LA DIRIGENTE SCOLASTICA



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LA DIRIGENTE SCOLASTICA Visto il D.I. 1 febbraio 2001, n 44, artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 39; Vista la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, del 01/12/2011, avente ad oggetto Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali; Vista la nota del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio II Risorse finanziarie, prot. n. MIUR.AOODRVE.Uff.2/1085/C.14.a del 27/01/2012, avente ad oggetto Inventari istituzioni scolastiche indicazioni ; Vista la delibera del Consiglio di istituto del 28 maggio 2009, n. 33, con la quale veniva adottato il Regolamento per la Gestione dei beni mobili di proprietà dell Istituto; D E C R E T A La modifica e l integrazione del regolamento per la gestione dei beni mobili di proprietà dell Istituto Comprensivo Don Bosco di Monticello Conte Otto (VI) 1

INDICE GENERALE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni TITOLO II CONSEGNATARIO Art. 3 Consegnatario Art. 4 Compiti e responsabilità Art. 5 - Passaggi di gestione Art. 6 Concessione di utilizzo dei beni al di fuori dell Istituto TITOLO III - CARICO INVENTARIALE Art. 7 Classificazione categorie inventariali Art. 8 Carico e scarico inventariale Art. 9 Ricognizione dei beni Art. 10 Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture TITOLO IV SCARICO INVENTARIALE Art. 11 Cancellazione dai registri inventariali TITOLO V NORME FINALI Art. 12 Disposizioni finali e transitorie 2

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal D.I. n. 44/2001 artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 39, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche; 2. Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni. ARTICOLO 2 DEFINIZIONI 1. Nel presente Regolamento si intendono per: a) beni mobili : oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola; b) consegnatario : a norma dell art. 24, c.7 del D.I. 44/2001, si intende il DSGA; c) subconsegnatario : si intende il docente che risponde del materiale affidatogli. Il sub consegnatario è individuato dal Dirigente Scolastico; TITOLO II CONSEGNATARIO ARTICOLO 3 CONSEGNATARIO 1. La custodia, la conservazione e l utilizzazione dei beni mobili inventariati è affidata ad agenti responsabili costituiti da: a) consegnatario; b) subconsegnatari. 3

ARTICOLO 4 COMPITI E RESPONSABILITA 1. Il consegnatario responsabile dei beni assegnati all Istituzione Scolastica è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA). 2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari. Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente svolte le seguenti operazioni: a) la tenuta dei registri inventariali; b) l applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile; c) l eventuale compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all interno del vano stesso; d) la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale; e) i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedesi agli uffici competenti; f) la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici. 3. Il consegnatario del beni assegnati all Istituto è coadiuvato da subconsegnatari che assumono la responsabilità dei beni affidati alla loro custodia. I subconsegnatari dei beni sono individuati con provvedimento vincolante del Dirigente Scolastico. Tale individuazione è vincolante per il DSGA. La custodia dei beni è affidata ai subconsegnatari mediante verbale e allegando gli elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal DSGA e dai subconsegnatari, che risponderanno della conservazione dei materiali affidati alla loro custodia. 4. Il subconsegnatario deve provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità. Egli assume i seguenti compiti: a. la conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il suo controllo; b. il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri subconsegnatari; c. la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi affidati ad altri subconsegnatari; d. la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, 4

e. la denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, direttamente agli uffici responsabili, di eventi dannosi fortuiti o volontari. ARTICOLO 5 PASSAGGI DI GESTIONE 1. Quando il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L operazione deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso il competente Ufficio, il secondo presso il consegnatario e il terzo posto a disposizione del consegnatario cessante. ARTICOLO 6 CONCESSIONE DI UTILIZZO DEI BENI AL DI FUORI DELL ISTITUTO 1. I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, personal computer, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, ecc., possono essere concessi in uso gratuito al Dirigente e al personale dell Istituto, dietro presentazione di domanda da parte dell interessato e di sottoscrizione del regolare contratto. 2. Quando i beni sono utilizzati in via permanente o temporanea, da soggetto diverso dal subconsegnatario, tale soggetto assume il ruolo di subconsegnatario. Qualora lo stesso non abbia un rapporto di lavoro dipendente con l Istituto, egli deve presentare formale domanda e sottoscrivere il relativo contratto. TITOLO III CARICO INVENTARIALE ARTICOLO 7 CLASSIFICAZIONE CATEGORIE INVENTARIALI Per la classificazione inventariale si fa riferimento a quanto stabilito dall art 24 commi da 1 a 3 del D.I. 1 febbraio 2001 nr 44. 5

