Contratto di comodato

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1 Contratto di comodato/ prestito d uso per attrezzature tra Tratter Engineering S.r.l. Via Luigi Negrelli 13 I Bolzano Part. IT (sede legale) (di seguito chiamato committente o TE) e xxxx (di seguito chiamato fornitore) FO94A_Werkzeugleihvertrag it /7

2 1. Oggetto del contratto Oggetto di questo contratto è la consegna e concessione in comodato/prestito d uso di attrezzature di proprietà del committente per la produzione e/o lavorazione di componenti per la TE. In particolare saranno concessi in prestito d uso gli attrezzi come da elenco in allegato Utilizzo Tutte le attrezzature in prestito d uso possono essere utilizzate solamente per la lavorazione di ordini del committente. 3. Proprietà e cessione Tutte le attrezzature concesse in prestito d uso dal committente sono e rimangono proprietà dello stesso. Il passaggio di attrezzature a subfornitori, la loro replica, la loro connessione o la loro scomposizione con altre attrezzature o cose è concesso solo previa autorizzazione scritta da parte del committente. Il fornitore si deve opporre al pignoramento delle attrezzature in prestito d uso, o qualsiasi altra azione che potrebbe danneggiare l operato del committente e si impegna a comunicare immediatamente qualsiasi evento alla TE. I costi delle operazioni di respingimento di tali richieste sono a carico del fornitore e/o devono essere risarcite per intero al committente. Al 31 dicembre di ogni anno il fornitore è obbligato a inviare al committente l inventario completo di tutte le attrezzature a lui concesse in prestito d uso senza ulteriore richiesta, con indicazione del codice articolo dell attrezzatura e/o del particolare con esso prodotto. Il committente è autorizzato inoltre a fare un inventario delle proprie attrezzature in qualsiasi stabilimento del fornitore in qualsiasi momento senza preavviso. FO94A_Werkzeugleihvertrag it /7

3 4. Manutenzione/Sostituzione Il fornitore si obbliga ad incaricare personale qualificato della propria società o di terzi per la manutenzione delle attrezzature. I costi della manutenzione sono a carico del fornitore. Il ripristino da usura con relativi costi sono a carico del fornitore. Il fornitore s impegna ad eliminare danni sulle attrezzature o la loro sostituzione in maniera di evitare qualsiasi fornitura di materiale non conforme e/o ritardi nelle forniture. Prima dello svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria o la sostituzione delle attrezzature in prestito d uso, il fornitore avviserà per tempo il committente. Nel caso le attrezzature in prestito d uso non corrispondono più alle leggi vigenti sulla sicurezza del lavoro, il fornitore è obbligato a comunicarlo al committente. Il committente sostiene i costi della sostituzione delle attrezzature in prestito d uso nel caso che questi diventino inutilizzabili per usura o rottura, solo se i lavori di manutenzione sono stati eseguiti correttamente e con adeguata periodicità. 5. Trasporto, Imballo e Assicurazione Le spese di trasporto, l imballo e l assicurazione del trasporto per la consegna delle attrezzature e gli stessi costi a fine prestito d uso sono a carico del committente. Nel caso di trasporti durante il periodo del prestito d uso dal forniture a subfornitori per lavorazioni/manutenzione o produzioni esterne, i costi del trasporto, dell imballo e dell assicurazione del trasporto sono a carico del fornitore. Durante il periodo di prestito d uso le attrezzature sono da assicurare contro furto, incendio, atti vandalici e danni causati da eventi climatici da parte del fornitore. Il fornitore è obbligato a comunicare immediatamente tutti i danni alle attrezzature in prestito d uso al committente in forma scritta e di assicurarsi che tutte le informazioni necessarie per eventuali richieste di risarcimento contro spedizionieri ed autisti vengono acquisite. Nel caso che il risarcimento sia accreditato erroneamente al fornitore esso deve girare l importo del risarcimento immediatamente al committente. FO94A_Werkzeugleihvertrag it /7

4 6. Responsabilità civile Solo in caso di grave negligenza da parte del committente questo risponde a danni causati dall utilizzo delle attrezzature in prestito d uso. Il fornitore si prende tutte le responsabilità nel caso di richieste di risarcimento da parte di terzi. Il fornitore è responsabile per la sicurezza delle attrezzature, il loro stoccaggio e utilizzo corretto. È anche responsabile per il rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro, per il suo personale e l adeguamento a nuove normative delle attrezzature e tutti gli impianti correlati di proprietà del fornitore e del committente. Il fornitore deve sostenere i costi per la sostituzione delle attrezzature in prestito d uso, per perdita e/o smarrimento e qualsiasi motivo che rende le attrezzature inutilizzabili di competenza del fornitore. 7. Costruzione o acquisto di attrezzature a terzi da parte del fornitore per conto del committente Nel caso che le attrezzature sono da costruire da parte del fornitore o questo da ordine a terzi per la costruzione, i lavori della costruzione o qualsiasi impegno da parte del fornitore verso terzi può solo avvenire dopo che il committente ha emesso un ordine, che il fornitore deve tornare firmato e timbrato con indicazione della data di consegna impegnativa al committente per accettazione. Riferimento per tutti i pagamenti è l ordine del committente, salvo accordi diversi. Se non specificato diversamente la costruzione deve avvenire secondo le linee ed informazioni tecniche della TE. Il prezzo delle attrezzature commissionate deve essere indicato singolarmente e non mischiato ad altro sulle offerte e fatture del fornitore. Il Pagamento delle attrezzature avviene dopo presentazione di campioni con rapporto di collaudo e benestare del committente, salvo accordi differenti. Le due parti concordano che, tutte le attrezzature riportate nell allegato 1 che il fornitore produce, ordina a terzi direttamente ed installa nei propri stabilimenti, passeranno di proprietà al committente, salvo accordi differenti. Con il passaggio di proprietà delle attrezzature al committente, queste sono da considerarsi a tutti gli effetti inserite e di competenza di questo contratto di prestito d uso. FO94A_Werkzeugleihvertrag it /7

