REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E NORME IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ



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REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E NORME IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ

INDICE CAPO I - Disposizioni generali 2 CAPO II - Articolazione della prestazione lavorativa 2 CAPO III - Procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro 3 CAPO IV - Norme in tema di incompatibilità riferite al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% 4 CAPO V - Norme in tema di incompatibilità riferite al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50% ed al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno 4 CAPO VI - Sanzioni 5 CAPO I - Disposizioni generali Art. 1 1. Presso l'università degli Studi di Trento il rapporto di lavoro a tempo parziale previsto dalla Legge 29.12.1988 n. 554, dal D.P.C.M 17.3.1989 n. 117, nonché dal contratto collettivo nazionale del comparto Università, dalla legge n. 662/96 e dalla legge n. 140/97, è disciplinato dal presente regolamento. 2. Per quanto non diversamente previsto, al rapporto di lavoro a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. Art. 2 1. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Art. 3 1. I posti in organico, da destinare per ciascuna qualifica funzionale al lavoro a tempo parziale, sono determinati annualmente, con delibera della Giunta Esecutiva sulla base della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno, nella misura del 25 % della suddetta dotazione. 2. Tale contingente è reso noto a tutto il personale amministrativo e tecnico in servizio entro il 31 gennaio di ciascun anno. 3. La copertura dei posti del suddetto contingente, è riservata al personale di ruolo a tempo pieno che chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. CAPO II - Articolazione della prestazione lavorativa Art. 4 1. Le prestazioni di lavoro a tempo parziale possono essere articolate sulla base delle seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio in misura ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); 2. Al fine di una puntuale erogazione dei servizi amministrativi e tecnici, la prestazione di lavoro a tempo parziale può essere realizzata anche nelle fasce orarie pomeridiane. 3. Le tipologie di part-time possono costituirsi di norma con durata della prestazione lavorativa pari a 1/3, 1/2, 2/3 e 5/6 dell orario normale (corrispondenti, su base settimanale, a 12, 18, 24 e 30 ore settimanali). Richieste di articolazioni di orario diverse saranno valutate discrezionalmente ed insindacabilmente dall Amministrazione, fermo restando che la durata della prestazione a tempo parziale e non può essere comunque inferiore al 30% di quella a tempo pieno, tenendo conto prioritariamente della compatibilità con le esigenze organizzative e delle finalità di efficienza ed economicità perseguite dall Amministrazione stessa. Art. 5 1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può fruire dei benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni dell'orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, ne' effettuare prestazioni di lavoro straordinario. 2. Esclusivamente nei casi di rapporto a tempo parziale verticale sono ammesse, ove eccezionalmente necessarie, prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza al normale orario di lavoro. 2

Art. 6 1. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, è proporzionale alla prestazione lavorativa. 2. I dipendenti che effettuano l'orario di lavoro a tempo parziale orizzontale (orario ridotto in tutti i giorni lavorativi) usufruiscono di un numero di giorni di congedo ordinario pari a quello stabilito per i lavoratori a tempo pieno. Coloro che effettuano invece l'orario a tempo parziale verticale, hanno diritto ad un numero di giorni di congedo ordinario in proporzione alle giornate di lavoro prestate nell'anno. 3. Il trattamento di quiescenza e previdenza del rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni. CAPO III - Procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro Art. 7 1. I dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno possono chiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale. Analogamente i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale 30%, 50% e 70% possono chiedere la trasformazione del rapporto secondo una diversa percentuale di impegno orario in riduzione sempre a tempo parziale. Per le trasformazioni del rapporto da tempo parziale a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8 del presente regolamento. 2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o da tempo parziale a tempo parziale in riduzione con differente percentuale di impegno orario, avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda. 3. Nel caso in cui la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità della struttura, cui il dipendente afferisce, l'amministrazione può, con provvedimento motivato, differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. L Amministrazione può altresì, in relazione a specifiche situazioni ed esigenze organizzative, concordare, anche attraverso la stipulazione con il dipendente di apposito accordo, le modalità di svolgimento del rapporto a tempo parziale. 4. Ove il termine dei sessanta giorni, sopra indicato, decorra in assenza di espliciti atti dell Amministrazione, la trasformazione si produce automaticamente secondo le modalità che lo stesso dipendente aveva indicato nella propria domanda di trasformazione del rapporto. 5. Qualora l Amministrazione ritenga, ai sensi del precedente comma terzo, necessario differire la trasformazione del rapporto di impiego, ovvero in caso di superamento del limite di cui all art. 3, comma primo, del presente regolamento, è data, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative, la precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti nonché ai genitori di figli minori in relazione al loro numero. 6. L ordine di precedenza è stabilito secondo il seguente punteggio attribuito a ciascuna delle posizioni sopra richiamate: a) familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti: PUNTI 10; b) per ogni figlio convivente in età prescolare e rispettivamente per due, tre o più figli: PUNTI 4-6 - 8-10; Il punteggio viene raddoppiato nelle ipotesi di nucleo familiare in cui sia presente un solo genitore. c) per ogni figlio convivente frequentante la scuola dell'obbligo: PUNTI 3; In subordine, l Amministrazione potrà, altresì, tener conto dei sottoelencati criteri sulla base del punteggio assegnato a ciascuno dei seguenti titoli: d) dipendenti invalidi o portatori di handicap (secondo le norme sulle assunzioni obbligatorie) o soggetti a grave debilitazione psico-fisica: PUNTI 5; e) dipendenti che abbiano superato i 50 anni di età: f) dipendenti che abbiano compiuto 25 anni di servizio effettivo: g) dipendenti frequentanti l Università: h) dipendenti frequentanti la scuola secondaria superiore: 3

