REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI



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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA P.zza della vittoria n. 20 83047 L I O N I (AV) telefax: 0827/42992 0827/270308 e-mail: info@consorzioaltairpinia.it REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI Articolo 1 (Oggetto e finalità del Regolamento) Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio CENTRI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI, parzialmente riconducibili alla tipologia denominata Centri Sociali Polifunzionali per Disabili di cui al codice D 2 del nomenclatore Linee guida regionali DGRC n. 1403 del 27/07/07 e all allegato A al Regolamento regionale n. 6/2006 1, per alcune caratteristiche organizzative, di contenuti e strutturali. Essi si connotano come strutture diurne inserite nell ambito dei servizi socio-assistenziali integrati destinate a persone con diverse tipologie di Handicap (fisiche, psichiche, sensoriali), la cui finalità è quella di realizzare attività educative e socio-ricreative. Pertanto, si intende garantire a minori e adulti disabili la possibilità di sperimentare abilità psico-motorie e relazionali, attitudini e interessi, impegnandoli in attività diversificate individuali e di gruppo, affinché essi possano essere il più possibile autonomi e responsabili della propria esistenza e possano compiere scelte future con maggiore consapevolezza e autodeterminazione. A tal proposito i Centri Sociali Polifunzionali dovranno svolgere un servizio educativo e di integrazione sociale, attraverso l elaborazione e lo sviluppo di progetti individualizzati e nel contempo mantenere una funzione di sostegno per le famiglie che incontrano difficoltà nella gestione dei figli disabili. Nello specifico il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione e l'erogazione del servizio, nonché i criteri di accesso ad esso, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, efficacia ed efficienza della gestione e qualità del servizio e dei rapporti con gli utenti. Ispirandosi al principio di sussidiarietà, si promuove e sostiene l'iniziativa di altri enti e di soggetti privati, anche in forma associativa, disponibili ad erogare le prestazioni e i servizi previsti nella programmazione del Piano di Zona A2. Tali attività vanno integrate con la rete dei servizi, anche mediante la sottoscrizione di appositi atti di concertazione. Si persegue attivamente l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, attraverso la programmazione, progettazione e gestione dell area socio-sanitaria, in collaborazione con l Azienda Sanitaria AV/1 di Ariano Irpino. Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9\93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30.03.01, della D.G.R.C. 1079/02 e della L.R. 11/07, sono valorizzate per l'apporto che sono in grado di dare al presente servizio e in generale al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale. Articolo 2 (Principi sull erogazione dei servizi - Direttiva del PCM del 27/10/94) L erogazione del servizio, da chiunque venga effettuata, verrà uniformata ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che di seguito si riassumono. 1. Eguaglianza L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e l'accesso al servizio pubblico devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va, inoltre, garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle 1 Prima dell adozione del presente regolamento i Centri di aggregazione e socializzazione per disabili venivano impropriamente definiti negli atti di programmazione del Consorzio Centri Socio-Educativi per Disabili. 1

prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. 2. Imparzialità Il Consorzio e l ente affidatario del servizio hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore. 3. Continuità L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi, l erogatore del servizio deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile. 4. Partecipazione La partecipazione alla prestazione del servizio pubblico da parte dei suoi destinatari deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell erogatore del servizio. Ciascun soggetto ha il diritto ad accedere alle proprie informazioni in possesso del Consorzio. Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241. 5. Informazione degli Utenti L erogatore assicura agli utenti o loro familiari/tutori ogni informazione relativa alle modalità di esecuzione del servizio erogato, pubblica gli esiti delle verifiche eseguite sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati, nel rispetto degli standards; informa tempestivamente gli utenti circa ogni variazione delle modalità di erogazione del servizio. L erogatore e i suoi dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti (cittadinanza e Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia ) con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. La Carta dei Servizi costituirà lo strumento base per la gestione di questi rapporti. Il servizio di informazione è attivo presso: 1. la sede del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia Piazza della Vittoria n.20, Lioni (AV), tel. 0827/42992; 2. le sedi dei Distretti del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia : - Calitri, c/o Centro Sociale T.Di Pietro SS 399, tel. 0827/38492; - Lioni, P.zza della Vittoria n. 24, tel. 0827/42992; - Sant Angelo dei Lombardi, Via Fischetti, tel. 0827/1931001; 3. gli sportelli dei Servizi Sociali dei Comuni dell Ambito A 2. 