RISOLUZIONE N. 321/E. Roma, 09 novembre 2007



Похожие документы
Roma, 15 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 200/E

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

Risoluzione n. 375/E

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 248/E

Roma,05 novembre 2009

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

RISOLUZIONE N. 337/E

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 42/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

CORREZIONE DEGLI INTRASTAT

RISOLUZIONE N. 110/E

LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

Studio Corbella dottori commercialisti associati

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

generatore" dell imposta).

Nota di approfondimento

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

CIRCOLARE 36/E

N Le Operazioni con San Marino

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 31/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 90 /E

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

RISOLUZIONE n. 85/E QUESITO

Milano, 30 Marzo 2010

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 296/E

Presupposti imponibilità scambi comunitari

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Novità in tema di fatturazione dall

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

Enti non commerciali acquisti intracomunitari: aspetti Iva

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

RISOLUZIONE N. 454/E

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

29 ottobre 1993, n. 427) in modo distinto a seconda della residenza fiscale del cedente e del cessionario.

RISOLUZIONE N. 323/E

Novità in materia di Rimborsi IVA

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

Circolare n Milano, 30 Giugno Egregi Signori Clienti ELENCHI INTRASTAT

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge

Fatturazione: dal cambiano le regole

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

Roma,28 dicembre 2007

FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ

RISOLUZIONE N. 117/E

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

RISOLUZIONE N. 241/E. Con istanza d interpello presentata dalla società ALFA NV in data 2009 è stato esposto il seguente quesito.

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE n. 267/E. Roma, 27 settembre 2007

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE. Dott.ssa Nadia Gentina

RISOLUZIONE N. 158/E

Responsabilità solidale a carico dell acquirente: previsioni normative

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 160/E

RISOLUZIONE N. 105/E

Di seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti:

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

Транскрипт:

RISOLUZIONE N. 321/E <z Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello 2007 Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. ALFA S.A. Art. 26 D.P.R n. 633/72. Rettifica fatture. Con l istanza d interpello di cui all oggetto, concernente l applicabilità dell art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente QUESITO ALFA è una società di diritto belga, identificata ai fini IVA sia in Spagna che in Italia, avente ad oggetto la produzione e il commercio di petrolio greggio, nafta, benzina, kerosene, oli lubrificanti e altri derivati. Nei periodi di imposta 2005 e 2006, attraverso la propria partita IVA spagnola la suddetta Società belga ha acquistato prodotti (in particolare polistirene) da un fornitore spagnolo per rivenderli a vari clienti italiani nei confronti dei quali ha emesso dalla Spagna fatture non imponibili per cessioni intracomunitarie. Per le suddette cessioni intracomunitarie ALFA (sempre tramite la partita IVA spagnola) ha predisposto e presentato i relativi elenchi Intrastat. I beni sono stati trasportati in Italia per conto di ALFA dal fornitore spagnolo, che risulta mittente dei beni nei relativi CMR e destinatario delle fatture emesse dal vettore per le prestazioni di trasporto dalla Spagna in Italia. La società assume che, in ossequio alla normativa IVA italiana, i propri cessionari soggetti passivi d imposta in Italia abbiano integrato e registrato le

2 fatture relative agli acquisti intracomunitari da essa emesse con partita IVA spagnola, indicandola come fornitore dei beni nei Modelli Intra 2-bis presentati. Tuttavia, in base alla legislazione IVA vigente in Spagna, non essendo stato il trasporto curato né da ALFA né dal suo cliente italiano, non era legittimo considerare le cessioni intracomunitarie come effettuate per il tramite della partita IVA spagnola di ALFA. In altri termini, secondo l Amministrazione finanziaria iberica, le operazioni poste in essere da ALFA avrebbero dovuto essere qualificate come operazioni intracomunitarie triangolari tra il fornitore spagnolo, la ALFA belga e il cessionario italiano, con designazione di quest ultimo quale debitore dell imposta. Più precisamente, la regolarizzazione delle suddette operazioni, poste in essere nel corso dei periodi di imposta 2005 e 2006, verrebbe attuata come segue: - emissione da parte del fornitore spagnolo di note di credito nei confronti di ALFA partita IVA spagnola e contestualmente di fatture per cessioni intracomunitarie nei confronti di ALFA partita IVA belga, relative a beni trasportati dalla Spagna all Italia a cura del primo cedente; - emissione da parte di ALFA partita IVA spagnola di note di credito nei confronti dei cessionari italiani per annullare le cessioni intracomunitarie fatturate in origine e conseguente correzione degli elenchi Intrastat presentati in Spagna; - emissione da parte di ALFA partita IVA belga di fatture per cessioni intracomunitarie nei confronti dei clienti italiani designati come debitori dell imposta e (conseguente) rettifica degli elenchi Intrastat presentati in Belgio. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la Società istante ritiene legittimo sostenere che i cessionari soggetti passivi d imposta in Italia non siano tenuti a considerare ai fini IVA le note di credito emesse dalla ALFA spagnola al fine di regolarizzare, in ottemperanza alle previsioni della