i) dipendenti che prestano attività di volontariato sociale: PUNTI 2. 7. La documentazione idonea a comprovare i titoli di cui sopra, deve essere presentata contestualmente alla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro. 8. A parità di punteggio hanno preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di servizio e a parità, con maggiore età. 9. Il Direttore Amministrativo comunica per iscritto, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, le proprie determinazioni. Decorso detto termine la domanda si intende accolta. Art. 8 1. I dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente trasformazione. E fatta salva la diversa scadenza che dovesse essere prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 1 bis Per casi particolari di svantaggio personale e familiare, in deroga al periodo minimo di cui al comma precedente, il dipendente può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dopo che sia trascorso almeno un anno dalla precedente trasformazione. 2. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze. CAPO IV - Norme in tema di incompatibilità riferite al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% Art. 9 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, o l esercizio di una seconda attività lavorativa autonoma o di lavoro dipendente, non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. (le eccezioni sono elencate nel successivo art. 10, commi 1 e 2, del presente regolamento) Art. 10 1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non consente al dipendente di svolgere un attività lavorativa di lavoro subordinato presso un'altra amministrazione pubblica. 2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non consente al dipendente di svolgere un attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato che comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso. 3. Il Direttore Amministrativo, entro 60 giorni dall inoltro a cura del dipendente della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale accompagnata dall indicazione dell attività che lo stesso intende svolgere, comunica per iscritto le proprie determinazioni circa l eventuale conflitto di interessi tra questa e l attività di servizio svolta. 4. Qualora sussista conflitto di interessi il dipendente, pur conservando il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, non potrà esercitare l attività incompatibile e di ciò sarà fatta menzione, nella comunicazione di cui al precedente comma, affinché egli possa rinunciare alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro. 5. L eventuale rinuncia dovrà essere comunicata, dal dipendente all Amministrazione, entro i quindici giorni successivi alla comunicazione con la quale l Amministrazione segnala l incompatibilità. 6. Il dipendente che già presta servizio a tempo parziale è tenuto a comunicare all'amministrazione, con 15 giorni di anticipo rispetto all evento, l inizio o la variazione di un eventuale attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi. 7. Se nei 15 giorni dalla comunicazione l Amministrazione non solleva, attraverso una comunicazione per iscritto del Direttore Amministrativo, eccezioni circa l incompatibilità con la specifica attività di servizio del dipendente, questi è autorizzato ad intraprendere l attività indicata nella propria domanda. CAPO V - Norme in tema di incompatibilità riferite al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50% ed al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno Art. 11 1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono chiedere di svolgere un altra attività di lavoro, anche a titolo remunerativo, in base alle disposizioni stabilite dal presente articolo. 4

