Disciplinare per violazioni in materia di caccia approvato dalla Commissione Consultiva per l esame dei processi verbali e la determinazione delle sanzioni amministrative e disciplinari in materia di caccia e pesca nella seduta del 21.7.2000 VIOLAZIONE 1. Esercizio della caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall art. 18 L. 157/92 art. 30 lettera a) L. 157/92 2. Abbattimento, cattura di mammiferi o uccelli compresi nell elenco di cui all art. 2 L. 157/92 art. 30 lettera b) L. 157/92 3. Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti a), b), c), d), s), dell art. 21 della legge 157/92, nonché nelle zone di rifugio e nelle zone di cui al 3 comma dell art. suddetto art. 30 lettera d) - 4. Esercizio dell uccellagione o comunque cattura di uccelli con mezzi vietati art. 30 lettera e) 5. Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio art. 30 lettera f) L. 157/92 6. Abbattimento di fauna in periodo di apertura generale della caccia, ma in periodo di divieto alla specie 7. Esercizio di caccia in periodo consentito alla specie, ma con abbattimento di esemplari o capi nei cui confronti sussiste il divieto 8. Abbattimento, cattura di mammiferi o uccelli non compresi nell art. 18 della L. 157/92, o vietati da provvedimenti dell Amministrazione Provinciale o abbattimento, cattura di fringillidi in numero superiore a cinque 9. Esercizio della caccia con mezzi non previsti dall art. 13 della L. 157/92 10. Porto di fucile a canna rigata dopo aver completato la propria quota di abbattimento o uso di mezzi consentiti non corrispondenti alla licenza acquisita. art. 9 Reg. Prov.le esercizio venatorio 11. Esercizio della caccia con l ausilio di richiami vietati di cui all art. 21 comma 1, lettera r) L. 157/92 12. Esercizio della caccia in violazione al punto i) dell art. 21 della L. 157/92 art. 30 lettera i) L. 157/92 13. Commercio di fauna selvatica art. 30 lettera l) L. 157/92 14. Esercizio della caccia in forma diversa da quella prescelta art. 31 lettera a) L. 157/92 15. Esercizio della caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione art. 31 lettera b) L. 157/92 16. Esercizio della caccia in riserva senza esserne socio o sprovvisto di permesso: con abbattimento di ungulati, tetraoni o coturnici 17. Esercizio della caccia in riserva senza esserne socio o sprovvisto di permesso: con abbattimento (capi diversi da ungulati, tetraoni e coturnici) 18. Esercizio della caccia in riserva senza esserne socio o sprovvisto di permesso: senza abbattimento 19. Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti e), f), l), m), n) dell art. 21 della L. 157/92 Esercizio della caccia in fondo chiuso art. 31 lettere f) L. 157/92 20. Trasporto dell arma in violazione del punto g) dell art. 21 L. 157/92 21. Esercizio della caccia in orario non consentito 22. Abbattimento o cattura di fringillidi in numero non superiore a cinque SANZIONE Minimo 4 anni o espulsione Minimo 4 anni o espulsione Minimo 4 anni o espulsione 1
VIOLAZIONE SANZIONE 23. Detenzione di fringillidi 24. Uso, come richiamo di uccelli appartenenti a specie non consentite, o di richiami non autorizzati art. 31 lettera h) L. 157/92 25. Omessa annotazione dell uscita giornaliera sul tesserino regionale 26. Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale (ungulati, tetraoni e coturnici) 27. Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale (lepri) 28. Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale (fagiani e fauna migratoria) 29. Importazione di fauna senza autorizzazione art. 31 lettera l) L. 157/92 30. Mancata esibizione della licenza di caccia, della polizza assicurativa e del tesserino regionale art. 31 lettera m) L. 157/92 31. Mancata restituzione alla Provincia di residenza del tesserino regionale entro il 31 marzo di ogni anno art. 35 lettera c) L.R. 50/93 32. Inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento di cani da caccia art. 35 lettera d) L.R. 50/93 Minimo 3 anni 33. Inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamento fisso art. 35 lettera e) L.R. 50/93 34. Produzione, vendita o detenzione di trappole per la fauna selvatica e detenzione di reti da uccellagione art. 35 lettere g) - h) L.R. 50/93 35. Caccia all aspetto della beccaccia art. 35 lettera i) L.R. 50/93 36. Abbandono di bossoli sul terreno e mancato recupero degli stessi art. 35 lettera l) L.R. 50/93 37. Uso di fonti luminose art. 35 lettera m) L.R. 50/93 38. Azioni di disturbo alla selvaggina oppure tendenti a causare volontariamente lo spostamento della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti così modifiart. 