RAPPORTO MUTUALISTICO SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI



Похожие документы
I RISTORNI AI SOCI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. Dott. Romano MOSCONI

La domanda di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio della Cooperativa a proprietà indivisa, presuppone:

, R.E.A. C.F.

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA Via Miranese, Venezia Chirignago C.F./P.I

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011)

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che

SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE soc. coop. a r.l.

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

RISOLUZIONE N. 248/E

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014

REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

COMUNE DI SCANDIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO AI DOCENTI DI DIDATTICA AGGIUNTIVA E PER ATTIVITA SVOLTA PER CONTO TERZI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DISPENSA MANAGEMENT. Iniziativa Comunitaria Equal II Fase IT G2 CAM Futuro Remoto. Dispensa I RATEI ED I RISCONTI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Procedure di conferimento degli incarichi professionali

COOPERATIVE PRODUZIONE & LAVORO

Il Ministro dello Sviluppo Economico

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ALLEGATOB alla Dgr n. 179 del 27 febbraio 2014 pag. 1/6

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

IL CONTRATTO RENT TO BUY : ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI CIVILI E FISCALI

PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CAPITALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

SPECIALE RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO SOCIETA COOPERATIVE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Roma, 30 ottobre 2008

* * * * * * * * * * * *

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011

PROCEDIMENTO/PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO/ITER AMMINISTRATIVO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA

Decreto ministeriale n. 21

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

STATUTO EDIZIONE 2014/2015

Checklist per la preparazione alla revisione cooperativa ex art. 27 L.R. 9 luglio 2008, n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali

Onlus ed enti non commerciali

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA. Realizzazione del Progetto:..

4. La Società di Mutuo Soccorso 4.4 Gli organi sociali I soci e l'assemblea

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Транскрипт:

RAPPORTO MUTUALISTICO SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI CLAUSOLA N. 1 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale. Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali Più precisamente, la società stipula con i propri soci cooperatori autonomi e distinti contratti di scambio, aventi ad oggetto i beni e servizi da essa prodotti o commercializzati Più precisamente, la società stipula con i propri soci cooperatori autonomi e distinti contratti finalizzati all'assegnazione, in proprietà o in godimento, di appartamenti di abitazione e relative pertinenze. A tal fine, il consiglio di amministrazione deve procedere, a seguito dell'ammissione dei soci cooperatori e della domanda da parte di questi di assegnazione degli alloggi, alla prenotazione degli alloggi stessi, sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione nell'elenco degli aspiranti soci.

Nei programmi edilizi a proprietà divisa, il contratto di prenotazione costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto preliminare diretto al trasferimento della proprietà dell'alloggio; in caso di inadempimento di esso, ciascuna delle parti può chiedere - in quanto l'alloggio stesso sia determinato ed in fatto esistente - l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ai sensi dell'art. 2932 del codice civile o la risoluzione del contratto Il consiglio di amministrazione, non appena gli alloggi siano ritenuti abitabili, procede all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio cooperatore e da un rappresentante della cooperativa, contenente, per ciascun alloggio, la precisa specificazione, ubicazione e consistenza di esso nonchè dei relativi accessori ed annessi. Relativamente ai programmi edilizi a proprietà divisa, il diritto di proprietà sull'alloggio è conseguito dal socio assegnatario a seguito di stipulazione di apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata, previo o contestuale frazionamento del mutuo eventualmente gravante sull'edificio di cui l'alloggio fa parte. L'atto di assegnazione definitiva deve contenere il contestuale accollo della quota frazionata di mutuo all'assegnatario. CLAUSOLA N. 2 - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente, con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio

di parità di trattamento La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei soci cooperatori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore La cooperativa è quindi obbligata, compatibilmente con le politiche e strategie di vendita decise dagli amministratori in base alla situazione del mercato, a fornire ai soci cooperatori i beni e servizi dalla stessa prodotti, rispettando, nella conclusione dei contratti di scambio, il principio di parità di trattamento, e quindi praticando i medesimi corrispettivi a parità di quantità e qualità dei beni offerti in vendita La cooperativa è quindi obbligata ad assegnare, in proprietà o in godimento gli alloggi dalla stessa realizzati ai soci cooperatori, sulla base del criterio cronologico dell'iscrizione nella lista degli aspiranti soci, ed in conformità alle prescrizioni del regolamento interno, nel rispetto del principio di parità di trattamento e quindi praticando, nei confronti dei soci assegnatari, le medesime condizioni a parità di caratteristiche degli alloggi assegnati CLAUSOLA N. 3 - Regolamento interno

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nel regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto CLAUSOLA N. 4 - Scioglimento dei rapporti mutualistici I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del rapporto sociale conseguente a recesso, morte, esclusione del socio cooperatore, ovvero alla cessione della partecipazione sociale, secondo le regole stabilite nel presente statuto IN CASO DI COOPERATIVA DI LAVORO Il rapporto di lavoro si estingue, pertanto, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile. - Conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico sul rapporto sociale Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione, e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore Lo scioglimento, per qualsiasi causa, di singoli rapporti mutualistici di scambio non determina di per sè

scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio cooperatore, nè costituisce causa di esclusione o di recesso del medesimo Lo scioglimento, per qualsiasi causa, del singolo rapporto mutualistico di scambio non determina di per sè scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio cooperatore, il quale ha tuttavia, in tal caso, diritto di recedere dalla società L'esaurimento del rapporto mutualistico di scambio, conseguente all'avvenuta assegnazione in proprietà dell'alloggio al socio cooperatore, comporta il diritto di quest'ultimo di recedere e la facoltà per gli amministratori di escluderlo dalla società. CLAUSOLA N. 5 - Ristorni L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità (eventualmente in aggiunta od in alternativa: ed alla qualità) degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione mutualistica offerta a ciascun socio cooperatore, e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo socio cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico. In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i soci cooperatori

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142 La cooperativa, può restituire, sotto forma di ristorno, parte del prezzo pagato dai soci cooperatori per l'acquisto dei beni e servizi da essa forniti. I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e qualità degli scambi mutualistici, desumibili dall'importo complessivo delle somme spese durante l'esercizio dal socio cooperatore per gli acquisti presso la cooperativa La cooperativa può restituire, sotto forma di ristorno, parte del corrispettivo pagato dai soci cooperatori a fronte dell'assegnazione degli alloggi. I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, e che siano assegnatari in via definitiva di alloggi; non competono, quindi, nè ai soci prenotatari, nè ai soci che non abbiano stipulato contratti di scambio con la cooperativa Ai fini della distribuzione dei ristorni, la cooperativa deve distinguere le singole gestioni mutualistiche, e quindi i diversi programmi edilizi eventualmente in corso, determinando separatamente, per ciascuno di essi, costi e ricavi, e quindi, per ciascun socio assegnatario, l'importo da restituire in forma di

ristorno Nell'ambito di ciascun programma edilizio, la cooperativa deve, ai fini della ripartizione dei ristorni, tener conto della quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi, e quindi dell'importo dei corrispettivi di assegnazione (che riflettono sia la superficie delle porzioni immobiliari assegnate, sia il valore e quindi la qualità degli stessi).