LE GUIDE DELLA UGL CREDITO TUTTO SULLA MATERNITA' E LA PATERNITA'

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LE GUIDE DELLA UGL CREDITO TUTTO SULLA MATERNITA' E LA PATERNITA' 1

INDICE Introduzione pag. 3 Congedo di Maternità pag. 4 Assenza obbligatoria pag. 4 Flessibilità del congedo di maternità pag. 4 Adozione e Affidamento pag. 5 Adozione nazionale pag. 5 Adozione internazionale pag. 5 Affidamento pag. 5 Congedo di Paternità pag. 6 Congedo anticipato pag. 6 Interruzione della gravidanza pag. 7 Nascita del figlio pag. 7 Congedo Parentale pag. 8 Contributi economici per l acquisto di servizi per l infanzia pag. 8 Adozione e Affidamento pag. 9 Prolungamento del congedo pag. 9 Riposi giornalieri (allattamento) pag. 10 Adozione e Affidamento pag. 10 Congedi straordinari pag. 10 Congedi per malattia figli pag. 11 2

INTRODUZIONE A partire dal 01/01/2012 l'inps ha avviato la telematizzazione di tutti i suoi servizi, tra cui la maternità e i congedi parentali. L'accesso a detti servizi è reso possibile o attraverso il nostro patronato, l'enas, o per via telematica, quindi sul loro sito www.inps.it, se muniti del codice pin fornito dall'inps, la quale lo rilascerò entro 15 giorni dalla data di richiesta. Per ottenerlo è sufficiente telefonare al numero verde 803164 o visitare il sito dell'inps. Il Ministero del Lavoro il 22 dicembre 2012 ha sottoscritto il decreto contenente le modalità di attuazione dell'articolo 4, commi 24, 25 e 26, della Legge 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro), contenente misure di sostegno alla genitorialità in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015. 3

CONGEDO DI MATERNITA' Assenza Obbligatoria La legge vieta di far lavorare le donne nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, l'astensione obbligatoria è prolungata fino alla data effettiva del parto. L'art. 21 stabilisce la documentazione che la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro: prima del parto: un certificato medico indicante la data presunta del parto; copia della domanda di congedo di maternità rilasciati dalla procedura telematica dell'inps; ricevuta e numero di protocollo della domanda stessa; dopo il parto: il certificato di nascita del figlio Con una circolare del luglio 2007, l'ente previdenziale ha voluto escludere nel computo del periodo di astensione ante parto la data presunta, quindi il congedo ha una durata effettiva e reale di 5 mesi ed un giorno. Per quello che riguarda il trattamento economico, la retribuzione è pari al 100% e non vi è alcuna decurtazione di ferie e festività soppresse. Flessibilità del congedo di maternità Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, l'articolo 20 prevede che le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro non a partire dai due mesi antecedenti la data presunta del parto, ma da un solo mese precedente e, conseguentemente, per quattro mesi successivi la nascita del figlio. Tutto questo a condizione che il medico specialista del SSN attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In questo caso i documenti da fornire all'ufficio del personale sono i seguenti: Certificato del ginecologo del SSN, o convenzionato, rilasciato durante il settimo mese di gravidanza che attesti che non ci siano controindicazioni a lavorare durante l'ottavo mese; certificazione rilasciata dal medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria o, in assenza di quest'ultimo, dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che in azienda, o per le attività svolte dalla lavoratrice interessata, non esista l'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro. Anche questa documentazione deve essere rilasciata durante il settimo mese di gravidanza; ricevuta e numero di protocollo rilasciati dalla procedura telematica dell'inps relativi alla domanda di congedo di maternità. Per quanto riguarda il trattamento economico, anche in questo caso la retribuzione è pari al 100% e non vi è alcuna decurtazione né di ferie, né tantomeno di festività soppresse. 4

ADOZIONE E AFFIDAMENTO Il congedo di maternità spetta alla lavoratrice anche per quanto riguarda le adozioni e, anche in questo caso, per un periodo di cinque mesi. Adozione nazionale In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. Questo diritto è riconosciuto alla lavoratrice a prescindere dall'età del minore adottato. Anche nel caso in cui l'adottato raggiunge la maggiore età nei primi cinque mesi dall'ingresso in famiglia, la lavoratrice ha diritto a completare il congedo di maternità. Adozione internazionale in caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il bambino da adottare e per gli adempimenti burocratici relativi alla procedura adottiva. Fatta salva la durata complessiva del congedo, può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. Così come per l'adozione nazionale, anche nel caso in cui l'adottato raggiunge la maggiore età nei primi cinque mesi dall'ingresso in famiglia, la lavoratrice ha diritto a completare il congedo di maternità. Affidamento La lavoratrice che prende in affidamento un minore ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, complessivo pari a 3 mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore. Detto congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento. I documenti da fornire all'ufficio del personale sono: copia della domanda di congedo di maternità compilata tramite il sito dell'inps e ricevuta, con relativo numero di protocollo rilasciati dal sito stesso. Per quanto riguarda il trattamento economico, anche in questo caso la retribuzione è pari al 100% e non vi è alcuna decurtazione né di ferie, né tantomeno di festività soppresse. 5

