Le Societa' Tra Professionisti



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Il quadro normativo: disposizioni generali Nel corso degli ultimi due anni si sono susseguiti dei provvedimenti che hanno previsto e regolamentato un nuovo modello organizzativo: Le Società Tra Professionisti Legge di stabilità del 12 novembre 2011 n. 183 Decreto liberalizzazioni D.L. del 24 gennaio 2012 n.1 come modificata dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n.27 all art. 10, comma 10 ha disciplinato la Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti prevedendo che il Ministro della Giustizia di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa, dovesse adottare un regolamento allo scopo di disciplinare le Stp all art.9bis ha previsto la possibilità di costituire società tra professionisti con i modelli previsti dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile (s.s, soc. di persone, società di capitali, società cooperative)

Le Societa' Tra Professionisti Decreto n.34/2013 Con quasi dodici mesi di ritardo, l 8 febbraio 2013, il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il Decreto n. 34 che detta le regole sulle Stp. Il 6 Aprile è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità.. Legge di stabilità del 12 novembre 2011 n. 183 abolito il divieto, contenuto nella legge n.1815 del 1939 che consentiva l aggregazione tra professionisti solo con la formula dello Studio associato. HA CHIARITO - restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari vigenti. Le stp non cancellano le ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ma esse si confermano la principale alternativa alle Stp. Questo è stato ribadito anche dal decreto n.34. - non intacca il panorama delle specifiche società professionali che vià vigevano anteriormente all ingresso delle Stp nel nostro Ordinamento: 1) Legge 362/1991 disciplinante le società tra farmacisti 2) D.lgs 96/2001 disciplinante le società tra avvocati 3) Art.90 D.lgs 163/2006 e 254 del Dpr 207/2010 disciplinante le società di ingegneria

Dal 21 Aprile 2013 (22 in quanto il 21 cade di domenica) è possibile costituire società che abbiano per oggetto l esercizio di una attività professionale. Tutti i professionisti che svolgono un attività regolamentata nel sistema ordinistico ( come per esempio architetti, avvocati, commercialisti o ingegneri) potranno avviare imprese in forma associata. Le tipologie di Stp SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' MULTIDISCIPLINARI Aventi come oggetto l esercizio di una attività professionali per le quali sia prevista l iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico Aventi ad oggetto l esercizio di più attività professionali.

Sia le società tra professionisti che quelle multidisciplinari possono essere costuite nelle forme della - società di persone: (1) s.s. (2) s.n.c. (3) s.a.s. - società di capitali (1) s.p.a (2) s.a.p.a. (3) s.r.l. (4) s.r.l.s. (5) s.r.l.c.r. - società cooperative (con un numero di soci non inferiore a tre)

A condizione che l atto costitutivo preveda: 1) l esercizio in via esclusiva dell attività professionale da parte dei soci 2) che i soci siano: - professionisti iscritti a ordini, albi e collegi - i cittadini di Stati membri dell Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione - soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche ( la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un SOCIO D OPERA NON PROFESSIONISTA IN UNA STP DI PERSONE che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a UN SOCIO AMMINISTRATORE DI STP DI CAPITALI che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio - soggetti non professionisti ma che diventano soci della stp per finalità di investimento. 3) la denominazione sociale della Stp deve contenere l indicazione di STP

L atto costitutivo deve prevedere: 4)criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta 5)la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente 6)la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale 7) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo

CAPITALE SOCIALE socio professionista socio di capitale colui che detiene le conoscenze e le competenze tecniche per soddisfare le richieste della committenza devono detenere almeno i 2/3 del capitale. colui che, non in possesso di qualifiche o tecniche specifiche, partecipa alla stp con un capitale di investimento. spetta al massimo 1/3 del capitale totale

Conferimento ed esecuzione dell'incarico Il principio cardine su cui poggia la nuova disciplina delle società tra professionisti è la distinzione concettuale fra: l esercizio della professione: l esecuzione effettiva della prestazione professionale: può essere svolto non solo individualmente ma anche in forma associata e comune, anche mediante la costituzione di stp è riservata esclusivamente alla persona fisica del professionista abilitato ( l esercizio dell attività professionale può quindi essere svolto anche in forma societaria, che prevede pure la possibile partecipazione di soci non professionisti o di investimento, ma l esecuzione dell incarico deve essere necessariamente effettuata dai professionisti abilitati) PER GARANTIRE CHE LA PRESTAZIONE SIA ESEGUITA DAL PROFESSIONISTA ABILITATO:gli articoli n.3, 4, 5 del decreto 34 in attuazione del principi espressi nella fonte primaria della legge n.183/2011 IMPONE:

OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI CLIENTI Al momento del primo contatto con il cliente, la società professionale gli deve fornire, le seguenti informazioni: 1) l elenco scritto:. dei singoli soci professionisti, con l indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi PROVA DOCUMENTALE. dei soci con finalità d investimento 2) sul diritto del cliente di chiedere che l esecuzione dell incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti Il nominativo del professionista eventualmente indicati dal cliente deve risultare da atto scritto il socio professionista può avvalersi: a) della collaborazione di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; b) di sostituti solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente per iscritto. Entro 3 giorni dalla comunicazione il cliente ha la facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso. 3) sulla possibilità che l incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività professionale 4) sull'esistenza di situazioni di conflitto d interesse tra cliente e società, che siano determinate anche dall eventuale presenza di soci con finalità d investimento.

