STATUTO ASSOCIAZIONE A.S.D. M2W SPORT



Documenti analoghi
STATUTO. POLISPORTIVA MCL ANTELLA, Associazione Sportiva Dilettantistica. Bagno a Ripoli (FI), località Antella, via Ubaldino Peruzzi n.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE AZIONE SCUOLA Finalità e strutture Art E' costituita l'associazione Culturale AZIONE SCUOLA ; è una libera

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY ART E costituita l Associazione sportiva dilettantistica denominata JOLLY.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

Associazione Sportiva Milano 2 c/o Portineria Centrale, Via F.lli Cervi Segrate (MI) STATUTO:

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Jean-Baptiste De La Salle - ONLUS

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE A.Ma.Me.mi Associazione Malattie Metaboliche Memi ONLUS

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO dell Ente Nazionale per il Tempo Libero (E.N.Te.L. -M.C.L.)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I. Denominazione sede ART. 1

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO. della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Allegato A STATUTO SOCIALE

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. Associazione Il Larice Club

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ROMA SPORT AND FUN A.S.D."

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I TITOLO II

STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTI. ARTICOLO 1 - E costituita l associazione di promozione sociale di

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Kayak Club Gallipoli STATUTO TITOLO I. Costituzione e scopo dell Associazione

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

TITOLO I - Denominazione sede. ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RGP PRECOTTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO NABOR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA DI CASORE DEL MONTE- MARLIANA - PT

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOGA JAY MA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Statuto dell Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro cinaforum

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED

Statuto dell Associazione sportiva Motoclub S.S. 309 Chioggia-Associazione dilettantistica

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO Art.1 E costituita l Associazione PALLAVOLO ANGELO COSTA RAVENNA - Associazione sportiva dilettantistica. L Associazione, in quanto non

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE A.S.D. M2W SPORT Finalità e costituzione Articolo 1). E costituita l Associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: M2W SPORT Associazione Sportiva Dilettantistica - d ora in poi per brevità Associazione - con sede in Borgomanero alla Via Quagliotti, 5 28021 Borgomanero Articolo 2). L Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa trova il proprio fondamento nella volontà dei soci di vivere lo sport come strumento di aggregazione e benessere fisico. L Associazione è fondata su principi democratici. L Associazione è apolitica e aconfessionale, e rifiuta ogni forma di discriminazione, incluse ovviamente quelle basate sul sesso, sulla religione, sulla razza e sulle condizioni socio-economiche. Articolo 3). Finalità principale dell Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni sesso, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non. L Associazione intende perseguire i seguenti scopi ed obiettivi:. Promuovere lo sport, con particolare riferimento al Minibasket, Basket, Pallavolo, Calcio, Calcetto, Ginnastica Artistica, Equitazione, Atletica Leggera e l attività ludico, motoria, ricreativa e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado e/o nelle strutture adeguate. Perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione d'attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dell'informatica, dello spettacolo, del turismo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni d'attività per le diverse discipline praticate. Organizzare e/o gestire camps, grest, clinic, conferenze, riunioni, escursioni, gite, espansione didattiche nei campi dello sport, della ricreazione e dell attività ludica motoria in modo autonomo e/o in gestione con Enti Locali, Regionali, Statali e Internazionali sia pubblici sia privati, nonché nelle scuole di ogni ordine e grado e parrocchie Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali. Partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, culturale, ricreativa, editoriale. Gestire e promuovere il coordinamento delle attività motorie, ludiche, ricreative e sportive, con gli Enti Locali, Regionali, Statali, Internazionali sia pubblici sia privati, nonché nelle scuole di ogni ordine e grado e parrocchie. Gestire litorali marini, montani e lacustri nel rispetto dell'ambiente, attraverso convenzioni con Enti nazionali ed esteri, pubblici, privati, parapubblici, locali, morali al fine di diffondere la pratica dell attività ludica, motoria, sportiva e ricreativa. Curare la progettazione, l'allestimento e l'organizzazione di iniziative sia pubbliche sia private, nei campi sportivi, motori, ricreativi e ludici. Organizzare feste, giornate ludiche-sportive al fine di diffondere l attività motoria, sportiva e ricreativa sia in modo autonomo sia in collaborazione o per conto degli Enti Locali, Regionali, Statali, Internazionali sia pubblici sia privati, nonché delle scuole di ogni ordine e grado e parrocchie. Organizzare manifestazioni, quali feste campestri e simili, al fine di raccogliere fondi per poter finanziare l attività di diffusione della pratica motoria, ludica, sportiva e ricreativa nelle scuole di ogni ordine e grado.