6. Rimborso Il Consorzio prevede forme di rimborso agli utenti qualora il servizio non sia espletato come assicurato e crei danni agli stessi. Le forme e modalità dei rimborsi previsti verranno definite nella Carta dei Servizi. 7. Diritti dell utente Gli utenti che si rivolgono agli sportelli dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia e delle sedi territoriali del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia hanno diritto: a) ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili; b) ad una completa informazione su servizi e prestazioni esistenti e sulle modalità per accedervi; c) alla realizzazione del programma di intervento personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento qualora compatibile con le risorse; d) al controllo sulla qualità sia dei servizi erogati direttamente, sia di quelli gestiti dai soggetti accreditati; e) alla riservatezza. L'accesso ai servizi socio-assistenziali è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate. 2

Il personale del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia e quello dell erogatore del servizio sono strettamente tenuti al segreto d'ufficio e professionale, nonché alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni che riguardino la vita privata dei richiedenti i servizi socio-assistenziali. Articolo 3 (Obiettivi Prestazioni) I centri sociali polifunzionali sono strutture diurne in cui si svolgono attività di aggregazione e socializzazione per persone diversamente abili; essi prevedono forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie. Sono articolati in spazi multivalenti, caratterizzati da una pluralità di attività e servizi offerti, volti al sostegno e allo sviluppo dell autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli utenti nella loro gestione. All interno dei Centri Sociali Polifunzionali sono previste attività educative, ricreative, laboratoriali e di integrazione sociale. Non sono previsti, invece, il servizio mensa e la residenzialità. Gli obiettivi del servizio sono i seguenti: - migliorare la qualità della vita del disabile, promuovendo la sua autonomia e il mantenimento delle relazioni con il contesto esterno; - prevenire e/o superare le condizioni di isolamento e di esclusione sociale; - offrire un sostegno alle famiglie, per favorire il superamento di situazioni di disagio che potrebbero ripercuotersi su tutti i membri della stessa; - favorire una maggiore partecipazione sociale e l integrazione dei soggetti disabili; - sensibilizzare la popolazione sulle problematiche della disabilità e sull importanza delle attività educative e riabilitative. Articolo 4 (Diritto alle prestazioni Destinatari del servizio) Sono utenti del servizio le persone diversamente abili, di almeno 16 anni di età, residenti nei Comuni aderenti al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, autonomi o semi-autonomi, cioè che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e sono in grado di autodeterminarsi e di espletare anche parzialmente e con aiuto le attività di base e le attività strumentali della vita quotidiana. Ai fini del presente regolamento si considera "diversamente abile" la persona di qualsiasi età, che per evento patologico, congenito, ereditario acquisito, traumatico, patologico organico o comunque intervenuto, presenta una menomazione delle proprie facoltà fisiche e/o intellettive e/o sensoriali, che lo mettono in difficoltà di relazione, di apprendimento, di inserimento nella società. È persona diversamente abile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona diversamente abile ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Il presente Regolamento si applica anche a tutti i cittadini diversamente abili italiani, a quelli di stati appartenenti all Unione europea, agli stranieri individuati ai sensi dell art. 41 del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e agli apolidi, residenti, domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio del Consorzio. In tale caso, qualora si verifichi la necessità di erogare il servizio che non possa essere soddisfatta dal comune italiano o dallo stato estero di appartenenza, ci si rivarrà su tali soggetti secondo quanto previsto dalla legislazione o da accordi bilaterali. Articolo 5 (Modalità di erogazione del servizio Finanziamento) Titolare del servizio, per tutti i Comuni dell Ambito A 2, è il Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, che ne affida la gestione ad enti terzi in possesso dei requisiti di legge, mediante gara di appalto ad evidenza pubblica o altra modalità di affidamento prevista dalla normativa vigente. 3