CONGEDO DI PATERNITA' Il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di: morte o grave infermità della madre lavoratrice; abbandono da parte della madre lavoratrice; affidamento esclusivo del bambino al padre. il congedo di paternità, in caso di adozione e/o affidamento, che non sia stato richiesto dalla lavoratrice spetta, alle stesse condizioni, al padre lavoratore. Il padre lavoratore, entro i primi cinque mesi di vita del nascituro, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, questo congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Questa giornata si applica alle nascite avvenute a partire dal 1/1/2013 nell'ambito di misure sperimentali per gli anni 2013-2015 previste dalla legge 92/2012. Tra i documenti da fornire all'ufficio del personale vi è la certificazione che attesti una delle su richiamate condizioni. Per l'abbandono è sufficiente una autodichiarazione protocollata dall'inps. Per il trattamento economico valgono le stesse misure previste per la madre lavoratrice, ovvero retribuzione pari al 100% e nessuna decurtazione di ferie e festività. CONGEDO ANTICIPATO La lavoratrice ha diritto, a determinate condizione, ad ottenere l'anticipazione del periodo di astensione dal lavoro, previa apposita richiesta da presentare alla DPL (Direzione Provinciale del Lavoro). La domanda può essere presentata in qualunque momento della gravidanza per uno o più periodi e per le seguenti motivazioni: gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del nascituro; lavoratrice impossibilitata ad essere spostata ad altre mansioni. domanda presentata alla DPL unitamente al certificato del ginecologo, convenzionato con il SSN, attestante la complicazione; certificato di approvazione della DPL con indicazione del periodo di interdizione al lavoro; In questo caso l'indennità giornaliera è pari all'80% della retribuzione e le festività soppresse ricadenti nel periodo di interdizione vengono decurtate. 6

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA L'interruzione di gravidanza, sia essa spontanea o volontaria, è considerata a tutti gli effetti come malattia. E' considerato parto a tutti gli effetti l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione. Questo perché nei casi in cui l'interruzione di gravidanza sia da equiparare al parto, la lavoratrice non potrà essere adibita al lavoro nei tre mesi successivi l'evento. certificato attestante l'interruzione di gravidanza NASCITA FIGLIO Nel caso in cui il parto avvenga oltre la data presunta, indicata nel documento presentato all'inps, il termine del congedo di maternità obbligatoria slitterà in avanti e la lavoratrice avrà sempre diritto ai tre mesi di astensione dopo il lieto evento, Invece, nel caso in cui il parto avvenga prima della data presunta, il termine del congedo di maternità non cambierà. Ad esempio se la nascita avviene dopo otto mesi e mezzo di gestazione, la lavoratrice avrà fatto solo un mese e mezzo di astensione prima del parto, conseguentemente avrà diritto a tre mesi e mezzo successivi per recuperare il mezzo mese non usufruito. certificato di nascita rilasciato dal Comune; codice fiscale del bambino. Come riportato precedentemente, il padre lavoratore ha diritto ad una giornata di congedo obbligatorio da fruire entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio e, in aggiunta a questo giorno, ha diritto ad altre 2 giorni di congedo parentale, ma non è un obbligo, da fruire sempre durante i primi 5 mesi di vita del nascituro. Questo congedo deve essere preso in accordo con la madre, la quale sceglie di anticipare il suo rientro post partum al lavoro per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il padre ha l'obbligo di allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante. Queste giornate, non frazionabili in ore, sono fruibili anche in modo non continuativo e la loro retribuzione è al 100%. 7

CONGEDO PARENTALE Per ogni bambino, nei primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto previsto dalla legge 151/2001. Il periodo complessivo di congedi non può superare il limite di dieci mesi e, nell'ambito di questo vincolo, il diritto di astenersi dal lavoro compete: alla madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi; al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi; qualora vi sia una situazione di monogenitorialità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai dieci mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato superiore a tre mesi, il congedo per quest'ultimo si eleva da 6 a 7 mesi ed il limite complessivo dei congedi parentali si eleva da dieci a undici mesi. in caso di parto gemellare i periodi si moltiplicano a seconda del numero dei figli e sono sempre retribuiti al 30%. copia della domanda di congedo parentale compilata on line sul sito dell'inps; ricevuta e numero di protocollo rilasciati dalla procedura telematica dell'inps. Il periodo di congedo parentale può essere sospeso dall'insorgenza di una malattia debitamete certificata. Per quanto riguarda il trattamento economico, alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta, fino al 3 anno di età del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (i restanti mesi non sono retribuiti). Durante i periodi di congedo parentale non si maturano ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità e gratifica natalizia. Contributi economici per l acquisto di servizi per l infanzia Al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi è prevista la fruizione, da parte della madre lavoratrice che opti per il rientro a lavoro, di contributi economici per l'acquisto di babysitting o, in alternativa, per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, in luogo della fruizione del congedo parentale. L'entità di tali contributi è di euro 300,00 mensili, per un periodo di sei mesi al massimo, in base alla richiesta della madre lavoratrice. Nel caso in cui la madre decida di fruire del servizio di baby sitting si è scelto di utilizzare il sistema dei buoni lavoro o voucher di cui all'art. 72 del decreto legislativo 276/2003, mentre nel caso opti per i servizi pubblici per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il contributo verrà erogato dall'inps direttamente alla struttura interessata, fino alla concorrenza di euro 300.00 mensili. 8

