Capitaneria di Porto della Spezia



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Capitaneria di Porto della Spezia Guardia Costiera L esercizio della pesca ricreativa e sportiva costituisce una straordinaria occasione di incontro con il mare. Nel Golfo dei Poeti ed in tutto il litorale del Compartimento Marittimo tale attività costituisce una forte tradizione che reca i segni di antichi mestieri e di una diffusa sensibilità marinara. Offriamo ai nostri pescatori questo opuscolo perché vi ritrovino, sintetizzate ed organizzate per una rapida consultazione, le norme comunitarie, nazionali e locali che regolano la materia, non sempre facile da seguire per i continui aggiornamenti che intervengono a modificarla. Esso vuole dunque essere un ausilio pratico, utile ad affinare ed aggiornare la propria conoscenza normativa ma anche ricordare che è possibile prelevare risorse dal mare senza impoverirlo, rispettando l infinita bellezza e l equilibrio di questo prezioso tratto di Liguria. IL COMANDANTE C.V. (CP) Vittorio ALESSANDRO Vademecum del pescatore ricreativo / sportivo nel Golfo dei Poeti

"Pesca sportiva/ricreativa": sono le attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi e/o sportivi. Nell esercizio della pesca ricreativa/sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto. È assolutamente vietata la commercializzazione del prodotto ittico catturato a scopi ricreativi/sportivi. Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca ricreativa/sportiva. Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca ricreativa/sportiva sono: a) coppo o bilancia; b) giacchio o rezzaglio o sparviero; c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni; e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; f) palangari fissi o derivanti; nasse. Limitazioni d'uso degli attrezzi L'uso degli attrezzi per la pesca ricreativa/sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri; b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri; c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d) il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada Nell'ambito della pesca ricreativa/sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie. Le nasse devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo distanziati fra loro non più di 200 metri; le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiori a mezzo miglio. I palangari debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri; le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

Elenco delle specie altamente migratorie (Reg. (CE) 520/2007) Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga); Tonno rosso (Thunnus thynnus); Tonno obeso (Thunnus obesus); Tonnetto striato (Katsuwonus pelamis); Palamita (Sarda sarda); Tonno albacora (Thunnus albacore); Tonno pinna nera (Thunnus atlanticus); Tonnetti (Euthynnus spp.); Tonno (Thunnus maccoyii) Bisi o tombarelli (Auxis spp.) Pesci castagna (Bramidae) Aguglie imperiali o marlin (Tetrapturus spp.;makaira spp.) Pesci vela (Istiophorus spp.) Pesce spada (Xiphias gladius) Costardelle: (Scomberesox spp.; Cololabis spp.) Lampuga; corifena: (Coryphaena hippurus; coryphaena equiseti) Squali (Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus;carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae) Cetacei balene e focene: (Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae;Ziphiidae;Delphinidae) L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione o con altri attrezzi di cattura e l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Disciplina della pesca ricreativa / sportiva subacquea La pesca subacquea ricreativa/sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi (esclusi i cefalopodi) e crostacei. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea L'esercizio della pesca subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; in presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti. b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta; c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Capo del Compartimento Marittimo; e) dal tramonto al sorgere del sole. f) nella Rada Interna del Porto della Spezia; g) a distanza inferiore a 300 metri dalle unità militari, di qualsiasi nazionalità, alla fonda nelle acque comprese nella giurisdizione del Compartimento Marittimo della Spezia.

Segnalazione Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Limitazioni di uso del fucile subacqueo E vietato: - tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione. - attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. - cedere un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici e affidare un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Norme generali di comportamento La pesca ricreativa/sportiva, anche subacquea, è consentita a distanza non inferiore a 500 mt. dalle unità navali impegnate in attività di pesca professionale. Durante la stagione balneare l esercizio dell attività di pesca diversa dalla pesca subacquea E VIETATA nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle scogliere e coste a picco, nel periodo compreso tra le ore 08:30 e le 19:30. E consentita anche in tali orari la sola pesca con canna da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti. Il pescatore ricreativo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. E vietato pescare, sbarcare, trasbordare, detenere, trasportare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili (novellame). Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi in mare non pervenuti alle dimensioni indicate nelle tabelle che seguono e comunque quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le predette misure. Gli esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima catturati accidentalmente devono essere rigettati in mare.

