Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto il decreto federale del 22 giugno 1949 1 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri (detto qui di seguito «decreto federale»), ordina: I. Attività delle cooperative Art. 1 Attività generale 1 Le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri (dette qui di seguito «cooperative») che hanno diritto ai sussidi possono: a. garantire mutui e crediti a favore di artigiani e di negozianti al minuto per loro permettere di aprire, di assumere, di mantenere o di ampliare aziende; b. cooperare al risanamento e alla liquidazione di aziende appartenenti all'artigianato o al commercio al minuto. 2 Di regola, la fideiussione di mutui e crediti sarà congiunta a consigli di carattere generale sulla condotta degli affari, come pure all'organizzazione e alla tenuta della contabilità e all'esecuzione di lavori fiduciari. 3 Le cooperative stesse non possono concedere nè prestiti nè crediti. Art. 2 Operazioni fatte al rischio e pericolo delle cooperative 1 Le cooperative possono procedere a operazioni diverse da quelle specificate nell'articolo 1, come garanzie di costruzione e altre fideiussioni, soltanto a loro rischio e pericolo e a condizione che siffatte operazioni non compromettano quelle previste nell'articolo 1. 2 Le cooperative devono tenere una contabilità speciale per le operazioni specificate nel capoverso 1, ovvero devono iscrivere una bonificazione adeguata nella loro contabilità generale. L'eccedenza di entrate proveniente da queste operazioni deve essere destinata ad una delle attività previste nell'articolo 1. RU 1949 II 1694 1 RS 951.24 1
951.241 Credito Art. 3 Condizioni per l accettazione delle domande 1 Le domande presentate allo scopo di ottenere una fideiussione ovvero un aiuto in caso di risanamento di liquidazione d azienda secondo l articolo 1 sono accolte soltanto a condizione che: a. il richiedente, considerata la sua posizione personale e professionale, meriti l aiuto domandato; b. in caso di garanzia o di risanamento, l azienda del richiedente sia vitale; c. non appaia compromesso, in caso di fideiussione, il rimborso del mutuo o del credito. 2 In caso di fideiussione, il richiedente deve, se possibile, prestare garanzie. Art. 4 2 Impegno della Confederazione 1 La Confederazione si impegna a coprire le eventuali perdite su fideiussione fino ad un massimo di 75 000 franchi per una fideiussione ordinaria e di 90 000 franchi per una fideiussione con rischio elevato. Può aumentare questi importi del 20 per cento al massimo per eventuali spese e interessi. 2 In ogni caso, le cooperative devono adoperarsi, nel limite del possibile, per ottenere garanzie dal debitore. 3 Più fideiussioni a favore di un solo beneficiario possono essere assunte simultaneamente soltanto a titolo eccezionale. Anche in questo caso sono applicabili le disposizioni dei capoversi 1 e 2. Art. 5 Ammortamento dei mutui e dei crediti garantiti I mutui e i crediti garantiti devono essere ammortizzati il più presto possibile, in ogni caso entro il termine di dieci anni ovvero, se sono prestate garanzie, entro il termine di 15 anni. Art. 6 Sorveglianza dei beneficiari di fideiussioni Le cooperative devono sorvegliare in modo adeguato i beneficiari di fideiussioni per l'intera durata della fideiussione. In particolare, esse devono controllare o far controllare periodicamente i loro libri e la loro gestione e prendere i provvedimenti che si rivelassero necessari nell'interesse del debitore e per evitare perdite. Art. 7 Fideiussioni con rischio elevato Le fideiussioni con rischio elevato secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b del decreto federale devono essere prestate in conformità delle speciali disposizioni che 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 11 nov. 1998, in vigore dal 1 gen. 1999 (RU 1998 2732). 2
Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri OE 951.241 saranno emanate dal Dipartimento federale dell economia 3 (detto qui di seguito «Dipartimento»). II. Sussidi Art. 8 Importo del contributo alle spese generali d'amministrazione 1 Con riserva del capoverso 2, il contributo alle spese generali d'amministrazione, conformemente all'articolo 2 capoverso 1 del decreto federale, è fissato al 50 per cento delle spese che possono essere prese in considerazione e che non sono coperte dalle entrate ordinarie. Tuttavia esso ammonta al massimo a: a. fr. 180 000 annui per le cooperative affiliate all'unione svizzera delle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri (detta qui di seguito «Unione»); b. fr. 20 000 annui per le cooperative di fideiussione delle donne svizzere (SAFFA). 4 2 La percentuale del contributo alle spese generali d'amministrazione rispetto agli impegni assunti a titolo di fideiussione dalle singole cooperative non dovrà essere superiore al doppio della percentuale dei contributi alle spese generali d'amministrazione rispetto alla somma degli impegni assunti a titolo di fideiussione da tutte le cooperative. Art. 9 Spese generali d'amministrazione che possono essere prese in considerazione ed entrate ordinarie 1 Le spese generali d'amministrazione che possono essere prese in considerazione e le entrate ordinarie sono stabilite in un piano contabile che deve essere approvato dal Dipartimento. 