in merito alla modalità di ammissione, si dispone che la lavoratrice che voglia accedere a uno dei due servizi, presenti domanda tramite il sito dell'inps, secondo le modalità stabilite dalla circolare n. 48 del 28/3/2013 indicando l'opzione scelta (baby sitting o servizi per l'infanzia) e per quante mensilità voglia usufruirne (che saranno decurtate dal congedo parentale). L'accesso a tali benefici sarà gestito tramite un bando INPS con graduatoria a livello nazionale che terrà conto della situazione economica equivalente (ISEE). Tale disciplina si applica alle nascite avvenute a partire dal 1 gennaio 2013 nell'ambito delle misure di natura sperimentale per gli anni 2013-2015 previste dalla legge 92/2012. Adozione e Affidamento Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. copia della domanda di congedo parentale compilata on-line sul sito dell'inps ricevuta e numero di protocollo rilasciati dalla procedura telematica del sito dell'inps Per quanto riguarda il trattamento economico, alla lavoratrice ed ai lavoratori è dovuta, fino al 3 anno di ingresso del minore in famiglia, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi. Durante i periodi di congedo parentale non si maturano ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità e gratifica natalizia. Prolungamento del congedo La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/92, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. copia della domanda di prolungamento del congedo per handicap del figlio, a norma della legge su richiamata, compilata on-line sul sito dell'inps ricevuta e numero di protocollo rilasciati dalla procedura telematica del sito dell'inps Per quanto riguarda il trattamento economico, alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione. Durante questo periodo di congedo non si maturano ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità e gratifica natalizia. 9

RIPOSI GIORNALIERI (Allattamento) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Questi periodi di riposo sono considerati a tutti gli effetti ore lavorative, la distribuzione delle ore di riposo durante la giornata deve essere concordata tra la madre ed il datore di lavoro. I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore nei seguenti casi: nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre: in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; nel caso in cui la madre è casalinga; in caso di morte o di grave infermità della madre. modulo in cui vengono indicati gli orari giornalieri; dichiarazione della madre lavoratrice di rinuncia di questi riposi nel caso in cui vengano utilizzati dal padre lavoratore; dichiarazione della madre lavoratrice di essere una lavoratrice autonoma, sempre nel caso in cui questi riposi venano utilizzati dal padre. Per quanto riguarda il trattamento economico, la retribuzione è pari al 100% Adozione e Affidamento La Corte Costituzionale, con una sentenza del 2003, ha stabilito che i genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria. I genitori adottivi o affidatari possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore, non oltre un anno dall'ingresso del minore. CONGEDI STRAORDINARI La lavoratrice madre o il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92), possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a 2 anni nell'arco della vita lavorativa. 10

Questo congedo spetta anche al coniuge o figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave. Il diritto all'utilizzo di questo congedo non viene riconosciuto nel momento in cui la persona con disabilità grave viene ricoverata a tempo pieno in una struttura specializzata. Durante il periodo di congedo straordinario non si può usufruire dei permessi giornalieri e orari (art. 33 legge 104/92) per l'assistenza alla persona in condizione di disabilità. I documenti da fornire all'ufficio del personale, almeno 15 giorni prima l'inizio del congedo, sono i seguenti: copia della domanda di congedo straordinario per handicap del figlio, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92, compilata on-line sul sito dell'inps; ricevuta e numero di protocollo rilasciati dalla procedura telematica del sito dell'inps. Per quanto riguarda il trattamento economico, il lavoratore ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e, comunque, nel limite del tetto previsto annualmente. Durante questo periodo di congedo non si maturano ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità e gratifica natalizia. CONGEDI PER MALATTIA FIGLI La malattia del bambino, documentata con apposito certificato medico rilasciato da uno specialista del SSNL o da medico convenzionato (non più da un medico di fiducia del genitore, come in precedenza), se intervenuta nei primi tre anni di vita consente ai genitori, ovviamente in alternativa, di astenersi dal lavoro senza alcun limite. Per le malattie che si verifichino dal 3 all'8 anno, ai genitori, sempre alternativamente, è permesso di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore e per ogni figlio. Le assenze per malattia del figlio non sono retribuite. Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, il bambino non può essere sottoposto a visita fiscale, né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità. Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie di cui sia eventualmente in fruizione il genitore stesso. Il congedo per malattia del figlio spetta la genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto. E' importante sottolineare che i genitori possono usufruire di questo tipo di congedo solo alternativamente; non è ammessa, infatti, in nessun caso la fruizione contemporanea per lo stesso figlio. Il genitore che si astiene dal lavoro dovrà rilasciare una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. 11