Dimensioni minime pesci DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE TAGLIA COMUNE SCIENTIFICA MINIMA Spigola Dicentrarchus labrax 25 cm Sparaglione Diplodus annularis 12 cm Sarago pizzuto Diplodus puntazzo 18 cm Sarago maggiore Diplodus sargus 23 cm Sarago testa nera Diplodus vulgaris 18 cm Acciuga Engraulis encrasicolus 9 cm Cernie Epinephelus spp. 45 cm Mormora Lithognathus mormyrus 20 cm Merluzzo o Nasello Merluccius merluccius 20 cm Triglie Mullus spp. 15 cm Pagello Pagellus acarne 17 cm Pagello Pagellus bogaraveo 33 cm Pagello fragolino Pagellus erythrinus 15 cm Pagro mediterraneo Pagrus pagrus 18 cm Cernia di fondale Polyprion americanus 45 cm Sardina Sardina pilchardus 11 cm Sgombro Scomber spp. 18 cm Sogliola Solea vulgaris 20 cm Orata Sparus aurata 20 cm Suro Trachurus spp. 15 cm Pesce spada Xiphias gladius 140 cm Tonno rosso Thunnus thynnus 30 Kg o 115 cm Tonnetto o Alletterato Euthynnus alletteratus 30 cm Albacora Thunnus albacares 3,2 Kg Tonno obeso Thunnus obesus 3,2 Kg Tonno Alalunga Thunnus alalunga 40 cm Cefalo Mugil spp. 20 cm Ghiozzo gò Zasterisessor ophiocephalus 12 cm Palamita Sarda sarda 25 cm Passera pianuzza Platichthys flesus 15 cm La taglia di un pesce è misurata dall'estremità anteriore del muso sino all'estremità della pinna caudale. Dimensioni minime dei molluschi DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE TAGLIA COMUNE SCIENTIFICA MINIMA Cappasanta Pecten jacobeus 10 cm Vongole Venerupis spp. e Venus spp. 25 mm Cannello o Cannolicchio Ensis spp. e Solen spp. 8 cm Lumachino Nassarius mutabilis 20 mm Mitilo Mytilus spp. 5 cm Ostrica Ostrea spp. 6 cm Tellina Donax trunculus 2 cm Tartufo di mare Venus verrucosa 25 mm La pesca dei seguenti molluschi bivalvi e' vietata nei periodi: a) cannolicchi: dal 1 aprile al 30 settembre, nel mare Adriatico; dal 1 aprile al 31 maggio, nel mar Tirreno; b) telline: dal 1 aprile al 30 aprile; c) tartufi: dal 1 giugno al 31 luglio. Ai pescatori ricreativi/sportivi (non subacquei) è consentito il prelievo di mitili nel limite massimo di prelievo giornaliero di 3 (tre) chilogrammi di mitili a persona e comunque devono avere una lunghezza non inferiore a 5 (cinque) centimetri; non è

consentito il consumo umano diretto senza il preventivo controllo sanitario. Il prelievo dei mitili dovrà essere effettuato nelle acque ricadenti in questo Compartimento Marittimo con assoluto divieto nelle rade, nei porti e negli impianti fissi. Le dimensioni dei molluschi bivalvi e gasteropodi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie. La taglia dello scampo è misurata: in lunghezza del carapace (LC), parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace; o in lunghezza totale (LT), dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La taglia dell'astice è misurata: in lunghezza del carapace (LC), parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace; o in lunghezza totale (LT), dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. Dimensioni minime dei crostacei DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE SCIENTIFICA TAGLIA MINIMA Astice Homarus gammarus 30 cm. L.T. 10,5 cm. L.C. Aragoste Palinuridae 9 cm L.C. Gambero rosa mediterraneo Parapenaeus longirostris 2 cm L.C. 7 cm. L.T. Scampo Nephrops norvegicus 2 cm. L.C.

La taglia dell'aragosta è misurata, in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace. La taglia del gambero rosa è misurata in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace. La pesca dell'aragosta è vietata dal 1 gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (Homarus gammarus-h. vulgaris) è parimenti vietata dal 1 gennaio al 30 aprile. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita, l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e delle femmine mature dell'astice (Homarus gammarus). Le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice (recanti uova sotto l addome) devono essere rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale.

