PS9329 - TICKETBOOTH-VENDITA BIGLIETTI RUGBY Provvedimento n. 25261



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PS9329 - TICKETBOOTH-VENDITA BIGLIETTI RUGBY Provvedimento n. 25261 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 gennaio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012, successivamente sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTO il proprio provvedimento del 28 ottobre 2014, con il quale è stata deliberata la non adozione della misura cautelare, ai sensi dell articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo; VISTE le proprie delibere del 9 settembre 2014 e del 28 ottobre 2014, con le quali, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento; VISTI gli atti del procedimento. I. LE PARTI 1. La Sig.ra C.D.C., registrant del nome a dominio www.ticketbooth.it, in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. 2. Il Sig. Christopher Kenneth Smith, in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, responsabile dell attività commerciale svolta tramite il sito www.ticketbooth.it. Attraverso il sito indicato il professionista commercializza biglietti per eventi sportivi, in particolare per partite di rugby. Il professionista è titolare di un omonima ditta individuale attiva nel settore dei servizi di biglietteria, eventi teatrali e sportivi. Dai documenti acquisiti risulta che nel 2013 la ditta individuale in questione presenta un valore della produzione pari a 15.000 euro 1. 3. La Federazione Italiana Rugby ( FIR ) 2, in qualità di segnalante. La FIR è riconosciuta dal CONI come l unica rappresentante dello sport del Rugby, in Italia e nei rapporti internazionali ed è il fornitore ufficiale dei biglietti per le partite di rugby da disputarsi in Italia. FIR svolge l attività di vendita dei biglietti in proprio e mediante Lottomatica Italia Servizi s.p.a. (Listticket), a cui FIR ha conferito in esclusiva l incarico di erogare il servizio di biglietteria automatizzata per la prevendita e la vendita 3. II. LA PRATICA COMMERCIALE 4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti consistente nell aver diffuso, tramite il sito internet www.ticketbooth.it, informazioni ingannevoli ed omissive in relazione a diversi elementi essenziali della vendita on line di biglietti per partite di rugby (tra cui quelle da disputarsi dalla Nazionale italiana e quelle del campionato Sei Nazioni 2014 ), quali la composizione e l importo finale richiesto per l acquisto dei biglietti, la tipologia di posto assegnato e il luogo di svolgimento della partita, l esistenza di condizioni e limitazioni all acquisto dei biglietti per le medesime partite tramite i canali di vendita ufficiali, i diritti spettanti ai consumatori nonché la natura dell attività commerciale esercitata tramite il citato sito web e l identità e gli obblighi del soggetto responsabile della stessa. 1 [Tale dato risulta dalle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza il 18 dicembre 2014 a seguito di apposita visura anagrafica (doc. 59).] 2 [FIR, fondata nel 1928, è una associazione con personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni ed alla quale è riconosciuta una autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI (così dallo Statuto federale approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012).] 3 [Sul sito internet di FIR www.federugby.it è specificato che l acquisto dei biglietti originali per le partite di rugby può essere effettuata: i) direttamente presso il punto vendita FIR; ii) presso le ricevitorie, il sito internet o tramite il call center di Lottomatica (LIS); per i gruppi, iii) presso i Tour Operator, le Agenzie di Viaggio e le società autorizzate che operano nel settore del turismo sportivo). La Federazione, come precisato sul sito della stessa, non risponderà in nessun modo dei biglietti e/o abbonamenti acquistati attraverso canali non ufficiali di vendita.]

