COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA



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COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA PROVINCIA DI L AQUILA REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL ACQUA SOMMARIO Art. DESCRIZIONI 1 ALLACCIAMENTI 2 PREVENTIVAZIONE 3 PROPRIETA DELL OPERA 4 CORRISPETTIVO DI ALLACCIO 5 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 6 NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI 7 QUALITA DELL ACQUA 8 MODALITA DI FORNITURA 9 RILEVAZIONE DEI CONSUMI 10 AUTODENUNCIA DEI QUANTITATIVI PRELEVATI DA POZZO PRIVATO 11 CONDIZIONI TARIFFARIE 12 FATTURAZIONE 13 PAGAMENTI E PENALITA 14 DURATA DEL CONTRATTO 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

PREMESSE Il presente regolamento disciplina le condizioni di allacciamento alle reti di distribuzione e stabilisce le condizioni per poter usufruire del servizio di fornitura dell acqua. Il Comune di Civitella Alfedena di seguito detto più brevemente Comune fornisce il servizio idrico (acqua potabile, fognatura e depurazione) per gli usi civili domestici e non domestici e per tutti gli altri usi nei limiti dell estensione e delle potenzialità dei propri impianti a chiunque ne faccia richiesta. La fornitura avviene in seguito alla stipula del contratto di somministrazione nel quale vengono dichiarate dall utente le condizioni di utilizzo del servizio, mentre per quanto riguarda la precisazione degli obblighi e dei diritti delle parti viene fatto esplicito richiamo al presente documento. L utente si impegna a consentire al Comune di allacciare altri eventuali utenti sulle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o privato purchè non venga compromessa la regolarità della sua fornitura. L utente riconosce la facoltà del personale del Comune o di altro personale da esso incaricato, ed in tal caso munito di tesserino di riconoscimento, ad accedere alle proprietà private per effettuare le normali operazioni di servizio quali, lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura. Art.1 ALLACCIAMENTI. La richiesta di allacciamento presuppone che l impianto interno del richiedente sia confome alle norme tecniche vigenti e il Comune si riserva la facoltà di rifiutare l allacciamento a quelle istallazioni che non corrispondessero a tali norme. L allacciamento è costituito dall insieme dei materiali e delle opere necessari a rendere disponibile al richiedente un servizio. Fanno parte dell allacciamento le tubature, i giunti, i raccordi e le apparecchiature che vanno dalla rete primaria fino al punto di consegna compreso. Per punto di consegna si intende di norma il punto presa per il contatore d utenza. Art.2 PREVENTIVAZIONI. La richieste vengono fatte, anche telefonicamente, al Comune. Il preventivo è gratuito ed ha validità di due mesi trascorsi i quali deve essere convalidato o modificato dal Comune. Il preventivo di spesa per i lavori di allacciamento, nonché di eventuali lavori di estendimento o potenziamento della rete è comprensivo di materiali, apparecchiature, manodopera, spese generali e deve essere accettato formalmente dal richiedente o dal suo legale rappresentante. Art.3 PROPRIETA DELL OPERA. Le reti di distribuzione e le derivazioni di presa, fino al punto di consegna compreso, realizzata e posate sulle aree pubbliche o private, sono eseguite a cura del Comune, che ne rimane proprietario anche se sono state realizzate con parziale o totale contributo da parte del richiedente o di terzi. Il Comune, quale proprietario delle opere realizzate, si assume anche gli oneri di manutenzione e le responsabilità per danni a cose o persone eventualmente ad esso imputabili, ma si riserva il diritto del risarcimento dei danni nel caso di guasti provocati da terzi. Il tratto di acquedotto intercorrente il punto di consegna ed il contatore è di proprietà dell utente, che ne risponde della relativa manutenzione. Il contatore, anche se posto all interno della proprietà privata, è di proprietà del Comune che ne curerà la manutenzione. Art.4 CORRISPETTIVO DI ALLACCIO. Con l accettazione del preventivo di allacciamento, il richiedente si impegna al pagamento di un corrispettivo ragguagliato ai prezzi pro-tempore in vigore e comprensivo di materiali, manodopera, apparecchiature e spese generali.