La pesca ricreativa/sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno - il pescatore può raccogliere fino ad un massimo di 50 esemplari di ricci di mare la cui dimensione minima deve essere di cm 7, compresi gli aculei. DISCIPLINA DELLA PESCA RICREATIVA DEL TONNO ROSSO CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA ORDINANZA N 108 / 2009 Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo della Spezia e Comandante del Porto della Spezia: VISTI gli artt. 12 e 13 del Regolamento CEE n 302 / 2009 del Consiglio del 06 aprile 2009 ; VISTO il dispaccio prot. n 14152 in data 05 maggio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ; VISTO il dispaccio prot. n 44010 in data 19 maggio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto II Ufficio IV ; VISTO il Regolamento (CE) n 1967 / 2006 del Consiglio in data 21 dicembre 2006 ; RAVVISATA la necessità di regolamentare la pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso, O R D I N A Ai fini della protezione del pesce spada, in particolare dei pesci piccoli, la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo è vietata dal 1 ottobre al 30 novembre 2009. ART. 1 - ART. 2 - La pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso è consentita dal 16 giugno al 14 ottobre 2009 Per essere autorizzati alla pesca ricreativa e/o sportiva del Tonno Rosso il richiedente, proprietario armatore - utilizzatore di unità da diporto, dovrà presentare idonea istanza in bollo ( All. 1 ) a questa Capitaneria di Porto (se l unità ha ormeggio abituale nelle acque della giurisdizione della Spezia) allegando i seguenti documenti : - Marca da bollo da euro 14,62 ; - Fotocopia autenticata della licenza di navigazione dell unità / del certificato d uso dell apparato motore / dichiarazione di potenza dell apparato motore ;

- Fotocopia autenticata della polizza assicurativa in corso di validità. ART. 3 - Nell ambito della pesca ricreativa/sportiva è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare. ART. 4 - E vietata la commercializzazione del Tonno Rosso catturato a scopi ricreativi. ART. 5 - Per la cattura del Tonno Rosso è vietato l uso di palangari. ART. 6 - La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm.. ART. 7 - E fatto obbligo di comunicare prima dell accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile ( VHF telefono cell. ecc. ) l avvenuta cattura del tonno rosso all Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina. ART. 8 - I punti di sbarco del Tonno Rosso nel Compartimento Marittimo della Spezia sono : Levanto (Ufficio Locale Marittimo) Tel n. 0187/808150 Località Vallesanta Porticciolo: dalle ore 08,00 alle ore 12,00 dalle ore 13,00 alle ore 18,00 Portovenere (Ufficio Locale Marittimo) Tel n. 0187/790768 Testata Molo Doria: dalle ore 08,00 alle ore 12,00 dalle ore 13,00 alle ore 17,00 Lerici (Ufficio Locale Marittimo) Tel n. 0187/964545 Calata Mazzini vicinanza gru: dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dalle ore 13,00 alle ore 17,00 Foce Magra (Ufficio Locale Marittimo) Telefono n 0187/ 648066 Fiumaretta - pontile ormeggio battelli per Punta Corvo dalle ore 08,00 alle ore 12,00 dalle ore 13,00 alle ore 18,00 ART. 9 - Entro 24 ore dallo sbarco del tonno rosso catturato deve essere consegnata, ovvero trasmessa all Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura ( All. 2 ). ART. 10 - Un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del Tonno Rosso per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca ricreativa e sportiva. OMISSIS La Spezia (Capitaneria di Porto) Tel n.0187/2581222 229 Molo Italia: dalle ore 08,00 alle ore 12,00 dalle ore 13,00 alle ore 18,00