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 5. Con segnalazione pervenuta il 17 gennaio 2014, integrata il 5 febbraio 2014 4, FIR ha segnalato l ingannevolezza sotto più profili delle informazioni commerciali diffuse tramite il sito www.ticketbooth.it. 6. Con riguardo al prezzo, la Federazione ha evidenziato in particolare che i biglietti vengono venduti ad un importo significativamente superiore rispetto al prezzo ufficiale, giustificato dalla difficoltà di reperire i biglietti dai fornitori ufficiali e l applicazione, al termine della procedura di acquisto on line di oneri ulteriori a titolo di spese di spedizione e imballaggio sottaciuti sino a quel momento. 7. Nella segnalazione si evidenzia, inoltre, l assenza di informazioni sul sito www.ticketbooth.it circa la provenienza dei biglietti, l identità e la collocazione geografica del soggetto responsabile dell attività commerciale svolta, la pubblicizzazione di una suddivisione dello stadio non corrispondente a quella ufficiale 5 e l ambiguità delle informazioni diffuse sul sito in merito ai diritti spettanti ai consumatori. 8. Alla luce di quanto segnalato da FIR e dei rilievi d ufficio svolti il 21 gennaio 6 e il 10 febbraio 2014 7, il 18 febbraio 2014 8 è stato avviato nei confronti della sig.ra C.D.C., in qualità di registrant del nome a dominio www.ticketbooth.it nel periodo oggetto di causa, il procedimento istruttorio PS9329, al fine di accertare l eventuale scorrettezza ai sensi degli articoli 20, 21, 22, e 23, lettera t), del Codice del Consumo delle informazioni commerciali diffuse tramite il citato sito web. 9. Nella comunicazione di avvio sussistendo i presupposti di cui all articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo - il professionista è stato inoltre invitato a produrre memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per l eventuale sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Regolamento. 10. Attesa la difficoltà di comunicare l avvio dell istruttoria alla Sig.ra C.D.C., il 14 marzo 2014 9 è stata richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela dei Mercati. 11. Dopo vari tentativi non andati a buon fine, il 20 agosto 2014 10 è stato comunicato l avvio del procedimento alla sig.ra C.D.C. 12. Il 28 agosto 2014 11 è stato comunicato a FIR l avvio del procedimento PS9329. 13. La sig.ra C.D.C. ha presentato memorie difensive nelle date del 25 agosto 12, del 27 agosto 13 e del 4 settembre 2014 14, indicando quale soggetto responsabile per le attività svolte tramite il sito internet www.ticketbooth.it il sig. Christopher Kenneth Smith. 14. Alla luce delle evidenze istruttorie, il 5 settembre 2014 15 il procedimento è stato integrato soggettivamente nei confronti del Sig. Christopher Kenneth Smith, in qualità di soggetto presuntivamente responsabile dell attività commerciale svolta tramite il suddetto sito. 15. Il 9 settembre 2014 16 l Autorità ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento, al fine di assicurare alle Parti l esercizio del diritto di difesa. 16. In pari data è stata richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza ai fini della comunicazione al Sig. Christopher Kenneth Smith degli atti del procedimento 17. Con nota del 7 ottobre 18, integrata il 9 ottobre 2014 19, la Guardia di Finanza ha reso noto di aver comunicato, in data 6 ottobre 2014, gli atti del procedimento al Sig. Kenneth Smith e, il 24 novembre 2014 20, la stessa ha fornito le informazioni rese dal sig. Smith in relazione ai fatti contestati. 4 [Doc. 4. Il 4 febbraio 2014 FIR è stata sentita in audizione (doc. 3).] 5 [V. in particolare, doc. 1, all. 2.] 6 [Doc. 2.] 7 [Doc. 5.] 8 [Doc. 6.] 9 [Cfr. doc. 9.] 10 [Doc. 13. Il 21 agosto 2014 la comunicazione di avvio del procedimento è stata trasmessa anche al Consolato italiano a Shangai (doc. 14).] 11 [Doc. 18.] 12 [Doc. 16.] 13 [Doc. 17.] 14 [Doc. 19.] 15 [Docc. 20, 31 e 32.] 16 [Docc. 25, 33 e 34.] 17 [Doc. 21. Detta richiesta di collaborazione è stata integrata il 9 e il 23 settembre 2014 (docc. 26 e 27).] 18 [Doc. 29.] 19 [Doc. 30.] 20 [Doc. 54.]