14 L.R. 50/93 cato nella seduta del 7.8.01 39. Violazioni alla L.R. 15/97 artt. 9 L.R. 15/97 40. Esercizio di caccia di selezione non adempiendo agli obblighi previsti dal disciplinare art. 5 Reg. Prov.le esercizio venatorio 41. Abbattimento in selezione di un capo diverso da quello indicato dall esperto accompagnatore 42. Uso del segugio per la caccia al capriolo nelle zone non consentite, o in violazione di altre disposizioni regolamentari 43. Esercizio di caccia con un numero di cani superiore al consentito 44. Esercizio della caccia senza accompagnatore art. 10 Reg. Prov.le esercizio venatorio art. 9 Reg. Prov.le disciplina caccia 45. Mancata denuncia del capo abbattuto al presidente della riserva entro i termini previsti 46. Mancata tenuta a disposizione del capo 2
VIOLAZIONE 47. Mancata messa a disposizione dei crani e delle mandibole degli ungulati, in occasione della valutazione dei trofei SANZIONE Per i casi non previsti dal presente disciplinare, la commissione si riserva di valutare, di volta in volta la sanzione da applicare - In caso di mancata pronta denuncia dell avvenuto abbattimento del capo al presidente di riserva o agli agenti del Corpo di Polizia Provinciale, si applicano anche le sanzioni previste per l omessa annotazione del capo sul tesserino regionale (integrazione introdotta dalla Commissione in data 22/01/2001). - L espulsione può essere applicata, oltre che nei casi previsti dall art. 12 del Regolamento Provinciale, anche nei casi di recidiva per le violazioni più gravi, o nei casi di cumulo di infrazioni nella stessa condotta, con abbattimento di capi. - Il socio espulso non potrà essere riammesso prima che siano trascorsi 10 anni. - Si ha recidiva quanto, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione in materia di caccia, lo stesso soggetto commette un altra violazione in materia. - Nel caso di recidiva si applica la sanzione aumentata fino al doppio. - I periodi sono da conteggiarsi in giornate o mesi di calendario e decorrono dal primo giorno dell apertura generale della caccia per la stagione venatoria successiva alla data di adozione del provvedimento. - In caso di sospensione, al cacciatore sarà preclusa anche l attività venatoria eventualmente programmata dalla riserva (pre-aperture e caccia di selezione) nel periodo dal 1 agosto al giorno antecedente l apertura generale della caccia. 3
Disciplinare per violazioni in materia di caccia approvato dalla Commissione Consultiva per l esame dei processi verbali e la determinazione delle sanzioni amministrative e disciplinari in materia di caccia e pesca nella seduta del 21.7.2000 GRUPPO A Minimo 4 anni o Espulsione 1. Esercizio della caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall art. 18 L. 157/92 art. 30 lettera a) L. 157/92 2. Abbattimento, cattura di mammiferi o uccelli compresi nell elenco di cui all art. 2 L. 157/92 art. 30 lettera b) L. 157/92 5. Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio art. 30 lettera f) L. 157/92 GRUPPO B Minimo 3 anni 26. Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale (ungulati, tetraoni e coturnici) GRUPPO C 3. Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti a), b), c), d), s), dell art. 21 della legge 157/92, nonché nelle zone di rifugio e nelle zone di cui al 3 comma dell art. suddetto art. 30 lettera d) - 6. Abbattimento di fauna in periodo di apertura generale della caccia, ma in periodo di divieto alla specie 13. Commercio di fauna selvatica art. 30 lettera l) L. 157/92 15. Esercizio della caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione art. 31 lettera b) L. 157/92 29. Importazione di fauna senza autorizzazione art. 31 lettera l) L. 157/92 GRUPPO D 4. Esercizio dell uccellagione o comunque cattura di uccelli con mezzi vietati art. 30 lettera e) 8. Abbattimento, cattura di mammiferi o uccelli non compresi nell art. 18 della L. 157/92, o vietati da provvedimenti dell Amministrazione Provinciale o abbattimento, cattura di fringillidi in numero superiore a cinque 9. Esercizio della caccia con mezzi non previsti dall art. 13 della L. 157/92 16. Esercizio della caccia in riserva senza esserne socio o sprovvisto di permesso: con abbattimento di ungulati, tetraoni o coturnici 27. Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale (lepri) 41. Abbattimento in selezione di un capo diverso da quello indicato dall esperto accompagnatore 44. Esercizio della caccia senza accompagnatore art. 10 Reg. Prov.le esercizio venatorio art. 9 Reg. Prov.le disciplina caccia GRUPPO E 7. Esercizio di caccia in periodo consentito alla specie, ma con abbattimento di esemplari o capi nei cui confronti sussiste il divieto 10. Porto di fucile a canna rigata dopo aver completato la propria quota di abbattimento o uso di mezzi consentiti non corrispondenti alla licenza acquisita. art. 9 Reg. Prov.le esercizio venatorio 12. Esercizio della caccia in violazione al punto i) dell art. 21 della L. 157/92 art. 30 lettera i) L. 157/92 14. Esercizio della caccia in forma diversa da quella prescelta art. 31 lettera a) L. 157/92 17. Esercizio della caccia in riserva senza esserne socio o sprovvisto di permesso: con abbattimento (capi diversi da ungulati, tetraoni e coturnici) 4
