NOTA INFORMATIVA!!! ATTENZIONE!!!



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Transcript:

NOTA INFORMATIVA!!! ATTENZIONE!!! Con decreto legge del 17.05.2013 il versamento della prima rata IMU E' SOSPESO per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9). Nel caso in cui la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare non effettuata entro il 31 agosto 2013, il versamento della prima rata per l'abitazione principale e relative pertinenze è fissato al 16 Settembre 2013. Il Decreto Salva Italia (art. 13 D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con Legge n. 214 del 23.12.2011) ha anticipato in via sperimentale l introduzione dell IMU a decorrere dall anno 2012. L IMU va a sostituire l'imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Chi è tenuto al pagamento dell IMU? L imposta è dovuta dal possessore (inteso come proprietario, usufruttuario, usuario, titolare del diritto di abitazione, enfiteusi e superficie) di fabbricati (compresa l abitazione principale e le relative pertinenze), di aree fabbricabili e terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, e di immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività di impresa. Si precisa che i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel Comune di BRIENNO, in quanto ricadenti in area montana, sono esentati dal versamento dell Imposta. L imposta va versata al Comune sul quale l immobile insiste interamente o prevalentemente. Come si calcola l IMU sui fabbricati? Per calcolare il valore imponibile dei fabbricati, è necessario prendere la rendita risultante in catasto e vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione e rivalutare la stessa del 5%. Sulla rendita rivalutata va poi applicato il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell immobile, come risulta dalla seguente tabella: Categoria Catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 C/2, C/6, C/7 Gruppo catastale B C/3, C/4, C/5 A/10 D/5 Gruppo catastale D (tranne D/5) Moltiplicatore 160 140 80 60 n.b. dal 2013 il moltiplicatore è elevato a 65 C/1 55

Al valore ottenuto da tale moltiplicazione, si applica l aliquota prevista per la tipologia di immobile nell anno in oggetto. Per il 2013 le aliquote sono stabilite nella seguente misura: Aliquota Aliquota ordinaria 9 per mille Fabbricati di proprietà di artigiani regolarmente 6 per mille iscritti all albo, destinati ai soli usi dell attività produttiva specifica Abitazione principale e pertinenze 4 per mille Il contribuente deve poi tenere conto della propria quota di possesso ed eventualmente del periodo dell anno per il quale tale condizione si è verificata (le frazioni di mese vengono calcolate in base al criterio della prevalenza, quindi il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni): ATTENZIONE: il comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012 ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà di quanto dovuto per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze. L'intera imposta andrà quindi versata interamente al Comune di competenza. E' invece riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Per abitazione principale ai fini IMU si intende il fabbricato iscritto in catasto come UNICA unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le pertinenze sono invece le unità immobiliari che possono essere iscritte in catasto unitamente o separatamente dall abitazione principale. Le pertinenze ammesse a godere dei benefici previsti per l abitazione principale devono essere delle seguenti tipologie: C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall abitazione principale e con rendita autonoma; C/6 Box o posti auto pertinenziali; C/7 Tettoie chiuse o aperte La legge stabilisce che si possano considerare pertinenze tali unità nel numero massimo di una per ciascuna tipologia.

Per il versamento dell'imu su abitazione principale e pertinenze si applica l'aliquota del 4 per mille e dal totale dovuto va sottratta la detrazione spettante per l abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare. Tale detrazione è fissata in 200,00 annui e va rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se più soggetti passivi utilizzano la medesima abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione della detrazione di 50,00 per ciascun figlio che risieda e dimori abitualmente nell abitazione principale fino al compimento del ventiseiesimo anno d età (anche tale detrazione aggiuntiva spetta per il periodo dell anno nel quale ricorre tale condizione e viene ripartita proporzionalmente tra i genitori comproprietari residenti nell abitazione). La maggiorazione per i figli non può comunque superare l importo massimo di 400,00. L aliquota prevista per l abitazione principale e la relativa detrazione si applica anche all abitazione ed alle pertinenze possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale. ATTENZIONE: a differenza di quanto avveniva per l ICI, NON sono più assimilate all abitazione principale, l abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che abbia in essa la residenza e l abitazione data in uso gratuito a parente in esso residente. Per tali fattispecie di immobili viene calcolata l aliquota ordinaria; in sede di versamento si tenga presente che l imposta dovuta a titolo di abitazione principale e relative pertinenza deve essere versata interamente al Comune di residenza. Come si calcola l IMU sulle aree fabbricabili? Il valore imponibile di un area fabbricabile è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. In ogni caso, non viene accertato il maggior valore nel caso in cui l imposta venga versata sulla base dei valori stabiliti dal Comune per zone omogenee Come per i fabbricati, l imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo dell anno nel quale si è avuto il possesso dell area. Anche per le aree fabbricabili, come per gli immobili diversi dall abitazione principale, a partire dal 2013 l'intera imposta deve essere versata al Comune. Fabbricati inagibili o inabitabili L'IMU sui fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati viene calcolata riducendo la base imponibile del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al DpR n. 445/2000. Quando si versa l IMU? Il pagamento dell imposta deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, mentre si arrotonda per eccesso se la frazione è superiore o uguale a 50 centesimi.

Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento qualora l imposta dovuta per l intera annualità sia inferiore a 2,07 (come previsto dall art. 13 del Regolamento Comunale approvato con Del. Consiglio Comunale n. 50 del 03.10.2012). L IMU deve essere versata in due rate: la prima rata in acconto entro il 16 giugno dell anno (per il 2013 la scadenza è prevista per il 17 giugno) la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre dell anno (per il 2013 il termine per il versamento a saldo è fissato al 16 dicembre) Come si versa l'imu? L imposta deve essere versata per la rata di acconto esclusivamente a mezzo F24, recandosi presso una qualsiasi banca o presso qualsiasi ufficio postale. Il modello può essere reperito direttamente in banca o posta, oppure può essere scaricato dal sito dell'agenzia delle Entrate. Dal 18.04.2012 è stato messo a disposizione un nuovo modello di F24, nel quale è stata introdotta l apposita sezione IMU e altri tributi locali. E possibile comunque utilizzare i modelli attualmente in circolazione fino al 31.05.2013, inserendo i dati del pagamento nella sezione ICI ed altri tributi locali). E necessario compilare un rigo per ciascuna tipologia di versamento che si deve effettuare indicando i seguenti dati: codice ente/codice comune (indicare il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili - per BRIENNO il codice da indicare è B172); nel caso in cui il versamento sia riferito all'abitazione PRINCIPALE E PERTINENZE bisogna compilare il campo rateazione/mese rif. come segue: Rata in scadenza il 17 Giugno 2013 Rata in scadenza il 16 Dicembre 2013 Barrare la casella Acc. e indicare il codice 0101 nel campo rateazione/mese rif. Barrare la casella Saldo e indicare il codice 0101 nel campo rateazione/mese rif. i codici tributo da utilizzare sono i seguenti: Codice Tipologia di imposta versata 3912 IMU su abitazione principale e pertinenze - quota COMUNE 3916 IMU su aree fabbricabili - quota COMUNE 3918 IMU su altri fabbricati - quota COMUNE 3919 IMU su altri fabbricati - quota STATO (per fabbricati cat. D) ATTENZIONE A partire dal 01 Giugno 2012, in alternativa al normale modello F24, l IMU può essere versata utilizzando il Modello F24 semplificato. Il modello e le relative istruzioni possono essere scaricate dal sito dell'agenzia delle Entrate, nell'apposita sezione In tale modello è necessario indicare i dati del contribuente (come per il modello F24 ordinario), e compilare ogni riga della sezione MOTIVO DEL PAGAMENTO indicando nella colonna SEZIONE il codice EL e compilando le successive colonne come già indicato in precedenza per l F24 ordinario. In alternativa all'f24, è possibile effettuare il versamento con bollettino postale utilizzando i modelli a disposizione gratuitamente presso gli Uffici Postali sul numero di conto corrente 1008857615 (uguale per tutta Italia). Il versamento deve essere intestato a "Pagamento IMU". Versamento in ritardo - il ravvedimento operoso

Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta successivamente alle scadenze sopra indicate, è obbligatorio effettuare il ravvedimento operoso. Con il ravvedimento, all'imposta dovuta, vanno aggiunti gli interessi maturati e le sanzioni previste in base ai giorni di ritardo. Gli interessi si applicano per ogni giorno di ritardo al tasso annuale del 2,50%. Le sanzioni da applicare sono le seguenti: - versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza - sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; - versamento dal 15 al 30 giorno successivo alla scadenza - sanzione del 3%; - versamento oltre il 30 giorno successivo alla scadenza - sanzione del 3,75%. Il totale da versare (imposta dovuta, sanzioni ed interessi) deve sempre essere arrotondato all'euro. Si invitano i contribuenti che devono effettuare il ravvedimento operoso a contattare l'ufficio Tributi. Dichiarazione ai fini IMU Nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate e qualora si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune, è necessario presentare la dichiarazione IMU, redatta su apposito modello approvato dal Ministero dell'economia e delle Finanze Si precisa che non è necessario presentare una nuova dichiarazione se la situazione del contribuente non è variata rispetto a quella già esistente ai fini ICI. La dichiarazione va presentata ad esempio, nei seguenti casi (per un'elencazione completa delle casistiche si rinvia alle istruzioni allegate al modello di dichiarazione): - Immobili che godono di una riduzione dell'imposta (ad es. fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico); - Casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (per esempio nei casi di locazione finanziaria dell'immobile; terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa; area divenuta edificabile in seguito a demolizione di un fabbricato; immobili esenti dall'imposta ai sensi della lett. c) e lett. i), comma 1, art. 7 D.lgs. 504/1992; immobile che ha perso/acquisito durante l'anno il diritto all'esenzione; fabbricato di categoria catastale D non iscritto in catasto, oppure iscritto senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese; riunione di usufrutto non dichiarata in catasto). La dichiarazione non deve essere presentata per l'indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali si usufruisce della maggiorazione della detrazione di 50 euro. Ai fini IMU, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. Inoltre, in base al comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione per l'applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992.

Per qualsiai informazione, per supporto nei calcoli o nella compilazione del modello di versamento, l Ufficio Tributi è disponibile nei seguenti orari: da Lunedì-mercoledì- Venerdì: 09,00 10,30, Martedì-giovedì: 11.00-13.00 oppure su appuntamento Telefono: 031/814016 (int. 1) Fax: 031/814321 E-mail: info@comune.brienno.co.it