( Allegato 1 ) In Bollo euro 14,62 ALLA CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA SEZIONE PESCA Il sottoscritto nato a il e residente a in Via al n Codice Fiscale Telefono n proprietario / armatore / utilizzatore dell unità da diporto del Cantiere Modello ed iscritta / non iscritta nei R. i. d. della Capitaneria di Porto di al n di lunghezza Mt. e di colore dotata di apparato motore marca Hp / Kw matricola motore / i n ormeggiata nel Porto di posto di ormeggio C H I E D E di autorizzare l unità da diporto sopra descritta alla pesca ricreativa del Tonno Rosso dal 16 giugno al 14 ottobre 2009 Allega : - Marca da bollo da euro 14,62; - Fotocopia autenticata della licenza di navigazione dell unità / del certificato d uso dell apparato motore / dichiarazione di potenza dell apparato motore ; - Fotocopia autenticata della polizza assicurativa in corso di validità. La Spezia, IL RICHIEDENTE ( 1 ) (1) L istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Specie protette Sono vietati la cattura, la detenzione, lo sbarco, il trasbordo, il trasporto, delle seguenti specie ittiche: cetacei; testuggini; storione comune; pinna nobilis; patella ferruginea; dattero di mare, dattero bianco; riccio diadema; squalo elefante; pescecane; squalo balena; anguilla europea. Divieti nel Circondario Marittimo della Spezia Negli specchi acquei perimetrali per una ampiezza di metri 5 (cinque), misurata dagli impianti di mitilicoltura e di itticoltura ubicati nel Circondario Marittimo della Spezia, sono interdette la navigazione, la sosta, nonchè la pesca. Lungo la fascia costiera del Circondario Marittimo della Spezia in corrispondenza dei costoni rocciosi a picco sul mare, è vietata la sosta ed il transito di persone e unità navali entro la fascia di trenta metri dal piede del costone ed è altresì vietato l ingresso nelle grotte marine. Nell area interessata dall affondamento della Motonave MARGARET, e più precisamente lo specchio acqueo esteso a 50 (cinquanta) metri dal relitto della nave, rimane interessato da attività di prevenzione antinquinamento e, pertanto, nella predetta zona di mare interessata, sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca, l attività subacquea, nonché qualsiasi altra attività marittima non espressamente autorizzata. navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi altra attività marittima anche subacquea. Nelle acque limitrofe alla zona interessata è fatto obbligo a navi e natanti di prestare la massima attenzione, manovrando a lento moto e tenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti. A tutte le unità navali è vietato l accesso, la navigazione e la sosta nella darsena Duca degli Abruzzi e nella fascia dei cinquanta metri dalle scogliere che la delimitano senza il consenso del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell Alto Tirreno. E altresì vietato, senza la preventiva autorizzazione del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell Alto Tirreno, l approdo a Torre Scuola, all Isola del Tino, nelle zone dell Isola Palmaria riservate all Amministrazione della Difesa, nei seni del Varignano e della Castagna, alla banchina Revel (tratto oltre il cancello verso sud), al Pontile Pagliari e nell area ed al Molo di Punta Maralunga riservati all Amministrazione Difesa. Sono altresì vietati gli accosti ai comprensori assegnati all Aeronautica Militare a Cadimare ed alla Polizia di Stato di Punta Pezzino, senza le autorizzazioni rilasciate rispettivamente dal Comando dell Aeroporto e del competente organo del Ministero dell Interno. Sono altresì vietati il transito la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, se non debitamente autorizzate dall'autorità Militare competente, nella fascia di mare in consegna alle sotto elencate amministrazioni dello Stato: 1. Comprensorio del Varignano; 2. Comprensorio della Castagna; 3. Comprensorio di Mariperman; 4. Molo Pagliari; 5. Porticciolo e Punta Bianca dell'isola del Tino; 6. Comprensorio di punta San Bartolomeo. Nello specchio acqueo antistante l abitato di Cadimare Comune della Spezia a causa dei lavori di demolizione dell unità denominata Maxime mediante taglio e rimozione dei tronconi di unità, sono interdette la

Nella rada interna del Porto della Spezia lo svolgimento della pesca ricreativa è regolamentata come segue: Pesca da unità navali L esercizio della pesca da unità navali è vietato: entro il raggio di cinquanta metri da unità militari alla fonda; all interno di aree in consegna alle Amministrazioni dello Stato; nelle acque all'interno della congiungente spigolo sud molo foraneo di Porto Lotti e il fanale rosso della diga di Cadimare; nelle zone di mare distanti meno di cinquanta metri da qualsiasi struttura industriale e/o insediamento commerciale e militare. Anche nelle zone sopra individuate è in ogni caso consentito effettuare pesca alla traina sempre che tale attività non interferisca con le operazioni commerciali e con la navigazione ed il traffico marittimo. Le unità in questione non devono comunque arrecare intralcio alla navigazione che si svolge nella zona di mare in cui è loro consentita l attività di pesca, lasciando libera la rotta alle navi. Pesca da terra Nelle aree demaniali marittime e precisamente dalle banchine antistanti le passeggiate a mare la pesca con o senza mulinello, con canna da lancio è consentita: dal 1 ottobre al 30 aprile senza limitazioni di orario con l accortezza che nella zona non sia presente nessuno. dal 1 maggio al 30 settembre è consentita esclusivamente dalle ore 00.30 alle ore 07.00; dalle scogliere ivi compreso il lato esterno del Molo Italia, a rischio e pericolo dell utilizzatore, senza limitazione di orari a condizione che le attrezzature non invadano le zone attraversate dai pedoni. sulla Diga Foranea è consentita l attività di pesca ricreativa con l eccezione degli ultimi 30 metri di ciascuna estremità ove è vietata per motivi di sicurezza della navigazione; E vietato il consumo umano od animale, anche diretto, del prodotto derivante dall attività di pesca ricreativa svolta nelle acque antistanti la banchina della Passeggiata Morin e del Molo Italia (La Spezia), nonché nei tratti di costa del Comune della Spezia interni alla congiungente Punta San Bartolomeo e Punta di Cadimare interessati da attività industriali o da lavorazioni in genere per una profondità di metri 100. L'esercizio della pesca da terra è vietato: dalle banchine del porto mercantile compreso il solo lato interno del molo Italia, dalle banchine, scogliere, pontili e da ogni altra zona adibita a cantieri navali e ad altri insediamenti industriali o luoghi di lavorazione in genere se non specificamente autorizzato dall Autorità Marittima; dai tratti di banchine e scogliere compresi tra la foce del torrente Lagora ed i pontili di ormeggio delle unità da diporto dell'assonautica radicati alla banchina della Passeggiata Morin.

