Periodico informativo n. 96/2016



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Transcript:

Periodico informativo n. 96/2016 Pagamento imposta successione con Modello F24 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che i tributi dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione possono essere versati mediante il modello F24. Fino al 31.12.2016, per il versamento delle somme può essere utilizzato il modello F23, secondo le attuali modalità. A partire dal 1.01.2017, i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il Modello F24. Premessa Dallo scorso 1 aprile sono entrati ufficialmente a far parte della famiglia dei versamenti tramite F24 anche le imposte, le tasse, i tributi speciali, gli interessi, le sanzioni e gli atri importi accessori, collegati alla presentazione della dichiarazione di successione. A stabilirlo il Provvedimento 17 marzo 2016 dell Agenzia delle Entrate, previsto dal Decreto Mef dell 8 novembre 2011, che ha esteso il sistema di versamento unificato ad altri tributi, compresi, appunto, quelli connessi alla dichiarazione di successione, con lo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti richiesti ai contribuenti, spesso già in confidenza con questo modello perché utilizzato per diversi tipi di pagamento. Lo stesso provvedimento prevede un periodo transitorio di adeguamento al nuovo sistema: fino al 31 dicembre 2016, infatti, sarà possibile usare ancora il Modello F23, chance che decadrà definitivamente dal 1 gennaio 2017.

Nessuna possibilità di scelta, invece, per gli atti emessi dall Agenzia: i relativi versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi. Codici tributo Con la Risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 sono stati istituiti i codici tributo per versare tramite modello F24 le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. Questi i nuovi "numeri" sono da indicare, nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", in sede di presentazione della dichiarazione di successione: "1530" - Imposta ipotecaria; "1531" - Imposta catastale; "1532" - Tassa ipotecaria; "1533" - Imposta di bollo; "1534" - Imposta sostitutiva Invim; "1535" - Imposte e tasse ipotecarie e catastali (sanzione da ravvedimento); "1536" - Imposta di bollo (sanzione da ravvedimento); "1537" - Interessi da ravvedimento. Nel campo "anno di riferimento" va riportato l'anno del decesso. Nella sezione "Contribuente" devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede. Nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va il codice fiscale del de cuius, mentre nel campo "codice identificativo" va scritto il codice "08", denominato "Defunto", anch'esso istituto dalla risoluzione in oggetto. In aggiunta a quelli da utilizzare in sede di autoliquidazione, il documento di prassi ha definito, anche i codici tributo da indicare nell'f24 per versare le somme dovute, sempre in relazione alla dichiarazione di successione, a seguito di: avvisi di liquidazione; definizione per acquiescenza o pagamento spontaneo di avvisi di accertamento o di liquidazione; definizione delle sole sanzioni; accertamento con adesione; conciliazione giudiziale.

Imposta ipotecaria Imposta catastale Tassa ipotecaria Imposta sostitutiva Invim Invim erario Invim comuni Imposta di bollo Imposta di successione Imposte e tasse ipotecarie e catastali (sanzione) Interessi Avviso di liquidazione A140 A141 A142 A143 A144 A145 A146 A147 A148 A149 A150 A151 A152 Omessa impugnazione A153 A154 A155 A156 A157 A158 A159 A160 A161 A162 A163 A164

Definizione delle sole sanzioni A165 A166 A167 A168 Accertamento con adesione A169 A170 A171 A172 A173 A174 A175 A176 A177 A178 A179 A180 Conciliazione giudiziale A181 A182 A183 A184 A185 A186 A187 A188

A189 A190 A191 A192 Tutti i codici vanno indicati nella sezione "Erario" dell'f24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento", devono essere riportati i dati presenti nell'atto emesso dall'ufficio. Per i soli codici "A145", "A159", "A175" e "A187", nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif" bisogna riportare il codice catastale del comune, reperibile nella relativa tabella pubblicata sul sito dell'agenzia. Ravenna 06 giugno 2016 Flavia Valmorra - Roberto Garavini