Il servizio è finanziato con risorse del FNPS (Fondo Nazionale Politiche Sociali) o di altra provenienza, erogate dalla Regione Campania ai sensi della Legge 328/2000, di leggi di settore o misure POR, con le quote di adesione al Consorzio da parte dei Comunia. Il servizio viene erogato presso strutture di proprietà comunale che i Comuni concedono in comodato d uso per realizzarvi le attività pubbliche previste dai progetti esecutivi L. 328/00. Il Servizio si articola in attività individuali e di gruppo, strutturate in relazione ai bisogni dei singoli destinatari e a un programma settimanale predefinito. Le attività laboratoriali e ricreative sono svolte in gruppi di non più di 10 persone. Per ciascun centro è stilato un programma settimanale, con indicazione del piano orario e dei contenuti degli interventi. Le ore di apertura settimanali di ciascun centro sono almeno pari a 12, da distribuire su almeno 3 giorni settimanali, in orario preferibilmente pomeridiano. Il servizio è garantito durante tutto l arco dell anno solare, escluse le festività e uno o più periodi di chiusura per un massimo 4 settimane nell intero anno solare. Articolo 6 (Requisiti delle strutture) I requisiti dei Centri sono conformi alle prescrizioni del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 18/12/06, Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori (BURC n. 1 del 02/01/07), assumendo, quale parametro di riferimento, il centro sociale polifunzionale per disabili. Nel rispetto delle indicazioni regionali, i requisiti dei Centri sono i seguenti: a) Requisiti strutturali ed ambientali (artt. 7 e 14 del Regolamento regionale n. 6/06): - ubicazione in contesti urbani ed in zone adeguatamente servite dai mezzi del trasporto pubblico e in luoghi che non ostacolano o condizionano la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio; - fornitura di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento; - accesso fino al luogo dell edificio ai normali mezzi di trasporto di persone e cose (autovetture, ambulanze, ecc) e dotati di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati all uso privato degli ospiti; - ubicazione, esclusivamente, in edifici con i requisiti previsti dalla vigente normativa sismica, comprovati da collaudo statico, rilasciato da professionista abilitato; nel caso in cui l edificio è sito in un comune non classificato sismico, lo stesso deve possedere almeno i requisiti previsti per la zona sismica S=6; - dotazione di: congrui spazi destinati alle attività; una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività; spazio amministrativo; linea telefonica abilitata e postazione personal computer completa con collegamento internet a disposizione degli utenti; un locale destinato a servizi igienici comuni ogni dieci utenti, differenziato per uomini e donne, e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano differenziato per uomini e donne; un servizio igienico per il personale. b) Requisiti organizzativi e funzionali (art. 8 del Regolamento regionale n. 6/06): - servizi organizzati in modo da garantire la partecipazione degli ospiti all organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi; - servizi organizzati in modo da assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento. Il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal comune e dall ufficio di piano territorialmente competenti, dalla Regione Campania, dalla procura della repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell autorità stessa; - servizi organizzati in modo da assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti; - servizi organizzati in modo da assicurare una distribuzione degli spazi interni in modo da garantire agli utenti autonomia individuale, fruibilità senza limitazioni e nel rispetto della riservatezza personale e dei criteri di sicurezza; - applicazione per il personale dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi; 4

- presenza nel servizio, secondo i termini e i tempi stabiliti, del personale previsto per ciascuna tipologia; - al fine di garantire i diritti di informazione, controllo e partecipazione degli utenti, l adozione e la distribuzione ed esposizione della carta dei servizi, recante: 1. i criteri e le modalità d accesso al servizio; 2. le modalità di funzionamento del servizio e di apertura della struttura; 3. le regole di comportamento dei fruitori; 4. le prestazioni e i servizi forniti agli utenti; 5. i diritti degli ospiti e le relative forme di tutela e garanzia; 6. il progetto educativo o assistenziale generale, le finalità, gli obiettivi e le scelte metodologiche; 7. l organigramma del personale; 8. i criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi; 9. le tariffe praticate; 10. le coperture assicurative; 11. i rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali; 12. le forme di integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio su cui insiste la struttura stessa e del territorio di provenienza dell utente, che garantiscono la realizzazione dei piani individuali integrati; - predisposizione, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, di un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i piani individuali di intervento. I piani individuali di assistenza ed educativi, allo scopo di garantire le finalità generali dei servizi di cui al presente regolamento, prevedono l integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale, e sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti. I piani individuali garantiscono