Disposizioni generali Sulle aree demaniali in Località Punta Corvo nel Comune di Ameglia (SP) sono vietati il transito e la sosta di persone e/o veicoli di qualunque genere. E altresì vietato a chiunque l accesso, il transito e la sosta sull arenile a ridosso di Punta Corvo; nello specchio acqueo antistante il predetto arenile per una profondità di metri 50 sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea. Nella zona demaniale marittima ubicata nel Comune di Ameglia, in località Punta Bianca nella zona sottostante le casematte nonché a levante e a ponente delle stesse per un tratto di mt.50 di arenile, sono vietati a chiunque l accesso e la sosta a causa di pericolo di frana; nello specchio acqueo profondo mt.50, antistante la predetta zona, è altresì vietata la navigazione, la sosta e la pesca anche subacquea nonché la balneazione. In località San Terenzo è vietata la pesca con canna da lancio dalla scogliera lungo la passeggiata denominata La Marinella dal 1 Maggio al 30 settembre dalle ore 08.00 alle 20.00. Nella zona di mare centrata sul punto di coordinate Lat. 44 04.1N; Long. 009 54.8 E e avente un raggio di 200 mt. (La Caletta di Lerici) è vietato l ancoraggio e qualsiasi attività subacquea; nella predetta zona di mare è altresì vietata la raccolta di materiali di qualsiasi tipo e natura dal fondo del mare. Nella zona demaniale marittima ubicata dietro il Castello di Lerici sono vietati il transito e la sosta di persone e mezzi; nello specchio acqueo antistante la predetta zona per una profondità di mt. 50 sono vietati il transito, la sosta, nonché la pesca e l esercizio di qualsiasi attività marittima anche subacquea. Nella zona demaniale marittima di Fiascherino di Lerici (SP) sottostante la proprietà della Soc. Queen s Park (Ex Centro Enea), a causa di movimenti franosi, per il tratto compreso fra l accesso comunale e il confine con la proprietà Bricchi, è vietato il transito e la sosta di persone, nonché, nello specchio acqueo antistante il predetto tratto, qualsiasi attività subacquea e di superficie sino ad una distanza di metri 50 da terra. Nella zona demaniale marittima in località Tellaro di Lerici (SP), zona lato di levante della passeggiata a mare, per la possibilità di distacco di materiale roccioso dalla sovrastante scarpata, sono vietati il transito e la sosta di persone; nello specchio acqueo antistante, sino ad una distanza di metri 25 da terra è altresì vietata qualsiasi attività subacquea e di superficie, nonché il transito e la sosta di unità navali. Nel Comune di Portovenere (SP) la pesca con canna da lancio è consentita: - dal 1 ottobre al 30 aprile senza limitazioni con esclusione dei giorni festivi e prefestivi nei quali potrà essere svolta esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo. - dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno : A) dalle ore 21.00 alle ore ore 07.00 del giorno successivo tra la spiaggia dell Arenella (esclusa) e il pontile sito in prossimità della 1ª traversa Olivo; B) dalle ore 00.30 alle ore 07.00 sulle scogliere del Molo Dondero, Nuovo Molo Dondero, Calata Doria (dalla radice del Molo Dondero fino al termine della stessa in direzione Punta San Pietro) e della passeggiata Aldo Moro (dal Molo Garibaldi escluso fino alla spiaggia dell Arenella - esclusa). E consentito, nel limite massimo di 500 gr a pescatore, l utilizzo dell esca denominata bigattino con il solo divieto di gettito in mare.