ARTICOLO 8 CARICO INVENTARIALE 1. Si iscrivono nell inventario i soli beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo. 2. I beni mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione o altro e sono oggetto di cancellazione dall inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell Istituto per vendita, per distruzione, per perdita, per cessione. 3. All atto dell acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio le caratteristiche fondamentali di descrizione, classificazione, consistenza, valore, destinazione, collocazione e responsabilità vengono trascritte nell inventario generale. 4. Il consegnatario provvede all applicazione dell etichetta inventariale sul bene acquisito. 5. L inventario generale contiene la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei singoli beni patrimoniali secondo l ordine temporale di acquisizione. 6. L inventario è gestito sulla base di apposite scritture predisposte su supporto cartaceo e/o informatico atte a garantirne una agevole utilizzazione a fini contabili, gestionali e di programmazione. 7. I beni inventariali possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti dalla ordinaria collocazione. In tal caso i movimenti d uso saranno annotati in apposite schede. Per luogo di collocazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato. 8. Non sono oggetto di inventariazione, ai sensi di quanto previsto dall art. 24 c.4 regolamento di contabilità, i beni che per loro natura sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore, nonché le loro parti di ricambio e accessori. Non si inventariano altresì i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe. ARTICOLO 9 RICOGNIZIONE DEI BENI 1. In base all art. 24, c.9 del D.I. 44/201 si provvede alla ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. Dette operazioni, in quanto improntate a criteri di trasparenza, vengono effettuate da una commissione costituita da almeno tre persone scelte tra il personale in servizio nell istituzione 6

scolastica. La suddetta commissione viene nominata con provvedimento formale del Dirigente scolastico. Le operazioni relative devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti. Il processo verbale contiene l elencazione dei: a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico b) eventuali beni mancanti c) beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti; qualora tale procedura risultasse infruttuosa è consentito l invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento. 2. Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, eventualmente si procede alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto con la situazione di diritto. 3. Sulla base del verbale di cui sopra sarà compilato il nuovo inventario dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori. ARTICOLO 10 AGGIORNAMENTO DEI VALORI E RINNOVO DELLE SCRITTURE RIVALUTAZIONE 1. Il valore degli elementi patrimoniali viene aggiornato ai sensi del D.I. N. 44/2001 al fine di fornire una rappresentazione corretta della consistenza patrimoniale e delle variazioni intervenute. In particolare tali operazioni hanno le specifiche finalità di: a) consentire la determinazione della consistenza patrimoniale di strutture omogenee, a fini di comparazione della produttività e di riparto delle risorse; b) consentire l aggregazione di valori di singoli elementi patrimoniali entrati in tempi diversi nel patrimonio della stessa o di diverse strutture; c) offrire le basi per operazioni corrette di controllo di gestione. 2. L aggiornamento dei valori dovrà osservare il procedimento dell ammortamento, in analogia a quanto disciplinato per i beni mobili di proprietà statale. 7

TITOLO IV SCARICO INVENTARIALE ARTICOLO 11 CANCELLAZIONE DAI REGISTRI INVENTARIALI 1. Per quanto attiene alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili si attiva la procedura prevista dal D.I. n. 44/2001, art. 52: 2. Il dirigente scolastico autorizza, con provvedimento formale, il consegnatario a provvedere alla cancellazione e libera, consegnatario e subconsegnatari, dalle responsabilità di custodia e gestione connesse. Lo scarico inventariale deve essere proposto dal consegnatario. Al provvedimento dirigenziale deve essere allegato il verbale della commissione o copia della denuncia presentata all Autorità di pubblica sicurezza in caso di furto con la dichiarazione dell accertamento delle eventuali responsabilità emerse nella conservazione dei beni. TITOLO V NORME FINALI Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento di contabilità D.I. 44/2001 e resta in vigore fino a successive aggiunte o modifiche. Monticello Conte Otto, 06 marzo 2012. LA DIRIGENTE SCOLASTICA Susanna Busolo 8