42. Uso del segugio per la caccia al capriolo nelle zone non consentite, o in violazione di altre disposizioni regolamentari GRUPPO F 19. Esercizio della caccia nelle zone di cui ai punti e), f), l), m), n) dell art. 21 della L. 157/92 Esercizio della caccia in fondo chiuso art. 31 lettere f) L. 157/92 20. Trasporto dell arma in violazione del punto g) dell art. 21 L. 157/92 21. Esercizio della caccia in orario non consentito 34. Produzione, vendita o detenzione di trappole per la fauna selvatica e detenzione di reti da uccellagione art. 35 lettere g) - h) L.R. 50/93 35. Caccia all aspetto della beccaccia art. 35 lettera i) L.R. 50/93 37. Uso di fonti luminose art. 35 lettera m) L.R. 50/93 40. Esercizio di caccia di selezione non adempiendo agli obblighi previsti dal disciplinare art. 5 Reg. Prov.le esercizio venatorio 43. Esercizio di caccia con un numero di cani superiore al consentito 45. Mancata denuncia del capo abbattuto al presidente della riserva entro i termini previsti 47. Mancata messa a disposizione dei crani e delle mandibole degli ungulati, in occasione della valutazione dei trofei art. 13 Reg. Prov:le esercizio venatorio GRUPPO G 11. Esercizio della caccia con l ausilio di richiami vietati di cui all art. 21 comma 1, lettera r) L. 157/92 18. Esercizio della caccia in riserva senza esserne socio o sprovvisto di permesso: senza abbattimento 24. Uso, come richiamo di uccelli appartenenti a specie non consentite, o di richiami non autorizzati art. 31 lettera h) L. 157/92 28. Omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale (fagiani e fauna migratoria) 38. Azioni di disturbo alla selvaggina oppure tendenti a causare volontariamente lo spostamento della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti art. 14 L.R. 50/93 (così modificato nella seduta del 07/08/2001). 46. Mancata tenuta a disposizione del capo GRUPPO H 22. Abbattimento o cattura di fringillidi in numero non superiore a cinque 25. Omessa annotazione dell uscita giornaliera sul tesserino regionale 30. Mancata esibizione della licenza di caccia, della polizza assicurativa e del tesserino regionale art. 31 lettera m) L. 157/92 33. Inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamento fisso art. 35 lettera e) L.R. 50/93 GRUPPO I 23. Detenzione di fringillidi 31. Mancata restituzione alla Provincia di residenza del tesserino regionale entro il 31 marzo di ogni anno art. 35 lettera c) L.R. 50/93 32. Inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento di cani da caccia art. 35 lettera d) L.R. 50/93 36. Abbandono di bossoli sul terreno e mancato recupero degli stessi art. 35 lettera l) L.R. 50/93 5
39. Violazioni alla L.R. 15/97 artt. 9 L.R. 15/97 Per i casi non previsti dal presente disciplinare, la commissione si riserva di valutare, di volta in volta la sanzione da applicare - In caso di mancata pronta denuncia dell avvenuto abbattimento del capo al presidente di riserva o agli agenti del Corpo di Polizia Provinciale, si applicano anche le sanzioni previste per l omessa annotazione del capo sul tesserino regionale (integrazione introdotta dalla Commissione in data 22/01/2001). - L espulsione può essere applicata, oltre che nei casi previsti dall art. 12 del Regolamento Provinciale, anche nei casi di recidiva per le violazioni più gravi, o nei casi di cumulo di infrazioni nella stessa condotta, con abbattimento di capi. - Il socio espulso non potrà essere riammesso prima che siano trascorsi 10 anni. - Si ha recidiva quanto, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione in materia di caccia, lo stesso soggetto commette un altra violazione in materia. - Nel caso di recidiva si applica la sanzione aumentata fino al doppio. - I periodi sono da conteggiarsi in giornate o mesi di calendario e decorrono dal primo giorno dell apertura generale della caccia per la stagione venatoria successiva alla data di adozione del provvedimento. - In caso di sospensione, al cacciatore sarà preclusa anche l attività venatoria eventualmente programmata dalla riserva (pre-aperture e caccia di selezione) nel periodo dal 1 agosto al giorno antecedente l apertura generale della caccia. 6