Nel canale di Portovenere, individuato tra l imboccatura di ponente e la congiungente Punta Secca (Isola Palmaria) e la radice del secondo braccio del molo dell Olivo (Portovenere), con asse al centro dell imboccatura e direzione 50-230, per una larghezza di metri 100 (cento) è fatto divieto ad ogni tipo di unità navale ancorarsi ed è altresì vietato esercitare qualsiasi tipo di attività, sia di superficie che subacquea. In tutto lo specchio acqueo compreso tra gli impianti di itticoltura di Punta del Pezzino e la costa (Baia delle Grazie di Portovenere SP), sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi altra attività marittima anche subacquea, estranea alle attività concernenti lo sfruttamento degli impianti predetti. È vietato l approdo di qualsiasi natante nonché il transito e la sosta delle persone nella zona demaniale marittima dell isola Palmaria, antistante la cosiddetta cava Vissey, e più precisamente da Punta Zigorella esclusa alla grotta dei Colombi esclusa, passando per il Capo dell Isola; Nello specchio acqueo antistante Punta Dante dell Isola Palmaria compresa tra la Grotta dei Colombi e il Vigo della Caletta per una profondità di metri 100 dalla battigia è vietata la navigazione, la sosta e la pesca, anche subacquea, nonché la balneazione; nell area demaniale marittima retrostante, lato terra, compresa entro un raggio di metri 30, con centro nella zona franosa; sono altresì vietati il transito e la sosta di persone. Nello specchio acqueo antistante la Grotta Azzurra dell Isola Palmaria per un fronte di metri 100 avente come punto centrale l asse della grotta stessa e per una profondità verso il largo di metri 50 sono vietati il transito e la sosta di unità navali, nonché la pesca subacquea e la balneazione. Nel tratto di arenile compreso tra Punta della Mariella e Cala del Pozzale dell Isola Palmaria sono vietati a chiunque l accesso, il transito e la sosta; nello specchio acqueo antistante il predetto arenile per una profondità di metri 50 sono altresì vietate la navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi attività subacquea e di superficie. Sull arenile in località Cala Schenello dell Isola Palmaria per un tratto di metri 150 a partire dal limite nord sono vietati l accesso, il transito e la sosta di persone; nello specchio acqueo antistante il predetto tratto di arenile per una profondità di metri 30 sono vietati il transito e la sosta di unità navali, nonché la pesca, anche subacquea e la balneazione. Nelle zone demaniali marittime dell Isola Palmaria versante sud ovest zona La Caletta tra i promontori del Pitonetto e della Caletta; versante da Punta Scuola verso sud per un tratto di metri 200; versante località Pozzale dal limite del Campeggio dell Aeronautica Militare verso est per un tratto di metri 50 e negli specchi acquei antistanti per una profondità di metri 50 dalla battigia, sono vietati l accesso, il transito e la sosta di persone, la navigazione e la sosta di unità navali, nonché la pesca, anche subacquea e la balneazione. Nello specchio acqueo antistante la banchina del Terrizzo dell Isola Palmaria e nelle aree demaniali marittime della banchina stessa e di quelle ad essa adiacenti il tratto di banchina per una lunghezza lineare di metri 33 a partire dallo spigolo posto a sud è destinato, prioritariamente alle unità militari adibite al trasporto di acqua per l isola Palmaria; le altre unità navali potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco sempre che detto tratto non sia già occupato dai mezzi navali della Marina Militare. Nello specchio acqueo antistante la banchina del TERRIZZO, per una profondità a mare di metri 100 è vietata la sosta e l ormeggio di unità navali al fine di permettere a quelle destinate alla banchina di effettuare in sicurezza le manovre di ormeggio e disormeggo.