Art.5 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE. Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Comune, deve provvedere a proprie spese alla realizzazione delle opere murarie, degli scavi, rinterri e ripristini necessari per la realizzazione dell allacciamento ed insistenti nella proprietà privata. Il richiedente dovrà provvedere ad ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dei proprietari degli immobili interessati dal tracciato previsto dall allacciamento, esonerando quindi il Comune da ogni responsabilità in merito. Il richiedente si impegna a consentire al Comune di allacciare altri eventuali richiedenti sulle derivazioni di presa posate in suolo pubblico o privato, purchè non venga compromessa la regolarità della fornitura. Art.6 NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI. L impianto interno a valle del punto di consegna del servizio è di competenza del richiedente, che ne cura la posa, gli ampliamenti, le manutenzioni nonché i successivi lavori ed interventi affidandone la realizzazione ad installatori di sua fiducia, i quali nell esecuzione dei lavori dovranno attenersi alle norme di legge ed alla normativa tecnica specifica del settore. Art.6.1 Pagamenti. Il richiedente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati e preventivamente pattuiti prima dell inizio dei lavori di allacciamento. Il pagamento potrà essere effettuato presso gli istituti di credito autorizzati o presso gli uffici postali. Alla presentazione della ricevuta di pagamento verrà emessa regolare fattura. Art.7 QUALITA DELL ACQUA. La qualità dell acqua potabile fornita è conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 236/88 e successive modifiche ed integrazioni. Art.7.1 Usi consentiti. L acqua potabile sarà usata direttamente dall utente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura. Ogni modifica negli utilizzi dell acqua potabile oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata, al Comune, che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione od a stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui la comunicazione di variazione d uso non sia stata effettuata, il Comune si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata. Art.8 MODALITA DI FORNITURA. Art.8.1 Ricezione dell acqua potabile. Il punto di consegna della fornitura e il contatore di utenza, il cui tipo e calibro verranno definiti da Comune in relazione alla tipologia della stessa. La collocazione rimane di proprietà del Comune che ne assume l obbligo ed onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità. L utente quale consegnatario dell apparecchiatura di misura ha la responsabilità della conservazione dello stesso e quindi di eventuali alterazioni manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali. Art.8.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici. Il Comune potrà sospendere o limitare la somministrazione dell acqua potabile non solo per cause di forza maggiore (fra queste compresi gli eventi naturali), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete degli acquedotti: tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno preannunciati dal Comune all utente con congruo preavviso. Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura. Art.8.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza. E prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l impianto interno dell utente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione in rete dell acqua potabile. Art.8.3 Disdetta della fornitura. La disdetta effettuata su richiesta dell utente, sarà a titolo gratuito.

Art.9 RILEVAZIONE DEI CONSUMI. Art.9.1 Unità di misura. L unità di misura è il metro cubo. Art.9.2 Determinazione dei consumi. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore di utenza rilevata dal personale Comunale, con periodicità annuale, oppure comunicata dall utente. L utente si dichiara disponibile a comunicare al Comune la lettura del proprio contatore quando con l invio della cartolina di auto-lettura da compilare lo inviterà a farlo: in caso di mancato ricevimento della cartolina si procederà a determinare induttivamente il consumo sulla base delle medie registrate dall utenza o, in mancanza, da utenze analoghe. In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il Comune sostituirà lo strumento ed il consumo verrà determinato in modo induttivo relativamente al periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell ultima lettura conguagliata, nonché tra quest ultima e quella precedente. La numerosità delle letture e/o auto-letture previste varia a seconda del sistema di fatturazione prescelto e dell uso dichiarato. Nel caso di variazioni del prezzo del servizio dovute a motivi tariffari o fiscali il Comune normalmente non effettua la contestuale rilevazione dei consumi. Art.9.3 Verifica del contatore. Se l utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, può chiedere la verifica al Comune. Se la verifica ha esito positivo, ovvero il contatore ecceda le tolleranze previste dalla legislazione vigente, il Comune si accollerà le spese di verifica, sostituirà il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati precedentemente. Nel caso in cui la prova invece sia negativa le spese di verifica verranno addebitate all utente che ne ha fatto richiesta. La tolleranza prevista dalle normative tecniche vigenti è la seguente: +/- 4%. Art.9.4 Utenze a forfat. Per le bocche antincendio e per utenze domestiche particolari sono ammesse forniture a forfat e quindi non misurate da contatore. Art.10 AUTODENUNCIA DEI QUANTITATIVI PRELEVATI DA POZZO PRIVATO. Al fine di determinare correttamente i corrispettivi da addebitare per il servizio di fognatura e depurazione, l utente si approvvigiona non solo dalla rete acquedottistica gestita dal Comune ma anche da pozzi privati o sorgenti, è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto i quantitativi prelevati dalle fonti diverse dal pubblico acquedotto. Nel caso in cui il pozzo sia sprovvisto di contatore, la dichiarazione potrà essere concordata con il Comune sulla base di una tabella di consumi medi specifici per il tipo di utilizzo. L utente è tenuto a comunicare al Comune quelle variazioni di utilizzo che abbiano determinato, successivamente alla stipula del contratto, aumenti o diminuzioni nei quantitativi di acqua prelevati dalle fonti diverse dal pubblico acquedotto. In assenza di tali comunicazioni il Comune addebiterà i corrispettivi del servizio di fognatura e depurazione basandosi sulla dichiarazione resa al momento della stipula del contratto. Art.11 CONDIZIONI TARIFFARIE. Art.11.1 Prezzo di vendita. Il prezzo di vendita finale del servizio idrico è composto da corrispettivi relativi alla fornitura di acqua potabile e quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione. Art.11.2 Corrispettivi per il servizio di fornitura acqua potabile. I componenti del prezzo del servizio di fornitura acqua potabile sono: nolo contatore, minimo sottoscritto, tariffa ed imposta sul valore aggiunto. Il nolo del contatore e le tariffe di vendita costituiscono il corrispettivo delle prestazioni dell azienda, esse vengono preposte dall organo individuato dalla legge sulla base della normativa emanata dagli organismi competenti, il e/o la sorveglianza dei prezzi e da esso approvati. L aliquota del nolo contatore, espressamente previsto dai provvedimenti CIP n.45 e n.46 del 04 ottobre 1974, è diversa in funzione del calibro del contatore d utenza installato: le tariffe invece, sono differenziate secondo l uso dichiarato dall acqua potabile. E previsto che, indipendentemente dal consumo, all utente venga fatturato un minimo sottoscritto espresso in 80 m³/anno quale quota fissa dovuta per la disponibilità dei servizi. Art.11.3 Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione. Nel caso in cui l utenza sia allacciata a pubblica fognatura il prezzo del servizio idrico comprenderà anche i corrispettivi relativi al servizio di fognatura e depurazione. La quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dall utente anche nel caso in cui la fognatura ricevente gli scarichi dell utenza sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. La somma fatturata viene determinata applicando le tariffe della fognatura, secondo la normativa vigente. Per le utenze industriali, la quota tariffaria relativa ai servizi di fognatura e depurazione può essere determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

