REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DELL ORARIO DI LAVORO



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REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DELL ORARIO DI LAVORO ART. 1 - OGGETTO 1. Il presente regolamento, adottato con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell art. 89, comma 6, del d.lgs n. 267/2000, disciplina le modalità di gestione delle politiche dell orario di lavoro dei dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. ART. 2 - ORARIO DI SERVIZIO 1. Si intende orario di servizio il tempo giornaliero utile a garantire la funzionalità degli uffici e l erogazione dei servizi del. 2. L orario di servizio del, fatte salve particolari esigenze organizzative, è articolato su sei giorni settimanali come segue: Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:.00 ART. 3 - ORARIO DI LAVORO 1. Si intende orario di lavoro la durata contrattuale della prestazione lavorativa individuale, la cui articolazione è distribuita nell ambito dell orario di servizio. 2. L orario di lavoro ordinario del personale dipendente del, fatte salve particolari esigenze organizzative, si articola su sei giorni la settimana come segue Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:.00 ART. 4 - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 1. Si intende orario di apertura al pubblico il tempo giornaliero, nell ambito dell orario di servizio, in cui è possibile l accesso al pubblico, sia interno che esterno. 2. Fatte salve eventuali esigenze di carattere eccezionale, l orario di apertura al pubblico è così articolato: Settore Affari Generali - Servizi Demografici, Segreteria Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:30 Settore Economico Finanziario Servizi Finanziari, Tributi, Ragioneria Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:30 Settore Servizi alla Persona Servizi Sociali, Scolastici, Cultura Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:30 Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:30 Biblioteca Comunale Lunedì, Martedì e Sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30 Martedì dalle 15:00 alle ore 18:30 Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 Settore Gestione del Territorio Servizi Edilizia Privata, Lavori Pubblici Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:30 ART. 5 - ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE Purché non incida sugli orari di apertura al pubblico e sulla fascia oraria di massima produttività, al personale dipendente è concessa una flessibilità oraria ovvero la possibilità di posticipare l orario di inizio e/o anticipare l orario di uscita, non superiore a 30 minuti sia in entrata che in uscita. La flessibilità in entrata e in uscita non è prevista per i servizi organizzati in turni e/o orario rigido ovvero: Trasporti scolastici La fascia oraria di massima produttività, per la quale deve essere garantita la completa funzionalità di tutti gli uffici comunali è individuata come segue: dalle ore 10.00 alle ore 13.30. E compito dei singoli responsabili di settore articolare e organizzare l orario di lavoro del personale dipendente in funzione della suddetta fascia oraria. Il dipendente che ha usufruito della flessibilità sia in entrata che in uscita è comunque tenuto a garantire la copertura del debito orario nell arco della giornata di riferimento considerando il seguente criterio: entrata dalle ore 8.01 alle ore 8.30 = recupero in uscita minuti ritardo. oltre i 30 e sino ad un massimo di mezzora = recupero di 15 minuti per ogni frazione di quarto d ora. (a titolo esemplificativo. Timbratura 8,35 in entrata, timbratura 14,45 in uscita. Timbratura 8,46 in entrata, timbratura 15,00 in uscita.) In caso di mancato recupero si opera, nel corso del mese successivo, la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio. Eventuali eccedenze rispetto all orario ordinario, sono recuperate, fatte salve particolari esigenze organizzative e previo accordo con il responsabile di settore, entro il mese successivo.

ART. 6 TURNAZIONI La turnazione si applica a specifiche funzioni e uffici del, al fine di garantire un orario di servizio settimanali su cinque, sei o sette giorni. Alla turnazione si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. Il turno consiste in un effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione, all articolazione adottata nell ente. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani possono essere attuati per funzioni e uffici che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. I turni notturni comunque non possono essere superiori a 10 al mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. La ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. La programmazione dei turni può prevedere una parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne e comunque non superiore a 30 minuti. Il numero dei turni festivi effettuabili nell anno da ciascun dipendente non può essere superiore al 20% dei giorni festivi dell anno. All interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo minimo così come previsto dalla normativa vigente in materia. L orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. Spetta al responsabile di settore la predisposizione della programmazione della turnazione. ART. 7 REPERIBILITA L istituto della reperibilità consiste nel porre a disposizione un servizio, di una funzione o di un ufficio dell ente un determinato contingente di personale, che resta disponibile presso il proprio domicilio, in modo da garantire la possibilità di intervento nel posto di lavoro assegnato, nell arco di trenta minuti, su chiamata telefonica. All istituto della reperibilità può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l adozione di altre forme di articolazioni dell orario, riferite a figure professionali addette a: (es. impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all esercizio delle funzioni istituzionali, di ordine e di sicurezza pubblica, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l opera del Sindaco e/o degli Assessori) Il responsabile di settore stabilisce i turni di reperibilità, su base mensile, indicando i dipendenti e il modulo del turno di reperibilità. L art. 23 del CCNL stabilisce che ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese, pertanto il turno di reperibilità ( volta) è dato da tutto il tempo giornaliero che non è classificato quale orario di lavoro. Il dipendente è altresì tenuto a fornire il proprio numero telefonico (fisso o di cellulare) per eventuali necessità che dovessero sopravvenire fuori dell orario di lavoro, fermo restando che questo non si configura come reperibilità. ART. 8 PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO Le prestazioni di lavoro straordinario ovvero tutte le prestazioni rese dal personale dipendente oltre l orario normale di lavoro sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal responsabile di settore, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Eccezionalmente l autorizzazione può avvenire anche il giorno successivo Il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare la motivazione del ricorso alla prestazione di lavoro straordinario, il numero delle ore, nonché i tempi e le modalità di svolgimento della prestazione medesima. Le prestazioni straordinarie sono riconosciute tali se effettuate in frazioni di 30 minuti. Prestazioni, rese oltre l orario di lavoro, inferiori ai 30 minuti non sono riconosciute come straordinario. Per esigenze eccezionali debitamente motivate in relazione all attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero non superiore al 2% dell organico, il limite massimo individuale di cui all art. 14 comma 4 del CCNL del 01/04/1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse dal CCNL. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti dal calamità o eventi naturali. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, possono dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