2. I dipendenti di cui al precedente comma, chiamati da altra amministrazione pubblica all espletamento di incarichi previsti dalla legge o, comunque, affidatari di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche e di società od imprese controllate direttamente o indirettamente da enti pubblici (ad esempio: commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, ecc.), sono autorizzati ad accettare, ovvero a continuare l incarico, con provvedimento del Direttore Amministrativo - ovvero del Rettore per quanto riguarda la persona del Direttore Amministrativo -, sentito il parere del Responsabile della Struttura di appartenenza, fermo restando, in ogni caso, l integrale assolvimento dei doveri d ufficio, con particolare riferimento al rispetto dell orario di servizio. Si applicano i commi 123 e 124 dell art. 1 L. 662/96. 3. I dipendenti di cui al primo comma che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, attività a titolo anche oneroso che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (partecipazione ad associazioni, comitati, o altri organismi non aventi scopo di lucro che perseguano finalità culturali, educative, formative, sportive, religiose e politiche, convegni, pubblicistica, collaborazioni giornalistiche ecc.), sono autorizzati dal Direttore Amministrativo - ovvero dal Rettore per quanto riguarda la persona del Direttore Amministrativo, fermo restando, in ogni caso, l integrale assolvimento dei doveri d ufficio, con particolare riferimento al rispetto dell orario di servizio. Si prescinde dall autorizzazione, salvi gli obblighi di cui sopra, se tali attività sono svolte a titolo gratuito. 4. I dipendenti di cui al primo comma che intendono svolgere un attività diversa da quanto previsto ai precedenti commi, del presente articolo, a qualsiasi titolo remunerata e, comunque, non intercorrente con un amministrazione pubblica, sono autorizzati all espletamento dell attività medesima dal Direttore Amministrativo - ovvero dal Rettore per quanto riguarda la persona del Direttore Amministrativo - fermo restando, in ogni caso, l integrale assolvimento dei doveri d ufficio, con particolare riferimento al rispetto dell orario di servizio, esclusivamente a condizione che l attività venga svolta nel rispetto di tutte le prescrizioni di seguito indicate: a) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente; b) non rechi, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, alcun pregiudizio alla funzionalità dell amministrazione universitaria; c) sia saltuaria ed occasionale o comporti un limitato impegno in termini temporali; d) non riguardi, fatte salve le deroghe consentite dalla legge, l esercizio di libere professioni; e) non riguardi l esercizio del commercio, dell industria e, in caso di attività agricola non rientri nelle ipotesi di cui agli artt. 12 L. 153/75 e 77, comma 1, L. Provincia Autonoma di Trento n. 39/76 che disciplinano l esercizio dell attività agricola a titolo principale; f) non si tratti comunque di attività di lavoro subordinato. 5. Le richieste di autorizzazione, specificanti il tipo di attività, la decorrenza di inizio e termine, il soggetto pubblico o privato a favore del quale si esplica l attività, la sede presso la quale l attività viene esercitata, le modalità di svolgimento della prestazione ed il corrispettivo percepito, inoltrate dal dipendente alla Ripartizione del personale, si intendono accolte qualora entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego in considerazione della non rispondenza dell attività dichiarata alle prescrizioni di cui ai precedenti commi. 6. I dipendenti di cui al primo comma che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un attività di lavoro subordinato o autonomo, comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio - assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l integrale assolvimento dei doveri d ufficio, con particolare riferimento al rispetto dell orario di servizio. Vengono considerate a titolo gratuito le predette attività anche in presenza di eventuali compensi corrisposti a titolo di rimborso spese. CAPO VI - Sanzioni Art. 12 1. Costituiscono giusta causa di recesso del rapporto di lavoro le sotto elencate tipologie: a) lo svolgimento, da parte del personale a tempo pieno o con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50%, di attività di lavoro subordinato o autonomo - comprese le prestazioni occasionali di lavoro autonomo - incompatibili, nonché l iscrizione ad albi professionali quando questa non sia normativamente consentita. b) la mancata comunicazione, a cura del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale - con prestazione lavorativa inferiore al 50% - nei confronti dell'amministrazione entro i quindici giorni precedenti l evento, dell'eventuale inizio o della variazione di un eventuale attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi; sono fatte salve le fattispecie, di cui all ultimo comma dell articolo 10 del presente regolamento, rispetto alle quali non sussiste obbligo alcuno di comunicazione. 5

c) le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi disposti dall'amministrazione. 2. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso si svolgono in contraddittorio fra le parti. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le norme che regolano il procedimento relativo al licenziamento con preavviso. 4. Rimangono ferme, comunque, le conseguenze, sul piano disciplinare, legate al mancato assolvimento dei doveri d ufficio, con particolare riferimento al rispetto dell orario di servizio. Art. 13 1. E istituito, presso l Università degli Studi di Trento, il Servizio Ispettivo per l assolvimento degli adempimenti di cui al comma 62 dell art.1 della citata legge 662/96. Con provvedimento del Direttore Amministrativo l affidamento dell incarico di Responsabile del Servizio verrà attribuito ad un dipendente con qualifica non inferiore all VIII. 6