17. Il 9 settembre 2014 21 è stato altresì richiesto alla società Aruba s.p.a. (di seguito anche Aruba ), operatore presso il quale è stato registrato il sito www.ticketbooth.it, di fornire informazioni in merito alle variazioni di intestazione avvenute sul dominio www.ticketbooth.it. Il 26 settembre 2014 22 Aruba ha fornito i chiarimenti richiesti. 18. Il 28 ottobre 2014 23 è stata disposta un ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie. In pari data, attesa l assenza di periculum in mora, in quanto il sito internet www.ticketbooth.it, da quanto emerso dai rilievi svolti il 3 settembre 2014 24, non risultava più raggiungibile, è stata deliberata la non adozione di misure cautelari ai sensi dell articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell articolo 8, comma 1, del Regolamento 25. 19. Il 5 e il 17 novembre 2014 FIR ha effettuato l accesso agli atti del procedimento 26. 20. Il 18 novembre 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento 27. 21. Il 24 novembre 2014 28 la sig.ra C.D.C. ha effettuato l accesso agli atti del fascicolo istruttorio e il 28 novembre 2014 29 ha depositato la memoria finale. 2) Le evidenze acquisite 22. In allegato alla denuncia 30 FIR ha prodotto alcune pagine del sito www.ticketbooth.it da cui risultano prezzi per i biglietti per le partite dei principali campionati di rugby (inclusi quelli della Nazionale italiana ed il noto Sei Nazioni ) significativamente più elevati (fino a quattro volte) rispetto al loro prezzo ufficiale. Come segnalato da FIR e confermato dai rilievi svolti d ufficio il 21 gennaio 2014 31, ad esempio, i biglietti per la partita Italia Scozia disputata il 22 febbraio 2014 presso lo Stadio Olimpico di Roma sono stati venduti tramite il citato sito internet a prezzi compresi tra 59 e 165 euro (vedi Tabella 1), a fronte di un prezzo ufficiale praticato da FIR compreso tra 15 e 80 euro 32. Detto elemento risulta confermato dalla segnalazione agli atti pervenuta a FIR il 17 ottobre 2013 da parte di un consumatore, il quale ha evidenziato di aver acquistato sul sito ticketbooth.it due biglietti per la partita di rugby del 9 novembre 2013 a Torino a 198 euro a fronte di un prezzo facciale per biglietto di 50 euro 33. Tabella 1 (fonte: FIR e sito www.ticketbooth.it) 21 [Doc. 24.] 22 [Doc. 28.] 23 [Docc. 40-43.] 24 [Doc. 22.] 25 [Docc. 43-45.] 26 [Docc. 46 e 49.] 27 [Docc. 50-52.] 28 [Doc. 55.] 29 [Doc. 56. La stessa, in persona del suo difensore, ha effettuato l accesso agli atti del procedimento il 24 novembre 2014 (doc. 55).] 30 [Doc. 1.] 31 [Doc. 2.] 32 [Doc. 1, da cui risulta che tramite il citato sito sono stati messi in vendita biglietti per il settore Zone 3 (curva) dello Stadio Olimpico a 59 euro, per il settore Zone 2 (distinti) a 100 euro e per il settore Zone 1 (tribuna) a 165 euro, a fronte di un prezzo facciale dei biglietti per le medesime categorie, venduti da FIR, rispettivamente, di 15, 25 e 50-80 euro.] 33 [Doc. 1, all. 3.]

23. In proposito, sul sito www.ticketbooth.it oggetto delle verifiche del 21 gennaio 2014 34, in fondo alla pagina, al centro e in carattere graficamente più piccolo rispetto al testo principale, è specificato: Raramente l acquisto dei biglietti per le competizioni internazionali di Rugby come le Sei Nazioni di Rugby avviene a prezzo nominale. All interno dei Termini e Condizioni d Uso, accessibile tramite un link inserito in piccoli caratteri sul fondo di una pagina web non rinvenibile nella home page né nella pagina relativa ai prezzi, è specificato che il prezzo del biglietto potrebbe essere differente da quanto è stampato sul biglietto stesso chiunque utilizza il sito accetta che il prezzo d acquisto di un biglietto tramite Ticketbooth può non rispecchiare il prezzo originale riportato sul biglietto. 24. Dalla simulazione di acquisto fornita da FIR 35 risulta inoltre (v. Tabella 2) che, solo al momento di inserire i dati della carta di credito, e quindi nella fase finale di acquisto on line del biglietto, vengono aggiunti oneri ulteriori per un ammontare pari a 8,99 euro a titolo di spedizione e imballaggio. Tabella 2 (Fonte: FIR) 25. In proposito nei Termini e Condizioni d Uso, si afferma che il prezzo è calcolato non solo dal prezzo del biglietto, ma anche dalle spese di gestione da acquisizione del biglietto da diverse fonti, e le spese di spedizione. Tutti i prezzi dei biglietti comprendono degli oneri in più e delle spese di gestione di ciascun ordine. 26. Dal raffronto tra le immagini presenti sulle pagine del sito www.ticketbooth.it fornite da FIR e oggetto dei rilievi del 21 gennaio 36 e del 10 febbraio 2014 37 e la ripartizione ufficiale operata dalla Federazione in relazione allo stadio dove andrà a disputarsi la partita, emerge altresì una difformità tra la ripartizione delle categorie e della tipologia di biglietti pubblicizzata sul sito in questione (v. Tabella 3) e quella reale effettuata da FIR (v. Tabella 4) 38. 34 [Doc. 2.] 35 [Doc. 1, all. 5.] 36 [Doc. 2.] 37 [Doc. 5.] 38 [Cfr. docc. 1 e doc. 5.]

