ACCORDO PER I COLLABORATORI DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO



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ACCORDO PER I COLLABORATORI DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO Tra la Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo rappresentata dal Provveditore pro tempore Sig. Piero Dallai, il NidiL Cgil di Firenze rappresentato da Chiara Torsoli, la Funzione Pubblica di Firenze rappresentata da Alessandro Bottai; si concorda quanto segue: a) Le parti, prendono atto delle modifiche apportate alle normative in materia di mercato del lavoro con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; b) Le parti si obbligano ad applicare il contratto tipo di cui all allegato 1 a tutte le collaborazioni a progetto in essere o future della Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo c) Le parti concordano espressamente che i contratti individuali dovranno contenere i seguenti punti: 1-La durata dei contratti; 2-Diritto di prelazione per i collaboratori che hanno prestato la loro opera negli ultimi dodici mesi a favore della Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo, qualora la Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo intenda effettuare assunzioni come dipendenti o accendere nuovi contratti di lavoro non subordinato nello stesso settore; 3-Fissazione e modalità di esigibilità dei diritti sindacali; 4-Determinazione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato 5-Le forme di coordinamento col Committente; 7-L accesso alla formazione; 8-Fissazione del periodo di riposo psico-fisico; 9-Modalità di recesso delle parti dal contratto limitata alle ipotesi di giusta causa o di grave inadempimento; 11- Le modalità di regolamentazione della sospensione temporanea della prestazione per malattia infortunio e maternità e le eventuali forme assicurative previste. Borgo San Lorenzo, 22/10./2005 Letto, approvato e sottoscritto p.confraternita di Misericordia Di Borgo San Lorenzo p. Fp CGIL p. Nidil CGIL

All. 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA A PROGRAMMA L anno duemilacinque (2005) il giorno... del mese di..., nella sede, in.., con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, Tra. di seguito denominato più semplicemente Committente e il/la Sig./ra di seguito denominato più semplicemente Collaboratore, si conviene che Premessa che il Committente sta sviluppando tutte le opportune e necessarie attività connesse e direttamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nello statuto e determinati dai propri organismi dirigenti. In particolare il Committente individua la necessità di rendere operativa il seguente programma o di avviare la fase di lavoro avente i seguenti contenuti: operatore massofisioterapista che prevede la riabilitazione di tipo ortopedico del paziente che per tali motivi il committente ha deciso di individuare un collaboratore esterno, ed accentrare su quest ultimo il compito di realizzazione degli obiettivi di seguito riportati; che il collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore del Committente; che il rapporto in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma, ancorché continuativo e coordinato, senza vincolo reciproco di esclusiva.pertanto, il Collaboratore svolgerà la Sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, in autonomia organizzativa ed operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente; che per quanto sopra menzionato, si precisa che il Collaboratore non può in alcun modo far parte dell organico del Committente, ritenendo che il detto incarico debba rimanere regolamentato esclusivamente da quanto concordato con la presente, dalle disposizioni normative sul contratto d opera, e dal Dlgs. 276 in applicazione della Legge 30/2003. - E esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a programma; 1. Conferimento dell incarico Il Committente conferisce al Collaboratore che accetta, l incarico, determinato dall attività di cui in premessa, avente ad oggetto la prestazione professionale relativa al programma di riabilitazione di tipo ortopedico Il profilo tipo per il quale il Collaboratore presterà la propria opera è quello di operatore massofisioterapista con mansioni di riabilitazione di tipo ortopedico del paziente con l obiettivo di riportare lo stesso al più alto livello di autonomia e indipendenza possibili per il proprio reinserimento nel contesto familiare e nel mondo del lavoro in modo da poter compiere tutte le zioni di vita quotidiana.nello specifico il collaboratore dovrà utilizzare le tecniche del massaggio e della fisioterapia(mobilizzazione attiva e passiva terapia strumentale) secondo le prescrizioni mediche che il paziente dovrà esibire. Le terapie potranno consistere in applicazioni di massaggio manuale, mobilizzazioni attive e passive,nonché terapie strumentali (termoterapia, ultrasuonoterapia, elettroterapia antalgica, magnetoterapia) e saranno mirate ad intervenire soprattutto sul sintomo del dolore. I tempi e le modalità delle prestazioni vengono concordemente stabiliti in base alle necessità ed

