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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 289 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SERENI, BERRETTA, BOSSA, BRANDOLINI, BUCCHINO, CARDI- NALE, CODURELLI, CONCIA, CUOMO, FADDA, GIANNI FARINA, FEDI, FERRARI, GINEFRA, GRASSI, LARATTA, MARGIOTTA, MARIANI, MERLONI, MIGLIOLI, MOTTA, OLIVERIO, RIGONI, ROSATO, SAMPERI, SANGA, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VICO, VILLECCO CALIPARI Norme per la disciplina dei «centri benessere» Presentata il 29 aprile 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Da qualche anno a questa parte si va diffondendo e prende sempre più piede la ricerca del benessere in senso lato e di attenzione al corpo, in chiave curativa, ma soprattutto estetica. I «centri benessere» censiti con vari nomi e classificati sotto diverse tipologie, sono attualmente oltre 22.000 in tutta Italia, con un numero di clienti annuo pari a circa 20 milioni e un giro di affari che supera i 10 miliardi di euro. Ad essi bisogna poi aggiungere i centri in funzione presso le strutture ricettive e, come tali, non denunciati alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Da non sottovalutare, infine, il fatto che solo negli stabilimenti termali, nel biennio 2004-2006, il numero di clienti dei «centri benessere» è salito da circa 83.000 a circa 115.000 e si sono moltiplicate le imprese specializzate su tutto il territorio nazionale. La rilevanza di questi numeri rende chiara l importanza della riorganizzazione del settore, con una definizione dei ruoli e delle funzioni collegati alle attività svolte. L attuale denominazione di «centri benessere» che si applica a qualsivoglia attività di cura estetica del corpo riguarda un eterogenea platea di imprese, dai centri estetici alle palestre, da quanti offrono trattamenti di medicina naturale ai poliambulatori che comprendono tra i propri servizi anche il trattamento estetico,

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 289 dai centri fitness e wellness a quelli che propongono terapie eseguite con apparecchi elettromedicali, fino ai centri di abbronzatura. Tale variegato quadro imprenditoriale si è andato formando a seguito della crescita della domanda di benessere da parte dei consumatori. Nel contempo è tuttavia emerso un problema rilevante, conseguente all assenza di una legislazione specifica per il settore, in un ambito assai delicato nel quale è necessario in primo luogo stabilire il confine tra cura medica e trattamento estetico, anche a seguito dei molti casi di cronaca relativi a danni irreversibili prodotti nei pazienti, fino al decesso, come conseguenza dell imperizia e della mancanza di igiene di determinate strutture. Proprio per evitare la generalizzazione e tutelare l utente di tali servizi è necessario provvedere con una legislazione ad hoc. È indispensabile che gli utenti accedano a strutture ben definite e in possesso di tutti i requisiti strutturali, professionali e organizzativi che possono soddisfare al meglio le loro esigenze, operando nella più assoluta sicurezza, all interno di regole certe. Attualmente esiste una regolamentazione di carattere nazionale solo per i centri estetici (legge n. 1 del 1990) e una regolamentazione regionale per le palestre. Ne deriva che il sistema delle autorizzazioni di ogni tipo di attività compresa nella generica nozione di «centro benessere» fa riferimento a norme o regolamenti a livello locale, laddove esistono. Regna, dunque, una grande confusione e non esistono norme omogenee a garanzia della salute del consumatore finale. Si rende, dunque, necessaria l approvazione di una legge che definisca ruoli e funzioni dell intero comparto, costituito oggi da tante realtà, ciascuna delle quali presenta proprie esigenze e differenti problematiche rispetto alle altre, sia a livello nazionale che a livello regionale. In tale situazione è di estrema importanza il poter disporre di regole minime, uniformi sull intero territorio nazionale, per il rilascio delle autorizzazioni. La presente proposta di legge si muove nel panorama descritto. Dopo aver stabilito, con l articolo 1, oggetto e finalità della legge, l articolo 2 definisce «centro benessere» una o più strutture fisicamente o funzionalmente connesse nell ambito del medesimo contesto urbano, costituite da ambienti adeguati sia dal punto di vista igienico che della sicurezza, gestite da un unico soggetto giuridico, in cui sono effettuati oltre ai trattamenti meramente estetici anche trattamenti riferibili alla medicina estetica, alla medicina non convenzionale, all idrologia medica, al fitness e al wellness. Sono poi definiti i vari tipi di trattamenti con particolare riguardo a quelli di medicina estetica, ovvero alle prestazioni che comportano l utilizzo di apparecchiature elettromedicali e l applicazione di tecniche di competenza esclusivamente medica e che sono obbligatoriamente operati da medici specialisti, sotto la propria responsabilità. Si prevede a tale fine che con decreto del Ministro della salute siano individuati tali particolari trattamenti. Infine è definito l operatore del benessere quale soggetto cui, sulla base dell attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dall articolo 4, è consentito esercitare, in proprio o, in caso di società, quale preposto, l attività disciplinata dalla legge. L articolo 3 definisce la cosiddetta «beauty farm» come una struttura che, oltre ad avere le caratteristiche del «centro benessere», si avvale della presenza di personale medico appartenente alle specializzazioni della medicina estetica, della psicologia, dell endocrinologia e della dietologia. L articolo 4 disciplina i requisiti per l esercizio delle attività di cui all articolo 2, che è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che si conclude con il superamento di un esame finale teorico-pratico, per il conseguimento del titolo di «operatore del benessere». Le regioni e le province autonome stabiliscono, sentite le