INCOMPATIBILITA' 1- la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti o multidisciplinare 2- il socio per finalità d investimento può far parte di una società professionale solo quando:. sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l iscrizione all albo professionale cui la società è iscritta ( tra cui, sempre la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali). non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salvo che non sia intervenuta riabilitazione.non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari DURATA DELL INCOMPATIBILITA L incompatibilità si applica per tutta la durata dell iscrizione della società all ordine di appartenenza. L incompatibilità viene meno alla data in cui:. il recesso del socio.l esclusione del socio. il trasferimento dell intera partecipazione alla stp producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale (cioè alla data d iscrizione nel registro delle imprese dell atto attinente la qualità di socio)

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Ai fini della verifica dell incompatibilità di cui all art. 6 decreto n.34, la Stp è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituite presso la competente camera di commercio. Funzione: certificazione anagrafica e pubblicità notizia ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE Nella norma primaria non vi era alcun riferimento normativo all obbligo di iscrizione della Stp all albo professionale ma è l art.8 del decreto ministeriale che sancisce l obbligo d iscrizione della Stp in una apposita sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Stp esercenti stessa attività: la domanda di iscrizione deve essere rivolta al consiglio dell ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della Stp risultando quindi irrilevante l ordine territoriale presso il quale sono iscritti i soci professionisti. Stp multidisciplinari (esercenti più attività professionali): l individuazione risulta più problematica. Il decreto ministeriale individua l ordine al quale è necessario iscrivere la Stp con riferimento al criterio dell attività prevalente come individuata nello statuto e nell atto costitutivo.

DOMANDA DI ISCRIZIONE Prima Fase La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da: 1- atto costitutivo e statuto della società in copia autentica 2- certificato di iscrizione nel registro delle imprese 3- certificato di iscrizione all albo,elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l ordine o il collegio cui è rivolta la domanda Nel caso di società semplici tra professionsiti (s.s.tp), in luogo del documento indicato al primo punto, si può allegare una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l amministrazione della società) quindi: 1- dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l amministrazione della società 2- certificato di iscrizione nel registro delle imprese 3- certificato di iscrizione all albo,elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l ordine o il collegio cui è rivolta la domanda

Seconda Fase Presentata la domanda di iscrizione, sarà il consiglio dell ordine o del collegio professionale che iscriverà la Stp nell apposita sezione speciale annotando: - ragione sociale o denominazione sociale - oggetto professionale unico o prevalente - sede legale - nominativo del legale rappresentante - nomi dei soci iscritti - eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni Terza Fase Avvenuta l iscrizione presso l ordine di appartenenza il legale rappresentante della Stp dovrà attivarsi per richiedere l annotazione dell intervenuta iscrizione anche nella sezione speciale del registro delle imprese.

DINIEGO DI ISCRIZIONE (Art. 10) Nel caso in cui il consiglio dell ordine al quale è stata presentata la domanda di iscrizione della Stp, neghi l iscrizione, l articolo 10 del decreto dispone che, prima della formale adozione di tale provvedimento negativo, il consiglio dell ordine deve attivare un contraddittorio con il legale rappresentante della società, mediante comunicazione di un parere motivato contenente i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Nei termini di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Stp, sempre tramite il suo legale rappresentante, ha diritto di presentare proprie memorie, corredate, se lo ritiene, anche da documenti. Tale memoria sarà esaminata dal consiglio dell ordine professionale competente; nel caso in cui il consiglio non accolga le osservazioni eventualmente presentate dalla stp, emetterà una formale lettera di diniego all iscrizione, impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all autorità giudiziaria. CANCELLAZIONE DALL ALBO PER DIFETTO SOPRAVVENUTO DI UN REQUISITO (art.11) Qualora venga meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, il Consiglio dell Ordine presso cui è iscritta la società, provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio a cancellare la Stp dall albo se la società non provvede a regolarizzare nel termine perentorio di 3 mesi (che decorrono dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità).

REGIME DISCIPLINARE DELLA SOCIETA (Art.12) Venendo a esaminare il regime disciplinare della Stp, diverse sono le problematiche che il decreto in esame si è trovato a dover regolamentare nel dettaglio. Innanzitutto si doveva decidere se l esercizio in comune dell attività professionale svolta per il tramite della Stp, iscritta a un ordine, liberasse i singoli soci professionisti da ogni responsabilità di carattere deontologico. L art.12 ha stabilito: - rimane immutata la responsabilità disciplinare personale del singolo socio professionista al rispetto delle regole deontologiche dell ordine al quale è iscritto - se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, il socio professionista concorrerà, con la propria responsabilità personale, e con una propria e autonoma responsabilità concorrente della Stp.

Problema: NELL INDIVIDUARE L ORDINE COMPETENTE AD ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, NESSUN PROBLEMA EMERGE, NELL IPOTESI IN CUI IL SOCIO PROFESSIONISTA E LA STP SIANO ISCRITTI AL MEDESIMO ORDINE (ESEMPIO: socio professionista iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili e Stp iscritta nell apposita sezione speciale del medesimo Ordine, in quanto avente ad oggetto sociale prevalente da statuto l esercizio in comune dell attività di commercialista). Nulla viene detto sul quale sia l Ordine territorialmente competente ad azionare, in capo al socio professionista, un eventuale procedimento disciplinare ESEMPIO: socio professionista iscritto all ordine di Verona( l iscrizione deve essere effettuata avendo a riguardo il luogo ove la persona fisica ha la residenza o il domicilio professionale) di una Stp con sede legale a Milano e iscritta all albo sezione speciale dell ODC di Milano. In passato il decreto legislativo 96/2001 disciplinante la costituzione delle società tra avvocati, prevedeva che per i procedimenti disciplinari l ordine competente fosse quella ove risultava iscritta la società quindi nel nostro caso ODC di Milano. SOCIETA MULTIDISCIPLINARE: ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell ordine al quale è iscritto, la Stp risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell ordine al quale risulta iscritta.