Tabella 3 (Fonte: sito www.ticketbooth.it) Tabella 4 (Fonte: FIR) 27. In relazione alla reperibilità dei biglietti segue l affermazione: Non tutte le partite ( ) vengono messe in vendita al pubblico oppure sussiste il costante incubo della comprensione linguistica nel tentare di acquistare i biglietti per le partite di Rugby di Francia o Italia. Noi di Ticket Booth comprendiamo l importanza del significato che ha il biglietto per il rugby e le aspettative e la complessità per ottenere quegli inafferrabili biglietti rugby. Solitamente la stampa dei biglietti Rugby avviene in prossimità delle partite di rugby ma, su richiesta, vi manderemo conferma dell acquisto dei vostri biglietti rugby (sottolineatura aggiunta). 28. In proposito, con specifico riferimento ai biglietti per le partite della Nazionale italiana di rugby, alla pagina http://www.ticketbooth.it/rugby-biglietti/paesi/iitalia-rugby.php, si specifica che I biglietti di rugby per le partite dell Italia (FIR Federazione italiana Rugby biglietti) presso lo Stadio Flaminio o Stadio Olimpico, Roma (sede della FIR - Federazione italiana Rugby o Rugby Union) sono difficilmente acquistabili on line dal pubblico straniero per effetto delle recenti modifiche, a meno che non si disponga di un domicilio in Italia, un codice fiscale italiano e una carta di credito italiana, non è possibile acquistare i biglietti (un vero problema per i gallesi, i francesi e gli irlandesi per il 2014). Per ottenere informazioni e acquistare biglietti per l Italia bisogna rivolgersi ad un rugby club italiano e chiedere al funzionario di biglietteria di segnare [ ] il tuo nome!... le vostre chance di prenotare dei biglietti di rugby per le partite dell Italia come ad esempio Italia-Irlanda al RBS 6 Nazioni 2014 è scarsa [ ]. Recentemente anche i biglietti per partite come Italia-Australia (Test match autunnale novembre 2013) sono diventati difficili da acquistare ( ) Noi di Rugby Ticket Booth vi offriamo la garanzia che i vostri biglietti di rugby per le partite dell Italia (ad esempio Italia Francia per il Campionato RBS 6 Nazioni 2014) siano originali (sottolineatura aggiunta).

29. Quanto alla provenienza dei biglietti, nelle pagine web agli atti 39 compare l affermazione: L elenco di provenienza dei nostri biglietti per il rugby è pressoché senza fine dai club di Rugby agli azionisti, dai singoli agli sponsor delle squadre di rugby. Analogo testo si trova tra le c.d. FAQ (Domande frequenti), dove, alla domanda Se le federazioni dicono che i biglietti non sono ancora reperibili, come fate ad averli già disponibili per la vendita? si risponde Prendiamo i nostri biglietti anche da fonti ufficiali non disponibili al pubblico (sottolineatura aggiunta). Nella sezione Termini e condizioni compare invece, nel paragrafo relativo al prezzo dei biglietti, Il sito www.ticketbooth.it non è affiliato in nessun modo con qualsiasi artista, squadra sportiva o location, e il sito non agisce come un Box Office di prima vendita diretta, se non specificamente indicato. 30. Sul sito non compare alcuna informazione in merito ai dati identificativi del professionista responsabile dell attività commerciale in esame. 31. In relazione ai diritti dei consumatori, nella sezione Termini e Condizioni d uso si afferma che Tutte le transazioni sono definitive. Nel momento in cui il pagamento sarà effettuato.. non si può annullare un acquisto, né ricevere un rimborso, e poi nel caso in cui un evento viene cancellato definitivamente dovete contattare Ticketbooth per un eventuale rimborso Qualsiasi spesa di consegna o gestione non sono rimborsabili. 