decorrenza fino al 2008, la misura del trattamento non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione. A partire dal 2009 la pensione minima di cui al precedente comma è pari a quella del 2008 rivalutata in proporzione alle variazioni dell indice Istat. 25.4 LA PENSIONE MINIMA, NONONSTANTE GLI AUMENTI DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI, RESTA INVARIATA A decorrere dal 2009 la pensione

minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui alla lettera b) del precedente comma 1. In tal caso la pensione minima è rapportata, in trentesimi, ai soli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 1. 25.5 - Se la media dei redditi è superiore a Lire 57,1 milioni (n.d.r. euro 29.489,68), la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue: all 1,71 % per lo scaglione da Lire 57,1 milioni (n.d.r. euro 29.489,68) a Lire 85,8 milioni (n.d.r. euro 44.312,00); b) all 1,43 % per lo scaglione di reddito da Lire 85,8 milioni (n.d.r. euro 44.312,00) a Lire 100,2 milioni (n.d.r. euro 51.748,98); c) all 1,14 % per lo scaglione da Lire 100,2 milioni (n.d.r. euro 51.748.98) a Lire 114,2 milioni (n.d.r. euro 58.979,37). 25.5 Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è superiore a euro 40.350,00, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue: a) all 1,71 % per lo scaglione da euro 40.350,00 a euro 60.800,00; b) all 1,43 % per lo scaglione di reddito da euro 60.800,00 a euro 70.900,00; c) all 1,14 % per lo scaglione da euro 70.900,00 a euro 80.850,00. 25.5 25.6 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d iscrizione e contribuzione. Tali prestazioni supplementari, reversibili, saranno calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. Art. 26 - Pensione di anzianità 26.1 - La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano 25.6 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d iscrizione e contribuzione. Tali prestazioni supplementari, reversibili, saranno calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. Art. 26 - Pensione di anzianità 26.1 - La pensione di anzianità è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno cinquantotto 25.6 Art. 26 - Pensione di anzianità 26.1

compiuto almeno trentacinque anni di iscrizione e di contribuzione ad INARCASSA. 26.2 - La corresponsione della pensione è incompatibile con l iscrizione all Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è subordinata alla cancellazione dallo stesso. anni di età e quaranta anni di iscrizione e di contribuzione ad INARCASSA. 26.2 - testo invariato rispetto al vigente 26.2 26.3 - La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell articolo 25. 26.3 - La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell articolo 25. Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un età inferiore a 65 anni, l importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l applicazione dei seguenti coefficienti: 26.3 Età di pensionamento Coefficiente riduzione 58 17,3% 59 15,3% 60 13,1% 61 10,8% 62 8,4% 63 5,8% 64 3,0% 26.4 - Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l incompatibilità. 26.4 - testo invariato rispetto al vigente 26.4 Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

35.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dad Inarcassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat, a decorrere dal 1 gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima. 35.1 - testo invariato rispetto al vigente 35.1 35.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, per la determinazione del contributo soggettivo ed il contributo soggettivo minimo, arrotondando i relativi importi ai 50 euro più vicini per il primo, il secondo ed il terzo, e ai 5 euro più vicini per il quarto. 35.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, per la determinazione del contributo soggettivo, i contributi soggettivo ed integrativo minimi e i limiti di reddito e di volume d affari I.V.A. previsti per le quote a) e b) dell art. 25.1, arrotondando i relativi importi ai 50 euro più vicini per il primo, il secondo ed il terzo, e ai 5 euro più vicini per il quarto. 35.2

REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE REVERSIBILE Testo vigente Bozza finale Emendamenti 2.3 - Modalità di calcolo della prestazione supplementare Ogni quota di prestazione supplementare è calcolata moltiplicando il montante del 95% dei contributi versati ai sensi dell articolo 22, primo comma, lettera a), durante il quinquennio antecedente la data di riferimento, per il coefficiente di trasformazione come sopra definito. In caso di cancellazione, la quota di prestazione supplementare è calcolata considerando i periodi contributivi, maturati antecedentemente la data di cancellazione stessa, anche se inferiori a cinque anni. 2.3 - Modalità di calcolo della prestazione supplementare Ogni quota di prestazione supplementare è calcolata moltiplicando il montante dei contributi versati ai sensi dell art. 22, primo comma, lettera a), limitatamente alla quota del 10%, durante il quinquennio antecedente la data di riferimento, per il coefficiente di trasformazione come sopra definito. In caso di cancellazione, la quota di prestazione supplementare è calcolata considerando i periodi contributivi, maturati antecedentemente la data di cancellazione stessa, anche se inferiori a cinque anni. 2.3 - Modalità di calcolo della prestazione supplementare