Attività di volontariato per i disoccupati Manuale ad uso degli uffici di collocamento e delle organizzazioni di volontariato



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Attività di volontariato per i disoccupati Manuale ad uso degli uffici di collocamento e delle organizzazioni di volontariato Stranieri e volontariato Beneficiari del sostegno sociale e volontariato Beneficiari dell indennità di disoccupazione e volontariato In collaborazione con l Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e l Ufficio federale della migrazione (UFM) 2007 I:\skv\forum\Projekte\Bf Gleichstellung\Leitfaden Fachstellen ALV_i.doc

«Attualmente il mercato del lavoro primario emargina, discrimina e minaccia la sicurezza sociale che, nel nostro paese, è legata al lavoro remunerato. Eppure il lavoro non manca, in particolare in seno alle istituzioni sociali o al servizio della collettività. Impiegare in tale ambito delle persone senza lavoro è giusto e sensato. Acquisire competenze sociali, disporre di tempo e strutturarlo, apportare capacità ed esperienze e acquisirne di nuove, confrontarsi con sistemi conosciuti o nuovi, sono tutti campi di apprendimento e di arricchimento. Affidando compiti di utilità pubblica a persone senza lavoro è possibile aiutarle a uscire un po dalla spirale della disoccupazione. Il volontariato permette loro di rendere qualcosa alla società che le sostiene. Ciò potrebbe portare a riformulare il contratto sociale in modo significativo.» Monika Stocker, direttrice del Dipartimento delle opere sociali della Città di Zurigo, giugno 2004 Principi di carattere generale Statistiche Diritto del lavoro Collocamento Concorrenza del mercato del lavoro primario Regole d oro del volontariato Il 14% delle persone in cerca d impiego in Svizzera svolge attività di volontariato organizzate (OFS 2005). Ciò corrisponde all incirca alla metà del tasso di partecipazione della popolazione attiva svizzera ad attività di volontariato. L 11% degli stranieri in Svizzera pratica il volontariato in seno a un organizzazione. Il rapporto giuridico tra un organizzazione di volontariato e i volontari che operano al suo servizio corrisponde a un contratto misto. In questo caso il diritto del lavoro non è applicabile, in quanto si tratta di un attività non lucrativa. Il collocamento di volontari in seno a organizzazioni non sottostà alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito (art. 2 LC). Esso non è pertanto sottoposto ad autorizzazione dell ufficio cantonale del lavoro. Il volontariato e le attività svolte a titolo onorifico completano e arricchiscono il lavoro retribuito senza tuttavia entrare in concorrenza con esso. I volontari non devono occupare funzioni esercitate da terzi sotto forma di impiego retribuito. Una limitazione della durata dell attività volontaria (da 4 a 6 ore settimanali) evita gli abusi e il sovraccarico dei volontari. Le norme svizzere in materia di volontariato stabiliscono le esigenze minime per l impiego di volontari in seno a organizzazioni. Esse sono particolarmente importanti per le persone in cerca di un attività retribuita. pagina 2

Stranieri e volontariato Nozione di attività lucrativa Art. 6 dell Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l effettivo degli stranieri (OLS): 1 «È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.» Nell OLS la nozione di attività lucrativa è definita in senso molto ampio affinché il maggior numero possibile di stranieri ammessi rientrino nella disposizione relativa alle perone che esercitano un attività lucrativa. Le categorie di persone non esercitanti un attività lucrativa sono essenzialmente menzionate negli articoli 31 36 OLS. Non è sempre facile determinare se talune funzioni espletate da volontari siano normalmente esercitate a titolo oneroso. La valutazione dei singoli casi compete alle autorità cantonali del mercato del lavoro. Tale regolamentazione non si applica ai titolari di un passaporto svizzero, di un permesso di domicilio o di un permesso di soggiorno B o L, purché siano cittadini di uno Stato dell UE o dell AELS e ai quali sia già stato rilasciato un permesso per esercitare un attività lucrativa (libera circolazione delle persone). Obbligo di autorizzazione per i cittadini dell UE/AELS Gli impieghi di durata inferiore a 12 ore settimanali non sono considerati attività lucrativa. Per i mandati la cui durata è superiore a 12 ore settimanali, ma inferiore a 90 giorni per anno civile, è possibile fare ricorso alla procedura di notifica in linea. Gli impieghi di durata superiore a 90 giorni per anno civile e l ammissione sul mercato del lavoro di cittadini dell UE-8 (nuovi Stati membri dell UE, eccettuati Cipro e Malta, fino al 2011) sottostanno al rilascio di un permesso da parte delle autorità cantonali competenti. Gli stranieri venuti in Svizzera con l intenzione di esercitare un attività devono annunciarsi entro otto giorni in ogni caso prima di assumere un impiego al controllo abitanti del comune competente per il loro luogo di domicilio. Cittadini di Stati fuori dell UE/AELS Per quanto attiene ai cittadini di paesi terzi, non esiste alcun limite orario minimo. Per ogni attività lucrativa ai sensi dell OLS vige l obbligo di autorizzazione, anche se viene svolta gratuitamente. Sostanzialmente, non c è alcuna differenza tra un attività esercitata per conto di una ditta individuale, di una società per azioni, di un associazione, di un istituzione o di un privato. Si tratta di determinare in ogni singolo caso se si tratta di un attività lucrativa o meno. Tale compito incombe alle autorità cantonali del mercato del lavoro. pagina 3