32. Con riguardo alla titolarità del sito www.ticketbooth.it dalla documentazione agli atti e in particolare dalla documentazione fornita, rispettivamente, da Registro.it a FIR l 8 gennaio 2014 e acquisita agli atti 40 - risulta che il nome a dominio del sito www.ticketbooth.it al momento dello svolgimento dei fatti in contestazione era assegnato alla sig.ra C.D.C. 41. Detto esito risulta confermato dalle verifiche d ufficio svolte tramite il motore di ricerca Whois il 28 gennaio 2014 e dalle informazioni fornite dalla società Aruba, registrer del sito, il 26 settembre 2014 42. 33. Dalla documentazione prodotta da Aruba si evince, in particolare, che il sito www.ticketbooth.it è stato registrato il 21 aprile 2008 su richiesta del sig. Ronan Donoghue 43, originale intestatario, e assegnato alla sig. C.D.C. a partire dal 2 febbraio 2009 in forza di una richiesta su cui risulta apposta la firma della stessa sig.ra C.D.C. 44. L operatore ha altresì reso noto che il nome a dominio www.ticketbooth.it risultava in fase di cancellazione, a seguito di apposita richiesta della sig.ra C.D.C. 45. 34. In sede difensiva la sig.ra C.D.C. ha prodotto copia della e-mail con cui, il 20 novembre 2012 46 la stessa ha segnalato ad Aruba la sua totale estraneità all avvenuta intestazione del dominio www.ticketbooth.it a suo nome, evidenziando di non aver mai autorizzato detta operazione. Al riguardo la sig.ra C.D.C. ha prodotto, altresì, copia delle e-mail con cui la stessa, tra il 20 novembre 2012 e il 24 gennaio 2013, contestava al sig. Smith la registrazione del sito www.ticketbooth a suo carico, chiedendo ripetutamente a quest ultimo affinché provvedesse a chiederne la cancellazione 47 48, nonché copia dell istanza di estinzione del citato dominio presentata dalla stessa C.D.C. ad Aruba il 28 agosto 2014 49. 35. Il 3 settembre 2014 50 il sito www.ticketbooth.it è risultato, alle verifiche svolte, non più raggiungibile. 36. Dalle informazioni rese dal sig. Smith alla Guardia di Finanza, e da questa prodotte nelle date del 27 ottobre 51 e del 24 novembre 2014 52, risulta confermato che, nel periodo di svolgimento dei fatti contestati, il sito www.ticketbooth.it era registrato a nome della sig.ra C.D.C.. Quest ultima afferma Smith - sarebbe, tuttavia, 39 [Doc. 2.] 40 [Doc. 1, all. 1. Registro.it è l organo deputato a svolgere le operazioni necessarie a garantire la funzionalità del servizio di registrazione dei nomi a dominio nell ambito del cctld.it.] 41 [Sul punto FIR ha depositato copia della domanda, a firma della sig.ra C.D.C., con cui quest ultima avrebbe richiesto a Registro.it la registrazione del nome a dominio del sito www.ticketbooth.it. ] 42 [Doc. 28.] 43 [Doc. 28, all. C.] 44 [Doc. 28, all. D.] 45 [Doc. 28, all. E ed all. F.] 46 [Doc. 16 e doc. 56. La stessa, in persona del suo difensore, ha effettuato l accesso agli atti del procedimento il 24 novembre 2014 (doc. 55).] 47 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] 48 [Doc. 56, all. 2. In data 20 novembre 2012 la sig.ra C.D.C. scriveva: "[omissis]". Nella stessa data il sig. Christopher Kenneth Smith rispondeva: "[omissis]". Sempre in data 20 novembre 2012, la sig.ra C.D.C., replicava: "[omissis]". Il sig. Christopher Kenneth Smith confermava che "[omissis]". A seguito di un ulteriore sollecito della sig.ra C.D.C., in data 24 gennaio 2013 il sig. Christopher Kenneth Smith rispondeva: "[omissis]".] 49 [La richiesta di cancellazione del sito è stata depositata anche dalla stessa sig.ra C.D.C. in allegato alla memoria del 4 settembre 2014 (doc. 19).] 50 [Doc. 22.] 51 [Doc. 36.] 52 [Doc. 54.]