altresì l integrazione del soggetto con il contesto sociale d origine in cui è attualmente inserito, nonché il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative. I piani individuali di assistenza ed educativi, in particolare, indicano: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell intervento, il piano delle verifiche. c) Capacità ricettiva: - l ammissione dei disabili è condizionata dalla capacità di accoglienza delle strutture e dunque il numero di utenti da poter ospitare in ciascuna di esse è determinato autonomamente per ciascun Comune; - la capacità di accoglienza è stimata sulla base di valutazioni tecniche e organizzative, legate alla specificità di ogni singola struttura, effettuata da un esperto del settore per conto del Consorzio. A dette valutazioni è fatto obbligo attenersi per l ammissione dei disabili, dunque all atto di redigere i verbali di ammissione da parte dell apposita commissione. A tal fine la commissione stessa stila anche un elenco dei richiedenti, in base all ordine di arrivo al protocollo del Consorzio, e ne tiene conto per individuare gli aventi diritto in caso di eccedenza di richieste rispetto alla capacità di accoglienza delle strutture. L elenco funziona per scorrimento; - nel caso in cui i Centri già attivi al momento dell entrata in vigore della presente disposizione dimostrano già un eccedenza di utenti rispetto alla capacità valutata, viene stabilito un adeguamento graduale, tale da non escludere gli utenti già frequentanti, bensì da sospendere temporaneamente le nuove ammissioni fino al raggiungimento della soglia consentita I requisiti strutturali ed ambientali sono relativi alle caratteristiche fisiche dell immobile e dunque il loro rispetto è in capo ai Comuni proprietari degli stessi. I requisiti organizzativi e funzionali sono relativi ai servizi che vengono attivati in dette strutture e dunque il loro rispetto è in capo al Consorzio e all ente affidatario. Articolo 7 (Requisiti e modalità di ammissione al servizio) Ai sensi dell art. 15, comma 5 del regolamento regionale 6/06, l accesso ai centri sociali polifunzionali avviene previo formale consenso dei soggetti interessati, i quali presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. L ammissione, inoltre, avviene su istanza del giudice, nonché d ufficio previa autorizzazione di un familiare o tutore: 1. sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il Consorzio, nell'ambito della propria attività di prevenzione; 2. su segnalazione di altri servizi. 5

La domanda di ammissione è compilata su apposito modello predisposto dal Consorzio, correlata dal Verbale rilasciato dalla competente Commissione Medica per l accertamento delle Invalidità Civili dell ASL di riferimento. L ammissione al servizio è disposta con atto del Direttore/Coordinatore, in seguito a valutazione effettuata dal Servizio Sociale Professionale del Consorzio, il quale: a) raccoglie informazioni e documentazione relativi all utente, utili per le successive fasi di valutazione e pianificazione; b) valuta la situazione globale del soggetto richiedente e particolarmente il suo livello di autonomia e i suoi bisogni assistenziali; c) predispone un piano individuale di assistenza, che viene periodicamente aggiornato, all occorrenza. Il piano individuale di assistenza, ai sensi dell art. 16 del regolamento regionale 6/06, è predisposto considerando i bisogni, le aspettative e le capacità organizzative e di autodeterminazione, oltre che di fattori ambientali, contestuali, personali e familiari della persona. Esso deve indicare: - il grado di autonomia, le capacità organizzative e di attuazione di processi decisionali; - il carico assistenziale che la condizione di autonomia o semiautonomia delineata comporta; esso può oscillare lungo un continuum che va da livelli non intensivi (semplice bisogno di socializzazione, bisogno di assistenza alla persona nelle funzioni quotidiane e assistenza tutelare saltuaria), a livelli più intensivi (bisogno di aiuto alla persona nelle funzioni quotidiane e assistenza tutelare da garantire per tutto l arco della giornata); - gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell intervento, il piano delle verifiche (articolo 5 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n.308); - gli interventi e le prestazioni garantite dal servizio per il mantenimento e la promozione del massimo livello possibile di autonomia sociale e personale; - gli altri interventi e servizi territoriali con cui il servizio si integra nella realizzazione delle finalità e degli obiettivi relativi al singolo ospite. Gli Operatori impiegati nei centri dovranno provvedere alla realizzazione delle azioni previste dal piano. Articolo 8 (Personale) Il personale impiegato nei Centri sociali polifunzionali rispetta i requisiti di cui all art. 9 del regolamento regionale n. 6/06 e al nomenclatore delle Linee guida regionali DGRC n. 1403 del 27/07/07, cod. servizio D 2. Il personale richiesto è il seguente: Figure Professionali sociali (vedasi nomenclatore Linee guida regionali DGRC n. 1403 del 27/07/07, codice D 2); Per ciascun centro frequentato in media da 10/20 utenti devono essere presenti contemporaneamente almeno tre operatori. Occorrerà