3 legislazione IVA vigente in Spagna, le operazioni erroneamente qualificate come cessioni intracomunitarie negli anni 2005 e 2006, né a integrare e registrare le nuove fatture emesse dalla ALFA belga, ma siano obbligati unicamente a procedere alla rettifica di tutti i modelli Intrastat compilati e presentati indicando la partita IVA belga di ALFA in luogo di quella della propria filiale spagnola. In tale contesto, in cui le rettifiche sono operate esclusivamente in forza della legislazione dello Stato del cedente e i cessionari soggetti passivi in Italia si trovano senza alcun coinvolgimento nella vicenda a ricevere la nota di credito emessa al fine di attuare tali rettifiche, essa ritiene che l obbligo di registrare le note di credito non possa applicarsi. Infatti, benché l articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 633 del 1972 preveda per il cessionario o committente che abbia ricevuto una nota di credito, l obbligo di annotarla nei registri IVA, l Amministrazione finanziaria nella circolare 23 febbraio 1994, n. 13-VII, al paragrafo 10.3 lett. b), con specifico riferimento alle variazioni in diminuzione di acquisti intracomunitari, ha precisato che l operatore nazionale ha facoltà di intervenire con apposite annotazioni in diminuzione direttamente sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti. Allo stesso tempo l istante ritiene che le fatture riemesse da ALFA con partita IVA belga non debbano essere integrate e registrate dai cessionari residenti in Italia, dal momento che le fatture a suo tempo ricevute erano già state integrate e registrate ai fini IVA nonché incluse nelle relative liquidazioni periodiche. Le operazioni da regolarizzare, infatti, non sono oggetto di modifiche sostanziali, né in ordine al profilo soggettivo né in ordine al corrispettivo o ai beni ceduti. Peraltro, l eventuale integrazione e registrazione delle fatture riemesse da ALFA con partita IVA belga farebbe presupporre un nuovo acquisto intracomunitario che, ovviamente, non ha avuto luogo. I cessionari italiani dovranno provvedere, invece, unicamente alla presentazione dei modelli Intra 2-ter al fine di rettificare quelli a suo tempo

4 presentati con indicazione della partita IVA spagnola di ALFA. Inoltre, nessuna sanzione potrebbe essere applicata ai cessionari residenti in Italia all atto della presentazione dei modelli Intra 2-ter in quanto tale presentazione è effettuata non a titolo di ravvedimento ma di mera correzione dovuta a un errore commesso dal cedente comunitario di modelli Intrastat regolarmente presentati. Infine, l istante ritiene che nessun adempimento ai fini IVA debba essere posto in essere da parte di ALFA per il fatto di essere titolare di partita IVA italiana dal momento che tutte le operazioni sia prima della regolarizzazione che dopo sono state effettuate direttamente tra il soggetto comunitario e il cessionario residente in Italia. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE La questione sollevata riguarda, in generale, la possibilità di regolarizzare in Italia gli effetti di acquisti intracomunitari inficiati da un errore del fornitore residente in altro Stato membro, in maniera da far coincidere i dati contabili degli acquirenti italiani con quelli del cedente comunitario.in particolare si tratta delle modalità di regolarizzazione di una originaria cessione intracomunitaria riqualificata dallo stesso cedente come cessione triangolare.l autorità spagnola avrebbe infatti ritenuto come si desume dall istanza - che le cessioni di beni in partenza dalla Spagna e dirette a clienti italiani non siano state promosse dalla società belga attraverso il proprio numero di identificazione in Spagna ma direttamente dalla società belga con utilizzo della propria posizione fiscale in Belgio, che avrebbe così realizzato una triangolazione comunitaria analoga a quella indicata nel punto 16.2 terzo caso della richiamata circolare ministeriale n. 13 del 1994. Il cambiamento del numero identificativo del cedente, pur non alterando gli elementi sostanziali delle operazioni originarie presi a riferimento dai cessionari italiani (natura, qualità, quantità, valore dei beni e ammontare dell imposta), verrebbe tuttavia a mutare la natura dell operazione.