estranea alla pratica commerciale in esame e non avrebbe percepito alcuna remunerazione dalla vendita di biglietti per le partite di rugby tramite il sito web citato. 37. Il professionista ha dichiarato, inoltre, che i biglietti per le partite di rugby venivano forniti in prossimità della partita da giocare dopo essere stati acquistati, in parte, via internet da rivenditori regolari (es. www.viagogo.it) 53 e, in parte, da sponsors, attesa la difficoltà per gli stranieri di acquistare i biglietti direttamente da FIR. Le vendite tramite il sito www.ticketbooth.it, dall inizio dell esercizio dell attività commerciale (2010-2011) in esame ad oggi, si aggirano intorno agli 800-1000 biglietti, con un volume di vendite pari a circa 40.000 euro in 4 anni e ricavi pari a 8.000 euro. 3) Le argomentazioni difensive delle Parti 38. Con memoria pervenuta il 25 agosto 2014, e integrata il 4 settembre 2014 54, la sig.ra C.D.C. ha eccepito la sua totale estraneità all attività commerciale svolta tramite il sito www.ticketbooth.it e ai fatti contestati, opponendo che la registrazione del nome a dominio del sito a suo carico sarebbe stata effettuata a sua completa insaputa dal Sig. Christopher Kenneth Smith, responsabile della vendita di biglietti tramite il sito web citato. La sua estraneità ai fatti in esame sarebbe confermata dalla mail con cui il 20 novembre 2012 la stessa segnalava ad Aruba 55, prima dell avvio del procedimento, di non aver mai autorizzato la registrazione del sito in esame a suo nome e di non aver mai sottoscritto alcuna richiesta in tal senso. Lo scambio di e-mail avvenuto tra il 2012 e il 2013 con il sig. Smith 56 confermerebbe la sua completa estraneità all accaduto e la riconducibilità del sito www.ticketbooth.it a quest ultimo. 39. In sede difensiva la sig.ra C.D.C. ha poi rappresentato di aver richiesto il 28 agosto 2014 al provider Aruba s.p.a. la cancellazione del nome a dominio, producendo la relativa istanza 57. 40. Il sig. Smith, di contro, nel corso del procedimento non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 41. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite internet, in data 3 dicembre 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo 58. 42. Con parere pervenuto in data 22 dicembre 2014 59 la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 23, lettera t), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - che la comunicazione in oggetto si basa sulla attività di commercializzazione, senza alcuna autorizzazione, di biglietti della nazionale di Rugby ad un prezzo maggiorato e, pertanto, la stessa risulta potenzialmente contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale, che non avrebbero altrimenti preso, sulla base di una erronea rappresentazione del prodotto; - che i consumatori, intenzionati ad acquistare biglietti della nazionale rugby via internet sono stai raggiunti da informazioni ingannevoli ed incomplete presenti sul sito www.ticketbooth.it e, per l'effetto si sono trovati a corrispondere un prezzo ingiustificato per i servizi offerti; - che le informazioni commerciali presenti sul sito www.ticketbooth.it appaiono presentare profili di ingannevolezza e di significativa lacunosità con riferimento ad alcuni elementi essenziali dell'offerta, quali la composizione e l'importo finale richiesto per l'acquisto dei biglietti commercializzati, la differenza rispetto al prezzo nominale reale degli stessi acquisibili tramite i canali ufficiali, la tipologia di posto assegnato e il luogo di svolgimento della partita, l'esistenza di condizioni e limitazioni all'acquisto dei biglietti per le medesime partite tramite i canali di vendita ufficiali, i diritti spettanti ai consumatori nonché la natura dell'attività commerciale esercitata tramite il medesimo sito web, l'identità e gli obblighi del soggetto responsabile della stessa. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 43. Il procedimento è volto ad accertare l ingannevolezza delle informazioni commerciali diffuse attraverso il sito www.ticketbooth.it in relazione a diversi elementi essenziali della vendita on line di biglietti per le principali partite di rugby (tra cui quelle da disputarsi dalla Nazionale italiana e quelle del campionato Sei Nazioni 2014 ). 53 [Il sito www.viagogo.it rientra tra i siti non ufficiali e non autorizzati da FIR alla vendita dei biglietti, in relazione ai quali la Federazione sconsiglia pubblicamente, sul proprio sito, di acquistare i biglietti (vedi il sito http://ticket.federugby.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8%3arbs-6-nazioni-2013-partite-incasa&catid=4%3ainfo&itemid=32&lang=it).] 54 [Docc. 16 e 19.] 55 [Doc. 56.] 56 [Doc. 56, all. 2.] 57 [Doc. 19.] 58 [Doc. 57.] 59 [Doc. 60.]

