LA SICUREZZA ANTINCENDIO LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI OSPEDALI



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LA SICUREZZA ANTINCENDIO LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI OSPEDALI dott. ing. Emilio Milano pagina 1

COS E LA PREVENZIONE INCENDI Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Capo III - Art. 13 (S.O.G.U. Serie Generale - n. 80, del 05/04/2006). La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. Nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, i predetti obiettivi sono garantiti applicando le misure di prevenzione incendi contenute nel D.M. 18/09/02 (G.U. n. 227, del 27/09/2002). dott. ing. Emilio Milano pagina 2

La pubblicazione del Decreto 18/9/20002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private accomuna nei criteri di approccio le varie strutture sanitarie esistenti, raggruppandole in tre categorie: - ospedaliere (art.1 comma a D.M. 18/9/2002) - di ricovero (art.1 comma b D.M. 18/9/2002) - ambulatoriali (art.1 comma c D.M. 18/9/2002) dott. ing. Emilio Milano pagina 3

Ospedali, case di cura e simili fino a 25 posti letto Caratteristiche generali Le strutture sanitarie fino a 25 posti letto (tra cui anche ambulatori, presidi di riabilitazione privi di posti letto, ecc.) non hanno l obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. In tal caso, quindi, le disposizioni ed i criteri di prevenzione incendi previsti nel D.M. 18/09/02 devono essere rispettati autonomamente dai professionisti nel corso della progettazione e della realizzazione dell edificio e dal titolare dell attività nel corso della gestione della struttura sanitaria. dott. ing. Emilio Milano pagina 4

Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto Caratteristiche generali I titolari di ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto (D.M. 16.02.82 punto 86) devono richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio il parere di conformità sul progetto e, prima di porre in esercizio l attività, richiedere il certificato di prevenzione incendi. Il certificato ha validità pari a 6 anni, tuttavia, qualora nell ambito della struttura sanitaria siano previste altre attività secondarie anch esse soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M. 16/02/82 (Impianti termici a gas, Gruppi elettrogeni, Autorimesse, depositi e laboratori) deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi per l intero complesso con scadenza triennale dott. ing. Emilio Milano pagina 5

Ambito di applicazione della normativa Il D.M. 18/09/02 (art. 1) si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private che sono così classificate in relazione alla tipologia di prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale dott. ing. Emilio Milano pagina 6

Classificazione delle aree Ai fini dell applicazione delle misure di prevenzione incendi, le aree delle strutture sanitarie sono così classificate (Titolo I, D.M. 18/09/02 ): -TIPO A: aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del C.N.VV.F. ai sensi del D.M. 16/02/82 (quali, ad esempio: impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.). -TIPO B: aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (quali, ad esempio i laboratori di analisi e ricerca) -TIPO C: aree destinate a prestazioni medico - sanitarie di tipo ambulatoriale (quali, ad esempio,: ambulatori, centri specialistici) dott. ing. Emilio Milano pagina 7

Classificazione delle aree -TIPO D: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali -TIPO E: aree destinate ad altri servizi pertinenti (quali, ad esempio: uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). dott. ing. Emilio Milano pagina 8

Le principali misure di protezione passiva, riferite alle caratteristiche edilizie, e quelle di protezione attiva, riferite all impiantistica antincendio, che devono essere adottate nelle strutture sanitarie sono riportate nel Titolo II del D.M. 18/09/02 e riguardano, essenzialmente, i seguenti aspetti: - Ubicazione dell attività - Resistenza al fuoco delle strutture - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali utiizzati - Compartimentazione (dimensione massima) - Caratteristiche dei vani scala e degli ascensori - Dimensionamento delle vie di esodo - Caratteristiche dei locali ed impianti a rischio specifico - Mezzi ed impianti di estinzione - Sistema di rilevazione ed allarme - Organizzazione e gestione della sicurezza dott. ing. Emilio Milano pagina 9

Ambienti a rischio specifico Nell ambito degli ospedali, case di cura e simili possono essere presenti degli ambienti a rischio di incendio. Alcuni di questi ambienti, rientrano nelle casistiche delle 97 attività, elencate nel D.M. 16/02/1982 e pertanto, a tutti gli effetti, sono attività secondarie, ad uso della struttura sanitaria, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Gli ambienti a rischio più ricorrenti inseriti nell ambito di una struttura sanitaria sono: - le centrali termiche che devono essere rispondenti alle disposizioni contenute nel D.M. 12/04/1996 se alimentate a combustibile gassoso e nel D.M. 28/04/2005 se alimentate a combustibile liquido; - le cucine che devono essere rispondenti alle disposizioni contenute nel D.M. 12/04/1996 se alimentate a combustibile gassoso e nel D.M. 28/04/2005 se alimentate a combustibile liquido; dott. ing. Emilio Milano pagina 10

Ambienti a rischio specifico - i gruppi elettrogeni che devono essere rispondenti alle disposizioni contenute nel D.M. 22/10/2007 - depositi di GPL in bombole o in serbatoi fissi che devono essere rispondenti alle disposizioni contenute rispettivamente nella circolare 20/09/1956, n. 74 o nel D.M. 14/05/2004 - le autorimesse che devono essere rispondenti alle disposizioni contenute nel D.M. 01/02/1986 - i depositi di ossigeno che devono essere rispondenti alle disposizioni contenute nella circolare 15/10/1964, n. 99 - i locali per convegni e spettacoli che devono essere rispondenti alle disposizioni contenute nel D.M. 19/08/1996 dott. ing. Emilio Milano pagina 11

Ambienti a rischio specifico - Altri ambienti a rischio sono i depositi, i laboratori, le lavanderie, ecc., per i quali sono fornite specifiche indicazioni ai fini antincendio nel punto 5 dell allegato al D.M. 18/09/2002. dott. ing. Emilio Milano pagina 12

Segnaletica di sicurezza La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all art. 17 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre nei locali ove hanno accesso degenti, utenti o visitatori e comunque a ciascun piano della struttura sanitaria, precise istruzioni scritte, integrate da una planimetria del piano, devono indicare i comportamenti da tenere in caso di incendio o di altro tipo di emergenza. dott. ing. Emilio Milano pagina 13

Soggetti coinvolti nella prevenzione incendi I soggetti che sono coinvolti nell azione di prevenzione incendi e che quindi, oltre ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, hanno specifiche responsabilità sono: - il progettista, che predispone la documentazione finalizzata al rilascio del parere di conformità sul progetto o alla concessione della deroga se necessaria - il tecnico, che predispone la documentazione finalizzata al rilascio o al rinnovo del certificato di prevenzione incendi - il titolare, che inoltra la richiesta di approvazione del progetto, la richiesta di deroga qualora necessaria, la richiesta di rilascio del certificato di prevenzione, la dichiarazione di inizio attività, se lo reputa opportuno, la richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi e gestisce l attività durante l esercizio. dott. ing. Emilio Milano pagina 14