ART. 9 PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO Il personale, è tenuto a rispettare una particolare articolazione oraria, che può essere, temporaneamente e in funzione delle esigenze rilevate dal Responsabile di Settore, impiegato secondo una differente articolazione oraria pur nell ambito delle tipologie definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell art. 33, comma 3 del CCNL 1 APRILE 1999. Ciò al fine di contenere al massimo il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. Ogni responsabile è tenuto a comunicare le proprie iniziative in merito, all ufficio personale ed all assessore al personale. ART. 10 PERMESSI (Art. 20 CCNL del 6/7/1995) Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del Responsabile di Settore o suo delegato. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. Per consentire al Responsabile di Settore o suo delegato di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile, e comunque, non oltre un ora dopo l inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal Responsabile di Settore. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo secondo modalità individuate dal Responsabile di Settore o suo delegato; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. ART. 11 PAUSA Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero, il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare di un intervallo con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. Il pasto va consumato al di fuori dell orario di lavoro secondo le modalità definite dal, per l utilizzo dei buoni pasto. Durante l orario di lavoro, ma al di fuori dell orario di apertura al pubblico degli uffici, il Responsabile di Settore o suo delegato può autorizzare, in via generale e preventiva, la fruizione di una pausa giornaliera della durata di trenta minuti e per una sola volta durante la giornata lavorativa, per esigenze di carattere personale. Il personale che usufruisce della pausa di cui al comma precedente, deve segnare sia l uscita che il rientro utilizzando opportunamente il badge e la differenza di orario sarà recuperata previa intesa con il Responsabile di Settore o suo delegato. Fermo restando l attribuzione del buono pasto, le particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell erogazione dei servizi ed anche dell impossibilità di introdurre modificazioni nell organizzazione del lavoro, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata pari a trenta minuti e collocata anche all inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. ART. 12 RIPOSO GIORNALIERO Ferma restando la durata normale dell orario settimanale, il lavoratore ha diritto al riposo giornaliero consecutivo ogni ventiquattro ore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. ART. 13 RIPOSO SETTIMANALE E ATTIVITA PRESTATA IN GIORNO FESTIVO INFRASETTIMANALE E IN GIORNO FERIALE NON LAVORATIVO Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. L attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compenso compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con festivo. ART. 14 FERIE Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 23/12/1977, n. 937.

I dipendenti neo assunti dopo la stipulazione del contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previste al comma 2. In caso di distribuzione dell orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti rispettivamente a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 23/12/1977, n 937. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. E altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono purché ricadente in giorno lavorativo. Nell anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti mese intero. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all art. 19 CCNL conserva il diritto alle ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al comma 16. Esse sono fruibili nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno 30 settembre. In funzione delle esigenze degli uffici e tenuto conto del diritto del dipendente, che ne abbia fatto richiesta, di fruire di almeno due settimane di ferie in modo consecutivo nel periodo 1 giugno 30 settembre, è predisposto un piano ferie annuale, che dovrà tener conto delle esigenze dei dipendenti e di quelle degli uffici, anche prevedendo una rotazione nel godimento nei periodi di maggior richiesta. Il piano ferie è predisposto entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno rispettivamente per il periodo estivo (giugno/settembre) e quello invernale (novembre/gennaio) entro il 31 maggio ed il 31 ottobre successivi il Responsabile di Settore comunica le proprie determinazioni, in mancanza delle quali, il piano ferie si intende autorizzato. Le ferie non possono essere fruite ad ore. L assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell anno successivo a quello di spettanza. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L Amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal Responsabile di Settore, in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui ai commi 12 e 13. Resta fermo il disposto dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 relativo al pagamento sostitutivo delle stesse ad esclusione dei casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. ART. 15 PERSONALE INCARICATO DELL AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE L incarico di posizione organizzativa non modifica l obbligazione all orario di lavoro che rimane fermo nelle 36 ore settimanali, senza nessuna particolare flessibilità, eccetto quanto previsto dall art. 5 del presente regolamento. Gli stessi sono tenuti ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati effettuino, in relazione all incarico affidato e agli obiettivi da conseguire, ad eccezione per il lavoro straordinario prestato per le consultazioni elettorali o referendarie. Essendo vietata la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve ritenersi vietata anche l applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso. Pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d obbligo settimanale (36 ore) non danno in alcun caso titolo a corrispondenti riposi compensativi. Il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale. L orario minimo settimanale, del titolare di posizione organizzativa, è soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, non attribuisce in alcun modo,

al dipendente, il potere o il diritto alla autogestione dell orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro. ART. 16 UTILIZZO TESSERINO MAGNETICO L ingresso al lavoro, l uscita e qualsiasi altra interruzione della prestazione giornaliera deve essere documenta mediante la strisciata nel terminale presente nella sede di servizio del tesserino magnetico di cui ogni dipendente è in possesso. Il tesserino magnetico è strettamente personale e come tale deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona a cui è intestato. Il dipendente è soggetto a quanto previsto dagli artt. 55-quater e 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 relativamente al licenziamento disciplinare e false attestazioni e certificazioni. Entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento ad ogni responsabile di settore è trasmessa copia di eventuali anomalie riscontrate, per il relativo controllo. In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino magnetico è dovere del dipendente richiedere la sostituzione al servizio gestione risorse umane del. Al dipendente è addebitato il relativo costo dopo l eventuale smarrimento di due tesserini.