esigenze organizzative, fermi restando l assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione l autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore 2. Natura dell incarico L incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a programma e viene conferito ai sensi e per gli effetti dell Art. 61 del Dlgs. n 276 in applicazione della Legge 30/03. Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, con comunicazione al Committente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il presente contratto. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio alla Cooperativa. Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile. 3. Durata dell incarico Essendo correlata al programma, il presente incarico decorre dal... con scadenza fissata al... L eventuale rinnovo del presente rapporto di collaborazione dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti. 4. Organizzazione Il committente metterà a disposizione del Sig./ra.... l organizzazione e la strumentazione necessaria per l espletamento dell incarico e garantirà il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegate alla Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo. Il Collaboratore pur con l autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti della Confraternita di Misericordia, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. Nei casi in cui sia indispensabile per coordinare la propria opera con l'attività del committente, la presenza del collaboratore presso una sede di attività stabilita dal committente stesso, il collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d attività coordinando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori in base agli obiettivi dell incarico ricevuto. Pertanto si predisporrà, a cura del Collaboratore, un indicazione di presenza corrispondente alla prestazione concordata e ai compiti ad essa correlati. Ogni bimestre il piano d'attività, realizzato sulla base delle indicazioni del collaboratore, potrà essere rivisto ed il collaboratore stesso potrà confermare e/o modificare la propria indicazione di presenza ritenuta più idonea al complesso della sua attività;

5. Compenso Il compenso lordo annuo per la prestazione è stabilito nella misura del 40% dell Importo totale del valore delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali escluse quelle a carico del committente. La corresponsione del compenso avverrà, sarà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione effettuata. Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 10 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura dell interesse legale e una penale pari al 5% dei compensi mensili. Sulla base di tali somme il Committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della legge 342, 21 novembre 2000 - Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni). Inoltre il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge). Il compenso annuo si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, il collaboratore ha diritto nel mese residuo, previo accordo con il committente, a non essere vincolato a prestazione alcuna. Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 633/72. 6. Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione Ai sensi degli Artt. 61, comma 4 e 66 del Dlgs n 276 in applicazione della legge 30/03 le parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del lavoratore, nessun vincolo di prestazione. Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio, maternità e matrimonio, la prestazione stessa resterà sospesa e il committente corrisponderà un compenso forfetario pari alla media delle ultime tre mensilità, proporzionate ai giorni usufruiti dal collaboratore per i suddetti periodi: In caso di Maternità nelle seguenti modalità: - per contratti di durata inferiore ai 12 mesi, la sospensione temporanea è di 180 giorni compresi nel periodo tra due mesi prima della data presunta del parto e i cinque mesi dopo la data effettiva del parto, e la scadenza contrattuale si intende prorogata per eguale periodo; - per contratti superiori ai 12 mesi, la sospensione temporanea è prevista fino a 10 mesi I. nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; II. nel caso di malattia, per un periodo massimo di novanta giorni; III. per congedi parentali, 30 giorni;

a) I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore. b) Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente ( entro 48 ore) al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente al committente la relativa documentazione sanitaria, pena la non corresponsione delle integrazioni al compenso cui è tenuto il committente ai sensi del comma c) del presente articolo. b) Formazione Il Committente, si impegna a creare le condizioni oggettive per garantire al collaboratore la partecipazione ad attività formative e/o di aggiornamento professionali, funzionali alle mansioni svolte, informandolo tempestivamente. 7. Rescissione e risoluzione del contratto a) Il committente può rescindere il contratto quando si verifichino: - la scadenza del termine concordato; - gravi inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione fino a 15 giorni, laddove vi siano mansioni che implicano una presenza determinata in un determinato periodo temporale; - commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; danneggiamento o furto di beni. In caso di inadempienza di cui sopra il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. 8. Obblighi del committente Aspetti assicurativi Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (polizza Inail). Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: - responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società; Rimborsi spese Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte fuori dal territorio comunale della sede di lavoro, debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione.

9. Sicurezza sul lavoro Per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alle misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si richiama espressamente quanto previsto dalla legge 626/94 10. Diritti Sindacali Il Committente prende atto del diritto del lavoratore ad esercitare ed esigere i diritti sindacali. In particolare: il collaboratore ha diritto di partecipare a 10 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie dell intesa siglata il tra.anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. il collaboratore ha diritto ad eleggere una propria rappresentanza nella misura 1 delegati. Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa alla Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo a cura del Collaboratore o dell Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione alla Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate. 11. Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste nell accordo aziendale e le vigenti norme civili, fiscali e previdenziali. Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti dell Associazione e del Collaboratore, previa lettura ed approvazione - viene letto, approvato e sottoscritto: per la Confraternita di Misericordia Di Borgo San Lorenzo Sig. (Sig.ra) Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi della vigente normativa, la Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo ad utilizzare i Suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali.. IN FEDE