5 Tutti i ricambi e/o parti che vengono montati sulle attrezzature in prestito d uso, come da accordi di cui al punto 4, passano di proprietà al committente. Con il passaggio di proprietà al committente tutti i dritti, invenzioni e brevetti adoperati nella produzione e nell utilizzo di queste attrezzature, possono essere usati dalla TE senza ulteriori accordi e costi. Inoltre se entra in vigore una delle cause come da punto 8, il committente ha il diritto di costruire repliche delle attrezzature e consegnarle ad una società di sua scelta per l utilizzo. Nel caso il fornitore acquista delle attrezzature da terzi, deve prendere accordi con questi per salvaguardare sempre gli interessi del committente. Tra le parti è da concordare la quantità prevista di pezzi prodotti per l intera vita dell attrezzatura. Fino al raggiungimento della quantità concordata il fornitore, si impegna a fornire componenti che corrispondono ai disegni tecnici e ai campioni definiti e deliberati. Tutte le attrezzature costruite e/o acquistate dal fornitore, devono essere immediatamente dotate con le etichette/placchette fornite dal committente, che indicano il codice delle attrezzature e dei particolari con loro prodotti. In modo che sia riconoscibile in maniera inequivocabile, che le attrezzature sono di proprietà del committente. 8. Restituzione delle attrezzature Il committente può chiedere al verificarsi di più o una delle seguenti cause la restituzione di una o di tutte le attrezzature in prestito d uso: - Un ordine, per la quale esecuzione serve un attrezzatura in prestito d uso, è concluso e/o evaso del tutto. - Il committente vuole trasferire la produzione di un particolare, che viene prodotto con un attrezzatura in prestito d uso, in un proprio stabilimento o in uno stabilimento di un altra società di sua scelta. - Il committente può acquistare il particolare, prodotto con l attrezzatura in prestito d uso, da un altro fornitore ad un prezzo migliore e l attuale fornitore non può e/o vuole adeguarsi al prezzo inferiore. FO94A_Werkzeugleihvertrag it /7

6 - Il fornitore non è in grado di fornire e/o non è disposto a rispettare i criteri di qualità, le quantità richieste e di rispettare le date di consegna, dei particolari prodotti con le attrezzature in prestito d uso. - Nel caso di richiesta e/o apertura di una pratica fallimentare e/o insolvenza del fornitore o una società a lui collegata. - Il fornitore infrange la clausola di segretezza in maniera esplicita e recidiva. - Il fornitore non rispetta gli obblighi ed impegni presi in questo contratto. La richiesta di reso dell attrezzatura non è la disdetta del contratto di collaborazione se non esplicitamente comunicata. Nel caso il committente richiede la resa delle attrezzature, queste devono essere tornate in stato ottimo, compreso di tutti gli accessori, ricambi e di tutta la documentazione scritta o in forma digitale compilata in ogni sua parte. 9. Modifiche, integrazioni In aggiunta ai punti di questo contratto valgono le condizioni generali d acquisto del committente, se non in conflitto con le clausole di questo. Questo contratto annulla e sostituisce tutti i contratti che trattano lo stesso argomento. Ogni variazione e/o integrazione può avvenire solo in forma scritta. 10. Diritto di recesso Questo contratto può essere disdetto da ambo le parti con avviso scritto, con un termine di scadenza di 3 mesi e sempre l ultimo giorno del mese. Rimane invariata la possibilità di recesso immediato del contratto, se entra in vigore una delle cause di cui al punto 8 di questo contratto. FO94A_Werkzeugleihvertrag it /7

7 Fino alla evasione totale di tutti gli ordini del committente, le attrezzature rimangono in possesso del fornitore. Se non richiesto dal committente le attrezzature rimangono dal fornitore anche dopo il termine della produzione alle condizioni di questo contratto. 11. Foro competente Nel caso parte di clausole e/o clausole intere di questo contratto diventino inoperanti, questo non influenza la validità del restante contratto. In sostituzione entrano in vigore le disposizioni legislative che si avvicinano di più al fine di questo contratto. Il foro competente è a discrezione del committente ed è la sede legale della Tratter Engineering S.r.l. di Bolzano. Questo contratto è subordinato a legge italiana. Legale rappresentante Tratter Engineering S.r.l. Legale rappresentante fornitore Luogo: Data: Allegati: Allegato 1: Elenco stampi FO94A_Werkzeugleihvertrag it /7

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