Lungo la congiungente da banchina TERRIZZO con i quattro archi di pietra di sostegno alla sovrastante strada comunale ubicata a levante della spiaggia dell Arenella (Portovenere) RLV=322, per una profondità a mare di metri 300 (trecento) a partire dalla banchina TERRIZZO con fascia di mare larga metri 50 (cinquanta), è vietato l ancoraggio a qualsiasi unità navale. È altresì vietato a tutte le unità di sostare ed attraversare la suddetta fascia di mare durante il transito, in tale zona, delle navi in arrivo e partenza dalla banchina TERRIZZO. Per motivi di sicurezza legati al transito delle unità navali da e per l ormeggio alle banchine all interno dei predetti specchi acquei sono vietati la balneazione e qualsiasi attività marinara (compresa la pesca anche subacquea) estranea alla navigazione ed al traffico marittimo. Sull arenile denominato Le Nere sito nel Comune di Portovenere lungo il litorale fra Punta San Pietro e lo Scoglio Ferale sono vietati l acceso il transito e la sosta di persone; nello specchio acqueo antistante il predetto tratto di arenile per una profondità di metri 50 sono altresì vietati la navigazione la sosta di unità navali, nonché la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea. Nel tratto di arenile denominato I NERI nel Comune di Portovenere sono vietati a chiunque l accesso e la sosta a causa di movimenti franosi; nello specchio acqueo, profondo 50 mt., antistante il predetto arenile, è altresì vietata la navigazione, la sosta e la pesca anche subacquea nonché la balneazione; Nel tratto di arenile denominato Le Rosse, sito nel Comune di Portovenere, lungo il litorale tra Punta San Pietro e lo Scoglio Ferale, sono vietati a chiunque l accesso e la sosta; nello specchio acque antistante il predetto tratto di arenile per una profondità di metri 50 sono altresì vietati la navigazione, la sosta di unità navali, nonché la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea. Nel tratto di mare sottostante la località Piè da Punta del Comune di Riomaggiore (SP), sono vietati la sosta, la navigazione ed il traffico marittimo di unità navali di qualunque genere per una distanza di mt. 30 dalla battigia; in detto specchio acqueo è altresì vietata la balneazione mentre sulle zone demaniali retrostanti sono vietati il transito e la sosta di persone e/o di veicoli di qualunque genere. Nella zona demaniale marittima in località Possitara del Comune di Riomaggiore, per un tratto di metri 320 a levante di Cala di Montenegro sono vietati il transito e la sosta di persone; nello specchio acqueo antistante la predetta zona sino ad una distanza di metri 100 da terra sono è altresì vietata qualsiasi attività subacquea e di superficie, nonché la navigazione e la sosta di unità navali. Nel tratto del sentiero Menarola/Cornoglia a causa di un movimento franoso che ha interessato il sottostante arenile denominato Spiaggione di Corniglia nel Comune di Riomaggiore, è vietato a chiunque l accesso, il transito e la sosta sul predetto arenile, per la parte compresa nel Comune di Riomaggiore; nello specchio acqueo antistante il predetto arenile, per una profondità di metri 50, sono altresì vietata la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea; A causa dei dissesti della parete rocciosa sulla quale poggia il ponte ferroviario della stazione di Riomaggiore, è vietato accedere e stare nella sottostante zona demaniale marittima; Nel zona demaniale marittima ubicata in località Fossola nel tratto compreso tra punta Merlino ed il Fosso di Fossola, sono vietati a chiunque, a causa del pericolo di frana, l accesso e la sosta; nello specchio acqueo profondo mt.100, antistante la predetta zona, è altresì vietata la navigazione, la sosta e la pesca anche subacquea nonché la balneazione;

Nelle zone demaniali marittime denominate Cannuei o Rocce Bianche e La Gatta e nella zona demaniale marittima compresa fra la località denominata Cannuei e la località denominata Uccello in Località Mesco del Comune di Levanto sono vietati a chiunque l accesso, il transito e la sosta di persone a causa del pericolo di frana; nello specchio acqueo antistanti le predette zone per una profondità di metri 50 sono altresì vietati la navigazione e la sosta di unità navali, nonché la pesca, anche subacquea e la balneazione. Nella fascia di mare compresa fra i punti: A) lat. 44 07 50 N long.009 38 30 E; B) lat. 44 08 06 N long. 009 37 48 E; C) lat. 44 07 30 N long. 009 37 18 E; D) lat. 44 07 14 N long. 009 37 54 E; al fine di salvaguardare dei reperti archeologici sottomarini che potrebbero trovarsi all interno del relitto di una nave romana, localizzata nei pressi di Punta Mesco, Sono vietati l ancoraggio, la pesca a strascico, l immersione di subacquei ed ogni operazione che comporti la turbativa dei fondali. E' vietato a chiunque l'accesso, il transito e la sosta a levante della spiaggia libera denominata "dietro il molo" in località La Pietra del comune di Levanto. In località Punta Apicchi nel comune di Framura, per un tratto di 300 mt. a levante della Punta stessa e di mt.300 a ponente, a causa dello stato di pericolo dovuto a movimenti franosi, è vietato il transito e la sosta di persone; nello specchio acqueo antistante il predetto tratto di costa sino ad una distanza di mt.300 da terra è altresì vietata qualsiasi attività subacquea e di superficie nonché il transito e la sosta di unità navali; Lo specchio acqueo antistante il tratto di arenile in località Vallesanta del Comune di Bonassola (Sp), nel tratto compreso tra la prima e la seconda galleria della ex sede ferroviaria, per una estensione di metri 50 (cinquanta) dalla battigia, è interessato da una situazione di potenziale pericolo dovuta alla presenza di pietre sulla parete rocciosa sovrastante che minacciano di cadere; nello specchio acqueo antistante il predetto arenile, per una estensione di 50 (cinquanta) metri sono pertanto interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea. Nel Comune di Monterosso a levante dello stabilimento balneare Cigolini Gabriella, in prossimità del Colle dei Cappuccini, esiste pericolo per la balneazione per la presenza di una scogliera, posta in opera dall Ufficio Genio Civile OO.MM. di Genova a difesa della sede stradale, ora sconnessa. Nel tratto di molo del porticciolo di Monterosso al Mare sottostante il promontorio roccioso ove è ubicata la costruzione demaniale Torre Aurora è vietata la sosta, il transito di persone nonché l ormeggio delle unità navali, a seguito di distacco di materiale della parete rocciosa sovrastante; è altresì vietata nello specchio acqueo antistante per una profondità di mt.30 ogni attività di superficie e subacquea. Nella zona demaniale marittima lungo l acclìve scarpata rocciosa soprastante la Via dell Amore del Comune di Monterosso in un tratto di mt.50, sito a circa mt.100 dall inizio lato Riomaggiore verso Manarola a causa dello stato di pericolo per caduta massi è vietato il transito e la sosta di persone; nello specchio acqueo antistante per circa 50 metri di costa per una profondità di mt.50, è altresì vietata qualsiasi attività subacquea e di superficie nonché il transito e la sosta di unità navali.