44. Al riguardo si osserva, preliminarmente, che ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo è considerato professionista qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista. Nel caso di specie, da quanto emerge dagli elementi istruttori 60, va considerato professionista ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo il sig. Christopher Kenneth Smith, in virtù del ruolo attivo ricoperto nell ideazione e nella realizzazione dell attività commerciale svolta tramite il sito www.ticketbooth.it. 45. Di contro, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento dimostrano l estraneità della sig.ra C.D.C. ai fatti contestati 61. 46. Nel merito, le informazioni commerciali diffuse attraverso il sito www.ticketbooth.it risultano, alla luce delle risultanze istruttorie, ingannevoli sotto diversi aspetti. 47. Con riguardo alla disponibilità e al prezzo dei biglietti, stante i molteplici canali di vendita (FIR, Lottomatica e relativi rivenditori, agenzie di viaggio autorizzate) 62 a prezzi nominali, devono ritenersi ingannevoli le informazioni con le quali il professionista con affermazioni come: Non tutte le partite ( ) vengono messe in vendita al pubblico oppure sussiste il costante incubo della comprensione linguistica nel tentare di acquistare i biglietti per le partite di Rugby di Francia o Italia. Noi di Ticket Booth comprendiamo l importanza del significato che ha il biglietto per il rugby e le aspettative e la complessità per ottenere quegli inafferrabili biglietti rugby ; I biglietti di rugby per le partite dell Italia (FIR Federazione italiana Rugby biglietti) presso lo Stadio Flaminio o Stadio Olimpico, Roma (sede della FIR - Federazione italiana Rugby o Rugby Union) sono difficilmente acquistabili on line dal pubblico straniero ; Recentemente anche i biglietti per partite come Italia-Australia (Test match autunnale novembre 2013) sono diventati difficili da acquistare - lascia intendere, contrariamente al vero, che i biglietti per le partite di rugby siano difficilmente reperibili tramite i fornitori ufficiali (specie per i consumatori stranieri e per le partite giocate dalla squadra italiana in trasferta) o non disponibili a prezzo nominale ( Raramente l acquisto dei biglietti per le competizioni internazionali di Rugby come le Sei Nazioni di Rugby avviene a prezzo nominale ), in tal modo giustificando l applicazione da parte del professionista di un prezzo significativamente superiore (fino a quattro volte) al prezzo facciale dei biglietti. 48. Quale ulteriore profilo di ingannevolezza della pratica commerciale in esame in relazione al prezzo pubblicizzato va inoltre considerato che sul sito internet in questione non viene indicata chiaramente, sin dall inizio del processo di acquisto, l esistenza di oneri ulteriori (8,99 euro a titolo di spedizione e consegna ) rispetto all importo del biglietto. Detta componente aggiuntiva viene infatti in evidenza solo al momento di inserire i dati della carta di credito, ossia in una fase avanzata del processo di acquisto 63. Ciò si pone in contrasto col principio di trasparenza e di completezza informativa che deve caratterizzare le comunicazioni commerciali ai sensi del Codice del Consumo, in virtù del quale il professionista è tenuto, sin dal primo contatto col consumatore, a rendere noto l effettivo prezzo del biglietto, inclusivo dell insieme di voci di costo che lo compongono, in modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile ai consumatori l esborso finale da corrispondere per il suo acquisto. 49. Con riguardo al prezzo, alle sue modalità di calcolo e prospettazione, nonché alla disponibilità dei biglietti, la pratica commerciale in esame risulta pertanto scorretta ai sensi degli artt. 21, lettera d), 22 e 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, in quanto il professionista ha fornito informazioni decettive ed ambigue in merito ad elementi essenziali ai fini di una decisione commerciale consapevole da parte dei consumatori e informazioni inesatte sulle condizioni di mercato e sulla possibilità di ottenere i biglietti, allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato. 50. Dai documenti istruttori è emersa, inoltre, l assenza di corrispondenza tra la suddivisione in settori ( zone ) dello stadio come rappresentata sul sito in esame e quella ufficiale effettuata da FIR, che appare idonea ad impedire ai consumatori di acquisire informazioni corrette e veritiere sul posto assegnato, sulla corrispondenza effettiva tra il posto indicato sul sito www.ticketbooth.it (e sul biglietto ivi acquistato) e quello ufficiale individuato da FIR in relazione allo stadio interessato dalla partita, nonché sull effettivo valore del posto acquistato. Su tale profilo la pratica commerciale in esame risulta pertanto scorretta ai sensi dell articolo 21 del Codice del Consumo. 51. Ulteriore elemento di decettività è rappresentato dalle affermazioni ambigue e contraddittorie, ai sensi dell articolo 21 del Codice del Consumo, riportate sul sito in merito alla provenienza e alla originalità dei biglietti. Infatti, mentre nella home page del sito (dove sono riportate affermazioni come: Noi di Rugby Ticket Booth vi offriamo la garanzia che i vostri biglietti di rugby per le partite dell Italia (ad esempio Italia Francia per il Campionato RBS 6 Nazioni 2014) siano originali, Prendiamo i nostri biglietti anche da fonti ufficiali non disponibili al pubblico ) si lascia intendere che i 60 [Docc. 56, all. 2, 36 e 54.] 61 [Dalle evidenze agli atti risulta infatti che, già prima dell avvio del procedimento in oggetto (e in particolare il 20 novembre 2012), la sig.ra C.D.C. ha contestato ad Aruba, disconoscendone la paternità, l intestazione a suo carico del dominio www.ticketbooth.it. Detta circostanza e, di converso, la riconducibilità al sig. Smith della richiesta di registrare detto sito a nome della sig.ra C.D.C. - risulta confermata dal contenuto delle e-mail inviate a quest ultimo dalla sig.ra C.D.C. tra il 2012 e il 2013 e dalle informazioni rese dallo stesso Smith alla Guardia di Finanza il 6 ottobre 2014, da cui risulta, tra l altro, che la sig.ra C.D.C. non ha tratto alcun vantaggio economico dall attività commerciale in esame (vedi docc. 56, all. 2, 36 e 54).] 62 [Si veda sul punto la nota n. 3 del presente provvedimento.] 63 [Cfr. doc. 1, all. 5 e Tabella 2.]