Opportunità Osservazioni Raccomandazioni La pratica del volontariato può essere un fattore d integrazione linguistica e culturale; può inoltre aprire la porta del mercato del lavoro. Il dossier volontariato svizzero, che documenta le attività svolte a titolo volontario, può rivelarsi utile nella ricerca di un impiego. L impegno volontario di persone provenienti da altre culture consente di arricchire i rapporti umani in seno a un istituzione. Per le persone senza permesso di soggiorno, l integrazione e un impegno sotto forma di lavoro volontario possono essere percepiti come un peso. Le differenze linguistiche e culturali possono causare malintesi, aspettative elevate e delusioni.! Prima di un collocamento o di un impiego, accertare lo statuto di soggiorno e richiedere le necessarie autorizzazioni presso il comune di domicilio.! Chiarire con cura le reciproche aspettative. Affrontare anche i punti delicati, quali i valori, la tolleranza, ecc.! Optare per un accordo di collaborazione scritto. Prevedere un periodo di prova (simbolico), stabilire la durata dell impegno. Determinare per entrambe le parti le modalità di scioglimento dell accordo.! Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri (OLS) Procedura di notifica in linea www.admin.ch/ch/d/sr/c823_21.html www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/schweiz_- _eu/meldeverfahren_fuer.html pagina 4

Beneficiari del sostegno sociale e volontariato Nessun obbligo di autorizzazione Supplemento d integrazione Opportunità Di regola, i beneficiari del sostegno sociale non sottostanno all obbligo di autorizzazione per esercitare attività volontarie. Le direttive CSIAS 2005 relative ai concetti e alle indicazioni per il calcolo dell aiuto sociale raccomandano di tenere conto delle attività esercitate a titolo volontario od onorifico in quanto fattori integrativi: «La garanzia del minimo d esistenza nello spirito del sostegno sociale implica anche la partecipazione e l integrazione dell individuo alla vita sociale, culturale e politica. (...) Il supplemento d integrazione costituisce una ricompensa finanziaria e un incentivo (...) alle attività volontarie e di vicinato (...). (...) Un supplemento integrativo definito fra i 100 e i 300 franchi al mese è accordato a coloro (...) che fanno sforzi particolari per migliorare la loro integrazione sociale e/o professionale.» La competenza per la regolamentazione dell applicazione delle direttive CSIAS spetta alle autorità cantonali. L impegno volontario può essere un fattore d integrazione sociale, culturale e politica, e contribuire così a lottare contro l emarginazione dei disoccupati di lunga durata. Si tratta di una condizione preliminare per il reinserimento nel mercato del lavoro primario. Osservazioni Il dossier volontariato svizzero, che documenta le attività svolte a titolo volontario, può rivelarsi utile nella ricerca di un impiego. Gli impieghi nell ambito del volontariato non sono posti di lavoro protetti. Spesso le organizzazioni che si avvalgono del lavoro dei volontari non dispongono dei mezzi per un inquadramento personalizzato che tenga conto delle esigenze specifiche degli interessati. L attività di volontariato non offre un orario di lavoro regolare, come spesso sarebbe auspicabile per strutturare il tempo dei disoccupati di lunga durata. Raccomandazioni! Prima di un collocamento o di un impiego, chiarire con cura le reciproche aspettative. Affrontare anche punti delicati quali lo stato di salute, la disponibilità ad assumere responsabilità, ecc. Se possibile, coinvolgere persone di riferimento dei servizi sociali.! Optare per un accordo di collaborazione scritto. Prevedere un periodo di prova (simbolico), stabilire la durata dell impegno. Determinare per entrambe le parti le modalità di scioglimento dell accordo.! Scegliere con l interessato un settore d intervento che tenga conto della sua situazione personale. pagina 5

Attirare l attenzione dei collaboratori volontari sulla possibilità di ottenere un supplemento d integrazione (fanno testo le direttive cantonali).! Dopo un impegno, per esempio della durata di sei mesi, rilasciare un attestato di volontariato a titolo di certificato intermedio, poi un attestato finale a conclusione del mandato. pagina 6