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 289 associazioni regionali e delle province autonome del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di specializzazione nonché di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale. Si prevede anche l istituzione di un marchio distintivo dei «centri benessere» autorizzati ai sensi della legge, da parte del Ministro della salute, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il marchio ha lo scopo di tutelare l utente segnalandogli l affidabilità del centro prescelto riguardo al rispetto dei requisiti per l esercizio dell attività e delle norme igienico-sanitarie. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge sono in possesso dei requisiti previsti per l esercizio dell attività di estetista, di cui alla citata legge 4 gennaio 1990, n. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ai fini dell ottenimento del riconoscimento della qualifica di «operatore del benessere», appositi corsi integrativi, escludendo l obbligo di superamento dell esame teorico-pratico. L articolo 5 prevede che sia la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire le caratteristiche minime di organizzazione del «centro benessere», con riferimento ai trattamenti disciplinati dalla legge, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, nonché ai requisiti del personale addetto. Il Ministro dello sviluppo economico recepisce con apposito provvedimento la predetta deliberazione. L attività del «centro benessere» può essere organizzata in via esclusiva oppure all interno di complessi ricettivi o non ricettivi quali alberghi, camping, stabilimenti termali, talassoterapici o idroterapici, stabilimenti balneari ed esercizi similari. L articolo 6 prevede che l apertura, l estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del «centro benessere» siano soggetti a dichiarazione di inizio attività, mentre l articolo 7 reca le sanzioni per quanti gestiscono un «centro benessere» senza i relativi requisiti, utilizzano abusivamente il marchio ovvero si avvalgono della predetta denominazione senza che siano rispettate le norme della legge. Sanzioni più significative sono previste per chi, pur non essendo medico, eroga trattamenti di medicina estetica. L articolo 8 istituisce un credito d imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, con lo scopo di sostenere l innovazione e la riqualificazione dei «centri benessere» esistenti. L articolo 9 stabilisce che le strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge con la denominazione di «centro benessere» sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il termine di ventiquattro mesi dalla predetta data. Infine, l articolo 10 fissa l entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 289 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Oggetto e finalità). 1. La presente legge, al fine di tutelare la salute degli utenti, disciplina i «centri benessere», quali strutture nelle quali si esercitano attività finalizzate al benessere psico-fisico dell individuo e definite ai sensi dell articolo 2, ferma restando la potestà legislativa regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie attinenti il settore. ART. 2. (Definizioni). 1. Per «centro benessere» si intendono una o più strutture fisicamente o funzionalmente connesse nell ambito del medesimo contesto urbano, costituite da ambienti adeguati sia dal punto di vista igienico che della sicurezza, gestite da un unico soggetto giuridico, in cui sono effettuati oltre ai trattamenti estetici di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche trattamenti riferibili ad almeno una delle seguenti tipologie: a) trattamenti di medicina estetica; b) trattamenti di medicina non convenzionale; c) trattamenti di idrologia medica; d) fitness e wellness. 2. Per trattamenti estetici si intendono le prestazioni disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, eseguite sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, ovvero di migliorarne l aspetto estetico modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli eventuali inestetismi.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 289 3. Per trattamenti di medicina estetica si intendono le prestazioni che comportano l utilizzo di apparecchiature elettromedicali e l applicazione di tecniche di competenza esclusivamente medica e che sono obbligatoriamente operati da medici specialisti, sotto la propria responsabilità. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i trattamenti di medicina estetica. 4. Per trattamenti di medicina non convenzionale si intendono i trattamenti terapeutici non riconducibili alla medicina tradizionale. 5. Per trattamenti di idrologia medica si intendono le cure derivanti dall applicazione terapeutica delle acque termali e in particolare la crenoterapia, ovvero la cura mediante le acque minerali, e la idroterapia, ovvero la cura effettuata mediante varie modalità di applicazione di acqua comune o minerale, e ogni altro trattamento connesso ai precedenti. 6. Per fitness si intende la combinazione di tecniche di attività motoria con pratiche di corretta alimentazione, di intrattenimento e di musica. 7. Per wellness si intende la combinazione di tecniche improntate a una regolare attività fisica, di pratiche di corretta alimentazione e di preparazione a un approccio mentale teso a raggiungere un adeguato equilibrio psico-fisico. 8. Per operatore del benessere si intende il soggetto cui, sulla base dell attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dall articolo 4, è consentito esercitare, in proprio o, in caso di società, quale preposto, le attività di cui al comma 1 del presente articolo. ART. 3. (Beauty farm). 1. Il «centro benessere» può assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente qualora, oltre alle caratteristiche di cui all articolo 2, si avvalga della