Organizzare e/o gestire forme di aggregazione quali soggiorni marini, montani, lacustri, gite che abbiano lo scopo di diffondere ed incentivare l attività motoria, ludica, ricreative e sportiva. Promuovere la diffusione della pratica motoria, ludica, ricreativa e sportiva in tutte le sue forme, discipline e livelli, quale diritto di tutti i cittadini, affinché lo sport si affermi anche nel nostro Paese come servizio sociale L Associazione si propone, inoltre, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate al miglioramento del benessere psico-fisico e della qualità di vita dei propri associati, impegnandosi affinché, nell area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l assistenza dell attività sportiva. L Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti sia Federazioni Sportive Nazionali sia degli Enti di Promozione Sportiva L Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, tornei, giochi, nonché l attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli associati, e quant altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L Associazione potrà inoltre svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

I soci Articolo 4). Possono essere soci dell Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Articolo 5). L ammissione all Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell aspirante socio Articolo 6). Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa purché abbiano pagato la quota associativa annua. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, Articolo 7). Gli associati hanno l obbligo di osservare il presente Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. Articolo 8). La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all immagine della Associazione. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. L esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che avverrà tramite raccomandata, la quale deve contenere la motivazione per la quale l esclusione sia deliberata Articolo 9). La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all Associazione. Articolo 10). Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell ambito associativo.

L Assemblea dei soci Articolo 11). Gli Organi dell Associazione sono: l Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente Articolo 12). L Assemblea dei soci è l organo sovrano dell Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l anno entro 120 giorni dalla chiusura dell anno finanziario per l approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. Articolo 13). La convocazione dell Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r o di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell avviso o sms con invio di notifica di lettura in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L avviso di convocazione deve contenere la data, l ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l ordine del giorno. Articolo 14). Possono intervenire all Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto. Articolo 15). L Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno un ora. Articolo 16). L Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo entro 120 giorni e preventivo entro il 30 Novembre, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 4 (quattro) anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 (tre) e più di 7 (sette), elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Articolo 17). L Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell Associazione e la nomina dei liquidatori l Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno un ora. Articolo 18). Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie. Il Consiglio Direttivo Articolo 19). Il Consiglio Direttivo è l Organo esecutivo e gestionale dell Associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall Assemblea ogni 5 (cinque) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente dell Associazione potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Presidente dell Associazione ha la rappresentanza legale dell Associazione. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Articolo 20). Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell Associazione; b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell Associazione; c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l Associazione; d) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro 120 giorni dalla fine dell anno solare di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell attività svolta nel corso dell esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell anno successivo; e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; f) la fissazione delle quote sociali; g) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; h) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell Assemblea; i) la delibera sull ammissione di nuovi soci; j) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Articolo 21). Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Articolo 22). Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell Associazione. Egli viene eletto dall Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete di: presiedere l Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvedere alla loro convocazione; vigilare sull esecuzione delle delibere dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest ultimo alla prima riunione utile. Articolo 23). Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Articolo 24). Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento. Articolo 25). Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Articolo 26). Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente.

Articolo 27). Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l Assemblea straordinaria entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) curando l ordinaria amministrazione. Il patrimonio e l esercizio finanziario Articolo 28). Il patrimonio dell Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell Associazione o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. Articolo 29). Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. Articolo 30). L anno associativo/sportivo va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno mentre l anno fiscale va dal 1 gennaio al 31 dicembre Lo scioglimento Articolo 31). Lo scioglimento dell Associazione è deliberato - su proposta del Consiglio Direttivo - dall assemblea straordinaria, la quale nominerà anche i liquidatori. L eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni. Norme finali Articolo 32). Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.