Beneficiari dell indennità di disoccupazione e volontariato Possibilità di esercitare un attività volontaria Condizioni preliminari L esercizio di un attività volontaria durante un periodo di disoccupazione è di regola possibile, ma sottostà ad alcune disposizioni della legge sull assicurazione contro la disoccupazione (LADI), della circolare concernente l indennità di disoccupazione (ID) nonché delle direttive relative all applicazione della LADI. LADI, articolo 15, comma 4 e circolare relativa all ID, numero marginale B 261 L assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un attività nell ambito di progetti per disoccupati, è considerato idoneo al collocamento. Questa disposizione mira a permettere alle persone senza lavoro di esercitare per una durata limitata un attività volontaria socialmente utile, senza che la sua idoneità al collocamento sia negata. L autorizzazione viene accordata solo su richiesta e non deve eccedere tre settimane. In casi fondati, può essere prolungata o rinnovata. Per il vaglio di una domanda sono determinanti i seguenti criteri: -Un attività socialmente utile deve essere esercitata spontaneamente e a titolo volontario. -L attività in questione deve essere esercitata in particolare per scopi culturali, sociali, ecologici o caritatevoli. La partecipazione a tali progetti mira inoltre a preservare e ad agevolare l integrazione sociale dell interessato. -L attività deve svolgersi sul territorio svizzero. -La pianificazione e l esecuzione dell attività avvengono tramite un organismo pubblico o privato competente (opere assistenziali, organizzazioni caritative, ecc.). Da notare che in via di principio la durata delle attività esercitate a titolo volontario od onorifico non deve ostacolare l idoneità al collocamento. Pertanto gli orari di lavoro usuali non devono essere messi in questione da attività volontarie. Nell ambito del volontariato non va assunto alcun impegno che comprenda per esempio un termine di disdetta. L idoneità al collocamento, nozione fondamentale dell assicurazione contro la disoccupazione, si applica anche ai disoccupati che cercano un impiego a tempo parziale. Se prima della disoccupazione una persona esercitava già un attività a titolo volontario od onorifico, questa può essere proseguita, a condizione tuttavia che la sua entità non aumenti; l attività in questione deve essere dichiarata sin dall inizio all autorità cantonale (URC) (cfr. LADI, art. 23, comma 3, guadagno accessorio). pagina 7

Opportunità Osservazioni Raccomandazioni Un impegno volontario consente di ampliare la propria rete di relazioni personali, fattore che può rivelarsi utile quando si cerca un impiego. Un impegno volontario consente di creare, sviluppare e mantenere aggiornate capacità e competenze, in particolare sociali e personali. Ciò può rivelarsi prezioso per il reinserimento professionale. I successi conseguiti nell ambito del volontariato hanno effetti benefici sull autostima e il morale. Ciò si ripercuote in modo positivo sul comportamento delle persone che cercano un impiego nel mercato del lavoro. Il volontariato non è un provvedimento inerente al mercato del lavoro. Non sussiste alcun nesso garantito tra volontariato e miglioramento dell idoneità al collocamento nel mercato del lavoro. Una persona senza lavoro che esercita un attività a titolo volontario deve essere animata da una profonda motivazione, indipendentemente dalla sua volontà di uscire dalla disoccupazione. Dalla disoccupazione non deve scaturire un «dovere morale» di svolgere un lavoro volontario. Un impegno volontario che implica un intenso coinvolgimento o forti legami sociali può rappresentare un ostacolo all assunzione di un impiego entro brevi termini.! Prima di un collocamento o di un impiego, chiarire le reciproche aspettative e informare gli interessati in modo realistico sui vantaggi sui quali possono fare assegnamento nell ambito della ricerca di un impiego.! Proporre impegni semplici e di breve durata che possano essere facilmente interrotti se la persona in cerca d impiego trova lavoro.! Optare per un accordo di collaborazione scritto. Stabilire la durata dell impegno. Determinare per entrambe le parti le modalità di scioglimento dell accordo.! Accertarsi che le autorità competenti competenti (URC) siano informate del mandato previsto.! Nel corso o al termine di un mandato, rilasciare ai collaboratori volontari un dossier volontariato sotto forma di descrizione della funzione espletata o di attestato di competenze. pagina 8

Link, indirizzi, contatti Conferenza svizzera delle istituzioni dell azione sociale (CSIAS) Mühlenplatz 3, casella postale, 3000 Berna 13 Tel. : +41 (0)31 326 19 19 admin@skos.ch www.skos.ch LADI Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza http://www.admin.ch/ch/i/rs/c837_0.html Regole d oro del volontariato http://www.dossier-benevolat.ch/unterlagen_dl.php?id=34&lang=i Dossier volontariato svizzero info@sozialzeitausweis.ch http://www.dossier-volontariato.ch/index.php?id=&lang=i Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) Laupenstrasse 22, 3008 Berne Tel. :+41 (0)31 633 58 91 info@vsaa.ch http://www.vsaa.ch/index-f.html Per ordinare il presente manuale, rivolgersi a: forum volontariato.ch Rainmattstrasse 10, 3011 Berna Tel. : +41 (0)31 387 71 06 info@sozialzeitausweis.ch http://www.forum-benevolat.ch/index.php pagina 9