Nel Compartimento Marittimo della Spezia esistono un area di tutela marina inserita nel Parco Naturale Regionale di Portovenere e un Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Per informazioni sulla disciplina delle attività consentite all interno dell area di tutela marina contattare: - Ufficio Parco Tel. 0187/794823 - Ufficio Relazioni con il Pubbico del Comune di Portovenere Tel. 0187/794800 o consultare il sito internet www.parconaturaleportovenere.it (e-mail atm@parconaturaleportovenere.it). Per informazioni sulla disciplina delle attività consentite all interno dell Area Marina Protetta delle Cinque Terre contattare: - Sede dell Ente Gestore Tel: 0187 76031 Fax: 0187 760061 o consultare il sito internet www.parconazionale5terre.it (e-mail info@parconazionale5terre.it)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA S P E C I E D I N A V I G A Z I O N E (la x indica l obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità) A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE) Senza alcun limite zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo) cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) salvagente anulare con cima x Entro 50 miglia x Entro 12 miglia x Entro 6 miglia Entro 3 miglia Entro 1 miglia Entro 300 metri Nei fiumi, torrenti e corsi d acqua x x x x x x x x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x(1) boetta luminosa x (1) x (1) x (1) x (1) boetta fumogena x (3) x (2) x (2) x (2) x (1) bussola e tabelle di deviazione (a) x x x orologio x x barometro x x binocolo x x carte nautiche della x x zona in cui si effettua la navigazione strumenti da carteggio x x apparecchi di segnalazione sonora x x x x x strumento di x x radioposizionamento (LORAN, GPS) apparato VHF x x x riflettore radar x x E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon) x B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE Pompa o altro attrezzo di esaurimento x x x x x x Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e) x x x x x x Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 Polizia della Navigazione del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all art. 68 C..N.) (b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988. (c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca. (d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile). (e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232\1994 fuochi a mano a luce rossa razzi a paracadute a luce rossa cassetta di pronto soccorso (b) fanali regolamentari (c) x (4) x (3) x (2) x (2) x (2) x (4) x (3) x (2) x (2) x x x x x x x

NUMERI UTILI Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478 A) imbarcazioni da diporto: Potenza totale Numero e capacità estinguente degli estintori installata P (KW) In plancia o posto guida In prossimità dell apparato motore (1) In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti P 18.4 18.4 P 74 74 P 147 147 P 294 294 P 368 P 368 1 da 13 B B) natanti da diporto (1 estintore) Potenza totale installata P (KW) P 18.4 18,4 P 147 P 147 1 da 21 B 2 da 13 B 1 da 21 B e 1 da 13 B 1 da 34 B e 1 da 21 B 2 da 34 B 1 da 13 B Capacità estinguente portatile 13 B 21 B 34 B (1) Per i locali o vani dell apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B. Note Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l estintore è idoneo a spegnere. Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B. Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell ex D.G. Navigazione e Traffico Marittimo Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario. La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell accertamento del buon stato di conservazione e l indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde). Capitaneria di Porto della Spezia www.guardiacostiera.it/laspezia 0187/258101 0187/770510 laspezia@guardiacostiera.it Ufficio Locale Marittimo di Levanto 0187/808150 0187/808150 levanto@guardiacostiera.it Ufficio Locale Marittimo di Portovenere 0187/790768 0187/790768 portovenere@guardiacostiera.it Ufficio Locale Marittimo di Lerici 0187/964545 0187/964545 lerici@guardiacostiera.it Ufficio Locale Marittimo di Foce della Magra 0187/648066 0187/648066 focedelmagra@guardiacostiera.it Capitaneria di Porto Guardia Costiera La Spezia Agosto 2009