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 289 presenza di personale medico appartenente alle seguenti specializzazioni: a) medicina estetica; b) psicologia; c) endocrinologia e dietologia. ART. 4. (Requisiti per l esercizio delle attività). 1. L esercizio delle attività di cui all articolo 2 è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che si conclude con il superamento di un esame finale teoricopratico, finalizzato al conseguimento del titolo di operatore del benessere. 2. In caso di esercizio in forma di società, il requisito professionale di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all attività. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, sentite le associazioni regionali e delle province autonome del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di specializzazione per l ottenimento della qualifica di cui al comma 1, nonché di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un marchio distintivo dei «centri benessere» autorizzati ai sensi della presente legge, con lo scopo di segnalare all utente l affidabilità del centro stesso riguardo al rispetto dei

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 289 requisiti per l esercizio delle attività e delle norme igienico-sanitarie. 5. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l esercizio dell attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ai fini dell ottenimento del riconoscimento della qualifica di operatore del benessere, appositi corsi integrativi, escludendo l obbligo di superamento dell esame finale teorico-pratico previsto dal comma 1. ART. 5. (Indirizzi per l esercizio delle attività). 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche minime di organizzazione del «centro benessere», con riferimento ai trattamenti di cui alla presente legge, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, nonché ai requisiti del personale addetto. Il Ministro dello sviluppo economico recepisce con apposito provvedimento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la predetta deliberazione. 2. L attività del «centro benessere» può essere organizzata in via esclusiva oppure all interno di complessi ricettivi o non ricettivi quali alberghi, camping, stabilimenti termali, talassoterapici o idroterapici, stabilimenti balneari ed esercizi similari. ART. 6. (Disciplina dell inizio attività). 1. L apertura, l estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del «centro benessere» sono soggetti alla sola dichiarazione di inizio attività, prevista dall articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in con-

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 289 formità a quanto disposto per l attività di estetista dall articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 febbraio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l interessato dichiara: a) che il centro e il personale sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5; b) le tipologie di attività che intende svolgere all interno del «centro benessere»; c) l ubicazione e la superficie dei locali, con annessi elaborati grafici redatti da un tecnico abilitato; d) il rispetto delle norme tecnicoprofessionali relative a ciascuna tipologia di attività esercitata; e) il rispetto delle norme urbanisticoedilizie e igienico-sanitarie. ART. 7. (Sanzioni). 1. Chiunque apre o subentra nella gestione di un «centro benessere» senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, di cui l articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.500 euro, e con la sospensione dell attività fino alla presentazione della prescritta dichiarazione. 2. Chiunque apre o gestisce un «centro benessere» senza possedere i requisiti di legge affermati nella dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 3. Chiunque fa un uso illegittimo o abusivo del marchio di cui all articolo 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 4. Chiunque, a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi contenuti nella dichiarazione di inizio attività, quando ciò determina il venire

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 289 meno dei requisiti minimi per lo svolgimento delle attività, non ha provveduto a effettuare la prescritta rettifica della dichiarazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 5. Chiunque utilizza abusivamente la denominazione di «centro benessere» nell insegna, nella pubblicità o in qualsiasi supporto, documento o dichiarazione pubblici, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, nonché con l eliminazione dei riferimenti alla qualifica di «centro benessere» contenuti nella denominazione o negli altri atti o documenti indicati nel presente comma. 6. La violazione delle disposizioni di cui all articolo 2, comma 3, comporta l applicazione delle norme del codice penale ove si riscontri che da tale violazione discendono danni a persone o, nei casi meno gravi, l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, oltre alla chiusura dell attività. ART. 8. (Credito d imposta). 1. Al fine di sostenere l innovazione e la riqualificazione dei «centri benessere» esistenti è istituito un credito d imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo istituito ai sensi dell articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. I criteri e le modalità di concessione dell agevolazione prevista dal comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 9. (Disposizioni transitorie). 1. Le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge con

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 289 la denominazione di «centro benessere» sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro il termine di ventiquattro mesi dalla predetta data, pena l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 7. ART. 10. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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