Art.11.4 Altri corrispettivi. Contestualmente ai consumi potranno venire inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dall azienda, rimborsi di spese da questa sostenute a favore dell utente o arrotondati dagli importi fatturati. Art.12 FATTURAZIONE. Art.12.1 Fatturazione per acconti - conguaglio. Il Comune fatturerà all utente il consumo di acqua, secondo lo schema tariffario proposto e approvato dal Consiglio Comunale. L utente riceverà nel corso dell anno una o più bollette di acconto e una di conguaglio sulla base delle risultanze delle letture fiscali rilevate dai letturisti relative al consumo o trasmettendo al Comune la cartolina di auto-lettura del contatore. Art.12.2 Altre modalità di fatturazione. Per utenti particolari (es. Enti Pubblici ecc.) o per utenze particolari entità (es. piccola industria, grande terziario, ecc.) sono previste altre modalità di fatturazione che verranno concordate di volta in volta con l utente. Il Comune riserva di applicare modalità di fatturazione specifiche a quelle che siano incorse in reiterate morosità oppure abbiano reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute. Art. 13 PAGAMENTI E PENALITA. L utente è tenuto e effettuerà il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture e quindi normalmente entro 20 giorni dalla data di emissione delle stesse. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune provvederà all invio di un sollecito al pagamento della fornitura, esigendo sugli importi fatturati a titolo di penale, i seguenti corrispettivi: Acqua potabile: per ogni giorno di ritardo pari ad 1/365 (un trecentosessantacinquesimo del TUS al momento del pagamento maggiorato di 5 punti percentuali); Fognatura e depurazione: verrà applicata la penale prevista dalla normativa vigente. L importo minimo di tale penale è pari a euro 1,03 Ove l utente non provveda al saldo del credito del Comune nel termine di quindici (15) giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla immediata sospensione del servizio, che non verrà riattivato se non dopo che l utente abbia regolarizzato la propria pendenza. Le utenze, in qualche modo sprovviste di contatore, o che abbiano utenze non collegate al contatore centrale e/o parzialmente collegate e/o abbiano contatori non funzionanti, incorreranno nella immediata sospensione del servizio. Art. 14 DURATA DEL CONTRATTO. Il contatto di somministrazione ha durata di un anno, a decorrere dalla data di attivazione del servizio. Il contratto viene tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno, salvo disdetta da parte dell utente da comunicare al Comune, anche telefonicamente. In caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, l utente è tenuto a dare disdetta, tuttavia, il contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale dell utente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere un contratto per la medesima fornitura. Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Si prevede la sospensione della fornitura e la conseguente risoluzione del contratto nei seguenti casi: Il contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso; Mancato pagamento di una o più fatture dei servizi forniti dal Comune. La riattivazione della fornitura successiva alla sospensione verrà con i tempi ed i costi previsti per i subentri d utenza, dopo la stipula di un nuovo contratto ed il pagamento delle eventuali fatture insolute nonché delle spese di sospensione del servizio. Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2001 IL SINDACO F.to Dott. Giancarlo Massimi IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Luigi Buzzelli IL RESPONSABILE U.T.C. F.to Geom. Liborio De Sanctis

Il presente regolamento: 1) È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 28/12/2000 con atto n. 26 ; 2) È stato pubblicato all albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 02/01/2001 al 16/01/2001 ; 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 11/01/2001 n. 22 ; 4) È entrato in vigore il 17/01/2001. Data 28/12/2001. Il Segretario Comunale F.to Luigi Buzzelli.