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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI Medicina e Chirurgia REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (CLASSE LM/SNT1 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE) Art. 1 Premesse e finalità 1. II presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti: in particolare il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all indirizzo www.unimore.it/regolamenti. 2. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNT1) afferisce alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. L organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche ed Ostetriche di seguito indicato come CCLM, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme regolamentari in materia. 3. L ordinamento didattico (RAD) del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNT1). con gli obiettivi formativi specifici e i. quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, consultabile on line all indirizzo dolly.sio.unimore.it è riportato nell Allegato i che forma parte integrante del presente Regolamento. Art. 2 Ammissione e preparazione iniziale 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNT1) devono essere in possesso di un diploma di laurea abilitante all esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse ovvero di un diploma universitario abilitante all esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse ovvero di un titolo abilitante all esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 4211999 o di altro titolo conseguito all estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e/o conoscenze e competenze specificati al successivo comma 2. Sono ammessi senza debiti formativi i laureati delle professioni sanitarie della classe corrispondente. 2. In conformità a quanto previsto nell ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della Banca-dati dell offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell anno accademico di riferimento, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari e/o sufficienti conoscenze e competenze previsti dal relativo bando, emanato annualmente dall Università di Modena e Reggio Emilia in conformità alla normativa vigente, Il possesso dei requisiti curriculari, nonché delle conoscenze e competenze richieste è

verificato secondo le modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie fissati da un apposito decreto ministeriale. Art. 3 - Organizzazione didattica 1. II Corso di laurea magistrale in Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNTI.) è articolato secondo quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dati dell offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell anno accademico di riferimento, che è consultabile on line all indirizzo dolly.sio.unimore.it. è riportato nell Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. 2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNT1), l elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l elenco dei docenti impegnati nel Corso d studio, sono definiti nell Allegato 3. che forma parte integrante del presente Regolamento ed è consultabile on line all indirizzo dolly.sio.unimore.it. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell Allegato 3 sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia. sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall articolo 28 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell inizio dell anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alle tipologia d) e e) dell articolo 10, comma 5 del DM. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame. 3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell Allegato 3. in conformità a quanto previsto dall art. 13 del RDA. 4. L attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici denominati semestri. Art. 4 Esami e verifiche 1. Per ciascuna attività formativa indicata nell Allegato 3, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale e complessiva del profitto. Con il superamento dell accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all attività formativa in oggetto. 2. II numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo è pari a 12. Al fine del computo vanno considerate le attività formative caratterizzanti, affini o integrative e a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame. 3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o altre modalità individuate dai docenti responsabili del Corso. Le modalità dell accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di

effettuare accertamenti parziali in itinere. sono indicate prima dell inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell insegnamento, approvato dal CCLM. Le modalità con cui si svolge l accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all inizio dell anno accademico. 4. Eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. I risultati degli stages/tirocini verranno verificati da parte del docente che ha svolto la funzione di tutor in tale tirocinio e dei docenti preposti al coordinamento generale di tale attività nell ambito del Corso attraverso la presentazione di un apposita relazione. 5. I risultati degli eventuali periodi di studio all estero verranno verificati da parte del docente che ha coordinato tale attività d intesa con lo studente, nell ambito della valutazione del proprio corso o in eventuale collaborazione con altri docenti e relative prove di valutazione, tenendo conto ai sensi del DM. 26 luglio 2007 n. 386 della necessità di individuare una coerenza dell attività formativa svolta all estero con gli obiettivi formativi generali del Corso di Laurea Magistrale e non necessariamente degli specifici contenuti delle singole attività formative. 6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell Allegato 3, l accertamento finale di cui al comma 1, oltre all acquisizione dei relativi CFU. comporta l attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. 7. I CFU acquisiti conservano la propria validità per un periodo di 4 anni dalla data dell esame. Dopo tale termine I CCLM dovrà verificare l eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. In ogni caso, ai sensi dell articolo 32, comma 6 del RDA. Io studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro cinque anni accademici consecutivi decade dallo status di iscritto. Art. 5 Prova finale 1. La prova finale consiste nella elaborazione di una tesi scritta e relativa discussione orale, sulla base di un attività originale ed autonoma svolta dallo studente con la guida di un relatore individuato tra i docenti del CdLM stesso. 2. La tesi deve essere relativa a tematiche comprese nelle discipline presenti nel piano di studio del Corso. Gli studenti devono richiedere al Residente del Consiglio del Corso o ad apposita commissione costituita ad hoc dal Consiglio di Corso l approvazione dell assegnazione dell argomento della tesi e il nominativo del relatore almeno sei mesi prima della dalla data prevista di laurea. La commissione potrà disporre, in caso di eccessiva numerosità delle tesi di laurea richieste ad un singolo docente e dopo aver acquisito il parere del laureando, l attribuzione del ruolo di relatore ad altro docente. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Preside e sono composte da non meno di 5 e non più di 11 membri, scelti tra i docenti del Corso. La valutazione conclusiva deve in ogni caso tenere conto dell intera carriera dello studente all interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU e della prova finale, con particolare riferimento alla qualità scientifica del lavoro di tesi svolto ed alle sue modalità di presentazione.

3. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, concordando preventivamente tale modalità col Residente del CCLM. In questo caso andrà predisposto un riassunto in lingua italiana dell elaborato di tesi. Art. 6 Conseguimento della laurea magistrale 1. La laurea magistrale si consegue con l acquisizione di 120 CFU secondo quanto indicato nell Allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto dei numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all articolo precedente. 2. II voto finale di laurea è espresso in centodecimi Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi Il voto finale è costituito dalla somma: a) della media ponderata sulla base dei CFU assegnati ad ogni singolo insegnamento. Per i laureandi candidati alla votazione di 1101110 che abbiano conseguito almeno due votazioni di 30.30 e lode nell iter formativo del corso, può essere proposta l attribuzione della lode. b) dell incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguente alla prova finale e avente un valore massimo di 8 punti. 3. E possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni), fatto salvo l obbligo di aver completato l attività di tirocinio e laboratorio e tutte le attività formative E possibile frequentare le attività formative dell anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato la frequenza delle attività dell anno di corso cui si è iscritti. Art. 7 Obblighi di frequenza 1. La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti indicati nell Allegato 3 è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, Io studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d aula (riferite ai singoli moduli d insegnamento qualora trattasi di corso integrato) e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. 2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell Allegato 3 come propedeutiche al laboratorio stesso o all insegnamento in cui il laboratorio è inserito. In casi di mancato raggiungimento della soglia del 75% della frequenza, e a fronte di situazioni eccezionali debitamente documentate e tendenzialmente riferibili a motivazioni di ordine sanitario, è tuttavia facoltà dei docenti individuare, d intesa col CCLM, modalità integrative e personalizzate di frequenza integrativa atte a permettere il raggiungimento della soglia del 75% di frequenza. 3. I Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNT1) non prevede per gli studenti l iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 Iscrizione agli anni successivi 1. Per l iscrizione al secondo del Corso di studio, non è richiesta [acquisizione di un numero minimo di CFU, ma è richiesto il completamento della frequenza a ciascun corso del I C anno. Eventuali eccezioni debitamente motivate a questa regola, specie in riferimento agli studenti che si trasferiscono in entrata, sono di competenza del CCLM. 2. Lo studente può scegliere di iscriversi come ripetente al medesimo anno di corso frequentato in precedenza. Art. 9 Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti 1. Il trasferimento da altri corsi di studio è subordinato al superamento della prova di ammissione stabilita a livello nazionale per l accesso al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche. 2. II trasferimento da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, presentando l apposita domanda di norma entro il mese di agosto. L eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCEJLM secondo i seguenti criteri: a) la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%, in conformità all art. 3 comma 6 del d.m. 8 gennaio 2009; b) salvo quanto previsto dalla lettera a), relativamente al trasferimento degli studenti da un università ad un altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già maturati dallo studente, ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei CFU deve essere adeguatamente motivato. 3. In caso di riconoscimento, l attribuzione dell eventuale voto/idoneità avverrà di norma tenendo conto della votazione già riportata nell esame sostenuto. Art. 10 Piani di studio 1. Gli studenti sono tenuti a rispettare il piano di studio stabilito dal Collegio didattico competente secondo quanto previsto dall Allegato 3. Art. 11 Tutorato 1. II CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà. Art. 12 Valutazione dell attività didattica 1. II CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche. 2. Per tale valutazione 1 CCLM si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo e può attivarne di proprie.

3. II CCLM assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall art. 1, comma 2 della legge 370/1999. Art. 13 Valutazione del carico didattico 1. II CCLM può attivare, d intesa con la Commissione didattica di Facoltà, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Art. 14 Trasparenza 1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche dei corso di laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNT1) attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.sio.unimore.it e www.unimore.it. Art. 15 - Norme finali e transitorie 1. Ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche dei corso di laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNT1) attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.sio.unimore.it e www.unimore.it. 2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. 3. Con l entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF (se previsto) o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all integrazione del presente Regolamento. 4. II presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i 2 anni successivi all entrata in vigore e comunque sino all emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti delle coorti precedenti.