biglietti sono originali e provengono anche da fonti ufficiali, nella sezione Termini e condizioni, di consultazione non agevole e comunque eventuale, si afferma, nel paragrafo relativo al prezzo dei biglietti (e dunque in un contesto non riconducibile al profilo in esame), che Il sito www.ticketbooth.it non è affiliato in nessun modo con qualsiasi artista, squadra sportiva o location, e il sito non agisce come un Box Office di prima vendita diretta, se non specificamente indicato. 52. Confusorie e lacunose, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, risultano, inoltre, le informazioni fornite tramite il sito internet www.ticketbooth.it in merito al rimborso dei biglietti, tenuto conto che, da quanto riportato nella sezione Termini e Condizioni, da un lato si esclude del tutto la possibilità del rimborso dei biglietti acquistati, dall altro si riconosce detta possibilità eventuale in caso di annullamento definitivo dell evento, senza specificare modalità e tempistiche del rimborso. 53. Il sito www.ticketbooth.it risulta infine ingannevole, ai sensi dell articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto omette del tutto di fornire i dati identificativi del soggetto responsabile dell attività commerciale in esame. 54. Sulla base di quanto sopra, la condotta del professionista risulta non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, tenuto conto che l esercizio di un attività come quella in considerazione, nella quale la vendita avviene a distanza, impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori un informazione chiara, veritiera e completa in merito alle caratteristiche essenziali del prodotto pubblicizzato. 55. Per le ragioni esposte, la pratica commerciale in esame risulta contraria agli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, in quanto lesiva degli obblighi di diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in relazione alle informazioni commerciali diffuse sul sito internet www.ticketbooth.it relativamente al prezzo, alla disponibilità, alla provenienza e alla originalità dei biglietti offerti, al tipo e al valore del posto assegnato, alla natura dell attività commerciale svolta e all identità del professionista responsabile nonché alle modalità di esercizio del diritto al rimborso dei biglietti. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 56. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 57. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 58. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione della pratica commerciale via internet, e dunque dell idoneità della stessa a raggiungere un ampia platea di consumatori, e della natura dei profili di illiceità riscontrati. 59. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi istruttori risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno dal mese di ottobre 2013 (quando è pervenuta a FIR la denuncia agli atti) 64 al 3 settembre 2014 (data nella quale, dai rilievi d ufficio, il sito www.ticketbooth.it è risultato non più raggiungibile) 65. 60. Tenuto conto delle peculiari circostanze del caso di specie, nonché della modesta dimensione economica del professionista, si ritiene di irrogare al sig. Christopher Kenneth Smith una sanzione pari a 5.000 (cinquemila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, e 23, lettera t), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione attraverso il sito www.ticketbooth.it di informazioni commerciali ingannevoli ed omissive idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione a diverse caratteristiche essenziali dell offerta pubblicizzata; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal sig. Christopher Kenneth Smith, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, e 23, lettera t), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione anche tramite altri mezzi di comunicazione; b) di irrogare al sig. Christopher Kenneth Smith una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 (cinquemila euro). 64 [Doc. 1, all. 1.] 65 [Doc. 22.]

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al decreto legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella