Amos Andreoni Nota su recepimento Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale. Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio ha approvato il Decreto Legislativo, non ancora pubblicato in G.U., per il recepimento della Direttiva Europea recante attuazione della Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale. L'attuazione della Direttiva è prevista dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha inserito la direttiva in questione nell'allegato B, recante l'elenco delle direttive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Al contrario di quanto descritto dalle agenzie e dai giornali in questi giorni, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva è stato modificato unilateralmente dal Governo che ha stravolto lo schema di decreto precedente e non ha tenuto conto delle raccomandazioni delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. In precedenza, il Viceministro Michel Martone si era limitato alla semplice audizione delle parti, dichiarando che in mancanza di un accordo tra le stesse, la competenza per una possibile intesa in materia sarebbe stata affidata al tavolo nazionale in corso fra ministero del Lavoro e parti sociali. La prima bozza dello schema di decreto legislativo, inviato a novembre alle parti sociali, era nel pieno rispetto del testo della Direttiva, in quanto limitava gli interventi a piccole modifiche e integrazioni di dettaglio del d.lgs. 276/03, normativa già conforme alla Direttiva.
Il Governo, con le modifiche apportate in seguito al testo del decreto, è entrato in modo del tutto inopportuno in un momento delicato della trattativa con le parti sociali in tema di superamento della precarietà. Il nuovo testo non ancora pubblicato in G.U. Oltre al metodo sbagliato, il merito delle norme introdotte preoccupa grandemente. La nuova lettera c), inserita al comma 1 dell art. 4 del decreto (che modifica l art. 20 del d.lgs. n. 276/03), interviene sulle causali e sui limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione a tempo determinato. In particolare, viene prevista sia l eliminazione dell obbligo di fornire i motivi di ricorso al lavoro interinale sia l applicazione dei limiti contrattuali per tutti i percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi, e per gli svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Regolamento CE del 6 agosto, 2008 n. 800; una platea amplissima di soggetti. Per tutti gli altri soggetti rimasti fuori dall elenco, possono essere previste ulteriori ipotesi di acausalità del contratto di somministrazione a tempo determinato, individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali. Si tratta, dunque, della completa liberalizzazione del contratto di somministrazione a tempo determinato. La parità di trattamento a rischio Tutto questo si raccorda con la pessima norma del decreto legislativo n. 276/03, art. 13 lett. a), che prevede la possibilità di sottopagare i lavoratori svantaggiati in deroga al principio di parità e, quindi, sommando un doppio vantaggio per le agenzie, ora si realizza
sia l eliminazione dei vincoli casuali e dei tetti quantitativi sia la possibilità di usufruire degli sconti. La dichiarazione di abrogazione di tale norma fatta in questi giorni al tavolo del confronto dal Governo, in sé positiva, da sola non ci rassicura. Profili di illegittimità A parte ogni considerazione di iniquità sociale restano forti dubbi di legittimità. In premessa occorre precisare che il decreto legislativo deve essere conforme alla legge delega n. 96/2010; quest ultima facoltizza il Governo a disciplinare la materia nel pieno rispetto della Direttiva comunitaria e restando nell ambito Suo proprio. Ogni deroga ed ogni materia diversa è dunque incostituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. Confrontando il testo della Direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale con il testo del decreto legislativo che di quella Direttiva vorrebbe essere l attuazione compaiono le seguenti difformità. Quanto alla parità di trattamento: - il secondo considerando della Direttiva prevede un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; - il dodicesimo considerando sancisce il divieto di discriminazioni; - il sedicesimo ed il 17 considerando ammettono deroghe al principio di parità di trattamento economico solo per gli interinali a tempo indeterminato ovvero in altri casi <<individuati con accordo concluso dalle parti sociali a livello nazionale>>. All opposto il principio di parità di trattamento economico è derogato per tutti perché limitato alle sole condizioni di base e ciò a prescindere da accordi.
Una seconda deroga riguarda le causali; attualmente devono sussistere specifiche ragioni tecniche, produttive ovvero organizzative, motivate per iscritto, e successivamente comprovate dal datore di lavoro, in caso di contestazione. Così non è più per i lavoratori ammortizzati (tutti, anche quelli in cig-o?) e gli svantaggiati: essi possono essere assunti dall Agenzia e assegnati in missione liberamente, senza alcuna ragione giustificativa. La liberalizzazione danneggia altri lavoratori che potrebbero essere assunti con contratti standard e soprattutto esclude una assunzione diretta o una conversione del rapporto del somministrato con l utilizzatore. Realizza dunque sia una forma di concorrenza sleale tra lavoratori in danno di quel contratto a tempo indeterminato direttamente intercorrente tra lavoratore e utilizzatore pure previsto come forma comune dei rapporti di lavoro dal quindicesimo considerando della Direttiva sia una forma di abuso del lavoro interinale, esplicitamente vietato dall art. 4, ultimo inciso della Direttiva. D altra parte la Direttiva specifica che la medesima non si applichi solo per <<contratti o rapporti di lavoro conclusi nell ambito di un programma specifico di formazione, d inserimento o di riqualificazione professionali, pubblico o sostenuto da enti pubblici>> (art. 1, co. 3): i soggetti ammortizzati e gli svantaggiati, dunque, rientrano nell ambito della Direttiva se non previamente inseriti in quei programmi. La terza deroga lo sfondamento del tetto massimo percentuale previsto dai contratti collettivi ad opera delle due categorie di soggetti è in contrasto con l art. 9 della Direttiva secondo cui <<in nessun caso l attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione>>. Livello
generale ora pregiudicato visto che la formulazione originaria (art. 20, co. 4 dlgs. n. 276/03) faceva rientrare tutti i lavoratori nel computo numerico, salvo diversa disposizione dei CCNL.