2 Possono essere prese in considerazione, in particolare, le seguenti spese generali d'amministrazione: a. le spese d'esercizio della cooperativa; b. le spese per lavori contabili e fiduciari eseguiti nell'interesse dei beneficiari delle fideiussioni, come pure le spese di risanamento o di liquidazione quando dette spese hanno dovuto essere condonate a causa della precaria situazione finanziaria del richiedente; c. una parte, fissata dal Dipartimento, delle quote che devono essere versate all'unione. 3 Non possono essere prese in considerazione, in particolare, le seguenti spese generali d'amministrazione: a. le eventuali imposte; 3 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 4 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 14 feb. 1968, in vigore dal 1 gen. 1968 (RU 1968 269). 3
951.241 Credito b. le spese per l esame approfondito di domande che sarebbero state respinte come non motivate già dopo un esame preliminare. 4 Sono considerate entrate ordinarie: a. le tasse per l'esame delle domande; b. le commissioni per fideiussioni prestate; c. le entrate provenienti da lavori contabili o fiduciari; d. le eventuali entrate provenienti da operazioni che le cooperative fanno a loro rischio e pericolo, conformemente all'articolo 2. Art. 10 5 Calcolo del rimborso parziale delle perdite per fideiussioni prestate La Confederazione, giusta l'articolo 3 del decreto federale, copre le perdite per fideiussioni prestate in ragione del: a. 50 per cento della perdita registrata, qualora si tratti di fideiussioni ordinarie; b. 60 per cento della perdita registrata, qualora si tratti di fideiussioni con rischio elevato. Art. 11 Calcolo e pagamento dei sussidi 1 I sussidi federali concessi alle singole cooperative sono fissati ogni anno dal Segretariato di Stato dell'economia 6 (detto qui di seguito «Seco»), conformemente alle disposizioni del decreto federale e del presente regolamento. 2 L'Unione versa i sussidi alle cooperative ad essa affiliate e allestisce i rendiconti. Art. 12 Sussidi cantonali 1 Per ottenere i sussidi cantonali previsti nell'articolo 2 capoverso 2 del decreto federale, le cooperative devono rivolgersi direttamente ai Cantoni. 2 Se l'attività di una cooperativa si estende al territorio di più Cantoni, i sussidi a carico di ciascuno di essi sono calcolati metà secondo il numero di domande ricevute e metà secondo l'importo dei mutui e crediti garantiti nei singoli Cantoni. III. Vigilanza Art. 13 1 Le cooperative sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del Dipartimento, il quale può commetterli all'unione. 5 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 14 feb. 1968, in vigore dal 1 gen. 1968 (RU 1968 269). 6 Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 28 dell'o del 17 nov. 1999, in vigore dal 1 lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 4
Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri OE 951.241 2 Lo statuto e i regolamenti dell Unione e della SAFFA, cooperativa di fideiussione delle donne svizzere, devono essere approvati dal Dipartimento. L'approvazione può essere data soltanto se essi sono conformi al decreto federale e alla presente ordinanza. 3 In caso di dubbio circa l'applicazione dell'articolo 1 capoverso 1 della presente ordinanza, decide il Seco. IV. Disposizioni finali Art. 14 Esecuzione e disposizioni completive 1 Il Dipartimento è incaricato di eseguire la presente ordinanza. 2 Esso può emanare disposizioni completive e vincolare la concessione dei sussidi federali all'osservanza di queste disposizioni. 3 Le disposizioni del Dipartimento possono essere sostituite da prescrizioni dell'unione. 4 Il Dipartimento può delegare le sue competenze al Seco. Art. 15 Entrata in vigore delle nuove disposizioni e abrogazione delle precedenti 1 Il decreto federale del 22 giugno 1949 7 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri e la presente ordinanza entrano in vigore il 1 gennaio 1950. 2 A contare da questa data sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 13 settembre 1941 8 concernente l'aiuto delle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri agli artigiani e ai negozianti al minuto, e le ordinanze d'esecuzione che vi si riferiscono. 3 I fatti verificatisi durante la validità delle disposizioni abrogate continueranno ad essere giudicati conformemente ad esse. 4 Il Dipartimento può differire l'entrata in vigore di singole disposizioni per le cooperative che già hanno beneficiato di sussidi, qualora siffatta misura appaia necessaria allo scopo di permettere ad esse di adattare i loro statuti e regolamenti alle nuove prescrizioni, o non siano ancora adempiute, al momento dell'entrata in vigore del decreto federale e della presente ordinanza, altre condizioni per la concessione dei sussidi. 7 RS 951.24 8 [RU 57 1088, 62 718] 5
951.241 Credito 6