garantire la flessibilità nell utilizzo del personale, che potrà essere anche momentaneamente impiegato in un altro centro, rispetto a quello in cui lavora abitualmente, in caso di necessità. Il Coordinamento operativo del servizio è garantito da personale fornito dall ente terzo affidatario, mentre la supervisione generale è in capo al Responsabile dell Area Disabili dello Staff del Consorzio. L erogatore del servizio è tenuto ad osservare tutte le linee guida, le direttive organizzative, le circolari, i protocolli, i regolamenti, le istruzioni e comunque tutti gli atti di indirizzo che vengono elaborati dal personale del Consorzio, eventualmente offrendo la piena collaborazione nell offerta di soluzioni tecniche ed economiche di piena soddisfazione degli utenti. Il Consorzio può impiegare nei centri sociali polifunzionali anche i volontari in servizio civile nazionale o coloro che effettuano un periodo di tirocinio formativo o volontario presso l ente. Articolo 8-bis (Trasporto) Il Consorzio garantisce il servizio di trasporto da e per i centri degli utenti frequentanti. 6

A tal fine il Consorzio si avvale della Confraternita di Misericordia Provinciale di Avellino e dell ANPAS Regionale, le quali individuano le associazioni territoriali facenti parte delle loro organizzazioni per l effettiva erogazione del servizio. Le Associazioni sono individuate in base alla diffusione sul territorio degli utenti da trasportare ed accettano di erogare il servizio di trasporto solo agli utenti i cui nominativi sono comunicati dal Consorzio. Il rapporto tra il Consorzio e le associazioni designate è regolato da apposita convenzione, redatta ai sensi dell art. 5 della Legge Regionale n.9\93, dell art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 328\2000, dell art. 3 del d.p.c.m. 31.3.2001, degli artt. 3 e 5, comma 11, della legge regionale n. 21\89 e dell art. 7 della legge n. 266\91. Alla Confraternita di Misericordia Provinciale di Avellino e all ANPAS Regionale sono riconosciute ampie facoltà di controllo sull erogazione del servizio da parte delle associazioni designate. Le associazioni designate garantiscono: automezzi idonei al tipo di disabilità di cui l utente è affetto, idonei alla realizzazione del servizio e coperti dalle garanzie previste per legge (assicurazione del mezzo e dei trasportati, ecc.); la presenza di un autista e di un accompagnatore a bordo. L autista deve essere in possesso della idonea abilitazione alla guida secondo la normativa vigente. La richiesta di accesso al servizio da parte dei diversamente abili avviene al Consorzio. Dunque, sarà quest ultimo, nella persona del Responsabile Area Disabili, a trasmettere i nominativi all Associazione, la quale si impegna ad erogare il servizio solo alle persone i cui nominativi sono comunicati. Articolo 9 (Cessazione e sospensione del servizio) Il servizio cessa in caso di: - rinuncia scritta da parte dell utente, di un familiare o del tutore; - ricovero in istituto; - cessazione dello stato di bisogno. Il servizio può essere sospeso temporaneamente o ridotto nel monte ore sulla base della valutazione di nuove necessità o cambiamenti intervenuti, ovvero su richiesta dell utente, di un familiare o del tutore. Il servizio può essere altresì sospeso in caso di necessità di adeguamento degli immobili agli standard normativi vigenti. Articolo 10 (Monitoraggio e valutazione Controllo) Il Responsabile dell Area Disabili dello Staff del Consorzio relaziona periodicamente sull andamento del servizio, secondo i tempi ritenuti più idonei da parte del Direttore/Coordinatore. L ente terzo affidatario del servizio relaziona, secondo i tempi stabiliti dal capitolato, dal contratto o dal Responsabile dell Area Disabili dello Staff del Consorzio, in merito ai risultati della propria attività. In considerazione dell esigenza di garantire la più ampia adattabilità delle modalità di erogazione del servizio alle esigenze delle famiglie, è fondamentale l attività di monitoraggio costante del servizio, in particolare del grado di risposta ai bisogni rilevati e della qualità degli interventi attivati. A tal fine l ante terzo affidatario trasmette con frequenza e regolarità gli esisti del monitoraggio. Verifiche e controlli, anche a campione, sono effettuati dal Consorzio per tutta la durata dell affidamento, sia presso i luoghi dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento. Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità dei servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni al Consorzio, appositamente incaricati da quest ultimo. In caso di rilevazione di inadempienze, imperfezioni o difformità circa l attuazione del servizio, l ente terzo affidatario ha l obbligo di ripetere il servizio nei termini indicati dal Consorzio. Nel caso in cui ciò non sia possibile il Consorzio ha la facoltà di applicare le penali previste dal capitolato e dal contratto. 7

Articolo 11 (Entrata in vigore) Il presente regolamento, dopo il favorevole esame con atto deliberativo del C.d.A., è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio del Comune di Lioni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Articolo 12 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 8