5 Di conseguenza, parallelamente alle rettifiche operate dalla ALFA spagnola e dalla ALFA belga istante, i cessionari italiani appositamente designati quali responsabili del pagamento dell imposta in Italia dovrebbero, previo annullamento delle originarie operazioni di acquisto, integrare e registrare la (nuova) fattura emessa dalla ALFA belga, rettificando contemporaneamente gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari a suo tempo redatti attraverso l indicazione nelle colonne 5 e 6 del codice ISO e del numero identificativo del fornitore belga. Tanto premesso, devesi preliminarmente considerare che la disciplina IVA sugli scambi intracomunitari introdotta dal D.L. 30 agosto 1993 n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 non prevede regole specifiche in materia, disponendo all art. 56 un generale rinvio alle norme del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per quanto da esso non espressamente disposto. Tuttavia la procedura di regolarizzazione prevista dall art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, richiamata in particolare nel punto 10.3 della circolare ministeriale n. 13 del 1994, secondo cui il cessionario o committente che abbia già registrato l operazione tra gli acquisti ai sensi del precedente art. 25 deve registrare la variazione sul registro delle fatture emesse, salvo il suo diritto alla restituzione dell importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa, non può applicarsi nella fattispecie in esame. Nel caso di specie, invero, non viene meno la cessione intracomunitaria nei confronti del soggetto nazionale, né tanto meno muta il cedente, in quanto in ogni caso anche se effettuata tramite identificazione IVA in Spagna il ruolo del cedente (da un punto di vista civilistico) è sempre assunto dalla ALFA belga. Ciò stante, allo scopo di evitare complesse modifiche meramente formali delle operazioni per le quali è già stata assolta l imposta e sono state operate le registrazioni negli anni precedenti, il soggetto nazionale potrà limitarsi ad annotare a margine sui registri contabili la modifica della posizione IVA del soggetto cedente, conservando le nuove fatture di variazione in allegato a quelle precedentemente ricevute.

6 Si renderà, però, necessario procedere alla rettifica degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari presentando un modello Intra-2 ter diretto a modificare le indicazioni a suo tempo fornite in relazione agli stessi acquisti, secondo le specifiche contenute nella Sezione 2 del D.M. 27 ottobre 2000. Non si ritiene, comunque, che la predetta regolarizzazione comporti l applicazione di sanzioni nei confronti degli acquirenti italiani, che all epoca si sono comportati correttamente, in considerazione anche del fatto che la descritta procedura di correzione viene effettuata a seguito di un iniziativa di un autorità fiscale estera per esigenze di coordinamento normativo e di controllo negli scambi intracomunitari. Peraltro, in tema di tutela dell affidamento e della buona fede del contribuente l art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 ha stabilito la non irrogazione di sanzioni anche nel caso in cui le violazioni siano meramente formali, senza alcun debito d imposta e non pregiudizievoli dell attività di controllo dell amministrazione finanziaria, come nel caso esaminato. Tra le violazioni prive di rilevanza o non imputabili al contribuente vanno incluse anche quelle di natura statistica, atteso il legame esistente tra le infrazioni di rilevanza statistica e quelle di natura fiscale, come precisato dalla circolare n. 317/1995 in materia di regolarizzazione di adempimenti pregressi relativi ai modelli Intrastat, ai sensi dell art. 35 del D.L. n. 41 del 1995.